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Dichiarazione F-Gas 2018 (dati riferiti al 2017)

Marco Ravazzolo E9BCD90E-6C13-23FF-C125-72F2004C1B43 [email protected] | ‎ | 164 Views

Con riferimento alla scadenza annuale del 31 maggio per la compilazione della “Dichiarazione F-Gas” per tutte le apparecchiature/sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra, segnaliamo che è possibile effettuare la trasmissione della dichiarazione 2018, dati riferiti all'anno 2017 tramite l'apposito sistema online. 

L'adempimento, come stabilito all'articolo 16, comma 1 del D.P.R. n. 43 del 2012, è a carico degli operatori delle suddette apparecchiature. 

Si ribadisce, anche per quest'anno, che l’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE n. 517 del 2014 non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti.  

La compilazione e la trasmissione della Dichiarazione deve essere effettuata esclusivamente attraverso la consueta piattaforma istituita presso la pagina web dell’ISPRA dedicata, da cui è possibile consultare anche le istruzioni per la compilazione (vedi allegati): http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas

Ricordiamo inoltre che il Regolamento UE n. 517 del 2014, all'articolo 2, comma 8, definisce "operatore" una persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature contemplati dal regolamento stesso. Il Regolamento consente ad uno Stato membro, in circostanze specifiche e ben definite, di considerare il proprietario responsabile degli obblighi dell'operatore. 

L’effettivo controllo sul funzionamento tecnico di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi: 

a) libero accesso all'impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi; 

b) controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento); 

c) il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni. 

Il D.P.R. n. 43 del 2012 all'articolo 2, comma 2, stabilisce che il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi. 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti, rimandiamo alle pagine web del Ministero dell'Ambiente dedicate all'attuazione in Italia del Regolamento F-Gas e alla relativa Dichiarazione:  

http://www.minambiente.it/pagina/regolamento-ue-n-5172014-sui-gas-fluorurati-effetto-serra-e-che-abroga-il-regolamento-ce-n

http://www.minambiente.it/pagina/dichiarazione-di-cui-allarticolo-16-comma-1-del-dpr-n-432012

Segnaliamo, infine:  

la nuova versione delle FAQ diffusa da ISPRA lo scorso 12 marzo: http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas/informazioni-utili/elenco-faq-2018  

l'elenco aggiornato delle sostanze (al 14 marzo 2018) oggetto di dichiarazione: http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas/informazioni-utili/elenco-aggiornato-delle-sostanze-da-considerare-ai-fini-della-dichiarazione

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