CONAI informa che in questi giorni è in corso la spedizione di informative destinate ad aziende produttrici e/o utilizzatrici di imballaggi (consorziate e non), per ricordare loro i principali obblighi consortili in caso di importazione di materiali di confezionamento.
In tal senso, CONAI ricorda di aver introdotto - con effetto dal 20 febbraio 2019 - una procedura agevolata di regolarizzazione per le aziende che spontaneamente intendano regolarizzare concretamente la posizione senza frapporre alcun ostacolo per la determinazione del Contributo ambientale CONAI dovuto nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni consortili.
Tale procedura prevede in particolare:
1) che l’accertamento sia limitato agli ultimi 5 anni (anziché 10) precedenti alla data di invio dell’autodenuncia, sempre che non siano già stati avviati controlli ai sensi dell’art. 11 del Regolamento consortile;
2) la possibilità di rateizzare le somme dovute al Conai (per contributo e interessi di mora) fino a 36 mesi.
Restano altresì fermi sia il termine per l’invio delle dichiarazioni dopo l’autodenuncia (30 giorni), sia la non applicazione di sanzioni da parte del Conai.
Le agevolazioni (che comunque non possono essere intese come rinuncia preventiva del Conai al Contributo ambientale Conai dovuto dall’impresa nell’ultimo decennio) operano alle seguenti condizioni e decadono automaticamente qualora venga meno anche una sola di esse:
1) invio entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell’autodenuncia, delle dichiarazioni periodiche al Conai riferite ai 5 anni antecedenti alla stessa autodenuncia;
2) regolare pagamento delle somme dovute al Conai a qualunque titolo.
Conai informa altresì che con riferimento al Contributo ambientale Conai diversificato per gli imballaggi in plastica, anche a seguito di alcune segnalazioni pervenute, Conai ha integrato la definizione dell’articolo “Film per pallettizzazione” presente nella lista di Fascia A, precisando quanto segue:
“Per film per pallettizzazione si intende qualsiasi tipologia di film (estensibile, termoretraibile, protettivo, ecc.) impiegato per il confezionamento di merci (dalle materie prime ai prodotti finiti), con la funzione di contenimento/protezione delle stesse ovvero per consentirne la manipolazione, il trasporto e la consegna nell’ambito di un circuito industriale/commerciale, a prescindere dalla presenza o meno del “pallet””.
Le liste degli imballaggi così aggiornate sono pubblicate nella pagina del sito internet di Conai dedicata al “Contributo diversificato Plastica” e sono immediatamente disponibili a questo (http://www.conai.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2017/03/Lista_imballaggi_plastica_nelle_fasce_contributive_2019.pdf )
Conai precisa che eventuali errori di applicazione e dichiarazione del Contributo ambientale Conai correlati alla citata precisazione e commessi dalle aziende a partire dal 1° gennaio 2018 e per i primi 6 mesi del 2019 (quindi fino al 30 giugno prossimo), potranno essere conseguentemente rettificati, senza incorrere in sanzioni.
Nei prossimi giorni Conai trasmetterà analoga informativa alle aziende consorziate interessate.
Infine, per opportuna conoscenza, si allega il comunicato stampa concernente il Contributo imballaggi VETRO e Contributo forfetario TARA 1° luglio 2019 (disponibile sul sito internet www.conai.org) che CONAI trasmetterà a breve ai consorziati interessati.
Informativa CONAI.pdfVisualizza dettagli