Si ricorda che entro il 31 maggio 2014 è obbligatorio compilare la “Dichiarazione F-gas” relativa all’anno 2013 per tutte le apparecchiature/sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra. L'adempimento, come stabilito all'art. 16, co.1 del DPR_43_2012.pdfVisualizza dettagli recante attuazione del Regolamento_comunitario_CE_n.842-2006.pdfVisualizza dettagli, è a carico degli operatori delle suddette apparecchiature.
La compilazione e la trasmissione della Dichiarazione devono essere effettuate esclusivamente attraverso l'apposita Piattaforma istituita presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
A tal fine la pagina web ISPRA dedicata alla dichiarazione F-gas è stata recentemente aggiornata con le istruzioni per la compilazione della Dichiarazione 2014, l'elenco delle sostanze oggetto di dichiarazione e le FAQ.
A partire dai prossimi giorni, sarà attivato il sistema on-line per la trasmissione dei dati.
Vi invitiamo quindi a monitorare il sito e sarà nostra cura tenervi informati sui prossimi aggiornamenti.
Si ricorda che il Regolamento CE n. 842/2006 all'art.2, co.6 definisce "operatore" una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal regolamento stesso.
L’ “effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:
– libero accesso all'impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
- controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
- il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche(ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.
Il D.P.R. 43/2012 all'art 2, co.2, stabilisce che il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti, si rimanda alla pagina web del Ministero dell'Ambiente dedicata all'attuazione in Italia del Regolamento F-gas e alla news pubblicata dal Ministero dell'Ambiente con nota esplicativa sulla dichiarazione F-gas 2014.