Facciamo seguito alla nostra comunicazione sulla classificazione dei rifiuti del 26 marzo scorso (che alleghiamo nuovamente in una versione aggiornata) per segnalare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, lo scorso 9 aprile, della Comunicazione della Commissifiuti. Lalo (ad esempio nel caso di caratteristiche fisiche quali HP 1 «Esplosivo», HP 2 «Comburente» e HP 3 «Infiammabile»)".
Inoltre, "se il rifiuto presenta una o più delle 15 caratteristiche di pericolo, occorre attribuirgli la corrispondente voce MH. Al contrario, qualora il rifiuto non presenti caratteristiche di pericolo, è necessario svolgere la fase 5 per verificare se lo stesso contiene POP specifici in concentrazioni superiori ai rispettivi valori limite. Questa è la fase finale prima che sia possibile attribuire ai rifiuti in esame una voce MH o MNH."
Infine, sempre in merito all'assegnazione delle caratteristiche di pericolo, la Comunicazione, al riquadro 1 dell’Allegato 1, fa un'importante precisazione per tre casistiche distinte, ossia:
- "Voci di non pericolo assoluto che presentano caratteristiche di pericolo. Si noti che un rifiuto al quale è stata assegnata una voce ANH è classificato come non pericoloso senza alcuna ulteriore valutazione delle sue caratteristiche di pericolo. L'unica eccezione a questo principio è descritta all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva quadro sui rifiuti, il quale stabilisce che se l'autorità competente dello Stato membro interessato ritiene che, sulla base di prove adeguate, un dato rifiuto al quale viene assegnato un codice ANH debba in realtà essere classificato come pericoloso, esso può essere considerato come pericoloso. Ciò va comunicato alla Commissione in vista di eventuali future modifiche dell'elenco dei rifiuti."
- "Voci di pericolo assoluto che non presentano caratteristiche di pericolo Qualora sia possibile assegnare soltanto una voce AH al rifiuto in questione, esso è classificato come pericoloso. L'unica eccezione a questo principio è data dal caso in cui lo Stato membro interessato ritenga che il rifiuto in questione non sia pericoloso, sulla base della presentazione di prove adeguate a sostegno, in linea con l'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva quadro sui rifiuti. Ciò va comunicato alla Commissione in vista di eventuali future modifiche dell'elenco dei rifiuti."
- "Scelta tra voci specchio - valutazione delle caratteristiche di pericolo Le fasi descritte nel capitolo 3.2 sono necessarie soltanto nel caso in cui i rifiuti in questione debbano essere assegnati a una voce MH o a una voce MNH oppure qualora sia necessario valutare le caratteristiche di pericolo di un rifiuto al quale è stata assegnata una voce AH, ad esempio per la compilazione di un documento di accompagnamento."
Rifiuti di composizione sconosciuta. La comunicazione della Commissione, al capitolo 3, par. 3.2.1, prende in esame il caso in cui “le informazioni raccolte sulla composizione dei rifiuti (tenendo conto di tutte le opzioni di cui sopra) non consentono di trarre conclusioni o valutare le caratteristiche di pericolo presentate dai rifiuti, né mediante calcolo, né mediante l'esecuzione di prove sui rifiuti in linea con la seguente fase 4”.
In questi casi, recita la Comunicazione “l'operatore prende in considerazione la possibilità di classificare i rifiuti come pericolosi (se necessario previa consultazione con l'autorità competente)”.
Tale considerazione andrebbe letta in combinato con quanto chiarito nell’Allegato 4 al par. 4.2.1, ossia: "nel caso in cui il detentore del rifiuto disponga di qualche conoscenza in merito agli elementi del rifiuto ma non alle sostanze presenti nello stesso, si suggerisce di utilizzare il concetto di determinazione delle sostanze secondo uno scenario realistico corrispondente allo "scenario realistico più sfavorevole" per ciascun elemento identificato. Tali sostanze relative allo scenario più sfavorevole dovrebbero essere determinate per ciascuna caratteristica di pericolo e successivamente dovrebbero essere utilizzate per la valutazione delle caratteristiche di pericolo. Le sostanze relative allo scenario realistico più sfavorevole dovrebbero essere determinate tenendo conto delle sostanze che potrebbero essere ragionevolmente presenti nei rifiuti".
Tale considerazione pare opportuna perché ribadisce il criterio della ragionevolezza nel prendere in considerazione le sostanze oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione o meno della caratteristica di pericolo.
Elenco dei rifiuti con individuazione dei codici assoluti e a specchio. Va segnalato che al par. 1.2.1 dell'allegato viene precisato che "l'interpretazione dei tipi di voce riportata nel seguente elenco dei rifiuti commentato è una delle interpretazioni possibili che tiene contro in maniera equilibrata delle opinioni formulate da diversi Stati membri. Esistono interpretazioni diverse a livello di Stato membro e anch'esse possono essere consultate". Vengono infatti riportate a fianco delle sigle AH, MH, MNH le lettere:
- A ad indicare l'interpretazione diversa del BMU, documento di orientamento della Germania;
- B ad indicare l'interpretazione diversa del documento di orientamento del Regno Unito;
- C ad indicare l'interpretazione per i codici XX XX 99 di alcuni Stati che li considerano voci a specchio di non pericolo (MNH).
Questa precisazione è utile a considerare l'elenco commentato come una delle possibili interpretazioni e non l'unica dato il molteplice diverso orientamento nell'ambito UE.
Classificazione problematica – esempi. Si sottolinea come l'allegato 1, par. 1.3, esamina alcuni casi in cui l'attribuzione del codice nell'ambito delle voci a
specchio può risultare problematica.
Nota Confindustria HP14 Aprile 2018.pdf|Visualizza dettagli