MUD 2018_guida alla compilazione.pdfVisualizza dettagli
Mud 2018: indicazioni per la compilazione
Facciamo riferimento alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per informare che la comunicazione deve essere effettuata utilizzando quella allegata al DPCM del 28 dicembre 2017, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2017, che sostituisce il modello e le istruzioni precedentemente utilizzate e allegate al DPCM 17 dicembre 2014.
Con riferimento alla scadenza per presentare tale dichiarazione, la legge istitutiva del MUD (Legge 25 gennaio 1994, n. 70), fissa al 30 aprile il termine ultimo.
Come per lo scorso anno, trovate in allegato una nota di Confindustria che fornisce indicazioni utili alla compilazione, nella quale sono evidenziate in grassetto le novità rispetto alla guida dello scorso anno.
Ci riserviamo di fornirvi eventuali aggiornamenti e indicazioni si rendessero necessari.
MUD 2018_guida alla compilazione.pdfVisualizza dettagli |
Chiarimenti interpretativi in tema di classificazione rifiutiSi segnala che la Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 00003222 del 28 febbraio 2018, ha fornito chiarimenti interpretativi in tema di classificazione dei rifiuti alla luce delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/1179, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, ovvero il c.d. CLP. Nello specifico, il Regolamento 2016/1179 ha modificato la tabella 3.1. dell’Allegato VI, Parte 3 del Regolamento CLP, la quale riporta la classificazione e l’etichettatura armonizzata delle sostanze pericolose. Tale Regolamento, in vigore dal 9 agosto 2016, si applica a decorrere dal 1°marzo 2018 in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. Il Regolamento in argomento aveva suscitato dubbi interpretativi a causa di una discrepanza tra la versione italiana e quella inglese del quinto considerando, relativamente alle sostanze contenenti rame. Infatti, la versione italiana riporta: i proposti fattori-M non dovrebbero tuttavia essere inclusi poiché richiedono un’ulteriore valutazione da parte del RAC, alla luce dei dati scientifici sulla tossicità per l’ambiente acquatico forniti dall’industria dopo che la valutazione del RAC era stata presentata alla Commissione.” Nella versione inglese, viceversa, il testo risulta essere il seguente: “However, the proposed M-factors for long-term aquatic hazard should not be included since they require further assessment by RAC in view of scientific data on aquatic toxicity presented by industry after the RAC opinion was forwarded to the Commission.” Come si può notare, dunque, nel testo italiano manca il riferimento alla tossicità acquatica cronica (long-term aquatic hazard), rispetto alla quale secondo il testo inglese non dovrebbe applicarsi il fattore M introdotto invece dal Regolamento per la sola tossicità acuta nei casi dei composti del rame. Tanto premesso, si chiarisce che la versione del regolamento approvata e votata dagli Stati membri è esclusivamente quella inglese, pertanto è a quest’ultima che bisogna riferirsi in tutte le ipotesi di discordanza nelle traduzioni. In tal senso, la corretta interpretazione del Regolamento è quella per cui si applica il fattore M alla sola tossicità acuta come riportato anche dall’Agenzia Europea delle sostanze chimiche in risposta a un quesito posto dall’Arpa Lombardia, che ha avuto modo di affermare che: “è obbligatorio utilizzare il fattore M proposto dal RAC per la tossicità acquatica acuta [… ]. I fattori M proposti dal RAC non sono obbligatori per la tossicità acquatica cronica.” In conclusione, quindi, la Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha aderito al suddetto parere espresso dall’ECHA. Ad ogni buon fine, si ricorda che per fattore M si intende il fattore moltiplicativo utilizzato nella determinazione delle concentrazioni soglia degli inquinanti in ambienti acquatici, mentre il RAC è il Comitato per la valutazione dei rischi, il quale elabora i pareri dell’ECHA sui rischi che le sostanze comportano per la salute umana e l’ambiente in relazione alle procedure REACH e CLP. Circolare DG RIN Min ambiente.pdfVisualizza dettagli
|
Nota Confindustria sulla classificazione per i rifiuti ecotossici HP14
Vi inviamo una nota in merito all'attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 (ecotossico) ai rifiuti. Come noto, in Italia, la classificazione HP14 ai rifiuti è attribuita applicando i criteri fissati dalla normativa ADR ("Accord Dangereuses Route"), la quale, a sua volta, si basa sulle modalità di classificazione stabilite dal Regolamento 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (cd. "Regolamento CLP"). La necessità di predisporre tale nota di chiarimento nasce dal fatto che, dal 1 marzo 2018, è entrato in vigore il Regolamento (UE) 1179/2016 che modifica il Regolamento CLP, andando indirettamente a incidere sulla normativa ADR. Pertanto, in virtù di questa modifica, alcuni rifiuti possono essere diventati pericolosi per ecotossicità, o perdere tale caratteristica. Tale situazione si protrarrà fino al 4 luglio, dal momento che, a partire dal 5 luglio 2018, si applicherà il Regolamento (UE) 997/2017, il quale prevede l’applicazione di regole diverse rispetto a quelle previste dall’accordo ADR per l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14. Alla luce di ciò, si forniscono con la presente nota delle indicazioni operative per l'attribuzione della caratteristica HP14 fino al 4 luglio 2018.
Nota Confindustria classificazione rifiuti HP14 (Ecotossico).pdfVisualizza dettagli |
Economia circolare: Evento "A circular future with Plastics" Milano, 24-25 maggio 2018
Con riferimento al tema dell’economia circolare e, in particolare, alla Strategia europea sulla plastica pubblicata dalla Commissione UE il 18 gennaio 2018 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0028&from=EN) , vi segnaliamo, per quanto di vostro interesse, l’evento “A circular future with Plastics” organizzato da UnionPlast ed EuPC, che si terrà a Milano il 24 e il 25 maggio 2018.
I dettagli dell’evento sono disponibili ai seguenti link:
|
Segnalazione Seminario sull'economia circolare - Firenze 20 aprile ore 10:00Vi informiamo che il 20 aprile presso la sede di Confindustria Firenze si terrà un seminario dedicato all'economia circolare nella filiera della carta, organizzato da Assocarta e Legambiente. Interverranno relatori esperti appartenenti al mondo imprenditoriale, sindacale, ambientalista e della pubblica amministrazione, per fornire, da diversi angoli prospettici, un contributo alle riflessioni riguardanti un importante capitolo di politica industriale in campo ambientale quale è l'uso efficiente delle risorse. locandina evento 20 aprile economia circolare carta.pdfVisualizza dettagli |
End of Waste: la sentenza del Consiglio di Stato in materia di autorizzazioniministeriali, ma solo in via residuale.
Ciò premesso, la Circolare fornisce altresì un approfondimento circa gli effetti derivati dall’entrata in vigore dell’articolo 3, comma 4, del d.l. n. 91 del 2014, che ha modificato l’articolo 216 del d.lgs. n. 152 del 2006, inserendo il comma 8-sexies. Tale comma prevede che "Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente articolo, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo."
Sul punto, la più volte citata Circolare ministeriale chiarisce che l'entrata in vigore del nuovo comma 8-sexies dell'articolo 216, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non ha modificato né le modalità di individuazione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto, né il riparto delle competenze definite all'articolo 184-ter del medesimo decreto.
Come anticipato, il pronunciamento del Consiglio di Stato si discosta dalla citata Circolare ministeriale, soprattutto nel punto in cui questa chiarisce che risultano essere individuate tre modalità di definizione dei criteri di EoW, tra le quali rientra la possibilità di definire tali criteri all’interno della fase autorizzativa degli impianti di recupero.
Tuttavia, per completezza di informazione si segnala che è in arrivo la revisione della Direttiva europea 20008/98/CE, in materia di rifiuti la quale prevede, tra l’altro, all'art. 6 nuove disposizioni in materia di End Of Waste che consentiranno agli Stati membri la possibilità di procedere con il criterio del “caso per caso”, anche sulla base di specifici criteri elencati nel nuovo testo comunitario. Ci riserviamo di tenervi aggiornati sugli sviluppi in materia, sia a livello europeo che nazionale. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=4I2LFQXRUQ7MNJEHXTLSCXMWP4&q=pannolini |
Contributo sulla normativa ambientaleSi allega un contributo per una riflessione relativamente alle vicende normative che hanno interessato il Codice dell'ambiente dalla sua entrata in vigore ad oggi, che offre anche un interessante strumento di analisi per chi si occupa della materia ambientale. Il documento evidenzia numeri che fanno riflettere sull’importanza di assicurare qualità, certezza e stabilità della normativa in questa materia. In linea con lo spirito della rete ambiente di Confindustria ci preme condividere con tutti coloro che nel Sistema si occupano della materia ambientale riflessioni e considerazioni. Forse non tutti sanno che ... dodici anni di TUA.pdfVisualizza dettagli |
Documentazione Seminario 14 marzo 2018 su emissioni in atmosfera (d.lgs. 183 del 2017)Facciamo seguito al seminario che si è tenuto mercoledì 14 marzo a Roma presso Confindustria per inviarvi le slide utilizzate dai relatori per i loro interventi. Presentazione Avv_Guariniello Seminario Emissioni 14 marzo.pdfVisualizza dettagli Presentaz AIB Seminario Emissioni 14 marzo.pdfVisualizza dettagli Reg_Lombardia Pres Seminario Emissioni 14 marzo.pdfVisualizza dettagli Federchimica_Presentazione Seminario Emissioni 14 marzo.pdfVisualizza dettagli |
PFU: predisposizione nuovi contratti Ecopneus con le aziende 2019-2021
Vi informiamo che abbiamo ricevuto da Ecopneus una segnalazione in merito alla predisposizione dei nuovi contratti per il periodo 2019-2021.
Infatti, il 31 dicembre 2018 scadranno i contratti attualmente in essere tra il Consorzio e le aziende che effettuano operazioni di raccolta, selezione, stoccaggio (ad esclusione delle Regioni Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria e Calabria), frantumazione con e senza recupero, trasporto punto a punto e di alcune tipologie di valorizzazione dei PFU (Pneumatici Fuori Uso).
I nuovi contratti, validi per il suddetto periodo (per le attività di trasporto punto a punto i contratti copriranno il periodo 2019-2020), potranno essere stipulati tramite gare elettroniche attraverso l'accesso all'Albo Fornitori per consentire:
alle aziende che partecipano per la prima volta, di registrarsi all’interno dell’Albo attivando le Categorie Merceologiche di interesse tramite la compilazione del questionario (o dei questionari) relativo/i;
alle aziende già registrate di confermare/aggiornare obbligatoriamente il profilo esistente (sia per l’ambito Informazioni Generali sia per le specifiche Categorie Merceologiche di interesse), anche se già recentemente rivisto.
La registrazione, totalmente gratuita e volontaria, deve essere effettuata attraverso l’Area Operatori del sito internet www.ecopneus.it dalle ore 15:00 del 26 febbraio alle ore 17:00 del 16 aprile 2018.
|
End of Waste e biomasse combustibili: sollevato una questione pregiudiziale alla CGE
Vi segnaliamo che il 15 marzo u.s., la Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha pronunciato l’Ordinanza n. 00318, con la quale ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea una serie di questioni pregiudiziali in materia di produzione energetica da biomasse e gestione dei rifiuti. Il caso ha riguardato un’impresa che gestisce una centrale per la produzione di energia termica ed elettrica, attualmente alimentata a gas metano, che aveva chiesto all’amministrazione compe244DA2C2C}" ic="ic" source="files" href="https://social.confindustria.it/dm/atom/library/959E9B32-11AA-4C13-8029-E71D410F09E3%3B04B0703F-B2E7-4EDB-97CA-1FB1E10E3BEB/document/%7BA0E08DEB-C9A7-4189-A5E6-178244DA2C2C%7D/media/%4f%72%64%69%6e%61%6e%7a%61%20%54%41%52%20%50%69%65%6d%6f%6e%74%65%20%61%20%43%47%45%20%73%75%20%62%69%6f%6d%61%73%73%61%20%65%20%72%69%66%69%75%74%69%2e%70%64%66?follow=true" target="_blank" title="Scarica Ordinanza TAR Piemonte a CGE su biomassa e rifiuti.pdf">Visualizza dettagli
Ordinanza TAR Piemonte a CGE su biomassa e rifiuti.pdf |
Programma Seminario su decreto emissioni industriali e medi impianti di combustione 14 marzo 2018
Facciamo seguito alla nostra comunicazione del 20 febbraio per diffondere il programma del seminario sulla nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 183 del 2017 in materia di emissioni industriali e medi impianti di combustione, previsto per la mattinata del 14 marzo.
Al seminario parteciperanno i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e dell'ISPRA. E' previsto anche un intervento di un esperto dell'amministrazione regionale considerata la governance multilivello prevista per la materia.
Confermiamo che la partecipazione all'evento è estesa anche alle aziende associate.
Vi preghiamo di confermare la vostra partecipazione al seguente indirizzo: [email protected] .
Programma Seminario Emissioni 14.3.pdfVisualizza dettagli
|
ETS: assegnazione quote e prossime scadenze
Nell'ultima settimana di febbraio il Comitato ETS ha emanato diverse delibere per approvare in via definitiva il quantitativo annuo di quote di emissione di gas a effetto serra a titolo gratuito per i gestori di impianti, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 30/2013. Rimane pendente l'assegnazione di quote per diversi impianti e il motivo risiede, per la maggioranza dei quali (337), nel non aver trasmesso comunicazione di avvenuto pagamento. Su questo ultimo punto il Ministero dell'ambiente ci ha informato che, per gli impianti che hanno trasmesso comunicazione di pagamento dopo l'11 febbraio, la prossima riunione del Comitato ETS prevista per il 9 marzo potrebbe essere l'occasione per deliberare sul rilascio delle quote ad essi spettanti, sempre che non si ritengano necessarie verifiche di altro tipo (ad es. aggiornamento anagrafico).
Con l'occasione ricordiamo le prossime scadenze in materia di ETS, ovvero: |