ministeriali, ma solo in via residuale.
Ciò premesso, la Circolare fornisce altresì un approfondimento circa gli effetti derivati dall’entrata in vigore dell’articolo 3, comma 4, del d.l. n. 91 del 2014, che ha modificato l’articolo 216 del d.lgs. n. 152 del 2006, inserendo il comma 8-sexies.
Tale comma prevede che "Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente articolo, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo."
Sul punto, la più volte citata Circolare ministeriale chiarisce che l'entrata in vigore del nuovo comma 8-sexies dell'articolo 216, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non ha modificato né le modalità di individuazione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto, né il riparto delle competenze definite all'articolo 184-ter del medesimo decreto.
Come anticipato, il pronunciamento del Consiglio di Stato si discosta dalla citata Circolare ministeriale, soprattutto nel punto in cui questa chiarisce che risultano essere individuate tre modalità di definizione dei criteri di EoW, tra le quali rientra la possibilità di definire tali criteri all’interno della fase autorizzativa degli impianti di recupero.
Tuttavia, per completezza di informazione si segnala che è in arrivo la revisione della Direttiva europea 20008/98/CE, in materia di rifiuti la quale prevede, tra l’altro, all'art. 6 nuove disposizioni in materia di End Of Waste che consentiranno agli Stati membri la possibilità di procedere con il criterio del “caso per caso”, anche sulla base di specifici criteri elencati nel nuovo testo comunitario.
Ci riserviamo di tenervi aggiornati sugli sviluppi in materia, sia a livello europeo che nazionale.
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=4I2LFQXRUQ7MNJEHXTLSCXMWP4&q=pannolini