Facciamo seguito alla nostra comunicazione del 21 giugno per segnalare che il Decreto in oggetto è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 123 del 3 agosto, pubblicata nella Serie Generale n. 188 della Gazzetta Ufficiale del 12/08/2017.
In particolare, il Parlamento ha ritenuto di confermare la disposizione in materia di classificazione (attraverso la modifica alla premessa dell'allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/06), con l'obiettivo di allineare la procedura nazionale alla normativa di riferimento a livello comunitario. Di conseguenza, non sono da prendere in considerazione le restanti parti dell'allegato D, laddove eventualmente incompatibili con la disciplina europea.
Si riporta qui di seguito la norma approvata in sede di conversione, nella quale è stato aggiunto anche il riferimento al Reg. (UE) 2017/997 (vd nostra comunicazione del 3 agosto):
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Art. 9
Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti
1. I numeri da 1 a 7 della parte premessa all'introduzione dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono sostituiti dal seguente:
«1. La classificazione dei rifiuti e' effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonche' nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017.».