Ambiente

REACH: aggiornamento elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione
Segnaliamo la pubblicazione, da parte della Commissione Europea, dell'aggiornamento dell'Allegato XIV del regolamento REACH contenente la lista delle sostanze soggette ad autorizzazione.
L'aggiornamento prevede l'aggiunta di dodici nuove sostanze, di cui otto sono classificate tossiche per la riproduzione, due hanno proprietà cancerogene e PBT/vPvB e due sono interferenti endocrini. Dopo questo nuovo aggiornamento le SVHC riportate nell'Allegato XIV ammontano a quarantatré.
Si ricorda che le sostanze citate nell'allegato XIV del regolamento REACH non possono essere immesse sul mercato né utilizzate dopo una certa data, a meno che non venga concessa l’autorizzazione per un uso specifico, dimostrando, inoltre, che tale uso avviene in condizioni di sicurezza.
Per ulteriori informazioni ISPRA ha pubblicato sul proprio sito una comunicazione sull'argomento al seguente link: http://www.isprambiente.gov.it/it/news/reach-aggiornato-l2019elenco-delle-sostanze-soggette-ad-autorizzazione
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Albo Gestori Ambientali: delibere in materia di Responsabile tecnico
Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha definito i requisiti del responsabile tecnico (RT) con la delibera n. 6 del 30 maggio 2017, prevedendo anche le modalità di svolgimento delle verifiche iniziali e periodiche con delibera n. 7 del 30 maggio 2017.
Per quel che riguarda i requisiti del responsabile tecnico, ricordiamo che il regolamento dell’Albo (DM 120/2014) stabilisce, all’art. 12, i seguenti requisiti generali:
1. titolo di studio idoneo;
2. esperienza maturata nel settore di attività per cui è richiesta l’iscrizione;
3. idoneità attestata mediante verifica iniziale e verifica periodica con cadenza quinquennale.
1. Per quanto riguarda il titolo di studio, il Comitato Nazionale ha definito che il responsabile tecnico deve essere in possesso almeno del diploma di scuola secondaria di secondo grado, ad eccezione dei responsabili tecnici individuati ai sensi dell'art. 3 comma 1 della delibera n. 6 (vd. art. 2 delibera n. 7/2017).
La laurea viene invece richiesta per ricoprire il ruolo di RT per determinate classi della Categoria 8, 9 e 10 (vd. allegato A delibera n. 6/2017).
2. L’esperienza richiesta al responsabile tecnico deve essere acquisita sempre nel settore di attività per la cui categoria viene chiesta l’iscrizione e l'articolo 1 della delibera n. 6/2017 illustra le diverse modalità con cui la stessa può essere documentata.
3. Infine, per quel che riguarda le verifiche di idoneità, esse saranno iniziali - per i responsabili tecnici di nuova nomina - e poi quinquennali per confermare il ruolo già ricoperto. Non è più quindi previsto il corso di formazione.
Le verifiche riguarderanno gli argomenti elencati nell’allegato C della delibera n. 6/2017 e consteranno in 80 quiz a risposta multipla, di cui 40 quiz sono relativi ad argomenti generali, comuni per tutte le categorie di iscrizione, e 40 quiz sono relativi ad argomenti specifici relativi al trasporto, all’intermediazione e commercio, alla bonifica di siti contaminati ed alla bonifica di beni contenenti amianto. I quiz saranno pubblicati sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali http://www.albonazionalegestoriambientali.it e saranno aggiornati periodicamente.
La delibera n. 7/2017 descrive in dettaglio come si svolgeranno tali verifiche.
I nominativi dei candidati idonei sono pubblicati sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali (art. 2 delibera n. 7/2017). In caso di mancato superamento della verifica, la stessa può essere ripetuta (per la medesima categoria di iscrizione) decorsi almeno sessanta giorni dalla comunicazione di mancato superamento (art. 2 delibera n. 6/2017).
Il programma delle prime verifiche è fissato dalla delibera n.7/2017 come segue:
Sezione regionale e sede delle verifiche Data di svolgimento
Veneto 19 dicembre 2017
Campania 9 gennaio 2018
Sardegna 17 gennaio 2018
Lombardia 24 gennaio 2018
Sicilia 31 gennaio 2018
Lazio 7 febbraio 2018
Piemonte 14 febbraio 2018
Per quel che riguarda il regime transitorio (art. 3 delibera n. 6/2017), segnaliamo che i responsabili tecnici già nominati per imprese iscritte all’Albo gestori ambientali alla data del 16 ottobre 2017 possono continuare a svolgere, a determinate condizione, la loro attività senza alcuna necessità di verifica per cinque anni. Infine, il legale rappresentante dell’impresa iscritta all’Albo che ricopre anche il ruolo di responsabile tecnico è esonerato dalle verifiche se ha maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno venti anni, prevedendo interruzioni intermedie, ad esclusione delle interruzioni intervenute nell’ultimo anno di attività.
Per quanto non specificato si rimanda ai testi delle due delibere in oggetto disponibili al seguente link:
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Parere del RAC-ECHA sulla proposta di classificazione del Biossido di Titanio come cancerogeno
Segnaliamo che il 9 giugno u.s. il Comitato per la Valutazione dei Rischi (RAC) dell'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) ha reso noto il proprio parere sulla proposta di classificazione del biossido di titanio come cancerogeno di tipo 1B, presentata dalla Francia a maggio 2016.
Il comunicato è disponibile al seguente link: https://echa.europa.eu/it/-/titanium-dioxide-proposed-to-be-classified-as-suspected-of-causing-cancer-when-inhaled
Il RAC ha concluso che le prove scientifiche disponibili sono insufficienti a classificare il biossido di titanio come cancerogeno di tipo 1B, ma consentono la classificazione della sostanza come sospetta di provocare il cancro per via inalatoria (categoria 2).
La tipologia di classificazione identificata dal RAC avrà impatti sicuramente minori rispetto a quella, più restrittiva, proposta originariamente dalla Francia; resta tuttavia opportuno svolgere i necessari approfondimenti con riferimento alle diverse filiere industriali coinvolte nella produzione e/o utilizzo della sostanza per valutare l'impatto della eventuale classificazione nella categoria 2.
Il parere del RAC sarà formalizzato dall'ECHA nel mese di settembre, discusso a livello politico dal CARACAL (Comitato delle Autorità competenti REACH e CLP) e, infine, trasmesso alla Commissione europea per la decisione finale, che produrrà i suoi effetti solo successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'UE.
Vi terremo, come di consueto, aggiornati in merito agli sviluppi del dossier.
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Save the Date 21 giugno: seminario Unione Industriale Torino "10 anni di applicazione di REACH in Italia"
Segnaliamo che l'Unione Industriale di Torino organizza un seminario di approfondimento sull'applicazione del Regolamento REACH in Italia ed in particolare sul processo di registrazione delle sostanze, fabbricate e/o importate, che si concluderà il 31 maggio del 2018.
L'appuntamento è per il 21 giugno p.v., ore 14.30, presso il Centro Congressi dell'Unione Industriale di Torino, in Via Vela 17 (TO). La partecipazione è libera previa registrazione al link riportato negli allegati alla presente comunicazione.
Si allega il programma dettagliato con maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento e i contenuti del seminario.
21 giugno 2017 # Locandina.pdfVisualizza dettagli 21 giugno 2017_Seminario REACH UI Torino.pdfVisualizza dettagli
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ETS: compliance piccoli emettitori 2015-2016 e altre delibere
Segnaliamo che è stata approvata dal Comitato ETS la Delibera n. 69/2017, che definisce le modalità di assolvimento degli obblighi di conformità per le emissioni degli anni 2015 e 2016 dei piccoli impianti in regime di opt-out. La delibera e il relativo modulo per la compliance sono disponibili sul sito del MATTM e su quello del MISE:
- MISE: http://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/sostenibilita/gas-effetto-serra/piccoli-emettitori
Il modulo per la compliance, che alleghiamo alla presente per comodità, deve essere compilato solo dagli operatori i cui impianti hanno superato le emissioni consentite e, quindi, che hanno emissioni da compensare, e deve essere inviato obbligatoriamente ad entrambi i seguente indirizzi: [email protected] e [email protected].
Gli impianti che non hanno superato le emissioni consentite, invece, non devono compilarlo.
Segnaliamo inoltre che è stata pubblicata in data odierna la Delibera n. 77/2017 (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/deliberazione_77_2017.pdf), che riporta la verifica delle emissioni per l'anno 2016 dei piccoli impianti in regime di opt-out. In particolare, si segnala che la verifica delle emissioni per gli impianti che emettano meno di 5000 t/CO2 annue è effettuata direttamente dal Comitato ETS, mentre per gli impianti con emissioni superiori alle 5000 t/CO2 annue (e inferiori alle 25.000 t/CO2) si fa riferimento a quanto comunicato dagli operatori ai sensi della Delibera 13/2014.
Da ultimo, segnaliamo che il Comitato ha approvato le seguenti delibere:
conformita_PE_2015-2016_Allegato1_170529 (1).xlsxVisualizza dettagli |
Sottoprodotti: Operatività procedura telematica portale Unioncamere
Facciamo riferimento al nuovo regolamento sui sottoprodotti (DM 264/2016) per segnalare che Unioncamere ci ha informato che è operativa l'applicazione realizzata da Ecocerved Scarl, società in house di Unioncamere e delle Camere di commercio italiane, per l’iscrizione da parte delle imprese all’elenco sottoprodotti sul sito www.elencosottoprodotti.it, ai sensi dell’art. 4 del Decreto in parola. Tale applicazione consentirà l’iscrizione delle imprese agli elenchi direttamente per via telematica.
Unioncamere segnala che gli elenchi, accessibili unitariamente dal sito, sono organizzati per Camera di commercio, così come richiesto dal decreto n. 264.
Riportiamo qui di seguito le istruzioni ricevute dall'ente.
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Ciascuna impresa, operando sulla propria scrivania telematica in un’area riservata del sito, potrà procedere all’scrizione negli elenchi indicando:
1) le unità locali (impianti) che si intendono iscrivere: ogni impresa può iscrivere più unità locali, laddove l'attività di produzione o riutilizzo avvenga in più impianti. Con una sola pratica l'impresa potrà iscrivere più unità locali;
2) la qualifica (produttore o riutilizzatore): nel caso l'unità locale sia nel contempo produttore e riutilizzatore, deve essere indicata due volte;
3) per ogni sottoprodotto dovranno indicare:
l’attività produttiva (classificata con codice ATECO) che genera il sottoprodotto o nella quale il sottoprodotto è impiegato;
il nome commerciale del sottoprodotto: il sistema consentirà di verificare i nomi dei sottoprodotti che altri utenti hanno inserito, associandoli alla medesima attività di provenienza o riutilizzo. Non esiste una codifica standard;
descrizione del sottoprodotto.
L’impresa potrà anche allegare eventuali documenti (p.es. certificazioni). La procedura sarà telematica e con accesso con firma digitale del legale rappresentante o comunque di persona titolare di poteri nell’impresa, la cui qualifica viene validata mediante interoperabilità con il Registro delle Imprese; la procedura consentirà all’utente l’iscrizione negli elenchi, senza oneri e senza alcuna istruttoria.
La consultazione degli elenchi, come previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto n.264/2016, sarà possibile dall’area pubblica del sito www.elencosottoprodotti.it secondo parametri di ricerca territoriali, per tipologia di utente (produttore - utilizzatore) e di ciclo produttivo di produzione/riutilizzo. Gli utenti potranno rivolgere le proprie richieste in merito al funzionamento del sistema direttamente al servizio assistenza: [email protected] oppure [email protected].
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Albo gestori ambientali: Circolare 650/2017 su diritti di iscrizioneFacciamo riferimento all'obbligo di versamento dei diritti annuali di iscrizione all'Albo Gestori ambientali per segnalare che il Comitato nazionale ha disposto, con la circolare n. 650 del 13 giugno 2017, che tutti i provvedimenti di sospensione per mancato versamento siano adottati da tutte le sezioni regionali con decorrenza 31 luglio di ogni anno.
Il provvedimento, allegato, è disponibile nella libreria della comunità all'interno della cartella "Albo gestori ambientali".
Circ_650_13_06_2017 (Diritti d'iscrizione).pdfVisualizza dettagli
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