Facciamo riferimento alla tematica del sottoprodotto per segnalare che il decreto sul quale ci eravamo confrontati ad aprile 2015 e avevamo rappresentato, in più occasioni, le preoccupazioni dell'industria, ha completato il suo iter.
E' stato infatti pubblicato, nella Serie Generale n. 38 della GU del 15-2-2017 il decreto 13 ottobre 2016, n. 264 rubricato "Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti":
Il regolamento, la cui entrata in vigore è fissata al 2 marzo, è composto da 11 articoli, più due allegati.
Più in dettaglio, il provvedimento:
- è emanato tenendo conto degli articoli 184bis e 185 del D.Lgs. 152/06, come anche dell'art. 2bis del DL 171/2008, rubricato "Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione";
- ha come oggetto la definizione di "alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare le condizioni generali" contenute nell'art. 184bis del D.Lgs. 152/06, "al fine di favorire ed agevolare l'utilizzo come sottoprodotti di sostanze e oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri [...]" (art. 1);
- si applica ai "residui di produzione" (art. 3), così come definiti all'art. 2;
- riporta le condizioni generali da dimostrare, "in ogni fase della gestione del residuo" (art. 4, comma 1);
- indica "alcune modalità con cui provare la sussistenza delle circostanze riportate" all'art. 4 comma 1, "fatta salva la possibilità di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con modalità e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel presente decreto, o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non è un rifiuto, ma un sottoprodotto (artt. 5 - 6 - 7 - 8);
- dispone, all'articolo 10, che le "Camere di Commercio istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di
sottoprodotti";
- riporta, in allegato 1, "per specifiche categorie di residui produttivi, un elenco delle principali norme che regolamentano l'impiego dei residui medesimi, nonche' una serie di operazioni e di attivita' che possono costituire normali pratiche industriali". L'allegato ha per oggetto "le biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di biogas e le biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia mediante combustione";
- introduce, all'allegato 2, i contenuti minimi della "scheda tecnica e la dichiarazione di conformità di cui agli articoli 5 [rubricato "certezza dell'utilizzo"] e 7 [rubricato "requisiti di impiego e di qualità ambientale"]".
Gli uffici dell'Area Politiche Industriali di Confindustria sono a disposizione per qualsiasi supporto o approfondimento riguardante il nuovo regolamento.