Riportiamo di seguito alcuni recenti aggiornamenti sul regolamento REACH.
Aggiornamento Candidate List
Il 17 dicembre 2015 l'ECHA ha aggiunto 5 nuove sostanze identificate come SVHC nella lista delle sostanze candidate all'autorizzazione (Candidate List):
1) Nitrobenzene (EC number 202-716-0)
2) 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) (EC number 223-383-8)
3) 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) (EC number 253-037-1)
4) 1,3 - propanesultone (EC number 214-317-9)
5) Perfluorononan-1-oic-acid and its sodium and ammonium salts (EC number 206-801-3)
La Candidate List, che ora include 168 sostanze, è consultabile al seguente link:
Ricordiamo che, a seguito dell’inclusione delle sostanze in Candidate List, i produttori/importatori di articoli che contengono almeno una di queste sostanze hanno sei mesi per notificare all’ECHA l’eventuale presenza delle sostanze negli articoli, se le stesse sono contenute in quantitativi superiori ad 1 tonnellata all’anno per produttore/importatore e in concentrazione superiore allo 0.1% in peso/peso.
La notifica non deve essere effettuata se la sostanza è stata già registrata per quell’uso o quando l’esposizione di persone o dell'ambiente può essere esclusa in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili (art. 7, commi 3 e 6 del REACH).
Ricordiamo, inoltre, che tra queste sostanze alcune potrebbero essere successivamente incluse nell’elenco di sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV del REACH).
Informazioni aggiuntive sulle ultime sostanze incluse nella Candidate List, nonché ulteriori informazioni sui relativi adempimenti, sono disponibili al seguente link:
Primo aggiornamento linea Guida ECHA alle prescrizioni per le sostanze presenti negli articoli
In seguito alla sentenza della Corte di giustizia europea sull'interpretazione dell'art. 7(2) del regolamento REACH (limite di notifica 0,1% di SVHC negli articoli), l'ECHA ha pubblicato un primo aggiornamento della guida sugli obblighi per le sostanze presenti negli articoli, al fine di correggere le parti del documento riferite al limite dello 0,1% non in linea con le conclusioni della sentenza della Corte.
Un aggiornamento più completo della guida seguirà nel 2016. Si prevede, in particolare, una revisione complessiva del documento con nuovi esempi allineati alla sentenza della Corte e un aggiornamento degli esempi attuali, che seguirà l'ordinario processo di consultazione previsto per i documenti di orientamento sull'applicazione del regolamento REACH.
Per maggiori informazioni e per la guida aggiornata, si rimanda al seguente link:
Limitazione degli stabilizzanti al piombo nel PVC: invito ECHA a presentare informazioni
La Commissione europea ha chiesto all'ECHA di predisporre un fascicolo Allegato XV di restrizione per gli stabilizzanti al piombo nel PVC. Nel fascicolo di proposta di restrizione, l'ECHA valuterà i rischi per la salute umana e l'ambiente associati all'uso del piombo come stabilizzante nel PVC. La restrizione potrebbe interessare, ad esempio, i produttori di stabilizzanti al piombo e i fornitori (produttori, importatori, distributori) di PVC e articoli correlati.
Le parti interessate, sono invitate a trasmettere informazioni ad esempio relative a tonnellaggi, emissioni ed esposizione, costi e usi del piombo come stabilizzatore nel PVC (inclusi i materiali riciclati) per i quali la sostituzione potrebbe essere difficoltosa, attraverso il seguente link:
Per maggiori informazioni, si rimanda al seguente link: