Lo scorso 12 dicembre, nel corso della 21° Conferenza delle Parti sul Clima delle Nazioni Unite (COP21), è stato raggiunto a Parigi il primo accordo globale sui cambiamenti climatici.
L’Accordo, definito dal Ministro degli Esteri francese Laurent Fabius “storico, ambizioso, giusto, sostenibile, dinamico, equilibrato e legalmente vincolante”, è stato firmato da 195 Paesi. Francois Hollande lo ha definito “il primo accordo globale n aspetti finanziari (Art.9), i Paesi sviluppati si impegnano ad assistere finanziariamente i Paesi in via di sviluppo sia sul fronte della riduzione delle emissioni (mitigazione) che degli adattamenti, con una progressione degli sforzi finanziari nel tempo e con un equilibrio tra le azioni di sostegno alla mitigazione e quelle agli adattamenti. Il Meccanismo Finanziario della Convenzione fungerà da meccanismo finanziario dell’Accordo. Il riferimento alla mobilitazione dei 100 miliardi di dollari l’anno da qui al 2020 è nominato nelle decisioni e non nel testo dell’Accordo.
Il trasferimento tecnologico (Art. 10) per accelerare, incoraggiare e promuovere l’innovazione, sarà finanziato attraverso il Meccanismo Finanziario, mentre un Meccanismo Tecnologico della Convenzione definirà il quadro normativo di riferimento per facilitare la cooperazione nella ricerca e nello sviluppo e l’accesso alle tecnologie, specie nei primi stadi di sviluppo delle stesse. I Paesi sviluppati si impegnano a sostenere Paesi in via di sviluppo, anche finanziariamente, nell’implementazione di questo articolo e dovranno rendere conto dei loro sforzi nella revisione (“global stocktake”). Riguardo al capacity building, dovrà essere collettivo ma specifico per ogni Paese e rispondere a esigenze nazionali, con un’attenzione particolare per i Paesi più vulnerabili. La cooperazione dovrà riguardare anche le misure per aumentare l’educazione, la consapevolezza e la partecipazione pubblica.
Il principio di “differenziazione” è presente anche negli obblighi di trasparenza (Art.13). Qui il testo dell’Accordo si fa ambiguo perché da una parte si intende stabilire un quadro comune che richieda a tutti i Paesi di informare sulle emissioni nel loro territorio e sui progressi verso i rispettivi contributi nazionali, dall’altra si lascia flessibilità a quei Paesi in via di sviluppo alla luce delle proprie capacità e si specifica che le modalità del quadro di riferimento saranno stabilite nel 2016. Infine, si dichiara che per i Paesi meno sviluppati l’implementazione di questo obbligo non dovrà comportare azioni intrusive, punitive o onerose.
L’Accordo prevede un inventario globale periodico ai fini di valutare il progresso collettivo nell’implementazione degli obiettivi dell’Accordo e i suoi obiettivi a lungo termine (“global stoacktake”). Il primo inventario globale è stabilito per ora nel 2023 e ogni 5 anni a partire da questa data.
Per facilitare l’implementazione e promuovere il recepimento delle clausole dell’Accordo, viene istituito un comitato, che dovrà operare in modo trasparente e non punitivo, nel rispetto delle capacità e delle circostanze di tutte le Parti.
Testo dell’Accordo in inglese
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/6911.php?priref=600008829