Facciamo seguito alla nostra comunicazione del 10 giugno per segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2014 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Ambiente n. 120 del 3 giugno 2014 che disciplina le competenze e il funzionamento dell'Albo Gestori Ambientali. Il decreto è stato emanato in attuazione dell'articolo 212 del d.lgs. 152/2006, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 205/2010. Con la sua entrata in vigore, dal 7 settembre 2014, viene abrogato il precedente regolamento dell'Albo Gestori Ambientali (decreto n. 406/1998).
Le principali novità introdotte dal decreto n. 120/2014 riguardano:
1) la riorganizzazione delle categorie di iscrizione con l'inserimento delle seguenti categorie:
- categoria 2-bis per i produttori iniziali che trasportano i propri rifiuti non pericolosi e pericolosi fino a 30 Kg/litri al giorno, ai sensi dell'art. 212, comma 8 del d.lgs. 152/2006;
- categoria 3-bis per i distributori ed i trasportatori di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche gestiti con le procedure semplificate previste dal decreto ministeriale n. 65/2010;
- categoria 6 per le imprese che effettuano soltanto trasporto transfrontaliero di rifiuti ai sensi dell'art. 194, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
- categoria 7 per gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci ed i porti, ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico da parte dell'impresa ferroviaria o navale, ai sensi dell'art. 212, comma 12, del d.lgs. 152/2006.
2) la definizione del ruolo del responsabile tecnico, con il compito di assicurare la corretta organizzazione della gestione dei rifiuti. Si attribuisce al Comitato Nazionale il compito di definire i requisiti di questa figura per quanto riguarda:
- il titolo di studio;
- gli anni e la tipologia di esperienza maturata nel settore di attività;
- l'idoneità derivante dalla verifica di apprendimento a conclusione di un percorso formativo soggetto ad aggiornamento quinquennale.
3) le semplificazioni amministrative che prevedono:
- l'autocertificazione di permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione in caso di rinnovo o di variazioni;
- la sostituzione delle perizie con la certificazione dell'idoneità dei mezzi da parte del responsabile tecnico;
- l'acquisizione d'ufficio da parte della sezione regionale dell'Albo delle variazioni societarie trasmesse al REA.
Il testo del decreto, consultabile a questo link, è disponibile all'interno della cartella rifiuti.
GU 195 - 23 agosto 2014.pdfVisualizza dettagli