Iter di approvazione del CETA e prossimi passi. Sia l’UE che il Canada hanno completato l’iter formale di approvazione dell’Accordo (lo scorso febbraio approvazione da parte del Parlamento europeo e della Canadian House of Commons; lo scorso maggio da parte del Senato canadese).
Le procedure – per parte canadese – prevedono tuttavia, prima della decisione sull’entrata in vigore dell’Accordo, la pubblicazione ufficiale degli atti di esecuzione – ovvero dei regolamenti per il suo funzionamento – la cui conformità ai contenuti dell’intesa viene poi sottoposta a valutazione della Commissione UE. Dopo l’espletamento di tali formalità, il Commissario europeo al Commercio, Cecilia Malmstroem, e il Ministro del Commercio Internazionale del Canada, François-Philippe Champagne, concorderanno la data per l’applicazione provvisoria dell’Accordo.
L’Accordo entrerà in applicazione provvisoria (per le parti non attinenti alle competenze nazionali) il primo giorno del mese successivo alla notifica, alla controparte, dell’avvenuto espletamento di tutte le procedure previste.
Verosimilmente, essendo slittati i tempi per il compimento delle formalità previste, ciò potrà avvenire dopo l’estate.
Procedure operative per usufruire dell’esenzione daziaria. Sin dal primo giorno dell’entrata in vigore del CETA, le imprese della UE potranno usufruire dell’esenzione daziaria nelle operazioni di import ed export con il Canada.
Per esportare o importare dal Canada, similmente a quanto accade nell’accordo con la Corea, non è previsto l’EUR 1 ma la DICHIARAZIONE DI ORIGINE.
La “Dichiarazione di Origine” è contenuta nell’Allegato 2 del relativo Protocollo sulle regole di origine come disciplinata dagli artt. 18-19 (Sezione C, Procedure di origine del Protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine):
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e2e0caa3-4356-11e6-9c64-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_8&format=PDF
(pag.45)
Può essere rilasciata su una fatturao su qualsiasi altro documento commerciale - riferibile alla spedizione in oggetto - da TUTTI per spedizioni di beni <o = a 6.000 €, mentre per spedizioni > 6.000 €da un Esportatore Registrato nel sistema REX.
La Banca dati Rex è un sistema di certificazione dell’origine dei beni istituito dalla Commissione Europea e reso disponibile dal 1 gennaio 2017.
Il CETA rappresenta il primo accordo di libero scambio bilaterale per cui è prevista la registrazione nel sistema REX.Tale sistema ha l’obiettivo di sostituire in maniera progressiva il sistema di certificazione dell’origine basato su documenti rilasciati dalle autorità governative.
È opportuno rilevare che le disposizioni relative al sistema REX (contenute nel Regolamento di esecuzione UE 2447/2015) prevedono che nel periodo transitorio - decorrente dal 1° gennaio 2017 e fino alla data limite del 31 dicembre 2017 - siano pienamente applicabili le procedure relative agli esportatori autorizzati.
Con l’entrata in vigore, il 14 giugno scorso, del Regolamento 2017/989, l’articolo 68 del Regolamento di esecuzione è stato modificato prevedendo, esplicitamente e per tutti i Paesi dell’Unione europea, che
“fino al 31 dicembre 2017 un documento relativo all'origine può essere compilato da un esportatore non registrato, purché sia un esportatore autorizzato nell'Unione”
Al riguardo, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha stabilito che, dall’entrata in vigore dell’Accordo, le aziende che vorranno esportare in esenzione daziaria dovranno richiedere lo status di Esportatore Autorizzato-AE (certificazione ottenibile con richiesta all’Ufficio delle Dogane competente per territorio) mentre quelle che ne siano già in possesso potranno richiedere l’estensione della certificazione al Canada.
Una volta che sarà attivata la registrazione alla banca dati REX (entro il 31 dicembre 2017), sarà la stessa Agenzia delle Dogane a provvedere alla registrazione dell’azienda, fermo restando che l’Agenzia potrebbe richiedere informazioni supplementari per la registrazione.
Alla luce di tali disposizioni, parrebbe opportuno consigliare alle imprese - intenzionate ad usufruire dei benefici dell’Accordo fin dalla sua entrata in vigore - di PREDISPORRE fin d’ora la documentazione necessaria per la richiesta di estensione dello status AE, qualora siano già in possesso della certificazione, o di quanto necessario per la richiesta dello statusex-novo. Sebbene sia possibile presentare tali istanze solo una volta entrato in vigore l’Accordo, in tal modo verrebbero ottimizzati i tempi previsti per l’estensione/rilascio della certificazione.