Con riferimento alle misure restrittive contro la Russia, si trasmette in allegato il nuovo Regolamento 1290/2014 (pubblicato in GUCE il 5 dicembre ed entrato in vigore il 6 dicembre) con cui vengono precisati i contenuti di alcune disposizioni del Reg. 833/2014. Di seguito i principali cambiamenti inclusi nel nuovo Regolamento:
• nel quadro delle misure collegate all’esplorazione e produzione petrolifera, le espressioni “acque profonde”, “Artico” e “progetti relativi allo scisto bituminoso” vengono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “acque di profondità superiore a 150 metri”, “zona in mare aperto a nord del circolo polare artico”, “progetti che hanno il potenziale di produrre petrolio da risorse situate in formazioni di scisto mediante fratturazione idraulica”.
• si precisa che l’ambito di applicazione territoriale delle misure restrittive Ue concernenti il settore dell’energia (artt. 3, 3 bis e 4, par. 3, del Reg. n. 833/2014) comprende sia la Russia, sia la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale.
• viene chiarito che le deroghe relative ai contratti conclusi anteriormente a determinate date si applicano anche ai contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.
• è consentito agli Stati membri di concedere autorizzazioni ai sensi degli artt. 3 o 4, par. 3, qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei prodotti siano necessari per prevenire o mitigare un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente. Inoltre, in casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere senza autorizzazione preventiva alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione in questione, purché l’esportatore informi l’autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell’esportazione, precisandone i motivi.
• si specifica l’ambito delle restrizioni applicabili ad alcune voci doganali elencate nell’All. II. In particolare, per i codici doganali 841350 e 841360 si precisa che sono soggette ad autorizzazione preventiva le pompe aventi una portata massima superiore a 18 metri cubi/ora e una pressione massima all’uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio; inoltre, il nuovo Regolamento circoscrive ulteriormente l’ambito delle restrizioni relative alle merci classificabili nelle voci doganali 84313900, 84314300 e 843149.
• il nuovo Regolamento evidenzia che i divieti, di cui all’art. 5 del Reg. 833/2014, in materia di erogazione di nuovi prestiti o crediti con scadenza superiore a 30 giorni a certe entità russe designate, non si applicano ai prestiti o ai crediti che hanno l’obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l’Unione e qualsiasi Stato terzo (laddove nella formulazione originaria i divieti erano limitati “tra l’Unione e la Russia”). Viene, inoltre, precisato che la deroga include “le spese per beni e servizi provenienti da un altro Stato terzo necessarie per l’esecuzione dei contratti di esportazione o di importazione”.
Reg_1290_2014_DIC2014.pdf|Visualizza dettagli