Ulteriori aggiornamenti importanti per alcuni punti aperti. Il MISE (cosi come molte altre autorità competenti di altri stati membri) ha fatto presente a Bruxelles l’incertezza applicativa e la Commissione ha appena trasmesso LORO la nota che vi allego. In estrema sintesi vengono:
- ribadita la finalità statistica della sorveglianza (non sono contingenti),
- confermata la data di entrata in vigore del sistema (3 giugno)
- chiarito che è sufficiente qualsiasi documento commerciale a supporto (copia del contratto, ma anche una semplice mail) “ragionevolmente probante” (any other reasonable type of commercial evidence).
- un documento di sorveglianza copre una sola TARIC/shipment,
- un documento di sorveglianza può coprire diversi ordini ma sempre a condizione che si tratti dello stesso codice e della stessa spedizione,
- la domanda deve indicare la TARIC
Diversi stati membri hanno già eccepito che la regola “1 shipment only” è inutilmente vincolante e che andrebbe estesa anche a più spedizioni, entro i quantitativi ed il valore autorizzati. Non sono in grado di dirvi se la Commissione accetterà questa richiesta, ma ritengo che le altre contenute nella nota dovrebbero essere riflesse nelle istruzioni operative aggiornate che i governi dovrebbero emanare nei prossimi giorni.
Steel Surveillance - clarification note.docxVisualizza dettagli