Si segnala che con la decisione PESC n. 386 del 23 giugno scorso, il Consiglio Europeo ha disposto il divieto di importare nell'Unione merci originarie dalla Crimea o da Sebastopoli nonché fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, ovvero assicurazioni e riassicurazioni connesse all’importazione delle stesse merci.
Tale decisione si inserisce nel quadro delle sanzioni approvate dall’UE in risposta all'annessione della Repubblica autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli alla Federazione Russa.
Il regolamento UE N. 692/2014 - che si trasmette in allegato per opportuna informazione - specifica che per “merci originarie della Crimea o da Sebastopoli” si intendono le merci interamente ottenute in Crimea e a Sebastopoli o che vi abbiano subito la loro ultima trasformazione sostanziale a norma, mutatis mutandis, degli articoli 23 e 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario.
Il divieto di import non si applica invece:
- fino al 26 settembre 2014, per contratti commerciali conclusi prima del 25 giugno o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché la persona fisica o giuridica, le entità o gli organismi che intendono eseguire il contratto abbia notificato, con almeno dieci giorni lavorativi di anticipo, l'attività o la transazione all'autorità competente dello Stato membro;
- per merci originarie della Crimea o Sebastopoli che sono state presentate all'esame delle autorità ucraine, per le quali sono state verificate le condizioni per il riconoscimento dell'origine preferenziale a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 e del regolamento (UE) n. 374/2014 e per le quali è stato emesso un certificato d'origine dall'autorità competente dell'Ucraina o a norma dell'accordo di associazione UE-Ucraina.
REGOLAMENTO N. 692_2014.pdfVisualizza dettagli