Con la nota n. 118064 R.U. del 18 ottobre 2017, pubblicata nei giorni scorsi, l’Agenzia delle Dogane, ha fornito aggiornamenti relativi alle domande di registrazione degli operatori commerciali in ambito CETA.
A tale nota è allegato il nuovo modulo di domanda predisposto dalla Commissione europea – Direzione Generale per il Commercio, che gli operatori UE dovranno utilizzare per le richieste di registrazione al sistema REX.
Di seguito il link al modulo:
In Italia, ad oggi, il sistema REX non è ancora operativo. Gli operatori, tuttavia, possono comunque presentare domanda di registrazione sulla base del nuovo modulo, ferma restando la validità delle domande presentate sulla base dell’Allegato 22-06 del Regolamento di Esecuzione prima del 18 ottobre 2017.
Si configurano diversi casi:
1. - Gli operatori che sono già in possesso della qualifica di Esportatore Autorizzato per Paesi diversi dal Canada possono presentare domanda di registrazione – compilata sulla base del nuovo modulo – all’ufficio delle Dogane competente territorialmente. L’ufficio procederà alla concessione dell’estensione al Canada della qualifica di Esportatore Autorizzato, in attesa che il sistema REX diventi operativo.
2. - Gli operatori che non sono in possesso dello status di Esportatore Autorizzato per Paesi diversi dal Canada possono presentare domanda di registrazione, anch’essa compilata sulla base del nuovo modulo, all’ufficio delle Dogane competente territorialmente. L’ufficio procederà a una rapida verifica e conferirà all’operatore la qualifica di Esportatore Autorizzato limitatamente all’accordo con il Canada (pertanto, tale status provvisorio di Esportatore Autorizzato non avrà valore per altri accordi).
Nel momento in cui la piattaforma di registrazione REX sarà operativa (entro il 31 dicembre 2017), gli uffici provvederanno a caricare le domande pervenute.
Ricordiamo che lo status di Esportatore Autorizzato, così come quello di Esportatore Registrato, non è necessario per spedizioni in cui il valore dei protti originari non superi € 6000.
Per esportazioni inferiori o pari a 6.000 euro è infatti sufficiente la dichiarazione di origine.
La “Dichiarazione di Origine” è contenuta nell’Allegato 2 del relativo Protocollo sulle regole di origine (pag. 45, link di seguito) e può essere rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale - riferibile alla spedizione in oggetto.