La circolare precisa che il numero di registrazione attribuito a un operatore è unico e valido sia nell’ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG) sia nell’ambito degli scambi con il Canada; ciò non toglie che gli esportatori che intendano operare sia in ambito SPG sia nell’ambito del CETA dovranno presentare due istanze di registrazione distinte. Nel primo caso – ambito SPG – utilizzeranno il modello di cui all’allegato 22-06 del Regolamento di Esecuzione; nel secondo caso – ambito CETA – utilizzeranno il modulo di cui all’allegato 2 della circolare 13/D.

Infine, proprio l’unicità del numero di registrazione fa sì che esso sia attribuito ai singoli codici EORI: un operatore che dovesse operare in diversi stati membri con lo stesso codice EORI, utilizzerà lo stesso numero di registrazione; se, invece, i codici EORI corrispondenti alle diverse unità produttive o commerciali fossero differenti, allora ognuna delle unità (aziende) medesime dovrà procedere alla presentazione della domanda di registrazione al REX.