Il 12 agosto scorso lo United States Trade Representative ha pubblicato il decreto che modifica per la seconda volta le misure compensative sull’import dall’Unione Europea in vigore dal 18 ottobre 2019 a seguito della pronuncia WTO sul caso Airbus (la prima revisione è datata 14/02/2020). Il provvedimento, disponibile nella versione ufficiale a questo link, lascia per la gran parte inalterato l’elenco dei prodotti sottoposti a dazi aggiuntivi, determinando modifiche minori ai paesi che ne sono colpiti; nessuna di queste impatta in maniera diretta sui beni prodotti in Italia.
Gli aggiornamenti introdotti con la review of action entreranno in vigore il 1° settembre p.v. e riguardano nel dettaglio:
- Dalla cd. Part 4 della lista originaria di beni sottoposti a misure compensative viene eliminato il codice doganale 0406.90.99, corrispondete a Formaggi diversi dai freschi o fermentati, con grassi, in peso, > 40%, ed acqua, in peso, della materia non grassa, > 72%. La voce riguarda anche l’Italia, il cui export di tale tipologia di prodotto negli USA è stato nel 2018 pari a 5,46 milioni di USD. Il medesimo codice viene tuttavia reinserito in una nuova Part (la n. 17) applicabile ai seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Gran Bretagna. Tale modifica non comporta pertanto alcun effetto per l’Italia, ma solo l’esclusione della Grecia dai paesi oggetto delle nuove tariffe;
- Il codice 1905.31.00, corrispondente a Biscotti con l’aggiunta di dolcificanti, viene eliminato dalla Part 13 e inserito nella Part 11, determinando l’abolizione dei dazi compensativi su quelli prodotti in Gran Bretagna;
- Nella Part n.16 (applicabile a Germania e Francia) vengono infine aggiunti i seguenti codici doganali: 2007.99.05, 2007.99.10, 2007.99.15, 2007.99.20, 2007.99.25, 2007.99.35, 2007.99.60 corrispondenti a Marmellate di ciliegie, albicocche, pesche, fragole e mirtilli, per le quali a partire dal 1° settembre sarà applicato un dazio ad valorem del 25%.
Il decreto non incide infine sulle tariffe del 15% in vigore sugli aeromobili realizzati nei quattro paesi membri del consorzio Airbus e su quelle del 25% che gravano su prodotti alimentari e manifatturieri provenienti dai 27 paesi UE, che continueranno pertanto a rimanere in vigore.
Nel file allegato è disponibile l’elenco consolidato dei codici doganali interessati dai dazi Airbus aggiornato al decreto dello scorso 12 agosto, con l’indicazione per ciascuno della categoria merceologica di riferimento, del dazio MFN applicato dagli USA e della tariffa addizionale imposta a seguito della pronuncia del WTO (le modifiche rispetto alla prima revisione del 14 febbraio 2020 sono riportate in rosso).
Effetti per l’Italia. Alla luce della seconda review of action e al netto di alcuni aggiornamenti formali, la posizione dell’Italia non appare nella sostanza mutata rispetto al decreto che dal 18 ottobre 2019 ha imposto dazi su circa 7,5 miliardi di USD di import dall’UE e che colpito con tariffe del 25% prodotti iconici del made in Italy alimentare come formaggi, liquori e alcune categorie di salumi. Il nostro Paese è coinvolto in 9 delle 17 “Parti” in cui sono suddivisi i beni oggetto dei dazi compensativi, risultando il 5° paese UE più penalizzato, per un valore di beni importati dagli USA nel 2018 pari a 468 milioni di USD (meno dell’1% del nostro export totale nel mercato statunitense). In base alle ultime statistiche disponibili, l’import negli USA di tali prodotti nei primi sei mesi successivi all’entrata in vigore delle misure (novembre 2019-aprile 2020) ha subito una flessione del -32% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, passando da 240 milioni di USD a 163, a fronte di una media generale del -3,9%.
Background. Come anticipato in precedenza, la decisione dello USTR modifica solo in una minima parte i dazi compensativi in vigore sulle merci europee varati ad ottobre 2019 e aggiornati a febbraio 2020. Lo scenario che si era manifestato lo scorso 23 giugno, quando era stata avviata la seconda consultazione pubblica in vista dell’ulteriore review of action, appariva invece ben più preoccupante in particolare per l’Italia. Il nostro Paese, al pari dello scorso febbraio, era infatti teoricamente esposto ad un duplice rischio. Da un lato, l’incremento dal 25% attuale fino anche al 100% delle tariffe che già colpiscono i nostri prodotti alimentari. Dall’altro, l'ampliamento dei prodotti colpiti, attingendo all’elenco dell’Annex 2 della consultazione. L’ammontare complessivo dell’import dall’UE negli USA di tali beni nel 2018 era pari a 21,7 mld USD. L’Italia era coinvolta in 7 delle 17 sezioni previste per un valore totale di 4,59 miliardi di USD, corrispondenti a circa l’8,3% delle nostre vendite totali negli USA. I prodotti più importanti in termini di incidenza sull’import totale sarebbero stati nell’ordine: vini e spumanti (40% del totale), borse in pelle (14%), olio d’oliva (11%), pasta (6%), prodotti in maglieria (5%), caffè e formaggi (entrambi 2%).
Prossime scadenze. La normativa statunitense prevede che lo USTR possa ulteriormente rivedere ed eventualmente modificare i dazi relativi alla sentenza Airbus fra 180 giorni (metà febbraio 2021). E’ attesa invece a breve la pronuncia del Dispute Settlement Body del WTO sul parallelo caso Boeing, per la quale gli analisti prevedono tuttavia una sanzione a favore dell’UE di importo inferiore rispetto a quella comminata nel caso Airbus (7,49 mld di USD).
Elenco Prodotti oggetto dazi compensativi ex caso Airbus (rev 12 agosto 2020).pdf|Visualizza dettagli