Si è chiusa ieri la consultazione dell’EFRAG sulle bozze di standard per la rendicontazione di sostenibilità delle PMI quotate e non.
Confindustria si è concentrata e ha inviato le proprie osservazioni (doc. in allegato) sulla bozza di standard volontario per le PMI (VSMEs ED) sul presupposto che potrà costituire un utile strumento di lavoro per le imprese.
Si evidenzia che la risposta di Confindustria tiene conto delle posizioni espresse da Business Europe e dal sistema associativo ed è stata elaborata con la collaborazione delle Aree Affari Legislativi e Regionali, Diritto d’impresa, Credito e Finanza, Politiche per l’ambiente, l’Energia e la Mobilità e Lavoro, Welfare e Capitale Umano.
Entrando nel merito, la valutazione generale sulla bozza di standard volontario è stata positiva in quanto nella sua articolazione in moduli (base; politiche azioni e obiettivi; business partner) che possono essere scelti singolarmente o sommati tra loro a seconda della dimensione dell’impresa e delle sue relazioni con il mercato, potrà concretamente aiutare le PMI a raccogliere le informazioni loro richieste dal mondo finanziario e dalle grandi imprese, quando operano nelle loro filiere.
E’ stata però evidenziata la necessità di apportare ulteriori semplificazioni ad alcune informazioni sociali e ambientali, troppo complesse da rendicontare per una piccola impresa, e di consentire flessibilità in merito alla presentazione e collocazione del report di sostenibilità. Inoltre, per una effettiva utilità e diffusione tra le PMI dello standard è stata auspicata l'accettazione generale dello stesso, sia da parte dei preparers che degli utenti.
Infine, con riferimento alla bozza di standard per le PMI quotate (LSMEs ED), visto il numero esiguo di soggetti coinvolti in Italia e di osservazioni pervenute, Confindustria ha ritenuto di non partecipare alla consultazione. Tuttavia, nella risposta sullo standard volontario è stata segnalata all’EFRAG l’opportunità di ripensare l’impostazione di tale standard utilizzando quello volontario, da applicare interamente in via obbligatoria, eventualmente arricchito con un ulteriore modulo per gli investitori.
Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti si inviano cordiali saluti.
Alessia Bausano
EFRAG Public Consultation – January 2024 - Questionnaire VSME Exposure Draft - Confindustria.pdf|Visualizza dettagli
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Con riferimento al report di sostenibilità, disciplinato dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (2022/2464/EU), vi informo che, come già anticipato in precedenti comunicazioni, la Commissione Europea ha approvato il 31 luglio scorso il Regolamento delegato che definisce e individua il primo set di standard obbligatori per la rendicontazione - ESRS - rivolti alle grandi imprese di tutti i settori.
L’atto delegato (testo allegato) sarà ora sottoposto a un periodo di scrutinio di 2+2 mesi, che dovrebbe iniziare formalmente il 21 agosto p.v. e, se non emergeranno obiezioni da parte del Consiglio e del Parlamento Europeo, entrerà in vigore entro la fine del prossimo mese di dicembre. Il regolamento sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Parallelamente, EFRAG sta lavorando all’elaborazione di guidance, che dovrebbero essere pubblicate in autunno, per supportare le imprese nella redazione del report di sostenibilità, in merito all’attuazione del principio di doppia materialità e alle informazioni sulla catena del valore.
Sarà nostra cura fornirvi chiarimenti sui contenuti del Regolamento delegato, che presenta significative novità rispetto alla proposta formulata da EFRAG nei mesi scorsi.
Cordiali saluti
Alessia Bausano
ALLEGATO I.pdf|Visualizza dettagli ALLEGATO II.pdf|Visualizza dettagli Regolamento Delegato.pdf|Visualizza dettagli
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Con riferimento all’approvazione, da parte della Commissione Europea il 31 luglio scorso, del Regolamento delegato che disciplina il primo set di standard obbligatori per la rendicontazione di sostenibilità (ESRS) previsto dalla CSRD, facendo seguito a quanto anticipato nella comunicazione del 3 agosto si riportano in allegato alcuni approfondimenti sui contenuti finali del documento.
Come evidenziato, la Commissione nel mettere a punto l’atto delegato, partendo dalle proposte consegnatele a novembre scorso dell’EFRAG, aveva sottolineato l'importanza di un sistema normativo che garantisse il raggiungimento degli obiettivi a costi minimi, preannunciando così diversi interventi di razionalizzazione degli obblighi di rendicontazione.
Confindustria aveva risposto alla consultazione, insieme a Business Europe - si veda comunicazione del 14 luglio u.s. - evidenziando che, nonostante i miglioramenti intervenuti nell’atto delegato (applicazione del principio di materialità a tutte le informazioni; molte informazioni complesse divenute volontarie; allungamento di alcune norme transitorie; maggiore allineamento con gli standard ISBB), gli standard proposti contenevano ancora una grande quantità di informazioni sulla sostenibilità.
Dall’analisi del testo finale emerge che la maggior parte delle proposte contenute nella bozza di atto delegato sono state recepite senza variazioni. Nella nota di aggiornamento allegata sono riepilogate le principali modifiche all’atto delegato, insieme ad una prima analisi delle guidance operative che l’EFRAG ha predisposto per supportare le imprese nella preparazione del proprio report di sostenibilità.
Con l’occasione ricordo che Confindustria ha organizzato per il 26 settembre p.v. alle ore 14,30 un convegno su “Finanza e disclosure ESG – soluzione di sistema per le imprese” nel quale si discuterà dell’evoluzione del quadro regolamentare in materia e saranno presentate anche delle iniziative di sistema, rivolte ad Associazioni e imprese, per supportarle nell’adempimento dei nuovi obblighi di disclosure. Nella sezione “Eventi” sul sito sono disponibili le informazioni per seguire il seminario.
Cordiali saluti
Alessia Bausano
NOTA aggiornamento- Regolamento CE e guidance EFRAG sett.23.docx|Visualizza dettagli
04-02 EFRAG SRB 230823 - EFRAG IFRS interoperability and mapping table.pdf|Visualizza dettagli 05-02 VCIG SRB 230823.pdf|Visualizza dettagli 06-02 Materiality Assessment SRB 230823.pdf|Visualizza dettagli
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Con riferimento alla nuova disciplina sul report di sostenibilità, introdotta dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), e agli standard di rendicontazione europei (ESRS), che dovranno essere obbligatoriamente utilizzati dalle imprese, riportiamo di seguito un aggiornamento sul lavoro dell’EFRAG incaricato di elaborare tali standard.
Ricordiamo che il primo set di ESRS - 12 standard trasversali a tutti i settori entrati in vigore dal 1° gennaio 2024 - è contenuto nel Regolamento delegato approvato dalla Commissione Europea il 31 luglio scorso. La nuova disciplina sulla rendicontazione di sostenibilità si applicherà gradualmente in funzione della struttura e delle dimensioni delle imprese interessate; in particolare: i c.d. enti di interesse pubblico - che già oggi redigono la dichiarazione non finanziaria - applicheranno le nuove disposizioni a partire dal 2024 (primo report nel 2025); le altre grandi imprese a partire dal 2025 (primo report nel 2026); le PMI quotate a partire dal 2026 (primo report 2027 con possibilità di rinviare per altri due anni).
Per supportare le imprese nell’utilizzo di questi nuovi standard, come anticipato nelle precedenti comunicazioni, l’EFRAG ha elaborato delle Implementation Guidance che sono state poste in consultazione a fine dicembre e che riguardano:
- Draft EFRAG IG - Materiality assessment implementation guidance: descrive gli obblighi di rendicontazione sulla valutazione di materialità, compresa l'illustrazione delle possibili fasi del processo per individuare le informazioni da riportare in merito agli impatti, rischi e opportunità (IRO) della propria attività in materia ambientale, sociale e di governance. Contiene inoltre domande frequenti sulla valutazione della doppia materialità (dal punto di vista della rilevanza dell'impatto o della prospettiva della rilevanza finanziaria o di entrambe) per fornire indicazioni pratiche sull'attuazione;
- Draft EFRAG IG 2 - Value chain implementation guidance: descrive gli obblighi di rendicontazione sulla catena del valore durante la valutazione di materialità, fornendo indicazioni per individuare i soggetti che fanno parte della catena del valore e quali considerare ai fine della valutazione degli impatti, rischi e opportunità che incidono sull’attività dell’impresa. Illustra i criteri per la rendicontazione di sostenibilità dei gruppi di imprese e contiene anche domande frequenti per fornire ulteriori informazioni sugli obblighi di divulgazione legati alla value chain;
- Draft EFRAG IG 3 - Detailed ESRS datapoints implementation guidance: presenta l'elenco completo dei requisiti contenuti in ciascun obbligo di informativa e dei relativi requisiti applicativi in formato Excel. Questo elenco può costituire la base di un'analisi delle informazioni da fornire .
Confindustria sta valutando di rispondere alla consultazione, che terminerà il 2 febbraio 2024, insieme a Business Europe e condivideremo appena possibile le eventuali osservazioni. In ogni caso sarebbe molto utile ricevere già vostre eventuali riflessioni, condivise con le imprese associate che dovranno cimentarsi con i nuovi obblighi, sui documenti che trovate in allegato.
Sicuramente la guidance sulla value chain è quella di maggior interesse, perchè le informazioni sulla catena del valore rappresentano uno degli aspetti più impegnativi e problematici della nuova direttiva, considerato che il processo di raccolta comporta criticità in termini di coerenza, comparabilità e affidabilità dei dati riportati. Includendo le controparti nella propria catena del valore, l'impresa dovrà riportare dati al di fuori del proprio controllo diretto, senza la possibilità di verificarli direttamente e di assicurare il livello di qualità complessivo delle informazioni incluse nel proprio bilancio di sostenibilità.
Riteniamo necessario evitare la raccolta e la divulgazione delle informazioni a tutti i livelli della catena del valore, processo estremamente costoso e difficile. In tal senso, l’idea sulla quale stiamo ragionando, è proporre di limitare la richiesta di divulgazione della catena del valore alla catena di fornitura prevalente (partner che rientrano nel core business dell’attività dell’impresa), in modo da rendere la raccolta dei dati meno onerosa.
Infine, per completezza, sottolineiamo che l’EFRAG sta completando anche il lavoro sulla bozza di standard volontario per le PMI e dello standard per le PMI quotate, che nel corso del mese di gennaio dovrebbero essere anch’essi sottoposti ad una consultazione pubblica. Vi aggiorneremo anche su questo punto non appena avremo notizie.
Rimanendo a disposizione si inviano cordiali saluti
Alessia Bausano
Draft EFRAG IG 1 MAIG 231222.pdf|Visualizza dettagli
Draft EFRAG IG 2 VCIG 231222.pdf|Visualizza dettagli
Draft EFRAG IG 3 DPs explanatory note 231222.pdf|Visualizza dettagli
Draft EFRAG IG 3 List of ESRS Data Points 231222.xlsx|Visualizza dettagli
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Con riferimento al lavoro dell’EFRAG sugli standard per il reporting di sostenibilità, vi informiamo che è stata avviata l’attesa consultazione pubblica sui principi di rendicontazione per le PMI. In particolare i documenti pubblicati sono:
- Exposure Draft ESRS per le PMI quotate (ESRS LSME ED) che ha lo scopo di stabilire obblighi di segnalazione proporzionati alla portata e complessità delle attività, nonché alle capacità e alle caratteristiche di tale tipologia di imprese. L’auspicio dell’EFRAG è che lo standard possa aiutare le LSME a ottenere un migliore accesso ai finanziamenti in quanto consentirà la disponibilità di informazioni standardizzate sulla sostenibilità;
- Exposure Draft per lo standard di rendicontazione volontario per le PMI non quotate (VSME ED) che si propone quale semplice strumento di rendicontazione per assistere, da un lato, le micro, piccole e medie imprese non quotate nel rispondere in modo efficiente e proporzionato alle richieste di informazioni sulla sostenibilità che ricevono dalle controparti commerciali (es.banche, investitori o società di maggiori dimensioni di cui sono fornitori) e per facilitare, dall’altro, la loro partecipazione alla transizione verso un'economia sostenibile. L’obiettivo finale è quello - sulla base dell'accettazione da parte del mercato - di standardizzare le attuali richieste multiple di dati ESG, aiutandole ad avere un migliore accesso a finanziatori, investitori e clienti.
Gli Exposure Draft sono disponibili in allegato e per maggiori informazioni sulla consultazione trovate di seguito il link al sito dell’EFRAG https://www.efrag.org/News/Public-479/EFRAGs-public-consultation-on-two-Exposure-Drafts-on-sustainability-r .
La scadenza per la presentazione delle risposte è il 21 maggio 2024, Confindustria, anche in coordinamento con Business Europe, è intenzionata a rispondere - come avvenuto per il primo set di ESRS trasversali - per far mergere problematiche e difficoltà prima che gli standard vengano definiti e per orientarli in modo che diventino uno strumento realmente utile per le imprese, soprattutto quello volontario, capace di sostituire tutti i diversi questionari sulla sostenibilità che oggi le PMI ricevono, riducendo al contempo il numero di richieste, gli oneri e i costi.
Nelle prossime settimane vi aggiorneremo sugli step successivi del lavoro, con l’invito, comunque, ad anticiparci eventuali osservazioni sui documenti.
Cordiali saluti
Alessia Bausano
Exposure Draft ESRS for listed SMEs (ESRS LSME ED) 240122 .pdf|Visualizza dettagli
Exposure Draft for the voluntary reporting standard for non-listed SMEs (VSME ED) 240122.pdf|Visualizza dettagli
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Dopo l'approvazione in via definita dello scorso 24 maggio, lo scorso 5 luglio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (c.d. Corporate Sustainability Due Diligence Directive - CS3D).
La Direttiva sancisce obblighi per le imprese in merito agli impatti negativi, effettivi e potenziali, sui diritti umani e sull'ambiente derivanti dalle proprie attività, dalle attività delle loro filiazioni e dei loro partner commerciali nelle catene di attività cui partecipano; nonché obblighi specifici relativi alla lotta ai cambiamenti climatici.
A questo fine, gli Stati membri devono assicurare che le società definiscano e implementino misure di due diligence in materia di diritti umani e ambiente volte a: i) integrare il dovere di diligenza nelle politiche aziendali e nei sistemi di gestione dei rischi; ii) individuare e valutare gli impatti negativi su diritti umani e ambiente, adottando un approccio basato sul rischio; iii) prevenire e attenuare gli impatti negativi potenziali e arrestare e riparare quelli effettivi; iv) svolgere un dialogo significativo con gli stakeholder; v) istituire e mantenere un meccanismo di notifica e una procedura di reclamo; vi) monitorare l’efficacia della politica e delle misure adottate; vi) rendicontare pubblicamente circa il dovere di diligenza.
Inoltre, le società devono adottare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, al fine di rendere i propri modelli e strategia aziendali compatibili con il limite di 1,5 °C di aumento della temperatura media del Pianeta rispetto ai livelli preindustriali, così come previsto dagli Accordi sul clima di Parigi, e per conseguire la neutralità climatica entro il 2050.
A presidio del rispetto di tali obblighi, viene delineato un sistema di enforcement imperniato sul coinvolgimento di autorità nazionali di controllo - dotate del potere di ordinare provvedimenti correttivi e forme di riparazione e di irrogare sanzioni anche pecuniarie (con un massimo non inferiore al 5% del fatturato mondiale) - e su un regime di responsabilità civile delle società per i danni causati dalle violazioni dei predetti obblighi.
La Direttiva si applica a: i) le società costituite conformemente alla normativa di uno Stato membro con più di 1000 dipendenti e più di 450 milioni di euro di fatturato netto annuale a livello mondiale; ii) le società capogruppo di un gruppo che abbia raggiunto tali limiti minimi; iii) i franchising che operano nell'Unione con un fatturato superiore a 80 milioni di euro, di cui almeno 22,5 derivanti da royalties; iv) le imprese, le società capogruppo e i franchising di Paesi terzi che raggiungono le predette soglie di fatturato all'interno dell’Unione.
La Direttiva entrerà in vigore il 25 luglio 2024 e gli Stati membri dovranno recepirla entro due anni. Tuttavia, per gli obblighi di due diligence è prevista un’applicazione graduale: a 3 anni per le imprese con più di 5000 dipendenti e 1,5 milioni di fatturato (26 luglio 2027); a 4 anni per le imprese con più di 3000 dipendenti e 900 milioni di fatturato (26 luglio 2028); a 5 anni per le imprese con più di 1000 dipendenti e 450 milioni di fatturato (26 luglio 2029).
Modificato il da Annarita Sofia 774CA547-D7B9-AAAD-C125-7A9400359523 [email protected]
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Facendo seguito alle precedenti comunicazioni sul recepimento della nuova normativa europea sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, si evidenzia che nei giorni scorsi si è concluso l’iter .
Il Decreto legislativo 125/2024, che recepisce la Direttiva (UE) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD), è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 settembre u.s ed entrerà in vigore il 25 settembre p.v..
In allegato è disponibile il testo del decreto e una nota che riepiloga i nuovi obblighi di reportistica di maggior impatto per le imprese.
Rimanendo a disposizione si inviano cordiali saluti
Alessia Bausano
Dlgs rendicontazione societaria sostenibilità-GU.pdf|Visualizza dettagli
Nota aggiornamento - Decreto recepimento CSRD.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Alessia Bausano 69DD79F1-5ED9-D93B-C125-6A7F00351C3D [email protected]
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Vi informiamo che il Dipartimento del Tesoro del MEF ha avviato il 16 febbraio u.s., la consultazione pubblica sullo schema di decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).
Come sapete la direttiva – che dovrà essere recepita negli Stati membri entro il 6 luglio 2024 – ha lo scopo di promuovere la trasparenza e la divulgazione di informazioni da parte delle imprese riguardo agli impatti ambientali, sociali e legati alla governance (ESG) delle loro attività, attraverso un rafforzamento degli obblighi di reporting.
La consultazione sarà aperta fino al prossimo 18 marzo 2024 e come Confindustria, vista l’importanza e l’impatto della nuova disciplina sul settore imprenditoriale, parteciperemo con una risposta di sistema.
In allegato il testo del documento, rispetto al quale torneremo a chiedervi, per i seguiti del lavoro, puntuali osservazioni per definire la nostra posizione.
Rimanendo a disposizione, invio cordiali saluti .
Alessia Bausano
Consultazione-decreto-di-recepimento-CSRD.pdf|Visualizza dettagli
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Facendo seguito alla recente pubblicazione (Gazzetta Ufficiale del 15 marzo) del decreto legislativo di recepimento della Direttiva europea riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione” c.d. whistleblowing, si allega una prima nota di analisi dei contenuti di principale interesse.
Il testo finale, anche grazie al confronto avviato da Confindustria con il Governo e le Commissioni parlamentari, accoglie molte nostre richieste su aspetti critici; il riferimento in particolare è rivolto a:
- la revisione dell’ambito di applicazione della nuova disciplina per le imprese con MO 231 e che impiegano meno di 50 dipendenti: per queste ultime sarà possibile effettuare solo segnalazioni interne inerente a violazioni della disciplina 231;
- l’eliminazione, per la segnalazione esterna, della possibilità di ricorrervi se quella interna ha avuto esito negativo;
- l’introduzione di una forma di tutela - seppur attenuata - delle “persone coinvolte” (i segnalati);
- l’inserimento di alcune precisazioni per circoscrivere i casi di ricorso alle divulgazioni pubbliche;
- l’introduzione di sanzioni pecuniarie per il segnalante, da parte dell’ANAC, in caso di responsabilità civile per diffamazione o calunnia.
Si anticipa che sulle novità introdotte - e i connessi aspetti applicativi - saranno organizzate a breve specifiche occasioni di approfondimento.
Rimanendo a disposizione con la collega Alessandra Quattrociocchi, si inviano cordiali saluti.
Alessia Bausano
D.lgs whistleblowing_prima nota informativa .pdf|Visualizza dettagli Dlgs Whistleblowing - testo GU.pdf|Visualizza dettagli
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DL proroga dello stato di emergenza: conversione in legge e principali novità
Il 3 dicembre scorso, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, la legge di conversione del DL n. 125/2020, recante la proroga al 31 gennaio 2021 della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e l’estensione della vigenza di alcune disposizioni legislative legate al perdurare dello stesso.
Di seguito, il link al testo del DL coordinato con la legge di conversione: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-03&atto.codiceRedazionale=20A06744&elenco30giorni=true.
In allegato, una nota illustrativa delle principali misure del DL di interesse per le imprese.
DL Proroga SdE - convesrione in legge 9.12.2020.pdf|Visualizza dettagli
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Con riferimento alla nuova disciplina del whistleblowing, informiamo che Confindustria organizzerà il prossimo 12 maggio, dalle ore 9:30 alle 13:30 presso la sede Confederale, un seminario di approfondimento aperto ai colleghi delle Associazioni e ai rappresentanti delle imprese associate. Sarà possibile seguire i lavori anche da remoto.
L’evento, cui interverranno esperti della materia, rappresentanti del Ministero della giustizia, dell’ANAC e del Garante privacy, sarà l’occasione per un primo esame della nuova disciplina e dei principali aspetti applicativi che presentano criticità e dubbi applicativi.
La prossima settimana invieremo il programma dettagliato dei lavori e le indicazioni per iscriversi.
Cordiali saluti
Alessia Bausano
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Lo scorso 1° giugno, l'ANAC ha aperto la consultazione sullo schema di Linee Guida in materia di whistleblowing, che terminerà il 15 giugno.
Al riguardo, il 7 giugno, si è svolta l’audizione di Confindustria presso l’ANAC e, in allegato, il relativo documento di osservazioni. Si tratta di prime valutazioni che potranno essere integrate, in vista della risposta ufficiale alla consultazione, con eventuali ulteriori profili che dovessero emergere dal confronto aperto con i Gruppi di lavoro tecnici.
Seguiranno, quindi, aggiornamenti.
Restiamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.
Cordiali saluti.
Audizione Schema LG Anac.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Alessandra Quattrociocchi 0FF83427-6174-7742-C125-7B4A002EE9A7 [email protected]
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e in vigore dal 1° giugno 2021 (c.d. DL semplificazioni e governance PNRR).
Di seguito, il link al testo del DL: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-31&atto.codiceRedazionale=21G00087&elenco30giorni=false.
Rinviando l’approfondimento dei contenuti del DL a una nota di prossima diffusione, cui stanno lavorando in coordinamento le diverse Aree di Confindustria interessate, in allegato una nota riassuntiva dei capitoli e delle principali misure di interesse per le imprese.
PNRR - DL semplificazioni e governance - principali novità.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Rosanna Sorrentino 187A238E-6AD8-9ADA-C125-790900362BC2 [email protected]
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Con riferimento al seminario che Confindustria ha organizzato, il prossimo 12 maggio dalle ore 9:30 alle 13:30, in tema whistleblowing, evidenzio che al seguente link https://www.confindustria.it/home/appuntamenti/eventi-confindustria/dettaglio-evento/Whistleblowing-la-nuova-disciplina. è possibile iscriversi e consultare il programma dei lavori.
L’evento, cui interverranno esperti della materia, rappresentanti del Ministero della giustizia, dell’ANAC e del Garante privacy, sarà l’occasione per un primo esame della nuova normativa che presenta criticità e dubbi applicativi.
Il seminario si terrà in presenza presso la nostra sede - Viale dell’Astronomia 30 - oppure con collegamento da remoto .
Cordiali saluti
Alessia Bausano
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Il 16 luglio scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL n. 76/2020, c.d. Decreto Semplificazioni.
Di seguito, il link: https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-16&atto.codiceRedazionale=20G00096&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D76%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2020%26giornoProvvedimento%3D¤tPage=1
In allegato, una prima nota illustrativa del DL.
Invitiamo chiunque fosse interessato a farci pervenire commenti e osservazioni sul provvedimento, in modo da consolidare la posizione di Confindustria, anche in vista dell’audizione parlamentare e l’elaborazione di proposte emendative.
Nota - DL Semplificazioni - 17 luglio 2020.pdf|Visualizza dettagli
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Con riferimento alla definizione delle imprese nelle categorie di grandi, medie e piccole, ricordiamo che nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 21 dicembre 2023 è stata pubblicata la Direttiva 2023/2775/UE, recante modifiche alle soglie monetarie per la classificazione dimensionale di cui all’articolo 3 della Direttiva 2013/34/UE (c.d. Direttiva contabile).
L’obiettivo della Commissione Europea, nell’innalzare le soglie finanziarie, è quello da un lato di tener conto dell’incremento dell’inflazione registrato negli ultimi anni e dall’altro di ridurre gli oneri normativi per le imprese di tutte le dimensioni, in particolare per le PMI.
Tale classificazione assume, infatti, rilevanza ai fini degli obblighi di redazione del bilancio d’esercizio, del bilancio consolidato e delle relative relazioni, nonché con riferimento alla comunicazione societaria sulla sostenibilità, cui sono tenute, ai sensi della nuova Direttiva 2022/2464/UE ( c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD -) le grandi imprese e le PMI quotate come individuate dall’articolo 3 della Direttiva contabile, ora modificato.
Di conseguenza gli oneri di reportistica sulla sostenibilità fissati dalla CSRD si applicheranno, secondo i nuovi parametri dimensionali, alle seguenti imprese:
- grandi imprese, che superano due dei seguenti tre parametri: numero dipendenti >250; totale stato patrimoniale > 25 milioni (invece di 20 milioni); ricavi netti > 50 milioni ( invece di 40 milioni).
- PMI quotate, che non superano due dei tre parametri di cui sopra.
Per l’analisi più completa dei contenuti delle Direttiva in oggetto, si rinvia alla nota allegata alla comunicazione del 25 gennaio u.s. dell’area Politiche Fiscali .
Rimanendo a disposizione si inviano cordiali saluti.
Alessia Bausano
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Mercoledì 29 marzo p.v., dalle ore 10:00 alle ore 13:00, si terrà un webinar di approfondimento sulle principali novità del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. n. 14/2019), entrato in vigore lo scorso luglio, volto a offrire una panoramica generale delle misure contenute nel Codice e il relativo punto di vista dei diversi attori coinvolti
L’evento si colloca nell’ambito del “Monitor Legislativo”, promosso da Confindustria e realizzato da SFC con 4.Manager a presidio delle attività legislative che impattano in modo significativo sulle imprese, Rispetto alle precedenti edizioni, quest’anno il Monitor prevede un solo incontro, destinato a tutto il territorio e aperto a imprese, manager e personale associativo, che si svolgerà tramite piattaforma Zoom. Si allega il programma dei lavori con, all’interno, il link ed il QR-Code per l’adesione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare Tiziana Cappelletti ([email protected]), Vania di Roberto ([email protected]), Francesca Pompili ([email protected]).
Monitor Crisi Impresa 29.03.23 - Programma.pdf
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Con riferimento al tema della rendicontazione di sostenibilità, disciplinato dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (2022/2464/EU), vi informiamo che la Commissione Europea ha aperto, il 9 giugno u.s., la consultazione sugli atti delegati per l’adozione del primo set di standard (per le grandi imprese di tutti i settori) per il report di sostenibilità ESRS - elaborati dall’EFRAG - che si chiuderà il prossimo 7 luglio.
La Commissione Europea nella propria relazione, sottolinea che i progetti di standard presentati dall'EFRAG, a novembre scorso, soddisfano ampiamente il mandato della CSRD e conseguiranno gli obiettivi strategici previsti nel contesto del Green Deal europeo. Allo stesso tempo, la Commissione ha ritenuto necessario razionalizzare ulteriormente il novero delle informazioni da rendicontare, considerata la natura impegnativa di molti degli obblighi di informativa per le imprese ( es. biodiversità, la forza lavoro dell'impresa e le informazioni riguardanti i lavoratori della catena del valore, le comunità interessate, i consumatori e gli utenti finali), anche per favorire un sistema normativo che garantisca il raggiungimento degli obiettivi a costi minimi.
La Commissione ha apportato quindi le seguenti principali modifiche agli standard EFRAG:
- Materialità: tutte le informazioni contenute all'interno di ciascuno standard saranno soggette al principio della valutazione di rilevanza da parte dell'impresa, ad eccezione degli obblighi di informativa specificati nello standard ESRS 2 "Informazioni generali" (sono incluse le informazioni riguardanti il clima, gli indicatori SFDR, Pillar3 che per l’EFRAG dovevano essere sempre fornite)
- Introduzione graduale di determinati requisiti:
- le imprese con meno di 750 dipendenti potranno omettere: i dati relativi alle emissioni di gas a effetto serra scope 3 e gli obblighi di informativa specificati nella norma sulla "forza lavoro propria" nel primo anno in cui applicano gli standard; e gli obblighi di divulgazione specificati nelle norme sulla biodiversità e sui lavoratori della catena del valore, le comunità interessate, i consumatori e gli utenti finali nei primi due anni in cui applicano gli standard
- tutte le imprese potranno omettere le seguenti informazioni nel primo anno in cui applicano le norme: effetti finanziari previsti relativi a questioni ambientali non climatiche (inquinamento, acqua, biodiversità e uso delle risorse) e alcuni dati relativi alla propria forza lavoro (protezione sociale, persone con disabilità, problemi di salute legati al lavoro ed equilibrio tra vita professionale e vita privata).
- Possibilità di fornire in via facoltativa alcune informazioni : i progetti di standard presentati dall'EFRAG includevano già molti dati volontari e ne sono stati aggiunti altri (es. piani di transizione della biodiversità; alcuni indicatori sui "non dipendenti" nell'organico dell'impresa; la spiegazione del motivo per cui l'impresa può considerare un particolare tema di sostenibilità non rilevante).
- Interoperabilità con le iniziative di normazione a livello mondiale: la Commissione e l'EFRAG hanno continuato a collaborare strettamente con l'International Sustainability Standards Board e la Global Reporting Initiative per garantire un elevato grado di interoperabilità tra gli standard.
I tempi per rispondere alla consultazione sono piuttosto stretti, Confindustria sta partecipando al confronto con Business Europe per una condivisone della risposta da parte del settore delle imprese. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi e in allegato trovate, per eventuali osservazioni, i documenti posti in consultazione.
Cordiali saluti
Alessia Bausano
Annex I standard sostenibilità.pdf|Visualizza dettagli
Annex II Acronimi e glossario.pdf|Visualizza dettagli
Draft delegated regulation.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Alessandro Corda FCA6A6C2-511E-1971-C125-746300547D22 [email protected]
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Con riferimento all’applicazione della nuova disciplina sulla rendicontazione di sostenibilità, vi informiamo che è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 13 novembre 2024 la Comunicazione della Commissione sull’interpretazione di talune disposizioni giuridiche relative alla rendicontazione di sostenibilità sotto forma di FAQ.
L’obiettivo del documento è quello di facilitare l’adozione delle norme, risolvendo i principali dubbi operativi e garantendo uniformità interpretativa tra gli Stati membri.
Il testo si compone di otto sezioni, di cui le prime due forniscono una panoramica sulla normativa e sugli obblighi di rendicontazione di sostenibilità introdotti dalla CSRD (recepiti nel nostro ordinamento dal D.lgs.125/2024), mentre le successive sei (dalla III all’VIII) sono una raccolta di domande frequenti e rispettive risposte riguardanti l’applicazione di alcune disposizioni giuridiche riferite a:
- Direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD - Direttiva (UE) 2022/2464), che introduce obblighi per le imprese in materia di sostenibilità con l’obiettivo di garantire trasparenza e comparabilità delle informazioni ESG;
- Direttiva contabile (Direttiva 2013/34/UE), che regola la preparazione e pubblicazione dei bilanci delle imprese;
- Direttiva sulla revisione contabile (Direttiva 2006/43/CE), che regola le attività di revisione contabile delle imprese con l’obiettivo di garantire l’affidabilità delle informazioni riportate circa le dichiarazioni finanziarie e non finanziarie;
- Direttiva sulla trasparenza (Direttiva 2004/109/CE), che include obblighi di trasparenza sulle informazioni finanziarie e non finanziarie rilasciate dalle società quotate agli investitori;
- Regolamento sulla revisione contabile (Regolamento (UE) n. 537/2014), che stabilisce i requisiti per la revisione contabile degli enti di interesse pubblico, anche in relazione alla certificazione delle informazioni non finanziarie;
- Regolamento SFDR (Regolamento (UE) 2019/2088), sulla trasparenza in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, che impone agli operatori di divulgare le informazioni sui rischi ESG legati ai loro investimenti;
- Regolamento delegato ESRS (Regolamento delegato (UE) 2023/2772), che stabilisce la prima serie di principi europei di rendicontazione di sostenibilità.
In allegato trovate il documento in oggetto la cui consultazione può essere utile per approfondire alcuni aspetti operativi del nuovo quadro normativo.
Cordiali saluti
Alessia Bausano
2024-304_SAEC-EUR_FA_Allegato_C_2024_6792_chiarimenti-UE-ESG.pdf|Visualizza dettagli
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Con riferimento all’attuazione del Protocollo di Legalità, sottoscritto tra Confindustria e il Ministero dell’Interno il 1 ° giugno scorso, si informa che sul sito privato di Confindustria è stata aggiornata e riattivata l’area web dedicata al “Protocollo di Legalità” (accessibile nell'Area riservata mediante login con la password generica dell’Associazione) nel quale saranno raccolti gli elenchi delle Associazioni e delle imprese che aderiranno, insieme a diversi documenti utili.
In particolare sono stati pubblicati nello spazio “Documentazione utile” i format di autodichiarazione che le Associazioni possono utilizzare per raccogliere i dati delle imprese aderenti e quelli dei loro fornitori, necessari per la consultazione della BDNA e il conseguente rilascio della documentazione antimafia. Si ricorda che la documentazione è destinata alle imprese di tutti i settori, fatto salvo quello dell’edilizia per il quale si applica il Protocollo siglato da Ance e le relative procedure stabilite dalla Federazione.
Per quanto riguarda i format che le imprese dovranno compilare e restituire debitamente sottoscritti all’Associazione di riferimento, si evidenzia che per le imprese del sistema aderenti deve sempre essere richiesta l’informazione antimafia; per i fornitori, invece, l’informazione per i contratti che superano 150.000 euro e la comunicazione per i contratti che superano 100.000 euro. Le verifiche antimafia riguardano solo i contratti stipulati dall’impresa dopo la delibera di adesione al Protocollo e quando vengono superate le soglie economiche prima indicate, tutti gli altri contratti - stipulati prima o sotto la soglia dei 100.000 euro – non vanno considerati ai fini dell’attuazione. L’iscrizione nelle c.d. White list e nell’Anagrafe antimafia degli esecutori equivale al rilascio dell’informazione liberatoria.
Entrando nel merito delle autodichiarazioni, i format sono i quattro riportati di seguito, quello dei familiari conviventi deve essere compilato dai soggetti sottoposti alla verifica antimafia, indicati dall’art. 85 del Codice Antimafia, solo nel caso di richiesta dell’informazione. Per la comunicazione il controllo non si estende ai familiari.
- Autodichiarazione per le imprese associate aderenti, relativa ai soggetti da sottoporre ai controlli antimafia (art. 85 Codice antimafia)
- Autodichiarazione dei familiari conviventi dei soggetti sottoposti ai predetti controlli (solo per l’informazione antimafia)
- Autodichiarazione per i fornitori delle imprese associate aderenti, relativa ai soggetti da sottoporre ai controlli antimafia (art. 85 Codice antimafia)
- Autodichiarazione dei familiari conviventi dei soggetti sottoposti ai predetti controlli (solo per l’informazione antimafia)
Tra i documenti utili, inoltre, sono presenti: il testo del Protocollo e l’allegato tecnico che spiega la procedura per accedere alla BDNA; la tabella riassuntiva degli impegni di Associazioni e imprese; l’elenco dei soggetti sottoposti di volta in volta ai controlli antimafia, a seconda della forma societaria delle imprese (es. ditta individuale, S.p.a., società consortile).
Rimanendo a disposizione per supportare le Associazioni nella diffusione presso le imprese dei contenuti del Protocollo, si evidenzia che con l'adesione al Protocollo tutto il Sistema può contribuire fattivamente alla costruzione di un’economia “sana” e concorrenziale, attraverso la prevenzione, con i controlli antimafia, di attività illegali nei contratti tra privati.
Le imprese aderenti, assumendosi volontariamente gli impegni previsti, potranno proteggere con strumenti concreti la propria attività selezionando i fornitori, ottenere dei benefici dal punto di vista reputazionale nei rapporti commerciali, nonché ottenere un punteggio aggiuntivo nella richiesta del rating di legalità rilasciato dall’AGCM.
Cordiali saluti
Alessia Bausano
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Con riferimento alla nuova disciplina sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, introdotta dalla CSRD e recepita nel nostro ordinamento dal D.lgs.n.125/2024, si comunica che l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha pubblicato lo standard di rendicontazione volontario (di seguito VSME) che le PMI non quotate, non obbligate dalla normativa, possono adottare per fornire le proprie informazioni di sostenibilità nell’interlocuzione con grandi imprese, banche e altri soggetti del mercato finanziario.
A tal proposito ricordiamo che, nei mesi scorsi, l’EFRAG ha svolto una consultazione pubblica sulla bozza di standard, alla quale Confindustria ha risposto (si veda in proposito la comunicazione dello scorso maggio), esprimendo una valutazione in generale positiva sulla bozza, ma evidenziando, allo stesso tempo, la necessità di apportare ulteriori semplificazioni ad alcune informazioni sociali e ambientali, ritenute troppo complesse per una piccola impresa, e di consentire flessibilità in merito alla presentazione e collocazione del report di sostenibilità.
Il VSME si pone l'obiettivo di individuare una parte sostanziale delle richieste provenienti da partner commerciali che le PMI già ricevono, sostituendosi agli attuali questionari multipli e non coordinati sui dati ESG. Inoltre viste le richieste - emerse nella consultazione - di integrare lo standard con orientamenti aggiuntivi e materiali complementari per facilitarne l'adozione, l'EFRAG ha anticipato che nel 2025 attiverà una serie di iniziative in tal senso, tra cui l'emissione di guide di supporto e l'organizzazione di eventi di formazione e sensibilizzazione.
Nel merito del documento, disponibile al seguente link: https://www.efrag.org/en/news-and-calendar/news/efrag-releases-the-voluntary-sustainability-reporting-standard-for-nonlisted-smes-vsme , evidenziamo che alcune semplificazioni sono state apportate, ma sono ancora sono molte le informazioni richiamate. Ci riserviamo di fornire in seguito ulteriori approfondimenti.
Cordiali saluti
Alessia Bausano
Modificato il da Alessia Bausano 69DD79F1-5ED9-D93B-C125-6A7F00351C3D [email protected]
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Con riferimento all'iniziativa in oggetto, si ricorda che nei giorni scorsi il Direttore Generale di Confindustria ha inviato una comunicazione alle Associazioni del sistema, per informarle della convenzione stipulata con Deloitte Climate&Sustainability in tema di finanza sostenibile e disclosure di sostenibilità, finalizzata a offrire al sistema associativo dei servizi di accompagnamento.
In particolare la convenzione prevede:
1. un seminario informativo dedicato ai funzionari delle Associazioni territoriali e settoriali del sistema, offerto a titolo gratuito per il tramite di Sistemi Formativi Confindustria (SFC), con il sostegno di 4.Manager, incentrato sull'analisi della regolamentazione in materia di finanza sostenibile e reporting di sostenibilità (SFDR, Tassonomia, CSRD), nonché sugli standard di reporting di sostenibilità (GRI Standards, ESRS);
2. servizi convenzionati, offerti da Deloitte a un prezzo dedicato al sistema, finalizzati a supportare le imprese associate nell’adeguamento alla normativa in tema di sostenibilità e finanza sostenibile.
Per approfondimenti sui contenuti delle due iniziative si rinvia alla comunicazione sul tema dell'Area Credito e Finanza.
In merito al seminario informativo per i funzionari delle Associazioni del sistema, che avrà la durata di mezza giornata, per favorire la più ampia partecipazione in presenza, è stato definito un calendario di incontri su diverse sedi dislocate sul territorio nazionale e organizzate per aree geografiche, con la possibilità comunque di scegliere anche una tappa diversa da quella suggerita per vicinanza territoriale. Gli incontri si terranno nelle seguenti date:
- 6 febbraio: Roma, Confindustria (Lazio - Abruzzo - Sicilia - Sardegna - Categorie)
- 14 febbraio: Bologna, Confindustria Emilia Romagna (Emilia Romagna - Toscana - Marche)
- 16 febbraio: Napoli, Unione Industriali Napoli (Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)
- 20 febbraio: Mestre, Confindustria Veneto (Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige)
- 27 febbraio: Torino, Unione Industriali Torino (Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria)
- 28 febbraio: Milano, Assolombarda (Lombardia - Categorie)
Nel ricordare che la partecipazione è gratuita, si evidenzia che è necessaria l'iscrizione utilizzando il seguente link https://www.confindustria.it/Aree/opp322.nsf/iscrizione?openform . In fase di registrazione sarà possibile visionare anche il programma realizzato in collaborazione con Deloitte Climate&Sustainability.
Cordiali saluti
Alessia Bausano
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Facendo seguito alla precedente comunicazione sulla consultazione pubblica dell'EFRAG sulle bozze di standard per la rendicontazione di sostenibilità delle PMI, per opportuna conoscenza segnalo che per agevolare la partecipazione a quella sullo standard volontario da parte degli operatori nazionali, l’OIC - Organismo Italiano di Contabilità -, d’intesa con l’EFRAG, ha curato la traduzione in lingua italiana di tale bozza.
Tale documento, che trovate in allegato, potrebbe essere molto utile per sollecitare eventuali ulteriori commenti da parte delle nostre imprese di minori dimensioni al fine di comprendere concretamente se le informazioni richieste dallo standard volontario sono effettivamente compatibili con le informazioni di sostenibilità che le PMI riescono a raccogliere e a comunicare al mercato.
Come anticipato, Confindustria sta lavorando per rispondere alla consultazione, che si chiuderà il 21 maggio p.v., e condivideremo - appena disponibili - gli imput raccolti nelle sedi di confronto attivate. Vi chiediamo comunque di anticiparci eventuali commenti emersi nel confronto con la vostra base associativa entro il 30 aprile p.v. per elaborare una posizione unica di sistema.
Per completezza allego il questionario per rispondere alla consultazione e resto a disposizione per eventuali approfondimenti.
Cordiali saluti
Alessia Bausano
Traduzione-ESRS-VSME-ED_18-marzo-2024.pdf|Visualizza dettagli
VSME ED Questionnaire .pdf|Visualizza dettagli
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Facendo seguito alle precedenti comunicazioni sul tema in oggetto, si evidenzia che il Consiglio dei Ministri del 10 giugno u.s. ha approvato in sede preliminare lo schema di Decreto legislativo di recepimento della Corporate Sustainability Reporting Directive che rafforza ed estende gli obblighi in tema di reporting di sostenibilità.
Nel nuovo testo diverse osservazioni di Confindustria, formulate nella risposta alla consultazione del MEF dei mesi scorsi, sono state accolte e il documento risulta migliorativo per le imprese. Restano però alcuni profili di incertezza, in particolare sul tema delle sanzioni penali correlate all'inadempimento ai nuovi obblighi, che evidenzieremo alle Commissioni parlamentari competenti a esprime il proprio parere, entro il 20 luglio p.v., prima dell’approvazione definitiva da parte del Governo.
In allegato il testo del decreto e una nota di commento sulle principali modifiche intervenute di maggior interesse per il nostro sistema.
Rimanendo a disposizione, si inviano cordiali saluti.
Alessia Bausano
Atti 160 dlgs rendicontazione societaria.pdf|Visualizza dettagli
NOTA- Schema Decreto recepimento CSRD.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Alessia Bausano 69DD79F1-5ED9-D93B-C125-6A7F00351C3D [email protected]
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In allegato, una Nota illustrativa delle misure contenute nel DL n. 77/2021, c.d. Decreto semplificazioni e governance del PNRR.
Il DL, in vigore dal 1° giugno scorso, costituisce il primo tassello di attuazione del PNRR; ne definisce, infatti, il sistema di governance e introduce una serie di misure per il rafforzamento della capacità amministrativa e l’accelerazione degli investimenti green e digital, nonché altre in materia di contratti pubblici.
Confindustria seguirà con attenzione l’iter di conversione in legge del DL e sarà nostra cura informare il Sistema sulle relative vicende.
PNRR - DL Semplificazioni e Governance - Nota illustrativa.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Rosanna Sorrentino 187A238E-6AD8-9ADA-C125-790900362BC2 [email protected]
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Ieri il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 20/2019.
Dopo l’approvazione preliminare del 13 febbraio, lo schema di decreto è stato trasmesso e annunciato all’Assemblea delle Camere nelle sedute del 28 maggio. Confindustria è stata audita nel corso dell’iter di espressione dei pareri delle commissioni parlamentari competenti.
Il testo definitivo non è ancora disponibile. Pertanto, al momento, si rinvia al comunicato del CdM.
Modificato il da Marcello Donadio D9FD8F3B-A67E-FFA5-C125-822E005BBFF1
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Con riferimento al tema della sostenibilità, riportiamo di seguito alcuni aggiornamenti sulle ultime iniziative legislative europee.
La Commissione Europea, infatti, ha dichiarato la volontà di consolidare in una regolamentazione Omnibus le discipline Corporate Sustainability Reporting Dirtective (CSRD), Tassonomia e Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D), con l’obiettivo di ridurre il regulatory burden per gli operatori, semplificando il quadro normativo senza comprometterne l’efficacia.
La valutazione di Confindustria è che tali annunci rappresentino un segnale importante per una modifica degli indirizzi seguiti per il Green Deal, nell’ottica di quell’auspicato Clean Industrial Deal, che dovrebbe tenere insieme obiettivi di sostenibilità e competitività del sistema produttivo europeo.
In questo quadro si è aperto un confronto a livello nazionale sulle necessarie modifiche, sia con altre organizzazioni di rappresentanza, sia con il Governo che sta raccogliendo dal mondo imprenditoriale osservazioni e spunti da trasferire in sede europea per orientare questo processo di revisione.
In allegato una prima nota di Confindustria (elaborata insieme alle aree Credito e Finanza e Politiche per l’Ambiente, Energia e la Mobilità), che si articola in due parti. Nella prima - considerata l’incertezza sul perimetro dell’azione legislativa europea – si chiede di intervenire immediatamente sui tempi di entrata in vigore delle nuove disposizioni, sospendendoli per due anni, in attesa che si completi il lavoro di modifica e semplificazione; nella seconda sono riportate una serie di proposte concrete per alleggerire gli oneri a carico delle imprese derivanti, anzitutto, dalle nuove regole sulla rendicontazione di sostenibilità.
Infine, si segnala che Confindustria ha sottoscritto nelle scorse settimane, insieme alle organizzazioni imprenditoriali tedesca e francese, rispettivamente BDI e Medef , una lettera indirizzata alla Presidente Von Der Leyen per ribadire l’opportunità di procedere ad un significativo ripensamento delle tre discipline considerate, al fine di supportare la competitività delle imprese europee. Il documento è disponibile in allegato.
Rimanendo a disposizione, vi terremo aggiornati sulle prossime azioni della Commissioni.
Cordiali saluti.
Alessia Bausano
Proposte Confindustria regolamentazione Omnibus - gennaio 2025.pdf|Visualizza dettagli Letter to Ursula von der Leyen on Omnibus.pdf|Visualizza dettagli Annex to Letter on Omnibus.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Alessia Bausano 69DD79F1-5ED9-D93B-C125-6A7F00351C3D [email protected]
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Facendo seguito alla precedente comunicazione sul tema in oggetto, ricordo che il 7 luglio si è chiusa la consultazione della Commissione Europea, aperta il 9 giugno u.s., sugli atti delegati per l’adozione del primo set di standard - ESRS per le grandi imprese di tutti i settori - per il report di sostenibilità, disciplinato dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (2022/2464/EU).
Confindustria ha risposto alla consultazione insieme a Business Europe evidenziando che, nonostante i miglioramenti intervenuti nell’atto delegato (applicazione del principio di materialità a tutte le informazioni; molte informazioni complesse divenute volontarie; alcune dovranno essere fornite solo dopo uno o due anni; maggiore allineamento con gli standard ISBB) gli standard proposti contengono ancora una grande quantità di informazioni sulla sostenibilità che dovranno essere raccolte e comunicate con un onere significativo per le imprese. Sono state quindi richieste ulteriori semplificazioni evidenziate nel documento allegato.
Inoltre, è stata inviata una nota politica di accompagnamento alla risposta, disponibile in allegato, nella quale in sintesi:
- si giudica positivamente l’ampia applicazione del principio di rilevanza per individuare le informazioni da rendicontare, chiedendo però alla CE di favorire la massima coerenza dell'intero quadro normativo sulla finanza sostenibile dell'UE (fornire orientamenti al settore finanziario che tengano conto del principio di materialità degli ESRS). Infatti, in assenza di uno stretto collegamento tra le informazioni sulla sostenibilità che banche, assicurazioni e finanziatori sono obbligati a richiedere alle imprese, in attuazione delle specifiche discipline di settore, e quello che le stesse dichiareranno in osservanza dei principi degli ESRS, il vantaggio legato al principio di rilevanza, che alleggerisce gli oneri delle imprese, sarà vanificato in quanto le stesse dovranno comunque fornire ulteriori informazioni per non essere escluse dal credito o dai mercati finanziari.
- si chiede che la Commissione garantisca che l'impresa che comunica informazioni sulla sostenibilità in conformità con gli ESRS, sia considerata conforme anche agli standard globali.
La Commissione Europea prevede ora di adottare formalmente l'atto delegato venerdì 28 luglio p.v. Ci saranno poi 2 + 2 mesi di periodo di controllo sull’atto in seno al Parlamento europeo e al Consiglio. Se non vi saranno obiezioni gli ESRS entreranno in vigore entro la fine di dicembre 2023 e si applicheranno dal 1º gennaio 2024.
Per completare il quadro, evidenzio che l'EFRAG sta attualmente:
- elaborando delle guidance per l'attuazione del primo set di standard che attengono in particolare l’esecuzione della valutazione di materialità e come raccogliere le informazioni sulla catena del valore. Il lavoro dovrebbe terminare intorno a settembre/ottobre prossimi
- proseguendo la stesura del secondo set di ESRS con lo standard per le PMI quotate (LSME) e delle linee guida volontarie per altre PMI (VSME), che dovrebbero essere definiti intorno alla terza settimana di ottobre per poi essere sottoposti alla consultazione pubblica il prossimo novembre. Per quanto riguarda quelli settoriali specifici, due standard sono in fase di stesura più avanzata – Mining e Oil&Gas – e saranno probabilmente approvati dall'EFRAG in ottobre e pubblicati poi per la consultazione pubblica; sono invece ancora in fase di elaborazione le altre norme settoriali sul trasporto stradale e agricoltura.
La scadenza della CSRD del giugno 2024 per l'adozione degli standard settoriali specifici e per le PMI quotate sarà molto probabilmente rivista e ritardata.
Vi aggiorneremo nelle prossime settimane sugli sviluppi.
Cordiali saluti
Alessia Bausano
2023-07-05 DP note ESRS_draft cover message.docx|Visualizza dettagli
i 2023-07-07 BusinessEurope assessment of ESRS final.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Alessia Bausano 69DD79F1-5ED9-D93B-C125-6A7F00351C3D [email protected]
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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM o Autorità) ha reso operativa, sul proprio sito istituzionale, una piattaforma per segnalare condotte anticoncorrenziali e persone coinvolte, rimanendo nell’anonimato - c.d. whistleblowing antitrust. L’iniziativa - che implementa una best practice di livello europeo - ha lo scopo di rafforzare il contrasto ai cartelli segreti o di altre violazioni delle norme a tutela della concorrenza (Comunicato stampa 27 febbraio 2023).
La piattaforma è rivolta a persone in possesso di informazioni riservate sulle violazioni, per dare loro la possibilità di inoltrarle all’AGCM attraverso un sistema criptato. In particolare, le segnalazioni possono riguardare condotte collusive (e.g. scambi di informazioni su prezzi, quote di mercato, clienti, livelli di produzione, sviluppi tecnologici, partecipazione a gare, boicottaggio di concorrenti) o abusive (e.g. esclusione di concorrenti dal mercato o impedimento al loro accesso, rifiuti a contrarre, imposizione di prezzi eccessivamente gravosi o altre condizioni inique) ed essere corredate da circostanze fattuali, di tempo e di luogo.
È previsto un collegamento al programma di clemenza, per il caso in cui il segnalante sia anche un rappresentante dell’impresa coinvolta in un cartello e intenzionata a collaborare con l’Autorità.
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Premessa
Lo scorso maggio AgID ha pubblicato una modifica alle “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” (in seguito LLGG), adottate per la prima volta nel settembre 2020, prorogando contestualmente la loro applicazione al 1° gennaio 2022.
Le LLGG, adottate sulla base dell’articolo 71 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in seguito CAD), hanno lo scopo di uniformare la normativa per la formazione, gestione e conservazione di tutti i documenti informatici e di aggiornare le regole tecniche attualmente in vigore sulla formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, già precedentemente regolate nei DPCM del 2013 e 2014.
LLGG: ambito di applicazione e vincolatività
In particolare, le LLGG indicano modalità e regole tecniche per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, attraverso la promozione di un approccio by design, in base al quale sin dalla fase di formazione occorre pensare a tutta la procedura di gestione e conservazione degli stessi. Il processo di gestione dei documenti informatici viene articolato in tre fasi - formazione, gestione e conservazione - ciascuna suddivisa a sua volta in una serie di attività regolate con metodologie e prassi operative distinte.
Come indicato dal Consiglio di Stato, le LLGG sono atti di regolazione amministrativa, con valenza erga omnes e, ove previsto, carattere di vincolatività, impugnabili davanti al giudice amministrativo.
Le disposizioni delle LLGG sui documenti informatici si applicano anche ai privati, compresi gli enti no profit e le imprese (art. 2.3 CAD).
Pertanto, anche le associazioni del Sistema saranno tenute a adeguarsi alle nuove regole a partire dal 1° gennaio 2022, al fine di produrre e conservare i documenti informatici secondo gli standard tecnici definiti nelle LLGG.
Si segnala che, in base all’art. 18 del CAD, l’AgID non ha il potere di esercitare l’attività di vigilanza e controllo sui soggetti privati né di imporre sanzioni, tuttavia, la conformità dei documenti informatici alle nuove regole rileverà sotto il profilo dell’efficacia e validità del documento (vedi sotto punti b; c; d).
Documento informatico e valenza probatoria
Per documento informatico si intende “il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” ex art. 1.1. lett. p del CAD. In particolare:
- I documenti informatici:
- devono avere un determinato formato (Allegato 2) al fine di garantire il principio della interoperabilità tra i sistemi di gestione documentale e conservazione nella PA e nei privati, nonché mitigare il rischio di “obsolescenza tecnologica”. I formati dei documenti informatici sono: documenti di testo, fogli di calcolo, schemi XML redatti tramite l’utilizzo di appositi strumenti software; documenti acquisiti per via telematica o su supporto informatico, e-mail, documenti acquisiti come copia per immagine di un documento analogico; registrazioni informatiche di transazioni o processi informatici, dati forniti dall’utente attraverso la compilazione di moduli o formulari; insieme di dati, provenienti da una o elettronici più basi dati, raggruppati secondo una struttura logica determinata (vedi slide webinar). In base al par. 3.6 delle LLGG è possibile usare formati di file diversi da quelli indicati nell’Allegato 2 effettuando una valutazione di interoperabilità secondo le indicazioni dello stesso allegato, e valutare in seguito se è opportuno procedere al riversamento da un formato di file a un altro (par 3.7 LLGG).
- essere associati permanentemente ai metadati, alcuni dei quali sono obbligatori (Allegato 5). Come indicato nel par. 2.1.1 delle LLGG, il manuale di gestione deve indicare i metadati definiti per ogni tipologia di documento.
- In base all’art. 20, comma 1 bis del CAD, il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e fa piena prova fino a querela di falso ex art. 2702 c.c.[1] quando è sottoscritto in modalità elettronica (con firma digitale, firma elettronica qualificata o avanzata) ovvero quando è formato, previa identificazione informatica dell’autore, attraverso un processo conforme alle LLGG e agli allegati, con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore.
- Nel caso in cui non siano rispettati i requisiti prescritti dalle LLGG, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio saranno liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità.
- Più in generale, gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente sono soddisfatti, a tutti gli effetti di legge, per mezzo dei documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle LLGG (art. 20, comma 5 bis del CAD).
- Al fine di favorire la dematerializzazione di grosse quantità di documenti analogici e assicurare l’efficacia probatoria dei documenti informatici e delle copie, l’allegato 3 delle LLGG disciplina la “certificazione di processo” procedimento attraverso cui si garantisce la corrispondenza, nella forma e nel contenuto, della copia informatica all’originale analogico, senza ricorre allo strumento del raffronto dei documenti. Infatti, la copia informatica di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che la copia sia identica, nel contenuto e nella forma, all’originale analogico, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo (allegato 3).
- Le copie informatiche dei documenti analogici (atti pubblici, scritture private, atti e documenti amministrativi di ogni tipo) hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale; in caso contrario avranno la stessa efficacia probatoria dell’originale fino a quando la loro conformità all'originale non sia espressamente disconosciuta (art. 22 CAD).
Il responsabile della conservazione e il manuale di conservazione
Tra le altre cose, i privati dovranno nominare il responsabile della conservazione che definisce e attua le politiche complessive del sistema di conservazione e ne governa la gestione con piena responsabilità ed autonomia.
Questi potrà essere anche un soggetto esterno all’organizzazione, purché abbia specifiche competenze giuridiche, informatiche ed archivistiche.
Dalle risposte dell’AgID allegate, la nomina di tale figura è obbligatoria solo quando l’impresa decida di adottare e organizzare un sistema documentale informatico (tramite digitalizzazione o dematerializzazione).
Il responsabile della conservazione dovrebbe essere un soggetto diverso dal conservatore e in ogni caso la responsabilità giuridica generale sui processi di conservazione rimane in capo al responsabile par. 4.5 LLGG).
Il responsabile della conservazione, che opera d’intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi:
- assicura che i documenti informatici conservati abbiano le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, secondo le modalità indicate nelle LLGG (art. 44 CAD);
- definisce e attua le politiche complessive del sistema di conservazione e ne governa la gestione con piena responsabilità ed autonomia (par. 4.5 LLGG).
- può delegare sotto la propria responsabilità, lo svolgimento delle proprie attività o parte di esse a uno o più soggetti, che all’interno della struttura organizzativa, abbiano specifiche competenze ed esperienze. Tale delega, riportata nel manuale di conservazione, deve individuare le specifiche funzioni e competenze delegate (par. 4.5 LLGG)
Tra i vari compiti, il responsabile della conservazione: definisce le politiche di conservazione e i requisiti funzionali del sistema di conservazione, tenuto conto degli standard internazionali; gestisce il processo di conservazione e ne garantisce nel tempo la conformità alla normativa vigente; genera e sottoscrive il rapporto di versamento, secondo le modalità previste dal manuale di conservazione; effettua il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione; effettua la verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell’integrità e della leggibilità dei documenti informatici e delle aggregazioni documentarie degli archivi; adotta misure per rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni; provvede alla duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione all’evolversi del contesto tecnologico, secondo quanto previsto dal manuale di conservazione; predispone le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione; predispone il manuale di conservazione e ne cura l’aggiornamento periodico per adeguarlo ai cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti.
Il manuale di conservazione è un documento informatico che deve illustrare dettagliatamente l’organizzazione, i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi, il modello di funzionamento, la descrizione del processo, la descrizione delle architetture e delle infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza adottate e ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, nel tempo, del sistema di conservazione (par. 4.6 LLGG).
Azione di Confindustria
Confindustria è in stretto contatto con l’AgID per fornire il supporto al Sistema. A tal riguardo, lo scorso 15 dicembre si è svolto un webinar organizzato da Formez per la presentazione delle LLGG. Il video e gli atti del convegno sono scarabilli al seguente link: http://eventipa.formez.it/node/339903
Con AgID abbiamo inoltre creato un canale preferenziale per la riposta ai quesiti operativi posti dal Sistema. Inviamo in allegato le risposte di AgID ai quesiti finora formulati e vi invitiamo a inviarci ulteriori domande, dubbi e richieste di chiarimento sulle LLGG.
Risposte AGID.zip|Visualizza dettagli
[1] Articolo 2702 codice civile: “La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”.
Modificato il da Stefania de Feo CCAF10C5-0ECB-AB65-C125-72DB0031146A [email protected]
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Con riferimento ai diversi dossier legati al tema della sostenibilità, vi informo che il 26 settembre prossimo, dalle ore 14,30, si terrà a Roma, presso Confindustria (Viale dell’Astronomia 30) un seminario dedicato a fare il punto sull’evoluzione del quadro regolamentare in tema di finanza sostenibile e disclosure ESG.
In occasione del seminario saranno presentate anche iniziative tese a supportare le Associazioni del sistema e le imprese nel loro processo di transizione e nel dialogo con il mondo finanziario e con le grandi imprese capo-filiera.
Nelle prossime settimane invieremo il programma dettagliato dei lavori e le indicazioni per iscriversi.
Cordiali saluti
Alessia Bausano
Modificato il da Alessia Bausano 69DD79F1-5ED9-D93B-C125-6A7F00351C3D [email protected]
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Sul sito del Ministero della salute, è stato pubblicato un aggiornamento sul tema delle deroghe all’obbligo di quarantena o di tampone per chi entra o ritorna in Italia dall’estero (art. 51, co. 7 del DPCM 2 marzo 2021).
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=9
In particolare, le deroghe vengono suddivise nelle seguenti 3 categorie:
- deroghe senza autorizzazione ministeriale, riconosciute, tra l’altro all’equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante, ai lavoratori transfrontalieri ex art. 51, co. 7, lett. l), nonché per le trasferte brevi ex art. 51, co. 7, lett. f) e lett. m) e i transiti con mezzo privato di max 36 ore ex art. 51, co. 7, lett. g. Al riguardo, viene precisato che per tali categorie le motivazioni di deroga sono comprovate dall’autodichiarazione che dovrà essere esibita al vettore o a chiunque sia deputato a effettuare i controlli. Viene, altresì, sottolineato che rimangono fermi gli obblighi dichiarativi al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare controlli e quelli comunicativi dell’ingresso in Italia all’autorità sanitaria competente per territorio;
- deroghe stabilite con ordinanza ministeriale (ordinanze del Ministro della salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021 in materia di ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dal Brasile e dall’Austria);
- deroghe rilasciate dal Ministero della salute. In questa categoria, vengono collocati gli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza approvati dall’autorità sanitaria (art. 51, co. 7, lett. d) e gli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di tampone (art. 51, co. 7, lett. e).
Ai fini del rilascio delle deroghe di cui al precedente punto 3), il Ministero della salute ha impostato la seguente procedura:
- la richiesta di deroga può essere presentata dal viaggiatore/Ente/Società Organizzatrice;
- la richiesta deve essere trasmessa almeno 7 giorni prima della data di ingresso in Italia all’indirizzo e-mail: [email protected] (non è possibile inviare richieste per eventi programmati oltre la data di efficacia del DPCM vigente; si segnala che il DPCM 2 marzo 2021 è efficace fino al 6 aprile p.v.). La documentazione da fornire a corredo della richiesta è molto dettagliata (es. data di arrivo, mezzo di trasporto usato - numero del volo/numero di targa - punto di accesso in Italia, itinerario di viaggio, documenti di identità). Al riguardo, viene precisato che nel caso di ingresso per motivi di lavoro, è necessario produrre la lettera di invito da parte dell’organizzatore dell'evento e la lettera della società, firmata dal legale rappresentante, che certifichi e confermi le necessità lavorative in Italia. Nel caso di trasferte lavorative di dipendenti che lavorano in Italia in sedi estere, la deroga verrà concessa a coloro i quali abbiano la necessità, una volta tornati in Italia, di riprendere la propria attività lavorativa fisicamente in azienda e subito dopo il ritorno in Italia;
- in caso di valutazione positiva della richiesta, il Ministero trasmetterà le linee guida alle quali il viaggiatore internazionale deve attenersi per beneficiare della deroga. Il viaggiatore dovrà avere cura di portare con sé la comunicazione dell'ufficio che ha trasmesso il protocollo, l’autodichiarazione sottoscritta a testimonianza dell’applicazione delle linee guida con l’esito del test negativo (effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia) da mostrare eventualmente all’autorità frontaliera o all’autorità sanitaria.
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL n. 52/2021. Di seguito, il link al provvedimento: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-22&atto.codiceRedazionale=21G00064&elenco30giorni=false.
Il DL fa seguito alla nuova proroga dello stato di emergenza al 31 luglio 2021 e detta una serie di misure volte alla progressiva riapertura delle attività economiche sospese, nonché alla rimozione dei limiti agli spostamenti infra-regionali.
Inoltre, estende al 31 luglio la durata di alcuni termini correlati allo stato di emergenza epidemiologica (es. smart working semplificato) e istituisce i c.d. Certificati verdi COVID-19.
In allegato, una Nota illustrativa delle principali misure di interesse per le imprese.
Emergenza COVID - Nota DL n. 52 - 2021 (002).pdf|Visualizza dettagli
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Con riferimento alla nuova disciplina in materia di whistleblowing, comunichiamo che l’ANAC ha aperto una nuova consultazione sulle annunciate Linee Guida (di seguito LG) dedicate ai canali interni di segnalazione (in allegato).
In via generale e in linea con la posizione espressa da Confindustria a luglio scorso, in occasione del tavolo di confronto convocato da ANAC, le Linee Guida declinano una serie di suggerimenti operativi individuando spesso soluzioni alternative e tenendo conto, seppur con alcune eccezioni, delle prassi già implementate dagli operatori economici.
Nel merito, si rileva positivamente che, per molti profili, le LG riprendono le indicazioni della Guida Operativa di Confindustria pubblicata a ottobre scorso (es. ruolo delle organizzazioni sindacali; istituzione del canale e adeguamento del MO 231; ruolo dell’OdV quale gestore o in coordinamento con il gestore della segnalazione; gestione della segnalazione). Per altri versi, emergono alcuni profili che meriterebbero, invece, un ulteriore approfondimento, nonché una riformulazione per evitare di generare confusione (es. unicità o duplicità del canale 231 e whistleblowing; soggetti destinatari delle sanzioni applicabili all’ente; rapporto tra il gestore e organi di vertice).
Infine, con riferimento alla gestione del canale nei gruppi di impresa con più di 249 dipendenti, viene positivamente rilevato il riconoscimento della possibilità di affidare a un soggetto terzo (che può essere la società capogruppo) anche la gestione e non solo la ricezione della segnalazione, in linea con le nostre posizioni, tuttavia, rispetto a questa ipotesi, permane per il segnalante la possibilità di scegliere comunque di rivolgersi alla propria società, che in tal caso resterebbe l’unico soggetto legittimato a gestire la segnalazione.
Sul punto, si anticipa l'intenzione di ribadire che tale soluzione esporrebbe l’impresa controllata, che decide di esternalizzare l'istituzione e la gestione del canale interno di segnalazione, alla necessità di prevedere doppi canali, con duplicazione di oneri e maggior rischio di confusione anche ai fini degli obblighi di riservatezza.
La risposta alla consultazione deve essere inviata entro il 9 dicembre p.v. e al fine di poter finalizzare il contributo complessivo di Confindustria, eventuali ulteriori osservazioni possono essere inviate ai seguenti indirizzi ([email protected]; [email protected]) entro il 28 novembre p.v..
Vi terremo aggiornati sugli sviluppi del lavoro.
Cordiali saluti
Alessia Bausano
Linee guida whistleblowing sui canali interni di segnalazione - Consultazione on line - 07.11.2024.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Alessia Bausano 69DD79F1-5ED9-D93B-C125-6A7F00351C3D [email protected]
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Nell’ambito del Progetto ARC II, patrocinato dal Garante privacy, a partire dal prossimo 23 ottobre, partirà un ciclo di 20 Seminari gratuiti sulla protezione dei dati personali, dedicati principalmente alle piccole e medie imprese.
Nei mesi scorsi, Confindustria ha segnalato al Garante privacy una serie di tematiche di interesse per le imprese da approfondire nel corso degli eventi formativi del Progetto ARC II, che hanno trovato accoglimento da parte dell’Autorità e saranno trattati nel corso dei Seminari.
Invitiamo, pertanto, tutte le Associazioni a promuovere e diffondere l’iniziativa presso le loro imprese associate, affinchè possano partecipare a questi importanti incontri formativi. Si segnala, inoltre, che i Seminari sono aperti anche al personale delle Associazioni imprenditoriali.
Quanto ai Seminari:
- 10 si svolgeranno da remoto e saranno tenuti da Relatori del Garante privacy. Tali Seminari riguarderanno: il responsabile della protezione dati (DPO), il registro dei trattamenti, i diritti degli interessati, il trasferimento dei dati, le attività di marketing e di profilazione, le app e i siti web aziendali, la videosorveglianza, Sanità e innovazione digitale, la gestione dei dati dei dipendenti, i data breach;
- 10 si svolgeranno in presenza (a Cagliari, Firenze, Salerno, Torino, presso il Centro Congressi Unione Industriali e Vicenza) e saranno tenuti da Relatori dell’Università degli Studi di Firenze e del Garante privacy. Tali Seminari riguarderanno: l’intelligenza artificiale e gli algoritmi di decisione automatizzata, intelligenza artificiale: la profilazione e i diritti degli interessati, cybersecurity, le misure tecniche e organizzative di sicurezza, la valutazione del rischio, l’attuazione dell’accountability, le figure privacy e gli adempimenti, le sanzioni e le basi giuridiche.
Al termine di ogni incontro è prevista una sessione Q&A di circa un’ora.
Per maggiori informazioni sul calendario dei Seminari e sulla procedura per iscriversi, v. https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9936298.
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Facendo seguito alla news dello scorso 24 gennaio, si comunica che la legge di conversione del DL n. 198/2022, c.d. Milleproroghe 2023, è stata pubblicata in GU lo scorso 27 febbraio.
Oltre a confermare la proroga delle disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale in relazione alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022, la legge di conversione ha prorogato di un anno (dal 31 luglio 2022 al 31 luglio 2023) il termine di validità delle diposizioni temporanee in materia di svolgimento delle assemblee (di cui all’art. 106 del DL Cura Italia) (art. 3, co. 9 e 10-undecies del DL Milleproroghe 2023).
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 106 del DL Cura Italia ha previsto:
- lo svolgimento delle assemblee di società (di capitali, cooperative e mutue assicuratrici) e di enti e l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, nonché l’espressione del voto per via elettronica o per corrispondenza, anche in deroga alle disposizioni statutarie;
- per le S.r.l., la facoltà di disporre l’espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga alle disposizioni codicistiche e statutarie;
- per le società con azioni quotate (o ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante) la possibilità di avvalersi dell’istituto del rappresentante designato, anche ove disposto diversamente dallo statuto.
Come chiarito in occasione della proroga disposta nel 2020 (dal DL n. 183, c.d. Milleproroghe 2021), le disposizioni si applicano alle assemblee tenute - quindi non solo convocate - entro il termine fissato dalle previsioni normative (i.e. dall’art. 106, co. 7, oggetto di proroga nel corso degli anni).
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Il D.Lgs n. 26/2023 ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2019/2161, c.d. Direttiva Omnibus, apportando diverse modifiche e integrazioni al Codice del consumo.
Le principali novità riguardano:
- l’introduzione della disciplina in tema di annunci di riduzione di prezzo;
- l’introduzione di alcune modifiche alla disciplina delle pratiche commerciali scorrette;
- l’introduzione di alcune modifiche alla disciplina sui diritti dei consumatori nei contratti;
- il rafforzamento del regime sanzionatorio in materia di pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie nei contratti B2C e diritti dei consumatori nei contratti.
In allegato, una Nota di aggiornamento sulle principali novità introdotte dal D.Lgs n. 26/2023.
Recepimento Direttiva Omnibus - Nota di aggiornamento.pdf|Visualizza dettagli
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Vi informiamo che, dopo il recepimento della nuova disciplina europea in tema di whistleblowing, Confindustria ha elaborato, con il supporto dei propri Gruppi di lavoro, una “Guida operativa” che contiene una serie di indicazioni utili a supportare imprese e Associazioni nell’implementazione.
L’obiettivo della normativa è contrastare i fenomeni illeciti negli enti pubblici e privati, incentivandone l’emersione attraverso canali di comunicazione, che garantiscano la riservatezza di chi effettua la segnalazione.
Mentre la normativa previgente sul whistleblowing si applicava solo alle imprese che avevano adottato un modello organizzativo 231, la nuova disciplina introduce molte novità tra le quali: i) l’ampliamento del perimetro applicativo; ii) una procedura puntuale di gestione delle segnalazioni; iii) la previsione di un canale esterno di segnalazione, gestito da ANAC, nonché la possibilità di una divulgazione pubblica sui mass media.
Si tratta di previsioni che avranno un impatto significativo sull’organizzazione delle imprese e, per supportare il Sistema, la “Guida operativa” offre suggerimenti pratici sulle soluzioni più adeguate, da declinare in funzione delle specificità di ciascuna struttura aziendale; ad esempio, la scelta e l’istituzione del canale di segnalazione interno; l’individuazione del soggetto chiamato a gestire la segnalazione e le attività che deve svolgere per darvi seguito.
Il documento è stato pubblicato sul sito di Confindustria al seguente link http://www.confindustria.it//home/policy/position-paper/dettaglio/guida-operativa-whistleblowing
Rimanendo a disposizione si inviano cordiali saluti
Alessia Bausano
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In allegato, il documento sui dubbi delle imprese in merito alla figura del Data Protection Officer (DPO), che Confindustria ha trasmesso agli Uffici del Garante privacy.
L’obiettivo del documento è di evidenziare all’Autorità le incertezze che ancora caratterizzano il DPO in ambito privato, al fine di ottenere dei chiarimenti, anche attraverso la pubblicazione di FAQ.
DPO - alcuni dubbi del mondo imprenditoriale - Dicembre 2017.docx
DPO - alcuni dubbi del mondo imprenditoriale - Dicembre 2017.pdf
Modificato il da Luigia Grasso 7277578A-DEAD-FAA6-C125-7599004E3DD9 [email protected]
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Con riferimento alla consultazione dell'ANAC sullo schema di Linee Guida in materia di whistleblowing, come anticipato, Confindustria lo scorso 15 giugno ha risposto ufficialmente on line sul sito dell'Autorità (documento in all.) .
Oltre le prime valutazioni, già espresse nell’audizione del 7 giugno u.s., nella risposta sono state inserite ulteriori richieste di approfondimento, emerse anche dal confronto con i gruppi di lavoro tecnici dedicati, sempre con l’obiettivo di chiarire le procedure per l’istituzione del canale interno, la gestione delle segnalazioni, nonché le condizioni per ricorrere ai canali esterni e le misure di protezione.
L'ANAC entro il 30 giugno p.v. pubblicherà la versione definitiva delle Linee Guida, seguiranno quindi degli aggiornamenti sui contenuti finali.
Rimanendo a disposizione, si inviano cordiali saluti
Alessia Bausano
Risposta consultazione Anac - Linee guida whistleblowing.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Alessia Bausano 69DD79F1-5ED9-D93B-C125-6A7F00351C3D [email protected]
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Riportiamo di seguito un aggiornamento sui lavori dell’EFRAG e della Commissione Europea relativi all’elaborazione degli standard obbligatori per la rendicontazione di sostenibilità, previsti dalla nuova Direttiva Corporate Sustainability Reporting (c.d. CSRD).
In seguito all’annuncio della Presidente Von der Leyen, di aprile scorso, di puntare a ridurre gli obblighi di comunicazione previsti dall’ordinamento europeo (l’obiettivo è di un “taglio” del 25% entro l’autunno), l’EFRAG, su richiesta della Commissione, ha concentrato il focus della propria attività sullo sviluppo di guidance per supportare le imprese nell’implementazione del primo set di standard, approvato e inviato alla Commissione stessa a novembre scorso. Risulta al momento rinviato, invece, il lavoro sul secondo set - standard settoriali e per le PMI - per il quale, inizialmente, era prevista una consultazione pubblica tra aprile e maggio.
L'EFRAG ha quindi adeguato il proprio piano di lavoro e, nelle guidance, dovrebbe affrontare anzitutto le questioni della materialità e della value chain, argomenti su cui anche Confindustria, in più occasioni, ha sottolineato l’esigenza di chiarimenti. È previsto che il TEG e il Board dell’EFRAG si pronuncino su tali linee guida entro giugno (orizzonte temporale da considerare, al momento, indicativo).
È stata confermata, invece, la consultazione pubblica sugli atti delegati della Commissione per l’adozione del primo set di standard, prevista per il mese di maggio: la DG FISMA starebbe valutando alcune semplificazioni, nell’ottica di alleggerire gli oneri per le imprese. Siamo in attesa di ricevere informazioni sui tempi di questa consultazione e Vi terremo aggiornati.
Cordiali saluti
Alessia Bausano
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Il prossimo 15 maggio la commissione parlamentare LIBE e l’Unità di dialogo legislativo della Direzione per i parlamenti nazionali organizzeranno al Parlamento europeo l'evento "The Implementation of the Data Protection package. At the eve of its application". Questo il link alla pagina dell'evento: http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/meetings.html ).
Informiamo inoltre che la Commissione europea ha di recente pubblicato la guida “Sette passi per le imprese per prepararsi al regolamento generale sulla protezione dei dati” che ha lo scopo di guidare le imprese che non gestiscono i dati personali come attività principale. Insieme alla brochure è online anche una pagina web interattiva:
http://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_en.htm
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È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, l’ordinanza del Ministro della salute l’ordinanza del Ministero della Salute 29 aprile 2021.
Di seguito, il link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-29&atto.codiceRedazionale=21A02654&elenco30giorni=false.
In particolare, l’ordinanza:
• proroga al 15 maggio p.v., le disposizioni dell’ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021, relativa agli ingressi in Italia dagli Stati di cui all'elenco C dell'allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021 e quelle dell’ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021 che, tra l’altro, ha fissato a 10 giorni la durata della quarantena e disciplinato gli ingressi dal Brasile;
• aggiorna le regole per gli ingressi in Italia da India e Bangladesh, estendendole anche agli ingressi dallo Sri Lanka.
In allegato, una Nota illustrativa delle disposizioni della nuova ordinanza.
Emergenza COVID - Nota Ordinanza 29 aprile 2021.pdf|Visualizza dettagli
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Con riferimento alla consultazione ANAC sullo schema di Linee Guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione - di cui alla precedente comunicazione del 19 novembre u.s alla quale si rinvia per eventuali approfondimenti - vi informiamo che Confindustria ha risposto inviando le proprie osservazioni che tengono conto delle riflessioni pervenute dal Sistema.
In linea generale, è emerso un complessivo apprezzamento per il lavoro dell’Autorità, che è intervenuta chiarendo diversi profili rilevanti per l’applicazione delle nuove norme, in linea anche con le soluzioni indicate nella Guida Operativa di Confindustria pubblicata a ottobre 2023 (es. ruolo consultivo delle organizzazioni sindacali; ruolo dell’Organismo di Vigilanza quale gestore della segnalazione o in coordinamento con il gestore; definizione delle attività di gestione della segnalazione).
Al contempo, è stata evidenziata per alcuni aspetti, soprattutto con riferimento al tema dell'adeguamento del Modello 231, della formazione e della disciplina whistleblowing nei gruppi d’imprese, la necessità di introdurre modifiche e semplificazioni per non ingessare le procedure aziendali e per tener conto delle soluzioni che gli operatori, nel rispetto del quadro regolatorio, hanno nel frattempo adottato, con sforzi organizzativi rilevanti.
Si allega di seguito la risposta di Confindustria inviata all’ANAC attraverso la compilazione di un questionario online sul sito dell’Autorità.
Vi terremo aggiornati sugli sviluppi del lavoro.
Cordiali saluti
Alessia Bausano

Consultazione LG whistleblowing canali interni-Risposta Confindustria.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Alessia Bausano 69DD79F1-5ED9-D93B-C125-6A7F00351C3D [email protected]
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Con il Provvedimento del 21 dicembre 2023, recante “Documento di indirizzo Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati”, il Garante privacy ha fornito indicazioni sulla conservazione dei c.d. metadati degli account dei servizi di posta elettronica dei lavoratori (giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto, dimensione dell’e-mail).
In particolare, il provvedimento impone la cancellazione dei metadati dopo un periodo di conservazione di massimo 7 giorni (estendibili di ulteriori 48 ore, in presenza di comprovate e documentate esigenze che ne giustifichino il prolungamento), superabile solo previa attivazione delle procedure previste dall’art. 4, co. 1 dello Statuto dei lavoratori (accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro).
Il provvedimento ha generato non poche preoccupazioni e difficoltà tra gli operatori, sia perché i metadati assolvono a funzioni fondamentali per il funzionamento della posta elettronica (es. per visualizzare la schermata dei messaggi, per effettuare la ricerca delle e-mail, per garantire integrità alle comunicazioni), sia perché assumono notevole rilevanza ai fini della sicurezza informatica.
A fronte di tali criticità, stamattina, il Garante privacy ha pubblicato una News con la quale ha comunicato di aver deciso di differire l’efficacia del Provvedimento e di promuovere una consultazione pubblica sulle forme e sulle modalità di utilizzo che renderebbero necessaria una conservazione dei metadati superiore a quella indicata nel predetto Provvedimento.
Invitiamo, pertanto, chiunque fosse interessato a inviarci, entro il 15 marzo p.v. (al seguente indirizzo e-mail: [email protected]), osservazioni, commenti, informazioni, proposte e tutti gli elementi ritenuti utili, al fine di definire un documento di posizione da trasmettere al Garante privacy in risposta alla consultazione.
Al riguardo, informiamo che, nelle scorse settimane, anche a fronte delle numerose segnalazioni ricevute dal Sistema, Confindustria ha avviato diverse interlocuzioni, sia a livello istituzionale (anche con le principali Associazioni di rappresentanza datoriale nazionali, per promuovere un’azione congiunta e condivisa sulla conservazione dei metadati), che tecnico, segnalando le difficoltà - sia sul piano operativo, che tecnologico - conseguenti a una cancellazione dei metadati nei tempi indicati dall’Autorità.
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Si ricorda che il prossimo 16 marzo dalle ore 10 alle 12,30, Confindustria organizza un webinar dedicato all'analisi degli strumenti tecnici che supportano l’attuazione del Protocollo di Legalità, siglato con il Ministero dell'Interno.
L’evento è rivolto a tutti i colleghi delle Associazioni che seguono l'iniziativa.
Per partecipare è necessario iscriversi accendendo - nell'area "Eventi" sull'home page del sito Confindustria - nell'apposita scheda "Webinar - Attuazione operativa Protocollo di Legalità" , dove sono riportate tutte le indicazioni utili e il programma dei lavori.
Dopo l'iscrizione, i partecipanti riceveranno il link per il collegamento all'evento.
Cordiali saluti
Alessia Bausano
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Con riferimento all’iter di approvazione della proposta di Direttiva europea relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive -CSRD), si informa che è stato pubblicato nei giorni scorsi il documento, in allegato, contenente l’orientamento generale del Consiglio Europeo sul testo predisposto dalla Commissione Europea nell’aprile 2021.
Il documento traccia la linea su cui il Consiglio Europeo si muoverà durante i negoziati in trilogo sulla proposta originaria. Si allega una nota di sintesi dei principali aspetti d'interesse per Confindustria, anticipando che i prossimi passaggi prevedono l’approvazione da parte del Parlamento della propria posizione, attesa per la fine di marzo, si darà poi avvio ai negoziati fra i colegislatori.
Si ricorda che con la nuova proposta di Direttiva, la Commissione europea punta a introdurre diverse novità per rafforzare le caratteristiche di uniformità, completezza, trasparenza e comparabilità delle dichiarazioni non finanziarie, nonché a integrarle con il quadro normativo del Grean Deal, con cui l’UE si è impegnata a trasformarsi in un’economia moderna, competitiva e resiliente.
Vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi . Cordiali saluti
Nota aggiornamento - iter legislativo CSRD- marzo2022.pdf|Visualizza dettagli
Testo Direttiva CSR Consiglio Europeo_6292_2022_en def.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Alessia Bausano 69DD79F1-5ED9-D93B-C125-6A7F00351C3D [email protected]
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Nel corso dell’iter di conversione del Decreto-legge Proroghe sono state approvate due modifiche riguardanti la decorrenza sanzioni per gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche, introdotti dalla Legge n. 124/2017 (art. 1, c. 28-ter e art. 3-septies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, con legge 25 febbraio 2022, n. 15).
Come noto, la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche ha creato una serie di dubbi interpretativi e applicativi, più volte segnalati da Confindustria a Governo e Parlamento.
Già nel corso dell’iter di conversione del precedente DL Riaperture (decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52) era stata approvata una norma che – limitatamente all’anno 2021 - prorogava al 1° gennaio 2022 le sanzioni previste dalla legge n. 124/2017 per l’inosservanza degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche.
Le modifiche approvate in sede di conversione del DL Proroghe intervengono nuovamente sulla decorrenza del regime sanzionatorio, prevedendo:
- per l’inosservanza degli obblighi informativi per l’anno 2021, la proroga al 31 luglio 2022 (in luogo del 1° gennaio previsto dal DL Riaperture) dell’applicabilità delle sanzioni previste dalla legge n. 124/2017;
- per l’inosservanza degli obblighi informativi per l’anno 2022, la decorrenza delle sanzioni a partire dal 1° gennaio 2023.
Pertanto, eventuali sanzioni per inadempimenti o adempimenti tardivi potranno essere applicate solo a partire dalle date suindicate.
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In allegato, le slide proiettate durante il Webinar "Le misure di contenimento dell'emergenza Covid e le nuove regole per l'accesso ai luoghi di lavoro". Webinar 8.2.22 - Grasso.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Vania Di Roberto A87C3724-836C-B1B9-C125-824A00352CE7 [email protected]
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In allegato, le slide proiettate durante la riunione del 22 giugno 2018, dedicata alla compliance privacy associativa.
Clicca qui per il modello di Registro delle attività di trattamento e il Glossario contenete le informazioni per la sua redazione, che Confindustria ha messo a disposizione delle imprese e delle Associazioni.
All. Confindustria - 22 giugno 2018.pptx
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