Con la sentenza n. 61/2018 la Corte costituzionale si è pronunciata sul ricorso promosso dalla Regione Campania con riferimento all’articolo 1, comma 202, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015):
In particolare, la disposizione in questione prevedeva che per la realizzazione delle azioni relative al piano straordinario per la promozione del made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia venissero stanziati ulteriori finanziamenti, nonché un Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione, la tutela, in Italia e all’estero, delle imprese e dei prodotti agroalimentari.
La Regione Campania aveva lamentato la violazione del riparto delle competenze Stato-Regioni e, in via subordinata, del principio di leale cooperazione.
La Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale per violazione del riparto delle competenze Stato-Regioni, in quanto la disciplina statale censurata - pur intersecando la competenza regionale residuale in materia di agricoltura - “non produce un’integrale appropriazione di funzioni costituzionalmente assegnate alla Regione, bensì una parziale sovrapposizione secondo un modulo teleologicamente collegato alla politica economica generale dello Stato”.
Tuttavia, la Consulta ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale riferita alla violazione del principio di leale cooperazione essendovi “una chiara sovrapposizione di competenze poiché gli interventi progettati dallo Stato vengono pur sempre a ricadere su singole collettività locali e su specifici territori, cosicché la compatibilità dell’interferenza deve essere in concreto valutata ponderando, in termini di proporzionalità e ragionevolezza, l’interesse pubblico sottostante all’assunzione da parte dello Stato di funzioni parzialmente sovrapponibili a quelle regionali con quello sotteso alle medesime funzioni delle Regioni.
L’esercizio di competenze statali e regionali contigue (o parzialmente coincidenti) deve essere, infatti, accompagnato – secondo il costante orientamento della Corte costituzionale – da garanzie di carattere procedimentale consistenti “attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà” (sent. n. 303/2003).
Nella fattispecie in esame non vi è stata alcuna intesa tra Stato e Regioni diretta a determinare i progetti e la concreta ripartizione dei finanziamenti a carico del Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari.
Pertanto, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 1, comma 202, della legge n. 190 del 2014 nella parte in cui non prevede l’intesa, la cui sede deve essere individuata nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la determinazione dei progetti e la concreta ripartizione dei finanziamenti a carico del citato Fondo.