Sul sito di Confindustria, è disponibile la risposta alla consultazione avviata dal MEF sull’adeguamento del TUF al cd. Regolamento Prospetto (Regolamento UE n. 1129/2017, pienamente in vigore dallo scorso 21 luglio), ai fini dell’attuazione della delega al Governo di cui alla Legge di delegazione europea 2018 (art. 9, l. n. 117/2019).
In particolare, Confindustria ha ribadito le osservazioni già svolte in occasione della risposta alla consultazione aperta la scorsa estate dalla Consob per l’adeguamento della regolamentazione secondaria, rilevando che la disciplina europea:
- mantiene un’eccessiva complessità informativa per tutti i prospetti;
- non ha accolto proposte di semplificazione (es. esentare dall’obbligo di prospetto le operazioni di aumento di capitale);
- ha mantenuto duplicazioni di procedure per le offerte transfrontaliere e l’obbligo di sottoporre i prospetti all’approvazione del paese di incorporazione.
Nel completare il recepimento, si ritiene necessario non mantenere o introdurre nella disciplina italiana disposizioni più gravose di quelle del Regolamento (cd. gold-plating) e consentire l’utilizzo della lingua inglese in caso di offerta svolta in Italia quale Stato membro di origine.
Le istanze sono state condivise con il COMI - Comitato Operatori di Mercato e degli Investitori, in cui Confindustria è rappresentata.
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In allegato, la nota di Confindustria sulla sentenza n. 13/2019 della Corte costituzionale, riguardante la legittimazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) a promuovere i giudizi di costituzionalità. In particolare, la nota analizza l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte per giungere alla conclusione circa la carenza di legittimazione dell'AGCM a sollevare la questione di legittimità costituzionale.
AGCM e giudizi di legittimità costituzionale_nota.pdf
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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ideato, curato e pubblicato la prima edizione del “Codice della Concorrenza”, una raccolta sistematica delle norme primarie e secondarie in materia di tutela e promozione della concorrenza. Si tratta di uno strumento informale ma nondimeno utile, che intende aiutare gli operatori economici “a navigare nelle acque non sempre limpide delle norme vigenti”.
Codice della Concorrenza - AGCM.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Annarita Sofia 774CA547-D7B9-AAAD-C125-7A9400359523 [email protected]
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Come saprete, ieri la Conferenza Unificata ha raggiunto l’intesa sulla nuova Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023. Il provvedimento è ora all’attenzione del Consiglio dei ministri per l’approvazione finale.
La nuova Agenda, che recepisce diverse richieste di Confindustria, è principalmente focalizzata sull’emergenza epidemiologica in corso. In particolare, essa definisce un programma di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito della pandemia, condivisi tra Governo, Regioni ed Enti Locali e fissa per ciascuno di essi obiettivi, risultati attesi, responsabilità e tempi di realizzazione. La nuova Agenda, poi, conferma il ruolo degli stakeholder nelle attività di monitoraggio e implementazione delle azioni programmate, nonché nelle segnalazioni in merito a eventuali criticità emerse in fase di attuazione.
Le azioni programmate nell’ambito dell’Agenda riguardano i seguenti aspetti: 1) semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure per l’avvio e l’esercizio delle attività economiche; 2) velocizzazione delle procedure; 3) digitalizzazione; 4) realizzazione di azioni mirate per il superamento degli ostacoli burocratici in alcuni ambiti chiave.
In allegato, il testo della nuova Agenda e una nota illustrativa degli interventi previsti dalla stessa.
Agenda Semplificazione 20-23.pdf|Visualizza dettagli
Nota Agenda Semplificazione 20-23.pdf|Visualizza dettagli
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Sul sito www.italiasemplice.gov.it è disponibile il terzo report sull’attuazione dell’Agenda per la Semplificazione. Il documento illustra lo stato di avanzamento al 16 marzo 2016 delle attività previste dall’Agenda.
Quanto ai risultati, il report evidenzia il rispetto di oltre il 90% delle scadenze. In particolare, tra gli impegni osservati, si segnalano:
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le attività di semplificazione realizzate in campo fiscale, a partire dalla dichiarazione dei redditi precompilata;
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il completamento della predisposizione della modulistica standardizzata e semplificata per l’edilizia;
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l’indagine sulle criticità della conferenza dei servizi, dei SUAP e dei SUE;
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la predisposizione dello schema di modello relativo alle informazioni anagrafiche comuni alle
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modulistiche dell’edilizia, delle attività produttive e dell’AUA.
Inoltre, risultano in corso: i) la ricognizione dei procedimenti soggetti a SCIA, silenzio assenso, comunicazione e provvedimento espresso; ii) la predisposizione della modulistica SUAP semplificata e standardizzata; iii) il monitoraggio dell’adozione a livello regionale del modulo AUA.
Tra le attività in ritardo, invece, si evidenziano:
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la predisposizione del regolamento edilizio tipo, che era stato previsto per novembre 2015. Tuttavia, risultano individuate 42 definizioni uniformi e inderogabili per tutti i Comuni;
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la predisposizione delle specifiche di interoperabilità per l’edilizia e per l’AUA.
Infine, il report dà conto del proficuo contributo offerto dalle associazioni imprenditoriali, tra cui Confindustria, a molte delle attività attuative dell’Agenda di interesse per le imprese.
Modificato il da Luigia Grasso 7277578A-DEAD-FAA6-C125-7599004E3DD9 [email protected]
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Il 13 novembre scorso, la Conferenza Unificata ha raggiunto:
1. l’intesa sull’Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, prevista dall’art. 24 del Decreto Legge n. 90/2014 (cd. Decreto PA);
2. l’accordo per l’attuazione dell’Agenda e il coinvolgimento delle imprese, nonché per la costituzione del Comitato interistituzionale.
L’Agenda è un atto di programmazione concertata tra i diversi livelli di governo delle misure di semplificazione amministrativa da attuare negli anni 2015, 2016 e 2017. Essa, in particolare, deve contenere le linee di indirizzo in materia di semplificazione, condivise tra Stato, Regioni ed Enti locali, nonché il cronoprogramma per la loro realizzazione. Dopo l’intesa in Conferenza, l’Agenda dovrà essere approvata definitivamente dal Consiglio dei Ministri.
Di seguito, le principali materie che dovrebbero essere inserite nell'Agenda:
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Fisco (verifica delle misure di semplificazione già adottate, standardizzazione delle delibere comunali relative alle addizionali);
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Ambiente (operatività dell'AUA, moduli standard per adempimenti ambientali, semplificazione procedura verifica di assoggettabilità alla VIA);
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Edilizia e paesaggio (modulistica unica in materia edilizia, operatività dello sportello unico per l'edilizia, regolamento edilizio unico, semplificazione dell'autorizzazione paesaggistiche per interventi di lieve entità);
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SUAP (standardizzazione della modulistica e azioni per accelerare la gestione delle procedure complesse);
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Conferenza di servizi (semplificazione della procedura);
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Semplificazione dei controlli amministrativi sulle imprese;
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Digitalizzazione della giustizia (informatizzazione del processo amministrativo).
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Lunedì scorso il Dipartimento della Funzione Pubblica ha organizzato una riunione con le associazioni imprenditoriali per aggiornarle sullo stato dei lavori di attuazione dell’Agenda per la semplificazione.
A seguito della riunione, abbiamo predisposto una Tabella riassuntiva delle attività avviate e delle iniziative programmate.
Con riferimento alle azioni dell’Agenda di interesse per le imprese:
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alcune sono già state realizzate (es. modulistica AUA, modulistica edilizia, DM sulle soglie per la verifica di assoggettabilità a VIA) e sulla loro attuazione a breve verrà avviato il monitoraggio;
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per la maggior parte (es. SUAP, edilizia, paesaggio) i lavori sono stati programmati e avviati.
Rimangono da definire i lavori relativi alle azioni connesse al DDL PA (es. riforma della conferenza di servizi, ricognizione dei procedimenti) per i quali occorre attendere l’approvazione definitiva del provvedimento.
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Da ieri è on line il sito dell’Agenda per la semplificazione (http://www.italiasemplice.gov.it/).
Il sito monitora l’attuazione delle azioni dell’Agenda, dà informazioni sulle novità e sui risultati raggiunti e raccoglie suggerimenti e proposte di imprese e cittadini.
Buona navigazione!
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Tra le notizie della newsletter dell'UIBM del mese di marzo, che trovate pubblicate nella cartella "Diritto d'impresa" - "Proprietà Intellettuale", vi segnaliamo:
- pubblicazione dei risultati della consultazione sulla proposta dell'European Patent Office (EPO) volta a posticipare l'esame delle domande di brevetto (UDEC), in riposta alla quale anche Confindustria ha inviato il proprio contributo ( https://www.epo.org/law-practice/consultation/completed.html);
- pubblicazione del Report Annuale dell' EPO da cui emerge che l'Italia, nel 2018, ha depositato il 3% sul totale delle domande di brevetto europeo presentate all'Ufficio e che si colloca al quinto posto nella classifica dei Paesi che hanno depositato di più, dopo Germania, Francia, Svizzera e Olanda (https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2018.html);
- proroga fino al 15 aprile della scadenza per partecipare alla consultazione pubblica relativa alla legislazione sul design, in merito alla quale abbiamo sostenuto il documento di Business Europe;
- avvio della consultazione della Commissione EU (DG Trade) sulla protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi, in merito alla quale siete invitati a inviarci i vostri contributi entro il prossimo 15 aprile (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3rdcountryiprreport.).
Nota Tavolo Imprese - Aggiornamenti marzo 2019.pdf|Visualizza dettagli
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L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha avviato una consultazione pubblica sullo schema di delibera (allegato) che aggiorna la Determinazione n. 4/2011 contenente le «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136». Il termine per la presentazione delle osservazioni è fissato al prossimo 2 maggio.
Le modifiche sono funzionali, in via principale, ad adeguare le Linee Guida al nuovo Codice dei contratti pubblici (D. lgs. n. 50/2016), eliminare le previsioni sul periodo transitorio e sintetizzare ovvero precisare alcuni contenuti. Tra le novità riguardanti le specifiche fattispecie considerate, si evidenzia che l’Autorità conferma l'inapplicabilità di tali obblighi ai servizi sanitari e sociali erogati dai soggetti privati in regime di accreditamento e introduce l’auspicio di una modifica normativa volta a prevedere tale applicabilità.
In termini generali, restano sostanzialmente invariati l’impianto complessivo delle Linee Guida del 2011 e le misure di attuazione degli obblighi di tracciabilità. In ogni caso, la risposta alla consultazione può rappresentare anche l’occasione per proporre ulteriori precisazioni e approfondimenti su specifici aspetti.
LG Tracciabilità finanziaria - Documento di consultazione.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Daniela Di Scenna E4CD50E1-76CD-73CC-C125-771800351FD6 [email protected]
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In allegato, la risposta di Confindustria alla consultazione pubblica indetta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione sull'aggiornamento delle Linee Guida in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell'art. 3, legge n. 136/2010).
Il documento, trasmesso nella giornata di ieri, recepisce le segnalazioni ricevute dal sistema associativo e, pertanto, contiene alcune osservazioni e proposte di modifica riguardanti le previsioni sui beni destinati a magazzino e sulle comunicazioni alla stazione appaltante.
Consultazione ANAC tracciabilità finanziaria - Risposta.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Daniela Di Scenna E4CD50E1-76CD-73CC-C125-771800351FD6 [email protected]
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Per effetto del provvedimento dell’AGCM n. 30507, a decorrere dal 27 marzo 2023, le soglie di fatturato - che sono cumulative - oltre le quali la comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione diviene obbligatoria sono pari a:
- 532 milioni di euro (rispetto ai 517 milioni di euro nel 2022) per il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate all’operazione
e
- 32 milioni di euro (rispetto ai 31 milioni di euro nel 2022) per il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate.
L’incremento del valore corrisponde all’aumento dell’indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo pari, per il 2022, al 3% (ai sensi dell’art. 16, L. n. 287/1990).
Modificato il da Marcello Donadio D9FD8F3B-A67E-FFA5-C125-822E005BBFF1
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Per effetto del provvedimento dell’AGCM n. 30060, a decorrere dal 21 marzo 2022, le soglie di fatturato cumulative, oltre le quali la comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione diviene obbligatoria, sono pari a:
- 517 milioni di euro (rispetto ai 511 milioni di euro nel 2021) per il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate all’operazione
e
- 31 milioni di euro (come nel 2021) per il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate.
L’incremento del valore corrisponde all’aumento dell’indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo, pari per il 2021, allo 0,8% (ai sensi dell’art. 16, L. n. 287/1990).
Modificato il da Marcello Donadio D9FD8F3B-A67E-FFA5-C125-822E005BBFF1
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Premessa
Lo scorso maggio AgID ha pubblicato una modifica alle “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” (in seguito LLGG), adottate per la prima volta nel settembre 2020, prorogando contestualmente la loro applicazione al 1° gennaio 2022.
Le LLGG, adottate sulla base dell’articolo 71 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in seguito CAD), hanno lo scopo di uniformare la normativa per la formazione, gestione e conservazione di tutti i documenti informatici e di aggiornare le regole tecniche attualmente in vigore sulla formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, già precedentemente regolate nei DPCM del 2013 e 2014.
LLGG: ambito di applicazione e vincolatività
In particolare, le LLGG indicano modalità e regole tecniche per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, attraverso la promozione di un approccio by design, in base al quale sin dalla fase di formazione occorre pensare a tutta la procedura di gestione e conservazione degli stessi. Il processo di gestione dei documenti informatici viene articolato in tre fasi - formazione, gestione e conservazione - ciascuna suddivisa a sua volta in una serie di attività regolate con metodologie e prassi operative distinte.
Come indicato dal Consiglio di Stato, le LLGG sono atti di regolazione amministrativa, con valenza erga omnes e, ove previsto, carattere di vincolatività, impugnabili davanti al giudice amministrativo.
Le disposizioni delle LLGG sui documenti informatici si applicano anche ai privati, compresi gli enti no profit e le imprese (art. 2.3 CAD).
Pertanto, anche le associazioni del Sistema saranno tenute a adeguarsi alle nuove regole a partire dal 1° gennaio 2022, al fine di produrre e conservare i documenti informatici secondo gli standard tecnici definiti nelle LLGG.
Si segnala che, in base all’art. 18 del CAD, l’AgID non ha il potere di esercitare l’attività di vigilanza e controllo sui soggetti privati né di imporre sanzioni, tuttavia, la conformità dei documenti informatici alle nuove regole rileverà sotto il profilo dell’efficacia e validità del documento (vedi sotto punti b; c; d).
Documento informatico e valenza probatoria
Per documento informatico si intende “il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” ex art. 1.1. lett. p del CAD. In particolare:
- I documenti informatici:
- devono avere un determinato formato (Allegato 2) al fine di garantire il principio della interoperabilità tra i sistemi di gestione documentale e conservazione nella PA e nei privati, nonché mitigare il rischio di “obsolescenza tecnologica”. I formati dei documenti informatici sono: documenti di testo, fogli di calcolo, schemi XML redatti tramite l’utilizzo di appositi strumenti software; documenti acquisiti per via telematica o su supporto informatico, e-mail, documenti acquisiti come copia per immagine di un documento analogico; registrazioni informatiche di transazioni o processi informatici, dati forniti dall’utente attraverso la compilazione di moduli o formulari; insieme di dati, provenienti da una o elettronici più basi dati, raggruppati secondo una struttura logica determinata (vedi slide webinar). In base al par. 3.6 delle LLGG è possibile usare formati di file diversi da quelli indicati nell’Allegato 2 effettuando una valutazione di interoperabilità secondo le indicazioni dello stesso allegato, e valutare in seguito se è opportuno procedere al riversamento da un formato di file a un altro (par 3.7 LLGG).
- essere associati permanentemente ai metadati, alcuni dei quali sono obbligatori (Allegato 5). Come indicato nel par. 2.1.1 delle LLGG, il manuale di gestione deve indicare i metadati definiti per ogni tipologia di documento.
- In base all’art. 20, comma 1 bis del CAD, il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e fa piena prova fino a querela di falso ex art. 2702 c.c.[1] quando è sottoscritto in modalità elettronica (con firma digitale, firma elettronica qualificata o avanzata) ovvero quando è formato, previa identificazione informatica dell’autore, attraverso un processo conforme alle LLGG e agli allegati, con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore.
- Nel caso in cui non siano rispettati i requisiti prescritti dalle LLGG, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio saranno liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità.
- Più in generale, gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente sono soddisfatti, a tutti gli effetti di legge, per mezzo dei documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle LLGG (art. 20, comma 5 bis del CAD).
- Al fine di favorire la dematerializzazione di grosse quantità di documenti analogici e assicurare l’efficacia probatoria dei documenti informatici e delle copie, l’allegato 3 delle LLGG disciplina la “certificazione di processo” procedimento attraverso cui si garantisce la corrispondenza, nella forma e nel contenuto, della copia informatica all’originale analogico, senza ricorre allo strumento del raffronto dei documenti. Infatti, la copia informatica di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che la copia sia identica, nel contenuto e nella forma, all’originale analogico, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo (allegato 3).
- Le copie informatiche dei documenti analogici (atti pubblici, scritture private, atti e documenti amministrativi di ogni tipo) hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale; in caso contrario avranno la stessa efficacia probatoria dell’originale fino a quando la loro conformità all'originale non sia espressamente disconosciuta (art. 22 CAD).
Il responsabile della conservazione e il manuale di conservazione
Tra le altre cose, i privati dovranno nominare il responsabile della conservazione che definisce e attua le politiche complessive del sistema di conservazione e ne governa la gestione con piena responsabilità ed autonomia.
Questi potrà essere anche un soggetto esterno all’organizzazione, purché abbia specifiche competenze giuridiche, informatiche ed archivistiche.
Dalle risposte dell’AgID allegate, la nomina di tale figura è obbligatoria solo quando l’impresa decida di adottare e organizzare un sistema documentale informatico (tramite digitalizzazione o dematerializzazione).
Il responsabile della conservazione dovrebbe essere un soggetto diverso dal conservatore e in ogni caso la responsabilità giuridica generale sui processi di conservazione rimane in capo al responsabile par. 4.5 LLGG).
Il responsabile della conservazione, che opera d’intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi:
- assicura che i documenti informatici conservati abbiano le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, secondo le modalità indicate nelle LLGG (art. 44 CAD);
- definisce e attua le politiche complessive del sistema di conservazione e ne governa la gestione con piena responsabilità ed autonomia (par. 4.5 LLGG).
- può delegare sotto la propria responsabilità, lo svolgimento delle proprie attività o parte di esse a uno o più soggetti, che all’interno della struttura organizzativa, abbiano specifiche competenze ed esperienze. Tale delega, riportata nel manuale di conservazione, deve individuare le specifiche funzioni e competenze delegate (par. 4.5 LLGG)
Tra i vari compiti, il responsabile della conservazione: definisce le politiche di conservazione e i requisiti funzionali del sistema di conservazione, tenuto conto degli standard internazionali; gestisce il processo di conservazione e ne garantisce nel tempo la conformità alla normativa vigente; genera e sottoscrive il rapporto di versamento, secondo le modalità previste dal manuale di conservazione; effettua il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione; effettua la verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell’integrità e della leggibilità dei documenti informatici e delle aggregazioni documentarie degli archivi; adotta misure per rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni; provvede alla duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione all’evolversi del contesto tecnologico, secondo quanto previsto dal manuale di conservazione; predispone le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione; predispone il manuale di conservazione e ne cura l’aggiornamento periodico per adeguarlo ai cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti.
Il manuale di conservazione è un documento informatico che deve illustrare dettagliatamente l’organizzazione, i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi, il modello di funzionamento, la descrizione del processo, la descrizione delle architetture e delle infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza adottate e ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, nel tempo, del sistema di conservazione (par. 4.6 LLGG).
Azione di Confindustria
Confindustria è in stretto contatto con l’AgID per fornire il supporto al Sistema. A tal riguardo, lo scorso 15 dicembre si è svolto un webinar organizzato da Formez per la presentazione delle LLGG. Il video e gli atti del convegno sono scarabilli al seguente link: http://eventipa.formez.it/node/339903
Con AgID abbiamo inoltre creato un canale preferenziale per la riposta ai quesiti operativi posti dal Sistema. Inviamo in allegato le risposte di AgID ai quesiti finora formulati e vi invitiamo a inviarci ulteriori domande, dubbi e richieste di chiarimento sulle LLGG.
Risposte AGID.zip|Visualizza dettagli
[1] Articolo 2702 codice civile: “La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”.
Modificato il da Stefania de Feo CCAF10C5-0ECB-AB65-C125-72DB0031146A [email protected]
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Il 3 giugno scorso è divenuto operativo il Provvedimento del Garante privacy sull’uso dei cookie (Provvedimento n. 229/2014).
Il Provvedimento, che dà attuazione all’art. 122 del Codice privacy, fornisce indicazioni per adempiere in maniera semplificata agli obblighi di informativa e consenso connessi all’utilizzo dei cookie.
Nella sezione "Documenti" sono disponibili i suggerimenti per adeguarsi al Provvedimento e alle precisazioni fornite dal Garante privacy il 5 giugno scorso.
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Si allega l'articolo pubblicato sul Sole 24 Ore del 18 luglio 2018, che approfondisce i contenuti e l'impatto della Circolare del Ministero dell'Interno sulle verifiche antimafia ai fini del Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.
Credito imposta Sud e antimafia - Sole 24 ore 18.7.18.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero dell’Interno ha pubblicato un’importante Circolare in materia di documentazione antimafia e Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, che recepisce le proposte di Confindustria e consente di superare la paralisi derivante dai lunghi tempi necessari per effettuare le verifiche antimafia.
In risposta ai quesiti formulati al riguardo dall’Agenzia delle Entrate, la Circolare precisa che:
- se il provvedimento antimafia non è rilasciato dalla Prefettura competente entro il termine previsto dalla legge, l’Amministrazione procedente può legittimamente corrispondere i contributi, i finanziamenti e le altre erogazioni, sotto condizione risolutiva (in applicazione degli articoli 88 e 92 del c.d. Codice antimafia);
- nel caso di avveramento di tale condizione, la misura del credito d’imposta da recuperare coincide con l’intero importo autorizzato;
- se la fruizione del credito d’imposta viene autorizzata in base al provvedimento antimafia liberatorio e, successivamente, interviene il provvedimento interdittivo, l’autorizzazione non deve essere revocata (gli articoli 88, co. 4-ter, e 92, co. 4, del c.d. Codice antimafia non riguardano le erogazioni).
Il chiarimento è l’esito del proficuo confronto che Confindustria ha avviato con il Ministero dell’Interno a livello sia tecnico che politico, per favorire l’attuazione di alcuni strumenti - come la condizione risolutiva - che sono previsti dall’ordinamento ma poco utilizzati nella prassi.
Le indicazioni fornite dal Ministero saranno importanti anche ai fini dell'erogazione di ulteriori contributi e finanziamenti pubblici di interesse per le imprese.
Circolare credito di imposta-3.7.18.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Daniela Di Scenna E4CD50E1-76CD-73CC-C125-771800351FD6 [email protected]
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Con riferimento al lavoro dell’EFRAG sugli standard per il reporting di sostenibilità, vi informiamo che è stata avviata l’attesa consultazione pubblica sui principi di rendicontazione per le PMI. In particolare i documenti pubblicati sono:
- Exposure Draft ESRS per le PMI quotate (ESRS LSME ED) che ha lo scopo di stabilire obblighi di segnalazione proporzionati alla portata e complessità delle attività, nonché alle capacità e alle caratteristiche di tale tipologia di imprese. L’auspicio dell’EFRAG è che lo standard possa aiutare le LSME a ottenere un migliore accesso ai finanziamenti in quanto consentirà la disponibilità di informazioni standardizzate sulla sostenibilità;
- Exposure Draft per lo standard di rendicontazione volontario per le PMI non quotate (VSME ED) che si propone quale semplice strumento di rendicontazione per assistere, da un lato, le micro, piccole e medie imprese non quotate nel rispondere in modo efficiente e proporzionato alle richieste di informazioni sulla sostenibilità che ricevono dalle controparti commerciali (es.banche, investitori o società di maggiori dimensioni di cui sono fornitori) e per facilitare, dall’altro, la loro partecipazione alla transizione verso un'economia sostenibile. L’obiettivo finale è quello - sulla base dell'accettazione da parte del mercato - di standardizzare le attuali richieste multiple di dati ESG, aiutandole ad avere un migliore accesso a finanziatori, investitori e clienti.
Gli Exposure Draft sono disponibili in allegato e per maggiori informazioni sulla consultazione trovate di seguito il link al sito dell’EFRAG https://www.efrag.org/News/Public-479/EFRAGs-public-consultation-on-two-Exposure-Drafts-on-sustainability-r .
La scadenza per la presentazione delle risposte è il 21 maggio 2024, Confindustria, anche in coordinamento con Business Europe, è intenzionata a rispondere - come avvenuto per il primo set di ESRS trasversali - per far mergere problematiche e difficoltà prima che gli standard vengano definiti e per orientarli in modo che diventino uno strumento realmente utile per le imprese, soprattutto quello volontario, capace di sostituire tutti i diversi questionari sulla sostenibilità che oggi le PMI ricevono, riducendo al contempo il numero di richieste, gli oneri e i costi.
Nelle prossime settimane vi aggiorneremo sugli step successivi del lavoro, con l’invito, comunque, ad anticiparci eventuali osservazioni sui documenti.
Cordiali saluti
Alessia Bausano
Exposure Draft ESRS for listed SMEs (ESRS LSME ED) 240122 .pdf|Visualizza dettagli
Exposure Draft for the voluntary reporting standard for non-listed SMEs (VSME ED) 240122.pdf|Visualizza dettagli
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Nella data di ieri, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.
Il testo approvato dal Senato è disponibile sul sito di Confindustria – sezione “Diritto d’impresa – News 28 gennaio 2016.
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In allegato, l’articolo pubblicato lo scorso 1° aprile su Il Sole24Ore, a firma della Professoressa Giusella Finocchiaro, presidente della Commissione costituita presso il Ministero della Giustizia per la predisposizione del Decreto Legislativo di adeguamento normativo nazionale al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.
L'articolo, nel descrivere l'approccio seguito dal Legislatore delegato nella predisposizione del decreto, risponde ai dubbi che Confindustria aveva sottoposto alla Commissione in ordine all'operatività di alcune vigenti ipotesi di esonero dal consenso (es. per il trattamento dei dati provenienti dai pubblici registri, per le comunicazioni infragruppo, per il trattamento dei dati dei referenti delle imprese). In particolare, la Professoressa conferma tali basi giuridiche per il trattamento dei dati - in assenza del consenso - ricomprendendole, valutata la specifica finalità, in quella del legittimo interesse del titolare.
Il Sole24Ore_1.4.08_Privacy.pdf
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In allegato, l'articolo sul Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (cd. GDPR) pubblicato ieri da "Il Sole24Ore".
L'articolo è stato predisposto a seguito di un confronto informale tra la Redazione del giornale e i nostri Uffici sullo stato di avanzamento dei lavori di implementazione del GDPR e sulle conseguenti esigenze delle imprese. In particolare, l'articolo evidenza la necessità di assicurare alle imprese italiane - sulla scia di quanto previsto in Francia - un "periodo di grazia" successivamente al 25 maggio 2018.
IlSole24Ore-22.04.18.pdf
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Nella sezione Documenti sono disponibili le schede di approfondimento delle proposte presentante alle Assise di Verona.
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In vista delle Assise Generali di Confindustria, che si svolgeranno a Verona il prossimo 15 e 16 febbraio, alleghiamo il relativo programma.
Segnaliamo che sul sito di Confindustria, nella sezione “in evidenza”, cliccando sul banner Assise Generali, sono presenti, oltre alle schede di registrazione, la convenzione con Trenitalia con le tariffe agevolate da e per Verona.
Di seguito il link al sito di Confindustria attraverso il quale si può procedere direttamente alle iscrizioni.
Confidiamo nella vostra partecipazione e collaborazione per contribuire al successo dell’evento.
http://www.confindustria.it/Aree/assise2018.nsf/Home?OpenForm
Info generali Assise Verona 2018.pdf
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Il TAR Toscana, chiamato a pronunciarsi sul ricorso della Provincia di Grosseto avente ad oggetto la legittimità del regolamento regionale che disciplina l'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia ambientale, attribuite alla Regione in esito al riordino delle competenze provinciali avviato dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. legge Delrio), ha sollevato questione di legittimità costituzionale in merito a tre puntuali profili delle leggi della Regione Toscana nn. 22 del 2015 e 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla competenza regionale funzioni ambientali già esercitate dalle Province.
Più in dettaglio, i giudici amministrativi - nel procedere all'esame delle singole competenze attribuite dalla citata normativa regionale – hanno rilevato la problematicità di alcune attribuzioni di competenze a favore della Regione, in quanto riportabili alla previsione generale in materia di competenza delle Province, di cui alla legislazione nazionale (art. 197, comma 1, del d.lgs. 152/2006).
Tale disposizione, infatti, attribuisce alle amministrazioni provinciali le “funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente” e, in particolare, tra le altre:
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il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
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il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006;
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la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006.
Ciò posto, la legge n. 56/2014 (cd. legge Delrio), nell'ambito della riforma nazionale di riordino delle competenze contestuale alla nuova disciplina delle Città metropolitane, ha confermato in capo alle Province, tra le altre, la seguente funzione fondamentale: “tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza” (art. 1, comma 85, lett. a).
Il successivo comma 89 dello stesso art. 1 della legge Delrio affida invece allo Stato e alle Regioni, secondo le rispettive competenze, la potestà di redistribuire – secondo i criteri di efficienza e ottimizzazione ivi previsti – tra gli enti territoriali (Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni) le funzioni provinciali “diverse” da quelle fondamentali.
Da ciò consegue che la funzione sopra richiamata di “tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza”, essendo espressamente qualificata come “fondamentale”, è rimasta per legge in capo alla Provincia e non può essere oggetto di redistribuzione riguardando quest’ultimo processo solo le funzioni residuali “non fondamentali”.
In questo quadro nazionale si inserisce la legislazione di riordino regionale che ha attribuito alla competenza regionale, tra le altre funzioni in materia di ambiente, quelle “in materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati già esercitate dalle province” disciplinate da una serie di leggi regionali (art. 2, comma 1, lett. d), l.r. n. 22/2015). Inoltre, l’art. 5 della l.r. n. 25/1998 (come modificata nel 2015) adesso contiene una previsione di carattere generale in materia di rifiuti, in base alla quale “la regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di gestione dei rifiuti, di spandimento fanghi in agricoltura, di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia”.
Il sospetto di incostituzionalità riguarda proprio queste ultime disposizioni che, per il loro carattere ampio, includono a favore della Regione Toscana anche le specifiche funzioni amministrative che il sopra richiamato art. 197, comma 1, attribuisce invece alle Province e che la legge Delrio ha protetto in capo alle stesse come “funzioni fondamentali” non redistribuibili.
Secondo il TAR, l’attribuzione di tali competenze alla Regione, da parte delle leggi regionali toscane, pone una questione non manifestamente infondata di legittimità costituzionale per contrasto con i seguenti parametri costituzionali:
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art. 117, comma 2, lett. s) Cost., che attribuisce alla competenza statale l’adozione delle norme fondamentali in materia di tutela dell’ambiente e gestione dei rifiuti tra cui, sicuramente, rientrano le norme in materia di competenza delle Province;
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art. 117, comma 2, lett. p) Cost, trattandosi di una modificazione delle “funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane” non prevista dalla legge statale e non legittimata neanche dalle previsioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.
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