In attuazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 gennaio 2020 “Agevolazione diretta a sostenere la promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani” è stato pubblicato il bando recante i criteri e i termini per l’accesso alle agevolazioni (DM 20 novembre 2020) per un ammontare complessivo di più di 850 mila euro (https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/dal-15-dicembre-al-via-le-domande-di-contributo-per-la-promozione-all-estero-dei-marchi-collettivi-e-di-certificazione).
Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 9:00 del 15 dicembre 2020 ed entro le 24:00 del 29 gennaio 2021, all’indirizzo PEC: [email protected] con oggetto la seguente dicitura: “Agevolazioni per marchi collettivi/certificazione”. L’ente gestore è Unioncamere.
I soggetti beneficiari sono solo le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, che dal 13 marzo 2020 abbiano depositato una domanda di registrazione di marchio collettivo o di certificazione ovvero una domanda di conversione del marchio collettivo nel nuovo marchio collettivo o in un marchio di certificazione.
Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto di promozione all’estero di un marchio collettivo o di certificazione che comprenda una o più delle seguenti iniziative, svolte anche in modalità virtuale: fiere e saloni internazionali e eventi collaterali alle stesse; incontri bilaterali con associazioni estere; seminari in italia con operatori esteri e all’estero; azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso Gdo e canali on-line.
Inoltre, si segnala che:
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L’agevolazione potrà coprire una serie di spese indicate nel dettaglio nell’art. 5 del DM sostenute dalle associazioni a partire dal 13 marzo 2020.
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Il progetto deve essere concluso entro 10 mesi dalla notifica di concessione, salvo possibilità di chiedere una proroga di 2 mesi.
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L’agevolazione è concessa nella misura del 70% delle spese valutate ammissibili per un massimo di 70 mila euro.
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L’importo dell’agevolazione, calcolata in via provvisoria al momento della concessione, sarà rideterminato a conclusione del progetto, prima dell’erogazione, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute. L’ammontare dell’agevolazione così definitivamente determinata non potrà essere superiore a quello individuato in via provvisoria.
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L’agevolazione non sarà erogata se l’associazione beneficiaria non avrà sostenuto almeno il 30% delle spese valutate ammissibili in sede di concessione dell’agevolazione.
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Per presentare la domanda, le associazioni devono avere sede legale in Italia, se riconosciute devono essere iscritte al registro delle Persone giuridiche, non devono avere procedimenti amministrativi pendenti per indebita percezione di risorse pubbliche, non devono aver assunto delibere di scioglimento dell’associazione.