Il 3 ottobre scorso, la Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura la PdL in tema di azione di classe, apportando rilevanti modifiche al testo.
Gli emendamenti approvati rispondono ad alcune gravi preoccupazioni sollevate da Confindustria e consentono di rendere lo strumento collettivo più equilibrato per le imprese. Le novità più significative, che recepiscono le nostre proposte, riguardano:
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l’estensione da 6 a 12 mesi del periodo di vacatio legis: la nuova disciplina entrerà in vigore decorsi 12 mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
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l’introduzione del principio dell’irretroattività: la nuova disciplina si applicherà solo alle condotte illecite poste in essere dopo la sua entrata in vigore;
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l’introduzione della regola del foro del convenuto per la competenza territoriale: l’azione si propone davanti al Tribunale delle imprese competente per il luogo ove ha sede la parte convenuta;
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l’introduzione del principio dell’unicità dell’azione, che impedisce di avviare per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa più azioni di classe nel tempo. Il principio, però, non copre le azioni di classe dichiarate inammissibili con ordinanza definiva, cancellate dal ruolo ovvero definite con provvedimento che non decide nel merito;
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l’attribuzione della legittimazione ad agire ad associazioni e organizzazioni iscritte in un apposito elenco pubblico istituito presso il Ministero della Giustizia. Al Ministero della Giustizia spetterà anche il compito di stabilire i criteri per l’iscrizione al registro, che dovranno tener conto delle finalità programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati, della stabilità e continuità e delle fonti di finanziamento utilizzate;
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tra le voci del filtro preliminare di ammissibilità, la sostituzione del requisito dell’adeguata rappresentatività dell’associazione o delle organizzazioni legittimate ad agire con quello della capacità del proponente di curare adeguatamente i diritti fatti valere in giudizio;
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la specificazione della possibilità del giudice di regolare le spese, anche anche ai sensi dell’art. 96 cpc con l'ordinanza di inammissibilità e con quella che, in sede di reclamo, conferma l'ordinanza di inammissibilità;
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la possibilità del giudice, in presenza di gravi e fondati motivi, di sospendere su istanza di parte l’esecuzione del decreto di liquidazione delle somme da corrispondere a titolo di risarcimento del danno;
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l’alleggerimento delle difese del convenuto, che dovrà contestare non più tutti i fatti posti da ciascun aderente, ma quelli complessivamente posti a fondamento della domanda;
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in tema di CTU, la sostituzione dell’obbligo dell’impresa di pare le spese per la consulenza, con quello di anticiparle, salvo che sussistano specifici motivi, e la precisazione che l’anticipo a carico del convenuto avrà ad oggetto solo le spese e l'acconto e non anche il compenso e che in ogni caso la liquidazione finale delle spese di consulenza tecnica è posta a carico della parte soccombente.
Nonostante tali importanti modifiche, la PdL presenta ancora diversi elementi di criticità. Il riferimento è, in particolare, a:
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l'ampliamento dell'ambito di applicazione oggettivo della nuova class action;
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l'adesione all'azione di classe successivamente alla sentenza di accoglimento;
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i compensi premiali dovuti al rappresentante comune della classe, all’avvocato del ricorrente e ai difensori dei ricorrenti delle cause riunite;
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la cd. discovery delle prove rilevanti ai fini della domanda;
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l'eccezione al principio dell'unicità dell’azione di classe in caso di ordinanza di inammissibilità per manifesta infondatezza della domanda;
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l’impossibilità di disporre il mutamento del rito da sommario a ordinario di cognizione;
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la possibilità per l’aderente di revocare l’adesione prima che il decreto di condanna diventi definitivo e di proporre, di conseguenza, un’azione individuale sugli stessi fatti;
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la mancata previsione di rimedi per eventuali danni di immagine dell’impresa resistente in caso di rigetto della domanda;
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il regime probatorio agevolato;
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l'ampliamento della legittimazione ad avviare un'azione inibitoria;
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l’estensione al giudizio inibitorio di meccanismi tipici dell’azione di classe e con esso incompatibili.
In allegato, una nota illustrativa di tali criticità.
Quanto all'iter, la PdL (AS844) è all'esame delle Commissioni Giustizia e Industria del Senato e, al momento, non risulta ancora calendarizzata. Confindustria continuerà a seguire i lavori parlamentari e ad aggiornare il Sistema sui relativi sviluppi.
All.
PdL Class Action - Criticità dopo prima lettura.pdf