Nella sezione Documenti sono disponibili le schede di approfondimento delle proposte presentante alle Assise di Verona.
Legislazione, Semplificazione e Diritto d'Impresa

Assise - Schede di approfondimento su proposte |
Controllo concentrazioni: modificate soglie rilevanti per notificaL’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha rivalutato le due soglie di fatturato al di sopra delle quali la comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione tra imprese diviene obbligatoria. La rivalutazione, effettuata annualmente sulla base della variazione dell’indice del deflatore dei prezzi del PIL, ha comportato un aumento della prima soglia mentre ha lasciato invariata la seconda. Infatti, ai fini della notifica preventiva, il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate dovrà essere superiore 495 - non più 492 - milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate dovrà essere superiore - sempre - a 30 milioni di euro. I nuovi importi sono applicabili a decorrere dal 12 marzo scorso, data di pubblicazione degli stessi sul sito dell’AGCM. |
Corte costituzionale - Fondo per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentariCon la sentenza n. 61/2018 la Corte costituzionale si è pronunciata sul ricorso promosso dalla Regione Campania con riferimento all’articolo 1, comma 202, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015): In particolare, la disposizione in questione prevedeva che per la realizzazione delle azioni relative al piano straordinario per la promozione del made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia venissero stanziati ulteriori finanziamenti, nonché un Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione, la tutela, in Italia e all’estero, delle imprese e dei prodotti agroalimentari. La Regione Campania aveva lamentato la violazione del riparto delle competenze Stato-Regioni e, in via subordinata, del principio di leale cooperazione. La Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale per violazione del riparto delle competenze Stato-Regioni, in quanto la disciplina statale censurata - pur intersecando la competenza regionale residuale in materia di agricoltura - “non produce un’integrale appropriazione di funzioni costituzionalmente assegnate alla Regione, bensì una parziale sovrapposizione secondo un modulo teleologicamente collegato alla politica economica generale dello Stato”. Tuttavia, la Consulta ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale riferita alla violazione del principio di leale cooperazione essendovi “una chiara sovrapposizione di competenze poiché gli interventi progettati dallo Stato vengono pur sempre a ricadere su singole collettività locali e su specifici territori, cosicché la compatibilità dell’interferenza deve essere in concreto valutata ponderando, in termini di proporzionalità e ragionevolezza, l’interesse pubblico sottostante all’assunzione da parte dello Stato di funzioni parzialmente sovrapponibili a quelle regionali con quello sotteso alle medesime funzioni delle Regioni. L’esercizio di competenze statali e regionali contigue (o parzialmente coincidenti) deve essere, infatti, accompagnato – secondo il costante orientamento della Corte costituzionale – da garanzie di carattere procedimentale consistenti “attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà” (sent. n. 303/2003). Nella fattispecie in esame non vi è stata alcuna intesa tra Stato e Regioni diretta a determinare i progetti e la concreta ripartizione dei finanziamenti a carico del Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari. Pertanto, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 1, comma 202, della legge n. 190 del 2014 nella parte in cui non prevede l’intesa, la cui sede deve essere individuata nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la determinazione dei progetti e la concreta ripartizione dei finanziamenti a carico del citato Fondo. |
Decreto ILVA del 2015 - sentenza della Corte costituzionaleCon la sentenza n. 58/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni (art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92; artt. 1, comma 2, e 21-octies della legge 6 agosto 2015, n. 132), che consentivano la prosecuzione dell’attività di impresa degli stabilimenti dell'ILVA, in quanto di interesse strategico nazionale, nonostante il sequestro disposto dall’autorità giudiziaria per reati inerenti alla sicurezza dei lavoratori. Le questioni di legittimità costituzionale erano state sollevate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto a seguito dell’infortunio mortale di un lavoratore dell’ILVA nell’area di un altoforno dello stabilimento di Taranto, che era stato sequestrato dall’autorità giudiziaria ma il cui funzionamento era proseguito in base alle norme censurate. In particolare, secondo la disciplina in esame, la prosecuzione dell’attività d’impresa veniva subordinata esclusivamente alla predisposizione unilaterale di un “piano” - che doveva recare “misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio” - da parte dell’impresa colpita dal sequestro, senza alcuna forma di partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. Infatti, come ha osservato la Consulta, nella formazione del piano non era prevista alcuna partecipazione di autorità pubbliche, le quali dovevano essere informate solo successivamente, attribuendo soltanto un generico potere di monitoraggio e ispezione a INAIL, ASL e Vigili del Fuoco. Peraltro, la disciplina in esame non imponeva nel piano alcun riferimento a specifiche disposizioni delle leggi in materia di sicurezza sul lavoro o ad altri modelli organizzativi e di prevenzione. Tale scelta del legislatore, secondo la Corte costituzionale, “ha finito col privilegiare in modo eccessivo l’interesse alla prosecuzione dell’attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (artt. 2 e 32 Cost.), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (art. 4 e 35 Cost.)”. Infatti, già in occasione della sentenza n. 85 del 2013 sempre sul caso ILVA, la Consulta aveva evidenziato come il bilanciamento dei vari interessi costituzionali dovesse “rispondere a criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, in modo tale da non consentire né la prevalenza assoluta di uno dei valori coinvolti, né il sacrificio totale di alcuno di loro, in modo che sia sempre garantita una tutela unitaria, sistemica e non frammentata di tutti gli interessi costituzionali implicati”. Più in dettaglio - nel caso delle misure oggetto della sentenza n. 58/2018 - il legislatore non avrebbe bilanciato in modo ragionevole e proporzionato tutti gli interessi costituzionali rilevanti, “per non aver tenuto in adeguata considerazione le esigenze di tutela della salute, sicurezza e incolumità dei lavoratori, a fronte di situazioni che espongono questi ultimi a rischio della stessa vita”. Secondo il Commissario straordinario dell’ILVA, Enrico Laghi, la sentenza in esame non ha alcun impatto sulla continuità dell’attività produttiva, in quanto la restituzione dell’Altoforno 2 è stata ottenuta dall’ILVA nel settembre 2015 non in base al decreto oggi dichiarato illegittimo, ma in forza di un provvedimento della Procura che, in accoglimento di un’istanza presentata dalla società, ha restituito l’impianto condizionatamente all’adempimento di determinate prescrizioni in materia di sicurezza, poi attuate. |
GDPR - Approvato in via preliminare il D.Lgs di adeguamento nazionale
Il Consiglio dei Ministri di ieri ha approvato, in via preliminare, lo schema di Decreto Legislativo di adeguamento normativo nazionale alle disposizioni del GDPR.
Sul provvedimento, di attuazione dell'art. 13 della Legge di Delegazione europea 2016 - 2017, occorrerà acquisire:
Successivamente, lo schema di decreto tornerà all'esame del Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva (si ricorda che la delega scadrà il prossimo 21 maggio 2018). |
GDPR - Pubblicate le FAQ sul DPO in ambito privatoIeri sul sito istituzionale del Garante privacy sono state pubblicate le FAQ sul DPO in ambito privato. Le FAQ fanno seguito al documento "Data Protection Officer (DPO): alcuni dubbi del mondo imprenditoriale" che Confindustria ha inviato agli Uffici dell'Autorità lo scorso mese di dicembre e contengono alcuni chiarimenti in merito alle questioni in esso sollevate. Di seguito, i punti di maggior interesse affrontati dall'Autorità:
Infine, contestualmente alle FAQ è stato pubblicato il modello per la comunicazione al Garante privacy dei dati del DPO. |
GDPR - Pubblicato l'aggiornamento 2018 della Guida del Garante privacyStamattina sul sito del Garante privacy è stato pubblicato l'aggiornamento 2018 della Guida all'applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. L'aggiornamento tiene contro dell'evoluzione della riflessione a livello nazionale ed europeo sul Regolamento e fornisce indicazioni operative per una corretta implementazione. In allegato, il file con la Guida.
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Giurisprudenza costituzionale 2017 - iniziativa economica privataNella sezione Documenti è disponibile una breve rassegna della giurisprudenza costituzionale del 2017 in materia di iniziativa economica privata. |
Nota - Riforma Regolamento del SenatoNella sezione Documenti è disponibile una nota sulla recente riforma del Regolamento del Senato. |
Provvedimenti lesivi dell'attività d'impresa e risarcimento del danno: recente sentenza del Consiglio di Stato |
Pubblicato il piano ispettivo del Garante privacyIeri, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il piano ispettivo per il primo semestre 2018. L’attività ispettiva, svolta anche in collaborazione con il Nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza, si concentrerà prioritariamente su:
I controlli si concentreranno altresì su:
Infine, l'attività ispettiva verrà svolta anche in riferimento a segnalazioni, reclami e ricorsi, con particolare attenzione alle violazioni più gravi. |
Rating di legalità: consultazione per la revisione del RegolamentoL'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato la consultazione pubblica per la revisione del Regolamento in materia di rating di legalità, che si concluderà il prossimo 11 aprile. I correttivi proposti sono diretti in via principale a migliorare la gestione delle numerose istanze ricevute dall'Autorità e, pertanto, riguardano soprattutto la semplificazione del procedimento per l'attribuzione, la modifica e il rinnovo del rating stesso. Si allega la bozza di Regolamento in consultazione.
Bozza Regolamento rating - consultazione.pdfVisualizza dettagli
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Telemarketing: le considerazioni di Confindustria sulla riforma della disciplina del Registro Pubblico delle OpposizioniLa legge n. 5/2018 ha modificato la disciplina sul funzionamento del Registro pubblico delle opposizioni, vale a dire il registro nel quale iscrivere una numerazione telefonica affinché la stessa non sia utilizzata per finalità di marketing diretto (invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazioni commerciali). In particolare, la Legge ha ampliato la tipologia delle numerazioni iscrivibili nel Registro (fisse e mobili, a prescindere dalla loro pubblicazione negli elenchi), ha potenziato gli effetti dell’iscrizione, ha rinforzato gli obblighi di trasparenza a carico degli operatori e ha ridefinito l’impianto sanzionatorio. Inoltre, la Legge ha subordinato il funzionamento del nuovo Registro e l’operatività di molte disposizioni all’emanazione di un apposito DPR - da adottarsi entro il 5 maggio 2018 - e ha affidato al MiSE il compito di dettare - entro il 4 agosto 2018 - i criteri per l’aggiornamento delle tariffe di consultazione. La Legge presenta diversi profili di criticità, sia in ordine all’operatività delle nuove norme, che in ordine alla loro portata, che rischiano di esporre le imprese che svolgono attività di telemarketing a un’inesatta applicazione della Legge e di indebolire o ingessare il mercato di riferimento. Pertanto, al fine di chiarire la portata delle nuove norme e avviare i lavori per la loro attuazione, su sollecitazione di Confindustria, il MiSE ha costituito un tavolo tecnico, composto dalle Istituzioni coinvolte (Garante privacy e AGCOM), dalla Fondazione Ugo Bordoni, che gestisce il citato Registro, e dai principali stakeholders. In allegato, il documento che Confindustria ha predisposto per offrire un contributo ai lavori del tavolo e rappresentare il punto di vista delle imprese.
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