È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (serie Generale n. 25 del 31 gennaio 2017) il DPCM del 24 novembre 2016 che introduce alcune modifiche alla normativa sulle white list prefettizie (di seguito, anche Decreto).
In particolare, il Decreto interviene sul testo del DPCM del 18 aprile 2013 che disciplina le modalità per creare e aggiornare gli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituite dalla legge n. 190/2012 (art. 1, commi 52 e seguenti).
Per approfondire il tema delle white list, si rinvia all’ultima News pubblicata il 6 aprile 2016. Di seguito, si segnalano le novità previste dal nuovo Decreto.
Per quanto riguarda l’iscrizione in white list delle imprese che operano nei settori a maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, viene eliminato il riferimento alla natura volontaria e si introducono specifiche previsioni per i casi di stipula, approvazione o autorizzazione di contratti e subcontratti pubblici con tali imprese.
Innanzitutto, l’instaurazione di tali rapporti viene espressamente subordinata all’iscrizione dell’operatore economico nell’elenco, ai fini della comunicazione e dell’informazione antimafia (art. 2, co. 2, DPCM del 2013).
Di conseguenza, viene definita anche la disciplina degli obblighi delle PA e degli altri soggetti (di seguito, PA) che nei casi sopra indicati sono tenuti ad acquisire la documentazione antimafia dell’impresa interessata, a prescindere dal valore del contratto/subcontratto (nuovo art. 3-bis, DPCM del 2013). Infatti, si prevede che l’acquisizione avviene in via obbligatoria attraverso la consultazione degli elenchi prefettizi e viene considerata anche l’ipotesi che l’impresa non sia censita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) e abbia presentato la richiesta di iscrizione in white list.
In quest’ultimo caso, infatti, dopo aver consultato la white list e verificato la presentazione della richiesta di iscrizione, la PA accede alla BDNA e immette i dati dell’impresa stessa: dopo 30 giorni da questo adempimento la PA può concludere, approvare, autorizzare i contratti con le garanzie previste dalla legge per le ipotesi di sopravvenuto diniego di iscrizione (art. 92, commi 2 e 3, Codice antimafia).
Nel complesso, questi interventi normativi adeguano il DPCM del 18 aprile 2013 alle novità che il DL n. 90/2014 ha introdotto nella legge istitutiva delle white list (v. art. 1, comma 52, legge n. 190/2012). Per approfondire le novità del 2014 si rinvia alla News del 24 giugno 2015 che evidenziava anche l’introduzione implicita dell’obbligo di iscrizione in white list, che il nuovo Decreto rende esplicito.
Inoltre è previsto che le PA sono tenute ad acquisire la documentazione antimafia attraverso la consultazione degli elenchi prefettizi anche per instaurare rapporti aventi ad oggetto attività diverse da quelle per cui l’impresa è stata iscritta in white list.
Pertanto, in parallelo, viene integrata anche la disciplina dell’equipollenza contenuta nel DPCM del 2013 (art. 7). In particolare, si precisa che l’iscrizione in white list tiene luogo della documentazione antimafia (tanto l’informazione, quanto la comunicazione) sia per esercitare l’attività per cui l’impresa ha conseguito l’iscrizione, sia per stipulare, approvare, autorizzare i contratti e subcontratti riguardanti attività diverse. Anche tali novità allineano il DPCM del 18 aprile 2013 ai contenuti della legge istitutiva, come aggiornati dal DL n. 90/2014 (v. art., 1, comma 52-bis, legge 190/2012).
Sempre in merito agli obblighi delle PA, viene prevista la comunicazione per via telematica, alla Prefettura competente, degli estremi delle imprese per cui l’antimafia è stata acquisita mediante la consultazione delle white list.
Infine vengono aggiornati i riferimenti normativi al nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50 /2016).
White list - DPCM 24.11.16.pdf|Visualizza dettagli