Lo scorso 19 gennaio, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 3/2017, recante attuazione della Direttiva 2014/104/UE in materia di azioni per il risarcimento dei danni derivanti da violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza nazionale ed europeo.
In sintesi, il decreto contiene disposizione che: i) attribuiscono al giudice il potere di richiedere alle parti, ai terzi e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) - nel rispetto di determinate misure - l’esibizione di elementi di prova rilevanti ai fini del giudizio di risarcimento dei danni; ii) coordinano i rapporti tra le decisioni definitive antitrust e i giudizi risarcitori instaurati; iii) regolano il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria e il regime di responsabilità in solido tra le imprese coautrici della violazione antitrust; iv) affrontano la questione del trasferimento del sovrapprezzo, riconoscendo la legittimazione ad agire agli acquirenti indiretti ; v) indicano i principi di valutazione del danno, introducendo una presunzione relativa dell'esistenza del danno nel caso di cartelli; vi) disciplinano gli effetti della composizione consensuale delle controversie; vi) concentrano la competenza per le controversie presso tre sezioni specializzate in materia di impresa - Milano, Roma, Napoli.
Tali disposizioni entreranno in vigore il prossimo 3 febbraio, con la precisazione che quelle di carattere procedurale potranno trovare applicazione ai giudizi risarcitori promossi dopo il 26 dicembre 2014 (data di entrata in vigore della direttiva).
Inoltre, per espressa previsione della legge delega, le stesse riguardano anche le azioni di classe di cui al Codice del Consumo che abbiano a oggetto illeciti antitrust.
La nuova disciplina è destinata a realizzare un importante cambiamento del sistema di applicazione del diritto della concorrenza da parte dei giudici (c.d. private enforcement). Tra le previsioni più rilevanti vi è quella relativa all’effetto vincolante delle decisioni dell’AGCM divenute definitive in sede di giudizio civile risarcitorio. In particolare, le violazioni antitrust oggetto di queste decisioni si riterranno definitivamente accertate - limitatamente alla loro natura e portata materiale, personale, temporale e territoriale - ai fini delle azioni per il risarcimento del danno, talché l’attore sarà esonerato dall’onere di provare l’illecito.