In attuazione della Direttiva 2019/1023 cd. Insolvency, da recepire entro il prossimo 17 luglio, lo scorso 1° luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 83/2022 - recante modifiche al D.Lgs. n. 14/2019 - Codice della crisi e dell’insolvenza (d’ora in avanti, il Codice), in vigore dal prossimo 15 luglio.
Tra le modifiche più rilevanti apportate al Codice, si evidenziano:
- la sostituzione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, disciplinate nel Titolo II del Codice, con l’istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (introdotto dal DL n. 118/2021 e modificato in sede di conversione del DL n. 152/2021, c.d. PNRR) (art. 6 del D.Lgs. n. 83/2022 che prevede i nuovi artt. 12 e ss. del Codice);
- l’introduzione del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO), con cui il debitore può prevedere: i) il soddisfacimento dei creditori mediante la suddivisione in classi che dovranno approvare il piano all’unanimità (fatta salva la possibilità per il creditore dissenziente di proporre opposizione e, per il tribunale, di omologare il piano quando il credito risulti soddisfatto in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale); ii) la distribuzione del ricavato anche in deroga alla disciplina civilistica sulla responsabilità patrimoniale del debitore, sul concorso dei creditori e sulla graduazione delle cause legittime di prelazione (art. 16 del D.Lgs. n. 83/2022 che introduce gli artt. 64-bis e ss. del Codice);
- la revisione del concordato preventivo in continuità aziendale mediante la previsione della: i) obbligatorietà della suddivisione dei creditori in classi, che dovranno approvare la proposta e il piano all’unanimità (fatta salva la possibilità per il tribunale di omologare il piano anche in caso di una o più classi dissenzienti, al ricorrere di alcune condizioni, o di opposizione di un creditore quando il credito risulti soddisfatto in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale); ii) doppia regola distributiva secondo cui, fermo restando quanto previsto in materia di crediti per le retribuzioni, per il valore di liquidazione, il creditore di rango inferiore può essere soddisfatto solo dopo quello di rango superiore (c.d. priorità assoluta) mentre, per il valore derivante dalla continuità, i crediti inseriti in una classe devono ricevere complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (c.d. priorità relativa) (artt. 19 e ss. del D.Lgs. n. 83/2022, che modificano gli artt. 84 ss. del Codice).