Lo scorso 1° marzo, è stata pubblicata in GU la legge n. 21/2021 di conversione del DL n. 183/2020, cd. Milleproroghe.
Si ricorda che il DL Milleproroghe è intervenuto, prorogando l’efficacia entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, su:
- disposizioni in materia di assemblee di società ed enti, che prevedono la possibilità di convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, svolgere assemblee in videoconferenza o audioconferenza, parteciparvi a distanza, utilizzare il voto per via elettronica o per corrispondenza, anche ove non previsto dallo statuto (art. 106 del DL n. 18/2020, cd. Cura Italia);
- disposizioni volte a consentire lo svolgimento delle sedute in videoconferenza degli organi di enti pubblici e privati - tra gli altri, associazioni private anche non riconosciute e fondazioni, nonché società, comprese società cooperative e consorzi - che non abbiano regolamentato tale modalità di svolgimento (art. 73 del DL Cura Italia).
Nel corso dell’iter parlamentare di conversione, alla formulazione originaria del DL sono state apportate modifiche.
In particolare, con riferimento all’articolo 106 del DL Cura Italia, è stato chiarito che:
- l’assemblea ordinaria può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2020 (art. 106, co. 1);
- le misure di svolgimento a distanza si applicano alle assemblee che si tengono - quindi non solo convocate - entro il 31 luglio 2021 (art. 106, co. 7).
Con riferimento all’articolo 73, viene prorogata l’efficacia delle disposizioni volte a consentire lo svolgimento delle sedute in videoconferenza degli organi di enti pubblici e privati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (invece del 31 marzo 2021, come originariamente previsto).