Lo scorso 24 febbraio, è stata pubblicata nella GU n. 45 la legge di conversione del DL n. 202/2024, c.d. Milleproroghe 2025, recante Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (Legge n. 15/2025)
Il provvedimento, inter alia, interviene sulle disposizioni temporanee in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, prorogandole nuovamente dal 30 aprile 2024 al 31 dicembre 2025 (art.3, co. 14-sexies del DL Milleproroghe 2025; art. 3, co. 12-duodecies, del DL Milleproroghe 2024; art. 3, co. 10-undecies, del DL Milleproroghe 2023; art. 3, co. 1, del DL Milleproroghe 2022; art. 106, co. 7, del DL n. 18/2020, c.d. Cura Italia).
Si ricorda che il DL Cura Italia ha previsto:
- lo svolgimento delle assemblee di società (di capitali, cooperative e mutue assicuratrici) e di enti e l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, nonché l’espressione del voto per via elettronica o per corrispondenza, anche in deroga alle disposizioni statutarie (art. 106, co. 2);
- per le S.r.l., la facoltà di disporre l’espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga alle disposizioni codicistiche e statutarie (art. 106, co. 3);
- per le società con azioni quotate (o ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante) la possibilità di avvalersi dell’istituto del rappresentante designato, anche ove disposto diversamente dallo statuto (art. 106, co. 4 e 5).
Si precisa che le disposizioni temporanee si applicano alle assemblee tenute - quindi non solo convocate - entro il termine fissato dalle previsioni normative, oggetto di proroga nel corso degli anni.