La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 23401/22 (in allegato), ha enunciato importanti principi di diritto in materia responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi del d. lgs. 231/01.
In particolare, la Suprema Corte, confermando la decisione assolutoria della Corte d’appello di Milano nella nota vicenda Impregilo iniziata nel 2009, pone fine a un lungo iter giudiziario e affronta diverse questioni centrali e controverse della disciplina, quali la valutazione dell’idoneità del modello organizzativo e il ruolo delle linee guida elaborate dalle associazioni maggiormente rappresentative degli enti, il ruolo dell’organismo di vigilanza, la nozione di ‘elusione fraudolenta’ del modello organizzativo da parte di soggetti apicali.
In sintesi, la Cassazione ha chiarito che:
- nella valutazione dell’idoneità del modello in concreto, il giudice debba concentrarsi sulla verifica dell’idoneità dello stesso a prevenire la configurazione dei reati della specie di quello che si è verificato, senza spingersi, invece, verso un sindacato dalla portata “totalizzante”;
- le linee guida adottate dalle associazioni maggiormente rappresentative degli enti non costituiscono una regola esaustiva ed è necessario che il modello sia calibrato su ogni singolo ente, ma in presenza di un modello conforme a tali codici di comportamento, il giudice è chiamato a “motivare specificamente” le ragioni per cui, ciononostante, ravvisi la colpa in organizzazione, individuando la disciplina di settore violata o le prescrizioni delle migliore scienza da cui i codici di comportamento e/o il modello adottato dall'impresa si siano discostati;
- l’Organismo di vigilanza non può avere “connotazioni di tipo gestorio, che ne minerebbero inevitabilmente la tessa autonomia: ad esso, spettano, piuttosto compiti di controllo sistemico continuativo sulle regole cautelari predisposte e sul rispetto di esse nell’ambito del modello organizzativo di cui l’ente si è dotato”;
- affinchè sussista l’elusione fraudolenta - ulteriore presupposto per il riconoscimento dell’esimente da responsabilità 231 in capo all’ente - è necessaria una condotta ingannevole, falsificatrice, che consista nel sottrarsi con malizia alle prescrizioni del modello, non essendo sufficiente una violazione frontale delle regole. Tal condotta, ha aggiunto la Cassazione, deve essere valutata rispetto alle prescrizioni del Modello e non in relazione al precetto penale e, quindi, rispetto alla struttura organizzativa e non verso terzi estranei.
Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura integrale della sentenza, in allegato.
. Cass. Sez. VI, 11 novembre 2021 (dep. 15 giugno 2022), n. 23401, Pres. Fidelbo, Rel. Rosati.pdfVisualizza dettagli