Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 14 settembre la legge n. 120/2020 di conversione del DL n. 76/2020, cd. DL Semplificazioni.
L’articolo 44 del DL - misure a favore degli aumenti di capitale - che prevede misure sia di carattere temporaneo sia di carattere strutturale (v. news del 22 luglio), è stato oggetto di modifiche nel corso dell’esame al Senato.
Con riferimento alle misure di carattere temporaneo si rileva:
- l’estensione dell’efficacia temporale della norma dal 30 aprile al 30 giugno 2021;
- il recepimento della precisazione, proposta da Confindustria, diretta a esplicitare che i nuovi conferimenti mediante cui effettuare gli aumenti, da approvare con le previste maggioranze semplificate, possono essere anche conferimenti in denaro;
- l’applicabilità delle misure in questione anche alle operazioni di aumento di capitale di S.r.l.;
- per quanto concerne la disciplina dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione prevista per le società quotate (art. 2441, co. 4, c.c.), l’eliminazione della deroga volta a consentire di deliberare l’aumento con una riduzione alla metà dei termini per la convocazione dell'assemblea chiamata a decidere su tale argomento.
Con riferimento alle misure di carattere strutturale, l’articolo 2441, co. 3, c.c. - che aveva eliminato l'obbligo di offrire sul mercato i diritti di opzione non esercitati, dopo il decorso del relativo termine, nonché consentito alla società di imporre il contestuale esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione sulle azioni non optate (c.d. oversubscription) - è stato sostituito e riformulato in una versione più in linea con la norma previgente, applicabile sia alle azioni quotate nei mercati regolamentati, sia alle azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione.
Viene infatti ripristinato l’obbligo in capo agli amministratori di offrire nel mercato regolamentato (o nel sistema multilaterale di negoziazione) i diritti di opzione non esercitati, entro il mese successivo alla scadenza del termine fissato per l’esercizio dei medesimi diritti, per almeno due sedute (invece di cinque, come previsto dal previgente art. 2441, co. 3, c.c.).