Si ricorda che, con l’articolo 379, il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) è intervenuto sull'obbligo di nomina dell'organo di controllo interno in società a responsabilità limitata e società cooperative. In particolare:
- le soglie quantitative a tal fine rilevanti sono state abbassate a 4 mln di euro totale attivo stato patrimoniale; 4 mln di euro di ricavi di vendite e prestazioni; 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio (art. 2477, co. 2, c.c.);
- è stato previsto che l'obbligo scatta al superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno uno - e non più due - dei predetti parametri e cessa se per tre esercizi consecutivi - e non più due - i medesimi parametri non sono stati superati (art. 2477, co. 3, c.c.);
- è stato fissato al 16 dicembre p.v. il termine entro cui le imprese - che per effetto della modifiche ricadono nell'ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo - sono tenute ad adempiere (art. 379, co. 3, D.Lgs. n. 14/2019).
Più precisamente, entro nove mesi dall’entrata in vigore - i.e. dal 16 marzo 2019 - dell’articolo 379, tali società devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad adeguare atto costitutivo e statuto.
A tal fine, anzitutto, esse devono verificare se, negli esercizi 2017 e 2018, i nuovi limiti di cui all’articolo 2477 c.c. siano stati superati (art. 379, co. 3, D.Lgs. n. 14/2019) e, in caso affermativo, devono convocare l’assemblea di nomina. Se quest’ultima non risulti regolarmente costituita, non raggiunga il quorum deliberativo richiesto o vada deserta, la stessa dovrà essere nuovamente convocata.
In proposito, si ricorda che se l'assemblea non provvede entro trenta giorni, la nomina è effettuata dal tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese (art. 2477, co. 5, c.c.). Si ricorda, altresì, che all'omessa convocazione dell'assemblea per i casi, come questo, previsti dalla legge l’ordinamento collega una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 2631 c.c.) per amministratori e sindaci.
Inoltre, le medesime società devono verificare se atti costitutivi e statuti siano conformi alle nuove vigenti disposizioni. In caso contrario - e cioè laddove gli stessi prevedano la nomina di organo di controllo o revisore in presenza di condizioni diverse - l’assemblea deve essere convocata anche per apportare le necessarie modifiche statutarie.
Come operatori e professionisti evidenziano da tempo, e come più volte evidenziato da Confindustria, nominare il sindaco o il revisore a fine esercizio appare in contrasto con il quadro normativo di riferimento. Sul punto, si veda la circolare del CNDCEC. Si segnala che, in proposito, nelle deputate sedi istituzionali è in corso una riflessione volta a elaborare una soluzione al problema, in via normativa oppure interpretativa. Risulta altresì che, nel monitorare l'adempimento dell'obbligo. il sistema camerale intenda adottare un approccio flessibile.