Lo scorso 17 giugno è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 55/2019 di conversione del decreto-legge n. 32/2019, c.d. DL Sblocca Cantieri, che prevede anche un innalzamento dei parametri quantitativi rilevanti ai fini della nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore nelle S.r.l.
Infatti, le soglie di cui all’articolo 2477 del Codice Civile, recentemente modificate dalla c.d. Riforma fallimentare (art. 379, co. 1, D.L.gs. n. 14/2019), sono state nuovamente rideterminate: totale dell’attivo dello stato patrimoniale aumentato da 2 a 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni da 2 a 4 milioni di euro; numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio da 10 a 20 unità.
Restano invariate, invece, le previsioni per le quali l’obbligo sorge al superamento di almeno uno dei parametri indicati per due esercizi consecutivi; cessa in caso di mancato superamento per tre esercizi consecutivi. Resta altresì invariato il termine massimo entro il quale procedere alla nomina, che la riforma fallimentare ha individuato nel 16 dicembre 2019 (art. 379, co. 3, D.L.gs. n. 14/2019).