Lo scorso 14 gennaio è stata pubblicata la Direttiva (UE) n. 1/2019 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno, nota come ECN+ (dal nome della rete europea delle autorità di concorrenza - European Competition Network).
La Direttiva punta anzitutto a rendere più efficace l’applicazione del diritto antitrust europeo e, pertanto, impegna gli Stati membri a dotare le autorità nazionali di concorrenza delle garanzie di indipendenza, risorse (finanziarie e umane) e poteri di indagine e sanzionatori a tal fine necessari. Inoltre, essa intende migliorare il funzionamento della rete europea delle autorità di concorrenza, attraverso un set di misure dedicato all'assistenza reciproca tra le autorità medesime.
Gli Stati membri sono chiamati ad adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 4 febbraio del 2021. Per l’Italia, il recepimento non dovrebbe comportare significativi mutamenti nel quadro normativo di riferimento, in quanto lo stesso è in larga parte già conforme.
Ciononostante, si registrano alcuni delicati elementi di novità, che Confindustria ha già evidenziato in più occasioni nelle more dell’iter di approvazione della Direttiva.
Quest’ultima, infatti, determina un consolidamento e un ampliamento dello strumentario investigativo e repressivo a disposizione delle autorità nazionali di concorrenza e, sotto tale profilo, tra le novità di maggior impatto per l’ordinamento nazionale, sono da annoverare le previsioni riguardanti:
- il potere di effettuare - a determinate condizioni - ispezioni a sorpresa in locali diversi da quelli in cui è esercitata l’attività d’impresa, incluse le abitazioni di direttori, amministratori e altri membri del personale;
- il potere di imporre l’adozione di tutti i rimedi comportamentali o strutturali proporzionati e necessari alla cessazione dell’infrazione contestata;
- le misure sanzionatorie per le associazioni di imprese. In particolare, la Direttiva prevede che qualora un’infrazione sia commessa da un’associazione di imprese e riguardi le attività dei suoi membri, il massimo edittale deve essere calcolato in relazione alla somma dei fatturati mondiali di ciascuna delle imprese associate attive sul mercato interessato dall'infrazione. Inoltre, qualora sia irrogata un’ammenda a un’associazione che tenga conto del fatturato dei suoi membri e l’associazione medesima sia insolvibile, essa è tenuta a richiedere alle imprese associate contributi a concorrenza dell’importo dell’ammenda. Qualora quest’ultima non sia stata integralmente versata nei termini, le autorità nazionali di concorrenza possono richiedere quanto ancora dovuto a qualsiasi impresa i cui rappresentanti erano membri degli organi decisionali dell’associazione; se ancora necessario, tale pagamento può essere richiesto a qualsiasi membro dell’associazione che operava sul mercato in cui si è verificata l’infrazione. Sono fatte salve le imprese associate che dimostrino congiuntamente di: i) non aver implementato la decisione dell’associazione che ha costituito l’infrazione; ii) non esserne a conoscenza o essersi attivamente dissociate dalla stessa prima dell’inizio dell’indagine.
Si tratta di aspetti ai quali, inter alia, occorrerà prestare particolare attenzione nella fase di definitiva implementazione.