Il 1° giugno è stato pubblicato il
parere del Consiglio di Stato sui
quesiti proposti dal Ministero dello Sviluppo Economico in ordine alle misure in materia di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche, previste dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
Nel complesso, il parere risponde positivamente all'esigenza, più volte espressa da Confindustria, di superare le incertezze applicative riguardanti l'ambito di applicazione e la decorrenza dei nuovi obblighi di trasparenza, in coerenza con il principio di proporzionalità e di graduazione di tali adempimenti.
Di seguito, una sintesi dei punti essenziali del parere, che aderisce integralmente alle soluzioni prospettate da Ministero.
Decorrenza degli obblighi di comunicazione
I giudici amministrativi escludono - in assenza di una dettagliata disciplina transitoria e sulla base del principio generale di irretroattività della legge - un'anticipazione degli effetti delle misure contenute nella Legge annuale (in vigore dal 29 agosto 2018) alle erogazioni del 2017. Tale applicazione retroattiva, infatti, oltre a creare difficoltà di ordine pratico ed economico, non tutelerebbe neanche la riservatezza del soggetto che ha effettuato erogazioni dall'inizio dell'anno 2017.
Pertanto, il Consiglio di Stato ritiene che l'introduzione degli obblighi di trasparenza previsti dalla citata Legge annuale decorra dall'anno 2018, con pubblicazione entro il 28 febbraio 2019 dei relativi dati.
Applicazione delle sanzioni in caso di mancata pubblicazione
Aderendo all'interpretazione fornita dal Ministero dello Sviluppo Economico, il Consiglio di Stato ritiene che la sanzione della restituzione dell'erogazione - in caso di inosservanza degli obblighi di pubblicazione - sia prevista soltanto a carico delle imprese e non per tutti gli altri soggetti tenuti alla pubblicazione delle informazioni (associazioni di protezione ambientale, di tutela dei consumatori, Onlus e fondazioni, associazioni in senso generico).
In tal senso deporrebbe, secondo i giudici amministrativi, il tenore letterale della disposizione, che è comunque articolata in un unico comma complesso.
Controllo e vigilanza sugli obblighi di pubblicità
Il Consiglio di Stato ritiene che spetti in prima battuta alle singole Amministrazioni provvedere all'attuazione e al controllo delle erogazioni e delle attività indicate nelle norme in esame. Infatti, il Legislatore non ha attribuito esplicitamente all'ANAC ulteriori e specifici compiti con riferimento agli obblighi in esame.