Il TAR Toscana, chiamato a pronunciarsi sul ricorso della Provincia di Grosseto avente ad oggetto la legittimità del regolamento regionale che disciplina l'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia ambientale, attribuite alla Regione in esito al riordino delle competenze provinciali avviato dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. legge Delrio), ha sollevato questione di legittimità costituzionale in merito a tre puntuali profili delle leggi della Regione Toscana nn. 22 del 2015 e 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla competenza regionale funzioni ambientali già esercitate dalle Province.
Più in dettaglio, i giudici amministrativi - nel procedere all'esame delle singole competenze attribuite dalla citata normativa regionale – hanno rilevato la problematicità di alcune attribuzioni di competenze a favore della Regione, in quanto riportabili alla previsione generale in materia di competenza delle Province, di cui alla legislazione nazionale (art. 197, comma 1, del d.lgs. 152/2006).
Tale disposizione, infatti, attribuisce alle amministrazioni provinciali le “funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente” e, in particolare, tra le altre:
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il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
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il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006;
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la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006.
Ciò posto, la legge n. 56/2014 (cd. legge Delrio), nell'ambito della riforma nazionale di riordino delle competenze contestuale alla nuova disciplina delle Città metropolitane, ha confermato in capo alle Province, tra le altre, la seguente funzione fondamentale: “tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza” (art. 1, comma 85, lett. a).
Il successivo comma 89 dello stesso art. 1 della legge Delrio affida invece allo Stato e alle Regioni, secondo le rispettive competenze, la potestà di redistribuire – secondo i criteri di efficienza e ottimizzazione ivi previsti – tra gli enti territoriali (Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni) le funzioni provinciali “diverse” da quelle fondamentali.
Da ciò consegue che la funzione sopra richiamata di “tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza”, essendo espressamente qualificata come “fondamentale”, è rimasta per legge in capo alla Provincia e non può essere oggetto di redistribuzione riguardando quest’ultimo processo solo le funzioni residuali “non fondamentali”.
In questo quadro nazionale si inserisce la legislazione di riordino regionale che ha attribuito alla competenza regionale, tra le altre funzioni in materia di ambiente, quelle “in materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati già esercitate dalle province” disciplinate da una serie di leggi regionali (art. 2, comma 1, lett. d), l.r. n. 22/2015). Inoltre, l’art. 5 della l.r. n. 25/1998 (come modificata nel 2015) adesso contiene una previsione di carattere generale in materia di rifiuti, in base alla quale “la regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di gestione dei rifiuti, di spandimento fanghi in agricoltura, di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia”.
Il sospetto di incostituzionalità riguarda proprio queste ultime disposizioni che, per il loro carattere ampio, includono a favore della Regione Toscana anche le specifiche funzioni amministrative che il sopra richiamato art. 197, comma 1, attribuisce invece alle Province e che la legge Delrio ha protetto in capo alle stesse come “funzioni fondamentali” non redistribuibili.
Secondo il TAR, l’attribuzione di tali competenze alla Regione, da parte delle leggi regionali toscane, pone una questione non manifestamente infondata di legittimità costituzionale per contrasto con i seguenti parametri costituzionali:
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art. 117, comma 2, lett. s) Cost., che attribuisce alla competenza statale l’adozione delle norme fondamentali in materia di tutela dell’ambiente e gestione dei rifiuti tra cui, sicuramente, rientrano le norme in materia di competenza delle Province;
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art. 117, comma 2, lett. p) Cost, trattandosi di una modificazione delle “funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane” non prevista dalla legge statale e non legittimata neanche dalle previsioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.