Il prossimo 15 maggio la commissione parlamentare LIBE e l’Unità di dialogo legislativo della Direzione per i parlamenti nazionali organizzeranno al Parlamento europeo l'evento "The Implementation of the Data Protection package. At the eve of its application". Questo il link alla pagina dell'evento: http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/meetings.html ).
Informiamo inoltre che la Commissione europea ha di recente pubblicato la guida “Sette passi per le imprese per prepararsi al regolamento generale sulla protezione dei dati” che ha lo scopo di guidare le imprese che non gestiscono i dati personali come attività principale. Insieme alla brochure è online anche una pagina web interattiva:
Legislazione, Semplificazione e Diritto d'Impresa

Implementazione GDPR - evento Parlamento europeo e brochure |
Commissione europea - Presentato il Company law package
Lo scorso 25 aprile, la Commissione europea ha pubblicato due proposte di direttiva sulle operazioni straordinarie transfrontaliere delle società e sulla digitalizzazione del diritto societario, entrambe di modifica della direttiva UE/2017/1132 relativa a diversi aspetti del diritto societario. In particolare, la prima proposta mira ad armonizzare le procedure di trasformazione e scissione e modifica la direttiva del 2005 sulle fusioni transfrontaliere; la seconda punta a rendere disponibili strumenti e processi digitali per la costituzione di società, l’apertura di succursali e il deposito di documenti societari. Con riferimento a questi temi, BusinessEurope ha in programma un evento, calendarizzato per il prossimo 29 giugno, al quale prenderà parte anche Věra Jourová Commissario europeo per la giustizia, la tutela dei consumatori e l'uguaglianza di genere.
Proposta di direttiva sull'uso degli strumenti digitali nel diritto societario Proposta di direttiva sulle operazioni straordinarie transfrontaliere
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Rating di legalità - pubblicato in GU il nuovo Regolamento AGCMSulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 28 maggio (Serie generale, n. 122) è stato pubblicato il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha approvato a seguito di consultazione pubblica. Le modifiche introdotte confermano le intenzioni dell'Autorità di intervenire in via principale sui profili procedimentali, nell'ottica di semplificarli e razionalizzarli. In ogni caso, Confindustria riprenderà l'interlocuzione con l'Autorità sugli aspetti di natura sostanziale che meritano una revisione. Si allega il testo del Regolamento nel quale sono evidenziate le previsioni oggetto di modifica.
Rating legalità - Regolamento G.U. 28.5.18.pdfVisualizza dettagli
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Consultazione AGCM su LG compliance antitrustSi allega la risposta di Confindustria alla consultazione dell'AGCM sullo schema di Linee Guida sulla compliance antitrust. LG compliance antitrust AGCM - risposta Confindustria.pdfVisualizza dettagli |
Disclosure delle informazioni non finanziarie - evento Confindustria 13 giugno 2018Si allega il programma definitivo dell'incontro in materia di disclosure delle informazioni non finanziarie, che si svolgerà in Confindustria, il prossimo 13 giugno alle ore 9:30 (Sala G-H). Ai fini della partecipazione all'evento, occorre registrarsi attraverso la scheda reperibile al seguente link: http://www.confindustria.it/Aree/opp141.nsf/iscrizione?openform
Disclosure informazioni non finanziarie - Confindustria 13.6.18.pdfVisualizza dettagli
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GDPR - Osservazioni di Confindustria sullo schema di D.Lgs e alcuni aggiornamentiStamattina Confindustria ha incontrato il Sen. Perrilli, Relatore alla Commissione speciale per l'esame degli atti del Governo sullo schema di D.Lgs di adeguamento al GDPR, al quale ha consegnato il proprio documento di osservazioni sul provvedimento (v. allegato). Il Senatore ha affermato che è in programma un ciclo di audizioni, cui sarà coinvolta anche Confindustria; tuttavia, la particolarità del momento non consente di effettuare pronostici attendibili in ordine alla tempistica e agli sviluppi dell'iter (es. trasferimento dello schema di decreto alle Commissioni permanenti a seguito dell'insediamento del nuovo Governo). In ogni caso, Confindustria ha evidenziato la necessità di mantenere altra l'attenzione sul provvedimento, considerata la sua portata trasversale, nonchè gli effetti che il protrarsi una di situazione di incertezza giuridica può determinare sulle imprese. Quanto al termine per l'esercizio della delega, anche il Dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati conferma lo scorrimento dello stesso al 21 agosto 2018, per effetto della legge n. 234/2012 (v. pag . 11, http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067350.pdf). Infine, di seguito, il link al parere del Garante privacy sullo schema di decreto, adottato il 22 maggio scorso http://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9163359.
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Corte costituzionale: recente sentenza sulla temporaneità dei tagli lineari e sulla partecipazione delle autonomie speciali al contenimento della spesa pubblicaCon la sentenza n. 103/2018, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 527, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il trienni 2017-2019), nella parte in cui prevede l’estensione al 2020 del contributo di 720 milioni a carico delle Regioni ordinarie (già previsto dall'art. 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66). In particolare, con la norma impugnata, lo Stato aveva prorogato – per la terza volta - di un anno l’ambito temporale di operatività di una misura economica originariamente limitata al triennio 2015-2017, raddoppiandone la durata rispetto a quanto inizialmente previsto. In primo luogo, secondo la Corte, la disposizione censurata è in contrasto con il canone della temporaneità delle misure di contenimento della spesa pubblica, poiché in ragione delle ripetute proroghe ha assunto “sempre più il carattere della stabilità”, sottraendo così al confronto parlamentare la valutazione degli effetti complessivi e sistemici delle singole manovre di finanza pubblica. Nel caso di specie, infatti, “non emergono dai lavori parlamentari, né dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di iniziativa governativa (…) le ragioni per le quali non sarebbe stato possibile – in luogo dell’estensione temporale di precedenti misure restrittive – provvedere ad una trasparente ridefinizione complessiva delle relazioni finanziarie tra gli enti coinvolti nell'ambito della nuova manovra finanziaria”. In secondo luogo, poiché l’imposizione alle Regioni a statuto ordinario di contributi alla finanza pubblica incide sul livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, lo Stato avrebbe dovuto scongiurare il rischio di effetti negativi sul rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza e di garanzia del diritto alla salute, prevedendo “eventualmente, (…) il reperimento di risorse in ambiti diversi da quelli riguardanti la spesa regionale”. Con la stessa sentenza, la Corte ha dichiarato non fondate le censure sollevate dalle autonomie speciali in merito alle disposizioni della legge di bilancio per il 2017, attuative dell’intesa dell’ 11 febbraio 2016, avente ad oggetto il contributo alla finanza pubblica per la riduzione del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. In particolare, con tale intesa le Regioni a statuto ordinario hanno concordato la quota del loro contributo al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e, contestualmente, hanno impegnato il Governo a stipulare, entro un “termine ragionevole”, un accordo bilaterale con ciascuna delle autonomie speciali, per definire la quota di contributo loro spettante. Al riguardo, la medesima intesa conteneva anche una “clausola di salvaguardia”, secondo cui, decorso inutilmente il termine per la stipula di tali accordi, il livello del fabbisogno sanitario nazionale sarebbe stato ulteriormente ridotto, così di fatto “addossando” alle Regioni a statuto ordinario un maggiore contributo al risanamento della finanza pubblica. Tuttavia, le autonomie speciali hanno ripetutamente rifiutato la stipula degli accordi previsti, determinando così un maggior aggravio a carico delle Regioni ordinarie. I giudici costituzionali hanno stigmatizzato tale comportamento delle autonomie speciali, ritenendolo non rispettoso del principio di leale collaborazione, il cui rispetto impone “un confronto autentico, orientato al superiore interesse pubblico di conciliare l’autonomia finanziaria delle Regioni con l’indefettibile vincolo, gravante anche sulle Regioni ad autonomia speciale, di concorrere alle manovre finanziarie”. Pertanto, In linea con precedenti decisioni, la Corte ha auspicato che in futuro, in caso di stallo delle trattative tra Governo e autonomie speciali, lo Stato valuti la possibilità di determinare unilateralmente, sia pure in via provvisoria, il riparto pro quota tra le autonomie speciali del contributo loro imposto, fino alla stipula dei necessari accordi bilaterali. |
GDPR - Alcuni aggiornamentiDi seguito, alcuni aggiornamenti sul dossier GDPR. In primo luogo, con riferimento allo schema di Decreto Legislativo di adeguamento nazionale, si informa che il provvedimento è all'attenzione delle Commissioni speciali per l'esame degli atti del Governo del Senato e della Camera dei Deputati e in entrambe le Commissioni sono stati individuati i relatori: Sen. Perrilli (M5S) e On. Galli (Lega). Quanto all'iter, si evidenzia come lo schema di decreto sia stato assegnato alla Commissione del Senato il 14 maggio 2018 e a quella della Camera dei Deputati il 15 maggio 2018, pertanto, i 40 giorni per l'espressione del prescritto parere scadranno rispettivamente il 23 giugno 2018 e il 24 giugno 2018. Poichè il termine per l'espressione dei citati pareri scadrà successivamente alla scadenza del termine per l'esercizio della delega (previsto per il 21 maggio 2018), quest'ultimo dovrebbe intendersi prorogato di 3 mesi e, quindi, fissato al 21 agosto 2018 (v. art. 31, co. 3 e 33, co. 3 della legge n. 234/2012 sull'attuazione della normativa UE da parte dell'Italia). Di questa ricostruzione siamo comunque in attesa di conferma da parte dell'Ufficio di presidenza della Commissione del Senato, che si riunirà mercoledì pv. In secondo luogo, si segnala che sul sito del Garante privacy è disponibile la procedura online per la comunicazione dei dati di contatto del DPO. Per agevolare i soggetti tenuti all'adempimento, nella sezione dedicata alla procedura, è presente anche un facsimile - da non utilizzare per la comunicazione - che consente di familiarizzare con l'adempimento e verificare preliminarmente le informazioni richieste. Di seguito, il link alla sezione del sito dedicata alla procedura: https://servizi.gpdp.it/comunicazione-rpd/. Infine, si riporta l'intervista al Presidente del Garante privacy, Antonello Soro, su Italia Oggi, 21 maggio 2018, che contiene alcune importanti riflessioni in ordine alle possibili reazioni agli illeciti privacy post 25 maggio. In particolare, nell'intervista, Soro sottolinea come nell'impianto delineato dal GDPR, la sanzione amministrativa sia una delle possibili risposte all'illecito, e non certo l'unica, e che la sua irrogazione debba avvenire secondo un approccio graduale, congiuntamente o alternativamente alle misure inibitorie e prescrittive. Inoltre, Soro afferma come anche la scelta sull'an della sanzione si baserà sugli stessi parametri indicati dal GDPR in ordine al quantum della stessa. In allegato, il testo dell'intervista. Continueremo a monitorare gli sviluppi del dossier e a informarVi sui profili di interesse per le imprese.
All. Intervista Soro - ItaliaOggi 21.5.18.pdf
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GDPR - Modello di Registro delle attività di trattamento e Glossario - VERSIONI AGGIORNATEVenerdì 18 maggio scorso, la nostra struttura ha ricevuto dagli Uffici del Garante privacy una lettera, con la quale si dà riscontro al modello di registro delle attività di trattamento e alle richiesta di informazioni sulla figura del responsabile del trattamento inviata a seguito delle novità introdotte dalla Legge europea 2017 (v. allegato 1). Quanto al modello di registro, la lettera ne conferma la struttura e l’impianto e condivide la scelta di supportarne la compilazione mediante il Glossario. La lettera, inoltre, contiene alcune indicazioni volte a meglio definire la portata dell’obbligo …. e le modalità di implementazione dello stesso. In particolare, le indicazioni riguardano:
Confindustria ha recepito tali indicazioni e aggiornato, con alcune puntuali integrazioni, sia il modello di registro, che il Glossario. In allegato, i documenti aggiornati.
All. 1 Riscontro GP - modello registro - 18.05.18.pdf All. 2 GDPR - Modello registro attività di trattamento - Confindustria - Versione aggiornata.xlsx |
Attuazione Legge Delrio - Trasferimento funzioni in materia ambientale - Questione di legittimità costituzionaleIl TAR Toscana, chiamato a pronunciarsi sul ricorso della Provincia di Grosseto avente ad oggetto la legittimità del regolamento regionale che disciplina l'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia ambientale, attribuite alla Regione in esito al riordino delle competenze provinciali avviato dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. legge Delrio), ha sollevato questione di legittimità costituzionale in merito a tre puntuali profili delle leggi della Regione Toscana nn. 22 del 2015 e 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla competenza regionale funzioni ambientali già esercitate dalle Province. Più in dettaglio, i giudici amministrativi - nel procedere all'esame delle singole competenze attribuite dalla citata normativa regionale – hanno rilevato la problematicità di alcune attribuzioni di competenze a favore della Regione, in quanto riportabili alla previsione generale in materia di competenza delle Province, di cui alla legislazione nazionale (art. 197, comma 1, del d.lgs. 152/2006). Tale disposizione, infatti, attribuisce alle amministrazioni provinciali le “funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente” e, in particolare, tra le altre:
Ciò posto, la legge n. 56/2014 (cd. legge Delrio), nell'ambito della riforma nazionale di riordino delle competenze contestuale alla nuova disciplina delle Città metropolitane, ha confermato in capo alle Province, tra le altre, la seguente funzione fondamentale: “tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza” (art. 1, comma 85, lett. a). Il successivo comma 89 dello stesso art. 1 della legge Delrio affida invece allo Stato e alle Regioni, secondo le rispettive competenze, la potestà di redistribuire – secondo i criteri di efficienza e ottimizzazione ivi previsti – tra gli enti territoriali (Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni) le funzioni provinciali “diverse” da quelle fondamentali. Da ciò consegue che la funzione sopra richiamata di “tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza”, essendo espressamente qualificata come “fondamentale”, è rimasta per legge in capo alla Provincia e non può essere oggetto di redistribuzione riguardando quest’ultimo processo solo le funzioni residuali “non fondamentali”. In questo quadro nazionale si inserisce la legislazione di riordino regionale che ha attribuito alla competenza regionale, tra le altre funzioni in materia di ambiente, quelle “in materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati già esercitate dalle province” disciplinate da una serie di leggi regionali (art. 2, comma 1, lett. d), l.r. n. 22/2015). Inoltre, l’art. 5 della l.r. n. 25/1998 (come modificata nel 2015) adesso contiene una previsione di carattere generale in materia di rifiuti, in base alla quale “la regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di gestione dei rifiuti, di spandimento fanghi in agricoltura, di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia”. Il sospetto di incostituzionalità riguarda proprio queste ultime disposizioni che, per il loro carattere ampio, includono a favore della Regione Toscana anche le specifiche funzioni amministrative che il sopra richiamato art. 197, comma 1, attribuisce invece alle Province e che la legge Delrio ha protetto in capo alle stesse come “funzioni fondamentali” non redistribuibili. Secondo il TAR, l’attribuzione di tali competenze alla Regione, da parte delle leggi regionali toscane, pone una questione non manifestamente infondata di legittimità costituzionale per contrasto con i seguenti parametri costituzionali:
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