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GDPR - Le considerazioni di Confindustria al Legislatore delegato
In allegato la nota che Confindustria ha trasmesso al Ministero della Giustizia e contenente alcuni spunti sull'attuazione della delega per l'adeguamento normativo nazionale al GDPR.
L'auspicio è di fornire un contributo alla Commissione che sta lavorando al decreto delegato e rappresentare al riguardo il punto di vista delle imprese italiane.
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Assise Generali Confindustria - Verona 16 febbraio 2018
http://www.confindustria.it/Aree/assise2018.nsf/Home?OpenForm
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Trasparenza delle erogazioni pubbliche: quesiti del MISE al Consiglio di Stato
La Legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. n. 124/2017) ha introdotto alcune misure in materia di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche.
Anche sulla base delle segnalazioni pervenute dal Sistema associativo, Confindustria ha ripetutamente segnalato ai Ministeri interessati la necessità di un chiarimento volto a superare le incertezze applicative, in coerenza con il principio di proporzionalità e di graduazione di tali adempimenti.
La particolare complessità delle questioni giuridiche prospettate ha indotto il Ministero dello Sviluppo Economico a formulare tre specifici quesiti al Consiglio di Stato, pubblicati nelle scorse ore e di seguito sintetizzati, per dirimere una serie di dubbi interpretativi.
Decorrenza degli obblighi di pubblicazione
In base alle informazioni pervenute dal Sistema, ci risulta che alcune associazioni stanno procedendo - in via prudenziale - alla raccolta e alla pubblicazione dei dati riguardanti le erogazioni relative all’anno 2017. Si tratta, evidentemente, di un’attività coerente con le finalità di trasparenza e tracciabilità sottese alla disciplina in questione.
Tuttavia, il Ministero dello Sviluppo Economico – sulla base della formulazione letterale delle nuove disposizioni e anche di un’interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro – ritiene che la decorrenza dei nuovi obblighi possa essere così articolata:
Un’anticipazione degli effetti delle misure contenute nella Legge annuale (in vigore dal 29 agosto scorso) alle erogazioni del 2017, infatti, comporterebbe un’applicazione retroattiva dell’obbligo di pubblicità, in contrasto con il principio generale di irretroattività della legge, nonché oneri gravosi per gli operatori nel reperimento dei dati relativi ai primi nove mesi del 2017.
Applicazione delle sanzioni in caso di mancata pubblicazione
La Legge annuale prevede la restituzione delle sovvenzioni ai soggetti eroganti in caso di inosservanza degli obblighi di pubblicazione.
Tuttavia, sulla base tenore letterale dell'articolo 1, comma 125, il Ministero dello Sviluppo Economico ritiene che la sanzione della restituzione dell’erogazione potrebbe essere a carico delle sole imprese e non di tutti gli altri soggetti tenuti alla pubblicazione delle informazioni (associazioni di protezione ambientale, di tutela dei consumatori, Onlus e fondazioni, associazioni in senso generico).
Essendo, infatti, la sanzione della nullità qualificabile come disposizione eccezionale, sarebbe esclusa ogni interpretazione estensiva delle stessa.
Controllo e vigilanza sugli obblighi di pubblicità
In assenza di specifiche indicazioni, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiesto al Consiglio di Stato di verificare se l’ANAC sia competente a emanare linee guida ed esercitare il potere di controllo sull’attuazione degli obblighi in esame, ovvero se siano le singole Amministrazioni legittimate alle predette attività in ragione della natura dei soggetti obbligati alla pubblicazione delle erogazioni ricevute da soggetti pubblici.
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Informazioni non finanziarie: Regolamento CONSOBSulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2018 (Serie Generale, n. 21) è stato pubblicato il Regolamento della CONSOB sulla comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario, in attuazione della disciplina introdotta dal D. lgs. n. 254/2016. Il Regolamento completa il quadro normativo di riferimento delle informazioni non finanziarie e, in particolare, interviene sui seguenti aspetti: Art. 1 – contiene le definizioni e chiarisce, tra gli altri profili, la distinzione tra il revisore “designato”, che ha il compito di verificare la dichiarazione non finanziaria e il revisore “incaricato”, che si occupa della revisione legale del bilancio. Art. 2 – disciplina la pubblicazione della dichiarazione non finanziaria e prevede modalità differenziate per i diversi soggetti tenuti a redigerla (es. emittenti quotati; emittenti diffusi), anche in base alla collocazione nella relazione sulla gestione ovvero nella relazione distinta. Art. 3 – indica alcune specifiche informazioni da fornire alla CONSOB e prevede la pubblicazione con cadenza annuale dell’elenco dei soggetti che hanno pubblicato la dichiarazione non finanziaria. Art. 4 – prevede che il revisore incaricato indichi nella relazione di revisione del bilancio l’avvenuta approvazione della dichiarazione non finanziaria da parte dell’organo amministrativo. Art. 5 – disciplina i principi e le modalità che il revisore designato è tenuto a osservare ai fini della verifica di conformità della dichiarazione non finanziaria rispetto alle previsioni del d. lgs. n. 254/2016. Art. 6 – disciplina l’attività di controllo che la CONSOB effettua sulle dichiarazioni non finanziarie, su base campionaria e alla luce dei parametri da individuare con apposita delibera. Si allega anche la Relazione illustrativa degli esiti della consultazione pubblica che ha preceduto l’adozione del Regolamento CONSOB da cui emergono elementi utili a chiarire le nuove previsioni. CONSOB Regolamento informazioni non finanziarie.pdfVisualizza dettagli Relazione illustrativa esiti consultazione.pdfVisualizza dettagli |