La Legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. n. 124/2017) ha introdotto alcune misure in materia di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche.
Anche sulla base delle segnalazioni pervenute dal Sistema associativo, Confindustria ha ripetutamente segnalato ai Ministeri interessati la necessità di un chiarimento volto a superare le incertezze applicative, in coerenza con il principio di proporzionalità e di graduazione di tali adempimenti.
La particolare complessità delle questioni giuridiche prospettate ha indotto il Ministero dello Sviluppo Economico a formulare tre specifici
quesiti al Consiglio di Stato, pubblicati nelle scorse ore e di seguito sintetizzati, per dirimere una serie di dubbi interpretativi.
Decorrenza degli obblighi di pubblicazione
In base alle informazioni pervenute dal Sistema, ci risulta che alcune associazioni stanno procedendo - in via prudenziale - alla raccolta e alla pubblicazione dei dati riguardanti le erogazioni relative all’anno 2017. Si tratta, evidentemente, di un’attività coerente con le finalità di trasparenza e tracciabilità sottese alla disciplina in questione.
Tuttavia, il Ministero dello Sviluppo Economico – sulla base della formulazione letterale delle nuove disposizioni e anche di un’interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro – ritiene che la decorrenza dei nuovi obblighi possa essere così articolata:
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i soggetti percettori ed erogatori dovrebbero effettuare in maniera strutturata e sistematica la raccolta dei dati relativi alle erogazioni a partire dal 2018;
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la pubblicità e la trasparenza delle informazioni raccolte dovrebbe essere assicurata mediante pubblicazione sui siti, entro il 28 febbraio 2019.
Un’anticipazione degli effetti delle misure contenute nella Legge annuale (in vigore dal 29 agosto scorso) alle erogazioni del 2017, infatti, comporterebbe un’applicazione retroattiva dell’obbligo di pubblicità, in contrasto con il principio generale di irretroattività della legge, nonché oneri gravosi per gli operatori nel reperimento dei dati relativi ai primi nove mesi del 2017.
Applicazione delle sanzioni in caso di mancata pubblicazione
La Legge annuale prevede la restituzione delle sovvenzioni ai soggetti eroganti in caso di inosservanza degli obblighi di pubblicazione.
Tuttavia, sulla base tenore letterale dell'articolo 1, comma 125, il Ministero dello Sviluppo Economico ritiene che la sanzione della restituzione dell’erogazione potrebbe essere a carico delle sole imprese e non di tutti gli altri soggetti tenuti alla pubblicazione delle informazioni (associazioni di protezione ambientale, di tutela dei consumatori, Onlus e fondazioni, associazioni in senso generico).
Essendo, infatti, la sanzione della nullità qualificabile come disposizione eccezionale, sarebbe esclusa ogni interpretazione estensiva delle stessa.
Controllo e vigilanza sugli obblighi di pubblicità
In assenza di specifiche indicazioni, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiesto al Consiglio di Stato di verificare se l’ANAC sia competente a emanare linee guida ed esercitare il potere di controllo sull’attuazione degli obblighi in esame, ovvero se siano le singole Amministrazioni legittimate alle predette attività in ragione della natura dei soggetti obbligati alla pubblicazione delle erogazioni ricevute da soggetti pubblici.