Legislazione, Semplificazione e Diritto d'Impresa

GDPR - approfondimento requisiti DPO
Sul sito web del Garante privacy è disponibile alla Newsletter n. 432/2017 del Garante privacy.
L’informativa contiene un breve approfondimento sulle competenze del Data Protection Officer (cd. DPO) e sui requisiti che le imprese dovranno valutare ai fini della sua designazione.
In particolare, l’Autorità sottolinea come il DPO debba avere un'approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento. Sul punto, però, l’Autorità sottolinea come ai fini della designazione a DPO non siano richieste né attestazioni formali, nè l'iscrizione ad appositi albi professionali. Pertanto, PA e imprese private dovranno valutare autonomamente il possesso dei requisiti necessari per svolgere i compiti da assegnati.
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Consumer Conditions Scoreboard 2017L’edizione 2017 del Consumer Conditions Scoreboard ha fornito un quadro complessivo ed aggiornato sul funzionamento del mercato unico per i consumatori dell’UE. Finalizzato a garantire un miglior monitoraggio dei diritti dei consumatori e a fornire elementi per orientare le strategie politiche, l’ultima edizione dello Scoreboard ha mostrato che la fiducia dei consumatori verso l’e-commerce è aumentata notevolmente. Nonostante permangano alcuni ostacoli al completo sviluppo del commercio elettronico, i livelli di fiducia dei consumatori nel mercato online sono aumentati del 12.4% per gli acquisti da rivenditori nazionali e del 21.1% per gli acquisti da rivenditori di altri Stati membri. Al fine di stimolare ulteriormente il numero di acquisiti online e l’accesso ai contenuti digitali, la Commissione ha proposto recentemente l’elaborazione di nuove norme contrattuali digitali per poter armonizzare le regole dei singoli Stati membri. Per quanto riguarda i rivenditori, invece, lo Scoreboard ha messo in evidenza una persistente riluttanza nella vendita online dei loro prodotti verso altri paesi dell’UE. Rischi quali frodi e/o il dover sopportare oneri derivanti dalle diverse normative contrattuali, di protezione del consumatore e di risoluzione delle controversie transfrontaliere hanno, infatti, ancora una notevole incidenza sulle scelte di apertura commerciale dei rivenditori. Rispetto allo Scoreboard del 2016, l’attuale edizione ha mostrato anche un miglioramento nelle condizioni dei consumatori, intese dal punto vista della conoscenza da parte del consumatore dei suoi diritti e della fiducia di quest’ultimo sulle condizioni di mercato e sull’efficienza crescente dei mezzi di risoluzione delle controversie. L’esistenza, tuttavia, di sostanziali differenze tra le condizioni dei consumatori degli Stati membri del Nord e quelli del Sud ha spinto la Commissione a lavorare su un aggiornamento delle normative in materia, con il fine di garantire ai consumatori europei una conoscenza e un’applicazione uniforme dei propri diritti in tutto il territorio dell’UE. Infine, lo Scoreboard conclude affermando che i consumatori che si sentono maggiormente vulnerabili a causa di fattori personali (quali la situazione finanziaria, lavorativa, l’età, la salute, ecc.) tendono generalmente ad avere minore fiducia verso le organizzazioni, la sicurezza dei prodotti e la possibilità di ricevere pronunce favorevoli a seguito alle loro denunce. |