Nella seduta plenaria di ieri, il Parlamento europeo ha approvato la revisione della direttiva sui diritti degli azionisti di società quotate (direttiva 2007/36/CE). La nuove misure, volte a incoraggiare l’impegno a lungo termine degli azionisti e ad aumentare la trasparenza, intervengono in particolare sui seguenti profili: identificazione degli azionisti, trasmissione delle informazioni e agevolazione dell’esercizio dei diritti di voto; trasparenza degli investitori istituzionali, degli asset manager e dei proxy advisor; remunerazioni degli amministratori; operazioni con parti correlate.
In considerazione delle esigenze emerse nella discussione con il sistema associativo, Confindustria ha ritenuto di focalizzare la propria attenzione sui temi delle remunerazioni e delle operazioni con parti correlate.
Con riferimento al tema delle remunerazioni, il testo - che ha recepito anche alcune proposte emendative di Confindustria - è migliorativo di quello presentato all’inizio dell’iter legislativo della Commissione, orientata verso posizioni troppo rigide.
Infatti, il voto sulla remuneration policy - almeno ogni quattro anni - resta vincolante ma gli Stati membri possono prevederne uno consultivo con l’avvertenza che, in caso di esito negativo, occorre presentare una politica revisionata alla successiva Assemblea; peraltro, gli Stati membri possono consentire alla società di derogare temporaneamente alla politica di remunerazione ma a precise condizioni e in circostanze eccezionali. Inoltre, sono state espunte le previsioni che richiedevano l’indicazione di alcuni criteri stringenti (come, ad esempio, l’ammontare massimo della retribuzione complessiva da poter concedere o il ratio tra la remunerazione dell’amministratore e quella dei dipendenti). Infine, il voto sul remuneration report è stato reso consultivo, ma occorre darne atto nel report successivo, e, in alternativa a tale voto, gli Stati membri possono consentire alle PMI di inserire il report come specifico punto all’ordine del giorno dell’Assemblea.
Anche con riferimento alle operazioni con parti correlate (OPC), il testo ha recepito alcune misure proposte da Confindustria e si presenta più equilibrato rispetto a quello presentato dalla Commissione. Infatti, ai fini della delimitazione dell’ambito applicativo della disciplina, in luogo del riferimento alle soglie di significatività delle OPC, è stato preferito il concetto di material transactions, la cui definizione è stata rimessa agli Stati membri. Inoltre, anche la procedura di approvazione è stata resa più flessibile. In sintesi: i) fermo restando l’obbligo di annunciare pubblicamente le OPC material, tale annuncio può - e non più deve - essere accompagnato da una relazione sulla correttezza e ragionevolezza dell’operazione e questa relazione, oltreché da un terzo indipendente, può essere predisposta anche dall’organo di amministrazione o di controllo o dal comitato di revisione o altro comitato composto per la maggior parte da amministratori indipendenti; ii) l’operazione può essere approvata, non solo dall’Assemblea, ma anche dall’organo di amministrazione o di controllo della società, e sempre nel rispetto di presidi procedurali volti a tutelare gli interessi della società e degli azionisti che non siano parte correlata. Infine, anche il regime di esenzione è stato reso più puntuale e proporzionato, prevedendo, ad esempio, l’esclusione delle operazioni ordinarie concluse a condizioni di mercato o quelle tra una società e una sua controllata.
La direttiva - ancora in edizione provvisoria - necessita ora dell’approvazione formale da parte del Consiglio e, in seguito, verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. A decorrere dalla pubblicazione, gli Stati membri avranno fino a due anni per recepire le nuove misure nei propri ordinamenti.