Con il Provvedimento n. 56/2016 il Garante privacy si è pronunciato per la prima volta nei confronti di Facebook. In particolare, l’Autorità ha accolto un ricorso presentato da un utente del social network e ordinato a Facebook di comunicargli tutti dati che lo riguardano (informazioni personali, fotografie, post), compresi quelli inseriti e condivisi da un falso account, cd. "fake”.
Il Provvedimento dà attuazione ai principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nelle sentenze “Google Spain” (sent. 13 maggio 2014) e “Weltimmo” (sent. 1 ottobre 2015), affermando la competenza dell'Autorità italiana sul caso di specie e ritenendo applicabile il Codice privacy, in virtù della stretta connessione tra l’attività di Facebook Ireland, che effettua il trattamento dei dati, e quella di Facebook Italy, quale stabile organizzazione operante in Italia per - tra le altre cose - la vendita di spazi pubblicitari e il marketing. Infatti, poiché le attività di Facebook Italy rendono economicamente redditizio il servizio reso da Facebook Ireland, il trattamento dei dati personali, sebbene effettuato al di fuori del territorio italiano, è da considerarsi comunque svolto "nel contesto delle attività" di Facebook Italy e, pertanto, soggetto alla normativa italiana e al controllo del Garante privacy.
Di seguito il link al Provvedimento: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4833448.