In merito alla cumulabilità del credito d’imposta investimenti in beni strumentali con i contributi del Programma sviluppo rurale (PSR), nell’ambito della risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-07176 del 1°dicembre 2021 è stato riportato che secondo il Ministero delle Politiche agricole i massimali dell’allegato II del Regolamento UE n.1305/2013 non costituiscono massimali generali di spesa pubblica.
Il quesito posto, ricordiamo, fa riferimento al parere interpretativo espresso dalla Direzione Generale Agricoltura della Commissione europea lo scorso 17 novembre 2020 sulla possibilità di cumulo del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, istituito dall’art. 1, comma 192, della Legge n. 160/2019, con le misure e sottomisure di sostegno agli investimenti dei Programmi di sviluppo rurale 2014/2020.
Al riguardo, la citata Direzione generale, pur riconoscendo all’incentivo fiscale del credito di imposta il carattere di “misura generale” e non aiuto di Stato, ha comunque concluso che il credito d’imposta per gli investimenti costituisce un sostegno pubblico e, conseguentemente, il sostegno del PSR, per le stesse spese ammissibili, può essere concesso nei limiti di cumulabilità fissati dall’allegato II del Regolamento UE n.1305/2013, invitando gli Stati membri ad intraprendere tutte le iniziative necessarie per il recupero dei contributi nel caso in cui si siano superati i limiti derivanti dall’applicazione delle aliquote massime di sostegno. In tal modo, si impediva ai soggetti beneficiari dei contributi di sviluppo rurale di accedere interamente a qualsiasi forma di agevolazione generale che lo Stato introduce.
A parere del Ministero delle Politiche agricole l’assunto non appare condivisibile.
Il Regolamento UE n.1305/2013, nel rinviare ai massimali di cui all’Allegato II, lo fa solo ed esclusivamente con riferimento ad interventi puntualmente circostanziati (ad esempio, l’art. 17 fissa i massimali dell’allegato II con riferimento ai sostegni di cui al par. 1, lettere a) e b); analogamente, l’art. 18 lo riferisce ai sostegni di cui al par. 1, lettera a) etc.). Pertanto, secondo il Ministero, i massimali dell’allegato II sono massimali applicabili solo agli specifici contributi pubblici richiamati dal Regolamento UE n.1305/2013 e non costituiscono massimali generali di spesa pubblica.
Inoltre, il Ministero delle Politiche agricole “non concorda con l’interpretazione che gli utilizzatori del credito d’imposta sono esentati dal normale onere fiscale, essendo la variabilità una caratteristica intrinseca del sistema fiscale di uno Stato, che può essere modificato in ogni momento, restando neutrale rispetto alla normativa comunitaria”.
Nella risposta all’interrogazione parlamentare viene, quindi, affermato che l’agevolazione, integrando una misura di carattere generale, è cumulabile con le altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione, tuttavia, che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Resta fermo che, in ogni caso, la citata regola di cumulo non deve porsi in contrasto con la disciplina specifica dei singoli benefici, il cui esame rientra nella competenza delle specifiche autorità di volta in volta coinvolte.
Interrogazione parlamentare 5-07176 Fragomeli_Cumulabilità con altre agevolazioni del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali.pdf|Visualizza dettagli