CNDCEC - CONFINDUSTRIA - LINEE GUIDA PRIMA APPLICAZIONE NUOVI OIC - marzo 2017.pdfVisualizza dettagli
Politiche Fiscali

Linee guida per la prima applicazione delle nuove regole contabili
Si allega il documento di indirizzo operativo sulla prima applicazione dei nuovi principi contabili, redatto da Confindustria insieme con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Il documento ha l'obiettivo di offrire - a imprese e operatori - una guida snella di orientamento nella delicata fase di passaggio alle nuove regole contabili.
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Super-ammortamento e iper-ammortamento: in un documento congiunto, i chiarimenti di Agenzia delle Entrate e MiSEL'Agenzia delle Entrate ed il MiSE hanno diffuso ieri, nella circolare AE n. 4/E/2017, i chiarimenti sulle misure di incentivo all’ammodernamento delle imprese e alla loro trasformazione tecnologica, note come "super-ammortamento" e "iper-ammortamento".
Si ricorda che la Legge di Bilancio 2017 ha prorogato il "super-ammortamento" - incentivo introdotto dalla precedente Legge di Stabilità 2016 - e ha istituito il c.d. "iper-ammortamento", una specifica agevolazione per beni particolarmente innovativi, destinati ad una trasformazione in chiave 4.0 delle imprese. A corredo di tale misura è stato introdotto, inoltre, un incentivo mirato all'acquisizione di determinati beni strumentali immateriali (tra cui, alcuni software, sistemi IT e attività di system integration).
La circolare, oltre a chiarire alcuni aspetti di natura fiscale delle misure (modalità di fruizione, computo degli acconti, nozione di investimento, super-ammortamento di impianti fotovoltaici ed eolici, etc.), fornisce le indicazioni tecniche per la corretta individuazione dei beni e per la verifica delle condizioni per poter fruire delle agevolazioni (es. requisito dell'interconnessione, caratteristiche dei beni, redazione delle perizie).
CIRCOLARE+n.4_E+del+30-03-2017.pdfView Details
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Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Provvedimento attuativoL’Agenzia delle Entrate ha pubblicato oggi il Provvedimento n. 58793 che reca le modalità di attuazione degli obblighi di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, previsti dagli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come definiti a seguito degli interventi ad opera del decreto legge 22 ottobre 106, n. 193. Il Provvedimento e i relativi allegati tecnici sono disponibili nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. |
Riforma dell’IVA sugli scambi intracomunitari di beni: consultazione della Commissione europeaNell’ambito delle diverse iniziative finalizzate a dare seguito alle proposte contenute nel Piano di Azione sull’IVA (COM(2016) 148 final del 7 aprile 2016), la Commissione europea ha indetto una consultazione pubblica per ricevere il parere di tutti gli interessati, con riguardo al sistema definivo di tassazione degli scambi intracomunitari di beni. Nel Piano d’azione sull’IVA, la Commissione esprime l’intenzione di riformare il sistema di tassazione degli scambi intracomunitari di beni, ipotizzando la realizzazione di un sistema definitivo basato sul criterio di tassazione nello Stato membro di destinazione dei beni. Per quanto attiene alla riscossione dell’imposta, il sistema pensato dalla Commissione dovrebbe utilizzare un meccanismo di sportello unico – simile a quello attualmente utilizzato per la riscossione dell’IVA relativa alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici resi nei confronti di privati consumatori – con l’obiettivo di semplificare l’assolvimento dell’imposta nello Stato membro di destinazione dell’operazione. Per temperare le difficoltà applicative che potrebbero derivare dall’utilizzo dello sportello unico, in una prima fase, la Commissione ipotizza di continuare ad applicare il meccanismo di reverse charge, tipico dell’attuale sistema di riscossione dell’imposta negli scambi intracomunitari, qualora le transazioni coinvolgano un soggetto passivo certificato come contribuente affidabile (c.d. “Certified Taxable Person”). L’obiettivo della Commissione è di presentare entro la fine del 2017 una proposta organica di modifica della direttiva IVA, con la previsione del passaggio dal sistema transitorio al sistema definivo di tassazione degli scambi intracomunitari: tale proposta dovrebbe delineare le caratteristiche del sistema sia nella prima fase (con la presenza del Certified Taxable Person), sia del sistema a regime. La proposta organica dovrebbe altresì contenere alcuni interventi di semplificazione, già oggetto di approfondimento da parte della Commissione nel corso degli ultimi anni, quali, in particolare, quelli legati ai temi del consignment stock, delle transazioni a catena e della prova delle cessioni intracomunitarie, con l’obiettivo di realizzare una maggiore armonizzazione di questi tre elementi. Confindustria ha partecipato alla consultazione - il cui termine scadeva ieri, 20 marzo 2017 - rispondendo al relativo questionario. Il contributo è di seguito allegato. Consultazione regime definitivo - Contributo di Confindustria 20 marzo 2017.pdf |
Modelli Intrastat acquisti – Comunicato stampa del 16 marzo 2017Anche a seguito delle sollecitazioni di Confindustria, l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’ISTAT – con un comunicato stampa congiunto diffuso lo scorso 16 marzo – hanno fornito alcune precisazioni con riguardo alla presentazione degli elenchi Instratat sugli acquisti di beni e servizi, a seguito dell’intervento operato con il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. mille proroghe), convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che ha ripristinato l’obbligo di presentazione dei suddetti elenchi, in precedenza abrogato dal decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Il comunicato stampa, chiarisce, in particolare, che quando indicato con il precedente comunicato stampa del 17 febbraio 2017 secondo il quale i contribuenti erano obbligati, per il mese di gennaio 2017, alla trasmissione, entro il 27 febbraio 2017, delle comunicazioni Intra-2, riguardava - sul piano oggettivo - i soli dati statistici e - per quanto attiene ai profili soggettivi - solo i soggetti passivi IVA già tenuti alla presentazione mensile di detti modelli. Il comunicato in esame indica altresì che, ferma restando la validità delle sopra riportate indicazioni per il mese di gennaio 2017, l’entrata in vigore del decreto mille proroghe ha determinato il ripristino dell’obbligo per il 2017 di comunicazione dei dati fiscali mensili e trimestrali, oltre che dei dati statistici per i contribuenti mensili. I contribuenti quindi devono presentare gli elenchi acquisti (Intra-2) mensili e trimestrali di beni e servizi. Considerata la ristrettezza dei tempi, è tuttavia chiarito che eventuali ritardi di trasmissione, rispetto alla scadenza di fine marzo, non saranno sanzionati. Infine, viene annunciato che l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’Istat stanno lavorando alla predisposizione del provvedimento di semplificazione previsto dalla stessa legge di conversione del decreto mille proroghe, con l’obiettivo di ridurre significativamente la platea dei soggetti obbligati e le variabili oggetto delle comunicazioni Intrastat. Si allega il testo del comunicato stampa. |
Estrazione di beni introdotti in deposito IVA – Decreto 23 febbraio 2017Lo scorso 17 marzo è stato pubblicato nella G.U., Serie Generale, n. 64, il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 febbraio 2017 che reca le norme attuative per le modalità di assolvimento dell’IVA relativa alle operazioni di estrazione dei beni da un deposito IVA, a seguito della loro immissione in libera pratica con introduzione nel deposito stesso. Si ricorda che l’art. 4, comma 7, del DL 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, aveva modificato il comma 6 dell’art. 50-bis del DL 30 agosto 1993, n. 331 in tema di depositi IVA, stabilendo, in termini generali, che, dal 1° aprile 2017, ferma restando la previsione secondo cui l’IVA è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione del bene dal deposito IVA, il versamento della stessa sia effettuato dal gestore del deposito, in nome e per conto del soggetto che procede all’estrazione stessa. Ciò comporterà che l’imposta, invece di essere assolta mediante il meccanismo dell’inversione contabile, dovrà essere versata dal gestore del deposito mediante pagamento con F24, senza possibilità di operare compensazioni orizzontali con altri crediti tributari, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. A questa regola generale, è stata prevista una eccezione con riguardo alle operazioni di immissione in libera pratica con contestuale introduzione nel deposito IVA, di cui all’art. 50-bis, comma 4, lett. b) del DL n. 331 del 1993: per tale fattispecie, infatti, le nuove norme introdotte dal DL n. 193 del 2016 hanno stabilito che l’IVA sull’estrazione di beni introdotti in un deposito IVA mediante operazioni di immissione in libera pratica, continui a essere dovuta con il meccanismo dell’inversione contabile (senza, quindi, la necessità di anticiparla al gestore del deposito), previa prestazione di una idonea garanzia, i cui contenuti e le cui modalità di presentazione sono definiti da un apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze. Il Decreto in esame completa il quadro normativo di riferimento, stabilendo in quali casi e con quali modalità debba essere presentata la suddetta garanzia e, per converso, quali siano i casi di esonero. Nello specifico, il Decreto ministeriale in esame individua (art. 2), in primo luogo, le condizioni di affidabilità che un soggetto passivo IVA che procede all’estrazione dei beni dal deposito deve possedere per essere esonerato dalla prestazione di idonee garanzie e poter assolvere l’IVA con il meccanismo dell’inversione contabile. Si tratta delle seguenti: a) la presentazione della dichiarazione IVA nei tre anni antecedenti l’operazione di estrazione; b) l’esecuzione dei versamenti dell’IVA dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell’operazione di estrazione; c) l’assenza di avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non sia stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all’emissione o all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nell’anno in corso ovvero nei tre anni antecedenti l’operazione di estrazione; d) l’assenza della formale conoscenza dell’inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti a carico del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale, per delitti sanzionati dal D.Lgs. n. 74/2000 o dalla Legge fallimentare. In assenza dei suddetti requisiti, l’IVA è dovuta con il reverse charge, previa prestazione della garanzia secondo le modalità disciplinate dall’art. 38-bis, comma 5, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in tema di rimborsi IVA. In tal caso, la garanzia deve essere prestata per l’importo corrispondente all’imposta dovuta, per la durata di sei mesi dalla data dell’estrazione. Per i soggetti virtuosi di cui sopra, la sussistenza dei requisiti di affidabilità (art. 3) è attestata dal soggetto che procede all’estrazione attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta in conformità al modello che dovrà essere approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Tale dichiarazione sostitutiva deve essere consegnata al gestore del deposito all’atto della prima estrazione effettuata ed è valida per l’intero anno solare di presentazione. Il gestore del deposito, a sua volta, deve trasmettere la dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate con le modalità e nel rispetto dei termini che saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Il Decreto ministeriale individua, infine, le categorie di soggetti (art. 4) per le quali sussistono ex lege i requisiti di affidabilità di cui all’art. 2 e che, quindi, sono esonerate dall’obbligo di prestazione della garanzia. Si tratta di coloro che hanno già prestato la garanzia in sede di introduzione dei beni in deposito e dei soggetti in possesso della certificazione AEO o che sono esonerati in base all’art. 90 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Si allega il testo del Decreto ministeriale. |
Le novità fiscali di febbraio 2017Si riportano di seguito i temi trattati nella circolare dedicata alle novità fiscali e in materia di aiuti di Stato del mese di febbraio 2017. Il documento allegato, disponibile anche accedendo alla sezione "documenti" della Comunità Fisco, fornisce altresì aggiornamenti sulle attività dell'Area Politiche Fiscali.
IRES/IRPEF
1. Nuovi interventi urgenti per le popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia (DL 9 febbraio 2017, n. 8)
2. Credito d’imposta su finanziamenti concessi a seguito di eventi calamitosi (Provv. n. 26891/2017)
3. Credito d’imposta R&S: agevolabili i brevetti acquistati all’asta (Ris. n. 19/E/2017)
4. Credito di imposta R&S: ammissibili anche i prototipi realizzati da terzi (Ris. n. 21/E/2017)
IVA
5. Trasmissione dei dati delle fatture (Circ. n. 1/E/2017)
6. Acquisti senza IVA oltre il limite del plafond (Ris. n. 16/E/2017)
7. Esercizio dell’opzione per la liquidazione dell’Iva di gruppo
8. La mancata iscrizione al VIES non pregiudica l’esenzione della cessione (CGUE causa C-21/16)
9. Riduzione del debito IVA in concordato preventivo (Cass. sez. U. n. 26988/2016 e n. 760/2017)
VARIE
10. Disposizioni fiscali DL Milleproroghe
AIUTI DI STATO
11. Webinar de minimis
INTERNAZIONALE
12. Posizionamento Businesseurope su CCTB e meccanismi di risoluzione delle controversie
13. Accordo ECOFIN sui disallineamenti fiscali da ibridi relativi a paesi terzi
ATTIVITA’ DELL’AREA
14. Seminari Legge di Bilancio 2017
15. Convegno fiscalità della quarta rivoluzione industriale
16. Seminari DL Sisma e relative audizioni parlamentari
CMensileFebbraio2017.pdfVisualizza dettagli |
Rimborsi d'imposta - Erogazione dell’8 marzo 2017L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che ieri 8 marzo 2017 è stata autorizzata l'erogazione di 664 milioni di euro per rimborsi in conto fiscale, a copertura di rimborsi aventi data presunta di erogazione fino all’8 marzo 2017 stesso. La precedente autorizzazione risaliva all’8 febbraio 2017, per un importo di 504 milioni di euro. Con questa nuova tranche la somma delle risorse per rimborsi, erogate nel corso dei primi tre mesi del 2017, risulta pari a circa 2,245 miliardi di euro; nel corso dei primi tre mesi del 2016 le corrispondenti erogazioni erano ammontate a circa 2,163 miliardi di euro. Si allegano il dettaglio dei dati per provincia dell’ultima erogazione e il riepilogo degli stanziamenti effettuati dal 2008 ad oggi. |