Con riferimento alla news pubblicata ieri, 22 aprile 2025, segnaliamo che – per un refuso nel documento formale presente nel sito internet della Conferenza Stato-Regioni – il testo dell’Accordo Stato-Regioni risulta erroneamente duplicato.
Provvediamo, quindi, ad allegare il testo nella sua versione corretta.
Accordo stato regioni 18apr2025.pdf|Visualizza dettagli
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Facciamo seguito alle precedenti news per rendere disponibile il testo dell'Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza come approvato nella Conferenza del 17 aprile scorso.
Rinviamo, per l'approfondimento, ad una circolare esplicativa e ad un successivo webinar per il sistema.
Accordo Stato Regione 18_04_2025 - Formazione SSL contenuti minimi.pdf|Visualizza dettagli
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La Conferenza Stato-Regioni, nella riunione del 17 aprile 2025, ha approvato l'Accordo relativo alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il testo dovrà ora essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale per l'entrata in vigore.
Nel ricordare la previsione relativa ad un generale periodo transitorio (in particolare, per la formazione del datore di lavoro e del preposto) e quella inerente al riconoscimento dei crediti pregressi per tutte le figure, ci riserviamo di pubblicare una nota di commento all'Accordo, nel testo che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Anticipiamo, inoltre, che illustreremo gli aspetti più significativi in un prossimo webinar.
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Introduzione
In previsione dell’approvazione dell’accordo Stato-Regioni sulla formazione ed in considerazione della evoluzione giurisprudenziale nella lettura della figura e del ruolo del preposto (v. news Confindustria 2 maggio 2024), si ritiene opportuno ripercorrere alcune rappresentative conclusioni che possono orientare nella adozione di corrette misure prevenzionali.
La corretta formazione è il presupposto per poter pretendere il comportamento corretto da parte dei lavoratori. Essa è collegata strettamente al ruolo del preposto (nel correggere i comportamenti non rispondenti alle direttive aziendali o alle norme) e la sua erogazione è presupposto essenziale allorché si intenda contestare l’efficacia esclusiva del comportamento del lavoratore in caso di evento infortunistico.
Per quanto riguarda il preposto, responsabile nella fase esecutiva de lavoro (a differenza del dirigente, che organizza le attività e del datore di lavoro che, dotato del potere di spesa, assume le decisioni aziendali di fondo), la giurisprudenza – dopo la formalizzazione del ruolo con la normativa di fine 2021 - sta delineando i presupposti per la corretta individuazione di questa figura, secondo un iter motivazionale che, seppure astrattamente corretto, pone delicati aspetti applicativi. Partendo da un ruolo di vigilanza ai limiti della pedanteria si è passati alla vigilanza organizzativa per poi giungere a sostenere, da ultimo, che tale figura debba svolgere un ruolo principale di vigilanza ed uno secondario che riguarda le proprie mansioni lavorative.
Su tutti resta centrale la valutazione del rischio, anche in relazione ai comportamenti dei lavoratori laddove gli stessi, seppur imprudenti, possono essere prevedibili.
Questi aspetti pongono in luce l’importanza delle decisioni di fondo relative alla valutazione dei rischi ed alla buona organizzazione adottate dal datore di lavoro, aspetti che costituiscono elemento centrale del percorso formativo del datore di lavoro che, per la prima volta, verrà delineato dal futuro Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza.
Di seguito si riportano alcune recenti pronunce che – non senza alcuni profili di criticità – evidenziano concretamente gli aspetti sopra evidenziati.
Il rispetto dell’obbligo formativo come presupposto per una possibile responsabilizzazione del lavoratore
Cass., 24 febbraio 2025, n. 7489
“Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi”
Cass., 28 marzo 2025, n. 12253
“Un comportamento, anche avventato, del lavoratore, se realizzato mentre egli è dedito al lavoro affidatogli, può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro. Questi principi sono stati chiariti - e meglio specificati - sottolineando che, "in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia". Ponendosi in questa prospettiva si è affermato che il comportamento negligente, imprudente e imperito tenuto dal lavoratore nello svolgimento delle mansioni a lui affidate può costituire concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, solo se questi "ha posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante”
Cass., 17 gennaio 2025, n. 2021
“Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio del lavoratore, e ciò anche quando - contrariamente a quello che è stato accertato - derivi da negligenza nello svolgimento delle proprie mansioni, atteso che è proprio attraverso l'adempimento di tale obbligo che il datore di lavoro rende edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti.
Pertanto, allorquando il datore, come nel caso in esame, non adempia a tale fondamentale obbligo, sarà chiamato a rispondere dell'infortunio occorso al lavoratore, nel caso in cui l'omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell'evento, come pure ritenuto nelle conformi decisioni di merito, sul punto in alcun modo attinte dai motivi di ricorso.
Cass., 19 febbraio 2025, n. 6775
“La Corte territoriale, quindi, dato atto che nella sentenza di annullamento questa Corte aveva ritenuto che l'area interessata dall'infortunio fosse un luogo di lavoro e che il comportamento del lavoratore non era stato abnorme (la vittima si era attivata per individuare la fonte del rumore anomalo proveniente dalla macchina e ciò non permetteva di ritenere la esorbitanza dell'azione del lavoratore rispetto alle sue mansioni), ha escluso che la condotta del lavoratore avesse interrotto il nesso di causalità ai sensi del capoverso dell'art. 41 cod. pen. e ha ritenuto sussistente la responsabilità degli imputati (che nelle rispettive qualità rivestivano la posizione di garanzia del lavoratore deceduto sul colpo per le lesioni riportate dallo schiacciamento) per colpa specifica (violazione dell'art. 71, comma 1 D.Lgs. 81/2008).
In particolare, è stato osservato che nella parte superiore della macchina vi erano organi lavorativi in movimento che, alla data dell'infortunio, non erano completamente segregati e ad essi, sia pure con difficoltà, era possibile accedere, in mancanza di ripari che li rendessero del tutto inaccessibili e che impedissero il funzionamento della macchina qualora un addetto avesse acceduto alia parte superiore; è stato, quindi, rilevato che, pur considerato che il lavoratore aveva tenuto una condotta imprudente, gli imputati non avevano posto in essere tutte le cautele necessarie finalizzate alla disciplina ed al governo del rischio di comportamento imprudente e che, con alta probabilità logica il comportamento alternativo lecito omesso dagli imputati (installazione dei due cancelletti che avrebbero reso difficile l'accesso alla zona pericolosa e, comunque, bloccato il funzionamento della macchina) avrebbe impedito l'infortunio.
La motivazione ha colmato le lacune motivazionali evidenziate dalla Corte di Cassazione ed è congrua e logica nonché conforme al principio di diritto, secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente”.
Cass., 19 marzo 2025, n. 10902
“Il legislatore ha certamente incluso il lavoratore nel novero dei soggetti garanti della sicurezza sui luoghi di lavoro (cfr. art. 20 D.Lgs. n. 81/2008), ma il modello "collaborativo" così delineato - in virtù del quale gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori -non implica alcun esonero di responsabilità in capo al datore di lavoro all'interno dell'area di rischio, nella quale si colloca il suo obbligo di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore (Sez. 4 n. 21587 del 23/03/2007, Pelosi, Rv. 236721 - 01). Ed è sempre in ragione di tale complessità del sistema prevenzionistico che la giurisprudenza ha cercato di delimitare con sufficiente chiarezza i presupposti in forza dei quali un comportamento non corretto del lavoratore può interrompere il nesso eziologico tra l'omissione attribuita al datore di lavoro e l'infortunio patito dal lavoratore stesso (vedi, per esempio, Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748 - 01, in cui si è affermato che, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (in fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto l'abnormità della condotta del lavoratore, deceduto in conseguenza dell'utilizzazione di un macchinario pericoloso, diverso da quello fornito in dotazione e non presente in azienda, ma autonomamente acquisito dal lavoratore all'insaputa del datore di lavoro); analogamente, Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai, Rv. 284237 - 01, in cui la Corte ha annullato la decisione impugnata, demandando al giudice del rinvio l'accertamento dell'abnormità della condotta del lavoratore, che era deceduto in conseguenza di un infortunio occorso durante lo smontaggio di un parapetto, operazione dallo stesso compiuta sebbene avesse poco prima intimato a un collega di astenersi dal suo compimento, così mostrando di conoscere la procedura di sicurezza e di avere l'intenzione di rispettarla; Sez. 4, n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Musso, Rv. 275017 - 01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro per le lesioni riportate da un lavoratore che, per sbloccare una leva necessaria al funzionamento di una macchina, aveva introdotto la mano all'interno della macchina stessa anziché utilizzare l'apposito palanchino di cui era stato dotato).
Nella specie, il comportamento imprudente della persona offesa non ha eliso il nesso causale tra le omissioni datoriali e l'evento, proprio perché si è inserito all'interno dell'area di rischio che era compito specifico del datore di lavoro governare. E, all'interno di essa, la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo solo ove sia tale da attivarne uno eccentrico o esorbitante dalla sfera governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4 n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603 - 01; n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Musso, Rv. 275017 - 01); oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4 n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222 -01). Ciò che, nel caso all'esame, è stato motivatamente escluso dai giudici di merito sulla scorta delle raccolte evidenze”.
Cass., 10 febbraio 2025, n. 5187
Perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta colposa del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia eccezionale ed imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (cfr. nel solco dei principi enunciati da Sez. U, n. 38343 de! 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261106, in motivazione, Sez. 4, n. 46841 del 03/10/2023, Bovini, non mass.; Sez. 4, n. 51455 del 05/10/2023, Fiochi Rv. 285535 - 01; Sez. 4, n. 27759 del 20/04/2023, Scopelliti, non mass.; Sez. 4, n. 43852 del 19/07/2018, Bartolini, Rv. 274266 - 01; Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603;).
Ciò nel solco del consolidato dictum secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente (cfr. ex multis Sez. 4 n. 7364 del 14/01/2014, Rv. 259321).
Costituisce, infatti, ius receptum il principio secondo cui in tema di infortuni sul lavoro, il principio informatore della materia è quello per cui non può esservi alcun esonero di responsabilità all'interno dell'area di rischio, nella quale si colloca l'obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore.
All'interno dell'area di rischio, quindi, deve ribadirsi il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia, oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.
Cass., 28 marzo 2022, n. 11030
“Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222; Sez. 4, n. 7267 del 10/11/2009, dep. 2010, Iglina, Rv. 246695). In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021, Chierichetti, Rv. 280914). Perché possa ritenersi che il comportamento ne9ligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242).
In linea di principio, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio proprio della lavorazione svolta e di conseguenza il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive di organizzazione ricevute (Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007, Montanina, Rv. 236991; Sez. 4, n. 21587 del 23/03/2007, Pelosi, Rv. 236721).
Si è poi affermato, sempre in tema di rilevanza esclusiva del comportamento del lavoratore, secondo un primo orientamento interpretativo circoscritta a condotte tenute in ambito del tutto eccentrico rispetto alle mansioni affidate e come tali imprevedibili da parte del garante - che può essere considerato imprudente e quindi abnorme ai fini causali anche il comportamento che rientri nelle mansioni che sono proprie ma che sia consistito in qualcosa di radicalmente e ontologicamente lontano dalle ipotizzabili e quindi prevedibili imprudenti scelte dei lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603; Sez. 4, n. 5007 del 28/11/2008, dep. 2009, Musso, Rv. 275017).
Per concludere sul punto, partendo dal presupposto che ciò che viene rimproverato al datore di lavoro è la mancata adozione di condotte atte a prevenire il rischio di infortuni, la condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore, idonea ad escludere il nesso causale, non è solo quella che esorbita dalle mansioni affidate al lavoratore, ma anche quella che, nell'ambito delle stesse, attiva un rischio eccentrico od esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.
Nel caso di specie va dunque valutato se la condotta tenuta dalla vittima e dagli altri dipendenti fosse o meno prevedibile per il titolare della società coinvolta nell'attività di lavoro, sì da attribuire efficacia causale alle sue eventuali omissioni”.
Rilevanza della valutazione dei rischi rispetto alla possibile responsabilità del lavoratore per comportamento imprudente
Cass., 23 gennaio 2025, n. 2768
Cass., 28 febbraio 2025, n. 8301
“L'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, norma dal chiaro tenore letterale, pone al centro del sistema prevenzionistico lavorativo il momento della valutazione e, dunque, della previsione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsione che spetta al datore di lavoro e deve essere completa, dovendo riguardare, per l'appunto, "tutti i rischi". Trattasi di norma che riempie di contenuto quella che pone l'obbligo datoriale per eccellenza, neppure delegabile, delineato all'art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, quello cioè di redigere il documento di cui all'art. 28 citato. Già da tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il datore di lavoro è tenuto a indicare, all'interno di tale documento, in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e le misure precauzionali e i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e, trattandosi di un dovere fondamentale del sistema prevenzionistico, il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata (Sez. 4, n. 27295 del 02/12/2016, dep. 2017, Furlan, Rv. 270355 - 01). Il che giustifica, altresì, la costante giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, anch'egli debitore, in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, di un obbligo di garanzia (art. 20 D.Lgs. n. 81/2008), può costituire concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, soltanto allorquando questi abbia attuato anche le cautele che sono finalizzate a disciplinare e governare il rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242 - 01)”.
Rilevanza della nomina del preposto
Cass., 17 marzo 2025, n. 10461
“6. La normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro è fondata sul principio di matrice Euro unitaria, derivante dalla originaria Direttiva 89/391/CEE, già attuata con D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, della centralità della prevenzione, il che impone la costante ricerca del rischio specifico.
7. Nel caso di specie, il rischio che il DUVRI ed il POS di VERDEMPIANTI Srl non hanno contemplato e contrastato con le idonee misure non è quello generico dei cantieri mobili, ma il rischio insito all'appalto oggetto del contratto intercorso con ANAS Spa caratterizzato dalla rapidità di esecuzione dei lavori di ripristino della sede stradale, costituita da quattro corsie con alti limiti di velocità. Tale modalità di esecuzione dell'attività conferita in appalto, di riflesso, ha connotato la prestazione lavorativa dei dipendenti dell'impresa appaltatrice. Il datore di lavoro, dunque, avrebbe dovuto, una volta esplicitate tali fonti di rischio, prevedere misure adeguate al loro contenimento, quali l'individuazione nominativa della squadra di tre lavoratori da inserire in turni di lavoro avvicendati, indicazione rivolta a ciascun dipendente della collocazione, all'interno dei mezzi aziendali affidati ai lavoratori, dei dispostivi di segnalazione del cantiere mobile d'emergenza; informazione ai dipendenti sullo specifico rischio e formazione relativa alle corrette procedure precauzionali antecedenti all'attività esecutiva.
8. È pacifico che il datore di lavoro è tenuto a redigere e sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. È altrettanto pacifico che la redazione, per quanto sopra chiarito carente, di suddetto documento (come la difesa ha opposto nel caso all'esame), non lo esonera dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata.
9. Ciò vale anche nel caso di nomina di un preposto: la designazione di tale figura al rispetto delle misure di prevenzione non esonera, infatti, il datore di lavoro da responsabilità ove risulti, proprio come nella specie, secondo quanto ricostruito dai giudici di merito in base alle evidenze, l'inidoneità di una misura prevista nel documento di valutazione dei rischi (Sez. 4, n. 22256 del 3/3/2021, Canzonetti, Rv. 281276 - 01, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la penale responsabilità del datore di lavoro per le lesioni che un suo dipendente, alla guida di un muletto, aveva cagionato ad altro lavoratore, in quanto, pur avendo nominato un preposto, non aveva organizzato i luoghi di lavoro in modo tale da garantire una viabilità sicura, regolamentando la circolazione con cartellonistica e segnaletica orizzontale).
10. Infatti, la redazione del documento di valutazione dei rischi e l'adozione di misure di prevenzione non escludono la responsabilità del datore di lavoro quando, per un errore nell'analisi dei rischi o nell'identificazione di misure adeguate, non sia stata adottata idonea misura di prevenzione. Si è peraltro già chiarito che il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare idonee misure di sicurezza anche in relazione a rischi non specificamente contemplati dal documento di valutazione dei rischi, così sopperendo all'omessa previsione anticipata
8. Dunque, nel caso di specie, l'addebito si concentra nella mancata previsione del rischio specifico all'interno delle misure organizzative imposte dalla legge e dalla concretizzazione di quel rischio determinata dall'evento. È quindi evidente che la carenza delle misure adottate dal datore di lavoro, realizzatosi proprio l'evento che le misure di prevenzione avrebbero dovuto evitare, esplica valenza causale piena, qualunque attività i due lavoratori stessero svolgendo nel momento dell'impatto.
Anche a voler ammettere che i due lavoratori, pacificamente presenti sul posto in ragione della propria attività di lavoro, avessero appena effettuato il sopralluogo e fossero in procinto di andar via, la fattispecie manterrebbe la stessa struttura, sia dal punto di vista della contestazione che del concreto accertamento giudiziale. L'efficienza causale della inottemperanza agli obblighi imposti al datore di lavoro in tema di sicurezza, infatti, non dipende dalla esatta identificazione dell'azione compiuta dai lavoratori nel momento in cui furono travolti dalla collisione tra l'autoarticolato e l'autocarro NISSAN, in quanto si tratta di aspetti non essenziali nel processo di ricostruzione della fattispecie colposa e della sua causalità. Sia l'attività di mera ricognizione dello stato del manto stradale che quella di effettivo ripristino non risultano eccentriche rispetto al rischio specifico oggetto dell'appalto. Allo stesso modo non elidono il nesso causale le eventuali inosservanze, da parte dei lavoratori, delle procedure amministrative di notifica dell'esecuzione del singolo intervento alla committente, trattandosi di attività non attinenti alla gestione del rischio poi concretizzatosi.
10. Pertanto, la motivazione offerta dalla Corte di appello, che ha sostanzialmente concesso una certa flessibilità nella indicazione dei tempi di percorrenza del C.C. a bordo dell'autocarro NISSAN, non solo non è manifestamente illogica, ma neanche invalida la ricostruzione degli accadimenti adottata dai giudici di merito, perché non decisiva ai fini della prova della responsabilità dell'imputato.
11. Correttamente poi è stata ritenuta la relazione causale tra la carenza di informazione e di formazione e l'evento. Infatti, l'accertato inadempimento degli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori relativamente ai rischi specifici connessi all'attività lavorativa in concreto espletata, che la Corte distrettuale ha correttamente valutato anche considerando l'intenso ritmo lavorativo a cui erano soggetti i lavoratori, conferma la responsabilità del datore di lavoro, in applicazione del consolidato principio secondo cui il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l'adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore.
Cass., 17 gennaio 2025, n. 2021
Secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, la designazione di un preposto al rispetto delle misure di prevenzione non esonera il datore di lavoro da responsabilità ove risulti l'inidoneità di una misura prevista nel documento di valutazione dei rischi (Sez. 4, n. 22256 del 3/03/2021, Canzonetti, Rv. 281276-01).
D'altra parte, nel caso in esame il rischio concretizzatosi non attiene ad una contingenza propria della fase esecutiva della lavorazione, che come tale avrebbe dovuto suggerire una modifica del piano operativo di sicurezza (come immotivatamente sostenuto in ricorso), ma piuttosto a scelte proprie del datore, che si è accertato essere ab origine carenti (cfr., sui limiti entro i quali la presenza del preposto può determinare l'esclusione della responsabilità del datore di lavoro o del dirigente, Sez. 4, n. 24136 del 06/05/2016, Di Maggio).
Il ruolo del preposto: l’efficacia del controllo
Cass., 28 febbraio 2025, n. 8289
“Il ruolo del preposto è definito, dall'art. 2 lett. e) del TU 81/2008, quale soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
I poteri di iniziativa, previsti dalla suddetta norma, sono evidentemente funzionali al miglior espletamento dei compiti di controllo.
In tale contesto, è vero che non esiste un divieto di doppia mansione, ma eventuali compiti accessori rispetto a quello principale - che per il preposto, ai sensi dell'articolo 2 citato, è costituito dall'attività di controllo - devono esser individuati ab origine come secondari rispetto alla suddetta attività.
Al preposto, che è pur sempre un dipendente, non possono attribuirsi cumulativamente compiti di controllo e incarichi a svolgere attività operative, qual è ad esempio quella di carrellista, senza alcuna direttiva che garantisca la priorità della vigilanza, in caso di contestualità tra le due funzioni.
L'argomento è ricavabile, per identità di ratio, dal principio secondo cui, qualora sussista la possibilità di ricorrere a plurime misure di prevenzione di eventi dannosi, il datore di lavoro è tenuto ad adottare il sistema antinfortunistico sul cui utilizzo incida meno la scelta discrezionale del subordinato, al fine di garantire il maggior livello di sicurezza possibile.
La censura proposta al riguardo dal ricorrente non coglie nel segno.
Si sostiene che il preposto (E.E.), dotato di perfetta autonomia gestionale, qualora avesse ritenuto quell'attività particolarmente rischiosa, avrebbe potuto organizzare il lavoro in maniera diversa (pagina 7 del ricorso), non compiendo contestualmente altre operazioni e segnalando al F.F. (carrellista) il pericolo immediato che in quel momento si stava verificando.
Si tratta evidentemente, come viene evocato dalle stesse espressioni utilizzate dal ricorrente, di profili organizzativi che avrebbero dovuto essere pianificati dal datore di lavoro.
La Corte distrettuale ha evidenziato, con motivazione priva di vizi logici, che nella circostanza, il preposto, era stato incaricato a svolgere anche il lavoro di carrellista, motivo per cui il controllo demandatogli di fatto non era garantito.
E in effetti la manovra posta in essere dal D.D. avrebbe dovuto essere sottoposta ad attento controllo da parte del preposto. Costui, ove avesse ricevuto, a livello organizzativo, la predetta direttiva sulla priorità della vigilanza, sarebbe stato impegnato, ex professo, a segnalare l'errata manovra al carrellista, il quale, anziché procedere a marcia indietro con cicalino sonoro in funzione e con visuale libera, conduceva il mezzo in avanti senza alcuna visibilità, ostruita dal posizionamento delle balle di cellulosa trasportata.
Lo stesso preposto, avrebbe potuto verificare la presenza del B.B. ed immediatamente segnalare il pericolo, in modo da consentire al carrellista di bloccare l'errata manovra che provocava l'evento mortale.
In sintesi, per prevenire la concretizzazione del rischio che si intendeva evitare, il datore di lavoro avrebbe dovuto, a livello organizzativo, garantire la presenza di una persona che vigilasse, senza demandare ad altri la scelta discrezionale di dedicarsi ad impegni alternativi opzionabili dal subordinato.
Tale garanzia evidentemente non poteva essere assicurata, affidando al preposto una pluralità di compiti, che contestualmente lo impegnavano in altre funzioni, e senza una precisa direttiva a interrompere le accessorie attività operative, in caso fosse risultato necessario dedicarsi alla principale funzione di controllo.
In secondo luogo, la Corte territoriale ha fornito ampia e approfondita motivazione sulla violazione di ulteriori regole cautelari da parte del A.A. e sulla rilevanza causale delle stesse rispetto all'infortunio mortale.
Ha sottolineato che nel piazzale dove si verificò il sinistro, nel quale normalmente confluivano più operatori, quali i carrellisti e gli autisti dei camion, non era stata installata segnaletica per il corretto posizionamento dei camion, non erano presenti specchi per agevolare la visuale durante la movimentazione dei mezzi sulla panchina, non erano previsti corridoi appositamente dedicati al passaggio pedonale.
La decritta situazione rendeva l'ambiente particolarmente pericoloso anche per gli autisti dei camion, i quali, sebbene fosse previsto che avrebbero dovuto rimanere all'interno della cabina o nei pressi del proprio mezzo, di sovente si spostavano, sia per attendere alle ordinarie operazioni di carico e scarico quali l'apertura e la chiusura dei teloni, la rimozione e il posizionamento dei piantoni, sia per esigenze personali, ad esempio fisiologiche, evenienza che risultava altamente pericolosa, non essendovi spazi adibiti agli spostamenti delle persone.
Tale evenienza peraltro non era evento eccezionale, atteso che dall'istruttoria (testimonianza Taccone) era emerso che, in diverse occasioni, anche altri autisti erano scesi dai propri mezzi; ciò avrebbe reso necessario un controllo stringente ed attento da parte del preposto, figura prevista ed individuata nel E.E..
Al riguardo, risulta aspecifica la censura del ricorrente, secondo la quale il rischio dell'urto tra macchine e persone era previsto nel DVR, con indicazione delle procedure da seguire, sulle quali sia il preposto che il carrellista erano stati formati (pag. 7 del ricorso).
Il datore di lavoro, infatti, avrebbe dovuto assicurarsi che le precauzioni (segnaletica per il corretto posizionamento dei camion, specchi per agevolare la visuale durante la movimentazione dei mezzi sulla panchina, corridoi appositamente dedicati al passaggio pedonale) fossero in concreto realizzate.
Il fatto che il rischio connesso alla presenza di pedoni nell'area di carico fosse stato, sia pure con le modalità generiche di cui si è detto, previsto nel DVR, non fa che comprovare la consapevolezza dell'imputato dell'esistenza del rischio stesso; mentre la circostanza che di tale rischio fosse stata data informazione ai lavoratori non è sufficiente a sollevare il datore di lavoro dalle responsabilità per omissione derivanti dalla mancata predisposizione, sul campo, degli indicati sistemi di sicurezza.
Questa Corte ha già affermato che in tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione. (sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, Rv. 253850, fattispecie in cui si è ritenuta la responsabilità del datore di lavoro per il reato di lesioni colpose nonostante fosse stata dedotta l'esistenza di un preposto di fatto).”
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Informiamo che il 25 marzo scorso Confindustria ha partecipato alla consueta consultazione delle parti sociali convocata dal Ministero del Lavoro per la rilevazione del fabbisogno di lavoratori extra UE, in relazione alla prossima programmazione triennale 2026/28 collegata al Decreto Flussi.
L’articolo 1, comma 3 del D.L. 20/2023, modificato dalla legge n. 187/2024 di conversione del D.L. 145/2025 prevede, infatti, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provveda all’analisi del fabbisogno del mercato del lavoro “previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale”. L’articolo 1 dello stesso Decreto ha esteso la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori stranieri in Italia al triennio citato.
In particolare, il confronto con le parti sociali è stato avviato per procedere all’analisi del fabbisogno di cittadini di Paesi terzi per lavoro subordinato non stagionale e consentire allo stesso Ministero di rappresentare il fabbisogno del triennio 2026-28 al Tavolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che coordinerà i lavori per l’adozione del prossimo DPCM.
A tal fine, il Ministero del Lavoro ha adottato una nuova modalità operativa finalizzata alla raccolta dei dati quantitativi da parte delle organizzazioni convocate, predisponendo un modulo/excel (cfr. allegato) in cui ciascun settore è chiamato a inserire su base regionale, secondo il nuovo approccio adottato, il rispettivo fabbisogno di lavoratori extra UE, per ciascun anno di riferimento.
Pur consapevoli della persistente criticità metodologica, già segnalata al Ministero, e dei tempi stretti stabiliti per la raccolta e la trasmissione dei dati, vi chiediamo di raccogliere e organizzare nel format allegato gli eventuali dati quantitativi a vostra disposizione, con cortese richiesta di ritrasmettercelo entro la data del 4 aprile pv (all’indirizzo mail: p.astorri@confindustria.it), per poterli sistematizzare e trasmetterli a nostra volta al Ministero entro la scadenza assegnata.
Come anticipato dal Ministero, con la stessa tempistica è, altresì, possibile trasmettere un documento sintetico che illustri le riflessioni sulle peculiarità del settore in relazione alla gestione dei flussi.
Si allegano, infine, due presentazioni condivise dal Ministero: la prima, volta a illustrare la situazione delle domande di nulla osta presentate (per settore/area geografica) nel 2023 e 2024, rispetto alle quote disponibili, per lavoro subordinato non stagionale; la seconda, sulla perimetrazione della domanda di lavoro dei migranti attraverso una rilettura dei dati Excelsior.
Restiamo a disposizione per eventuali dubbi e/o richieste di chiarimenti.
Allegati
Rilevazione dei fabbisogni di lavoratori non comunitari DF 2026-2028_LavoroNonStagionale.xls
Presentazione_25_03_2025def.pdfDati flussi 2023-2024-2025 Non Stagionali_25032025.pdf
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L’ispettorato del lavoro ha pubblicato una nota congiunta INL- Conferenza delle Regioni e delle province autonome, fornendo alcuni chiarimenti, in particolare merito alle macchine ricadenti nel regime ante direttiva 89/392/CEE (nota prot. 2668 del 18 marzo 2025).
Nel merito la nota si riferisce a due aspetti fondamentali in relazione a tali macchine: la conformità e il libretto di uso e manutenzione.
Innanzitutto, la nota evidenzia che le macchine immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996 (data di entrata in vigore del DPR 459/96 che recepisce la cosiddetta direttiva macchine 89/392/CE) devono essere dotate di marcatura CE, invece, per le macchine prodotte ed utilizzate prima di tale data, la normativa di riferimento resta il Dlgs 81/08.
Il Datore di lavoro deve quindi mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti generali di sicurezza previsti dall’allegato V del Dlgs 81/08 (come previsto dagli artt. 70, comma 2 e 71, comma 1 dello stesso decreto).
Il datore di lavoro dovrà per questa tipologia di attrezzature, nell’ambito del processo di valutazione dei rischi, valutare che rispondano ai requisiti di sicurezza previsti dall’allegato V, evidenziando, nel documento di valutazione dei rischi, il rischio specifico, secondo le modalità di valutazione e le indicazioni previste dal TU (artt. 28 e 29).
Importante evidenziare che:
- per attrezzature di lavoro si intende “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro” (art. 69, comma 1 del Dlgs 81/08)
- l’allegato V citato riguarda proprio i “requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione”
L’allegato V consta, nel merito, delle seguenti due parti:
- Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro (ad esempio: sistemi e dispositivi di comando; rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti; emissione di gas; stabilità; rischi dovuti a elementi mobili; temperature estreme)
- Prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche:
- attrezzature in pressione
- attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no
- attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all’immagazzinamento di carichi
- attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e di persone e cose
- altre attrezzature di lavoro (ad esempio: mole abrasive, impastatrici, macchini utensili per metalli e per legno, presse e cesoie, telai meccanici di tessitura, forni e stufe di essiccamento).
La nota precisa, inoltre, che il datore di lavoro non ha l’obbligo di rivolgersi a un tecnico abilitato per la verifica della conformità delle attrezzature "ante direttiva" e della sua rispondenza ai requisiti di sicurezza previsti dall’Allegato V. Sebbene un tecnico abilitato possa essere coinvolto per la verifica, la nota chiarisce che l’assenza di un’attestazione firmata da un professionista non rappresenta un presupposto per considerare l’attrezzatura non conforme.
In sede di ispezione, quindi, sarà verificata la corretta valutazione dei rischi e la conformità delle macchine ai requisiti di sicurezza previsti.
Ulteriore aspetto riguarda il libretto d’uso e manutenzione. Sebbene non esista l'obbligo di redigere tale libretto per le macchine antecedenti al DPR 459/1996, è comunque necessario che il datore di lavoro predisponga opportuna documentazione (schede tecniche/procedure o istruzioni operative). La documentazione dovrà riportare le norme comportamentali e le misure di sicurezza adottate e le indicazioni ritenute necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori, come previsto dallo stesso allegato V, punto 9.2: “L’attrezzatura di lavoro deve recare gli avvertimenti e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori”.
Nella nota vengono riportati, infine, chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea, in riferimento ai luoghi di lavoro e ai requisiti previsti dall’allegato IV, al fine di una uniforme e corretta applicazione dell’art. 68, comma 2.
INLnota2668-2025.pdf|Visualizza dettagli
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Il prossimo 28 marzo scadrà il termine per la presentazione di proposte progettuali nell’ambito del Premio “Women Empowerment Company”, promosso in partnership da Confindustria e Fondazione Marisa Bellisario.
Il Bando è rivolto alle grandi imprese che si siano distinte nel favorire un ambiente di lavoro più equo, sostenibile e orientato allo sviluppo del ruolo delle donne e a una innovativa gestione delle dinamiche lavorative e relazionali.
Possono presentare la candidatura le Imprese pubbliche e private di grandi dimensioni, con sede in Italia, con un numero di dipendenti superiore a 250, un fatturato annuale superiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro, in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:
1. promuovono iniziative e progetti per la valorizzazione dell’empowerment femminile e dello sviluppo della leadership femminile;
2. sostengono programmi di formazione STEM, ICT e iniziative di mentorship per donne;
3. adottano iniziative che promuovo l’uguaglianza di genere e l’inclusione delle donne nell’azienda e nell’economia;
4. attuano politiche di conciliazione tra vita professionale e personale.
Possono presentare la candidatura anche le Imprese che hanno partecipato alle precedenti edizioni del Premio.
Non possono, invece, presentare la candidatura le Imprese hanno già conseguito la mela d’Oro nelle precedenti edizioni.
Per informazioni: worklifebalance@confindustria.it
Modificato il da Lucia Scorza ADBEF64C-F136-2C30-4125-66E2005E805C [email protected]
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Il prossimo 18 aprile, scadrà il termine per poter beneficiare dei contributi per l’ottenimento della certificazione della parità di genere da parte delle PMI e dei titolari di Partita IVA.
Il criterio con cui verranno erogati i contributi è di tipo valutativo con procedimento a sportello.
Si seguirà l’ordine cronologico di presentazione della domanda a partire dalle ore 10 del 26 febbraio 2025 alle ore 16 del 18 aprile 2025, salvo un anticipato esaurimento delle risorse disponibili.
L’avviso è stato diffuso lo scorso 11 febbraio e segue il primo pubblicato nei mesi scorsi. Con questo secondo avviso sono resi disponibili circa 2,5 milioni Euro (circa 570 mila Euro per l’assistenza tecnica e circa 1.965.000 Euro destinati ai contributi per servizi di certificazione di genere), sui complessivi 8 milioni di euro di risorse PNRR. Nell’Avviso si precisa che tali risorse potranno ulteriormente essere incrementate con risorse eventualmente resesi disponibili.
Nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, è prevista una riserva di quota (5%) a favore delle imprese in possesso del rating di legalità.
Beneficiari
Possono beneficiare dei contributi per i servizi le imprese che alla data di presentazione della domanda, presentino i seguenti requisiti (tali requisiti devono essere posseduti – a pena di esclusione – da b) a j), oltre che al momento della presentazione della domanda, sino al momento dell’erogazione dei servizi di assistenza tecnica ed erogazione di contributi per i servizi di certificazione della parità di genere) :
a) siano Micro, Piccole o Medie imprese come definite dall’Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
b) abbiano in pianta organica almeno un (1) dipendente;
c) siano titolari di partita IVA attiva;
d) abbiano sede legale e operativa in Italia o abbiano domicilio fiscale in Italia se titolari soltanto di partita IVA;
e) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria, né siano sottoposte ad una delle procedure individuate dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, finalizzate alla liquidazione dell’azienda: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
f) non abbiano nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011);
g) non abbiano procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
h) siano in regola con l’adempimento previsto dall’art. 46 del d. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile” (per le sole imprese che occupano più di 50 dipendenti);
i) siano in regola con le assunzioni previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, in materia di collocamento mirato ai disabili;
j) non svolgano attività descritte nell’Allegato 1 dell’Avviso, nel rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo";
k) abbiano compilato e concluso positivamente il test on line di pre-screening (autovalutazione) presente sul sito internet.
Le imprese richiedenti, a pena di ammissibilità, al momento della concessione dei contributi e sino alla erogazione dei servizi, devono essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Soggetto attuatore
Soggetto attuatore dell'Avviso è Unioncamere, in virtù dell'Accordo firmato tra Dipartimento per le Pari Opportunità e Unioncamere il 15 settembre 2022.
L'Avviso è diretto ad erogare:
- contributi per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento sotto forma di voucher mediante incontri tra la singola impresa e l’esperto incaricato dal Soggetto Attuatore secondo le modalità indicate dall’Avviso 28 luglio 2023 per la selezione degli Esperti, pubblicato sul sito https://www.unioncamere.gov.it. (1.639,34 al netto di IVA per l'analisi dei processi, per individuare i gap esistenti tra lo stato attuale e i requisiti richiesti dalla UNI/PdR 125:2022, per la personalizzazione di documenti/strumenti del Sistema di Gestione della Parità di Genere resi disponibili dal Soggetto Attuatore, per l'implementazione del Sistema di gestione per la parità di genere, per il monitoraggio degli indicatori di performance e la definizione degli obiettivi strategici. Per tali attività sono previste fino a 4 giornate di assistenza; 409,84 al netto di IVA per la pre-verifica della conformità del Sistema di Gestione adottato dall'impresa alle prescrizioni della prassi della UNI/PdR 125:2022. Per tale attività è prevista 1 giornata di assistenza);
- contributi per i servizi di certificazione della parità di genere in conformità alla UNI/PdR 125/2022 da parte degli Organismi di Certificazione (OdC) iscritti nell'apposito Elenco, di cui all'Avviso 14 febbraio 2023, suddivisi per soglie dimensionali delle imprese (1.800 Euro per imprese 1-5 dipendenti; 2.400 Euro per imprese 1-10 dipendenti; 3.000 per imprese 1-15 dipendenti; 3.600 per imprese 1-25 dipendenti; 4.800 per imprese 1-45 dipendenti; 6.000 per imprese 1-65 dipendenti; 7.200 per imprese 1-85 dipendenti; 8.400 per imprese 1-125 dipendenti; 9.600 per imprese 1-175 dipendenti; fino a 10.245 per imprese 1-249 dipendenti: tutti i montanti sono al netto di IVA) .
Test di pre-screening
I richiedenti che intendono accedere alle agevolazioni previste dall’Avviso in commento devono compilare un test di pre-screening volto a comprendere il livello di maturità sui temi inerenti alla parità di genere.
In caso di mancato superamento della soglia di punteggio che permette l’accesso all’agevolazione, vengono fornite al richiedente indicazioni per implementare le azioni necessarie a conseguire un miglioramento organizzativo/documentale che consenta di intraprendere il percorso verso la certificazione con maggiore consapevolezza.
Il richiedente può, quindi, eseguire nuovamente il test dopo aver messo in atto le azioni di miglioramento per colmare i gap rilevati.
Contributi - cumulabilità
I contributi per i servizi di assistenza tecnica e di accompagnamento e per i servizi di certificazione della parità di genere ricadono nella disciplina in materia di aiuti di Stato: i contributi erogati ai sensi dell'Avviso in commento non sono cumulabili, sugli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato o con aiuti de minimis.
Modificato il da Lucia Scorza ADBEF64C-F136-2C30-4125-66E2005E805C [email protected]
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Lo scorso 18 febbraio 2025 la Commissione europea ha adottato una "Comunicazione che istituisce un Elenco indicativo di farmaci pericolosi conformemente all'articolo 18 bis della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro" (C/2025/1150, pubblicata nella GUCE IT Serie C del 20.2.2025).
La Comunicazione, allegata, è stata adottata per adempiere alle disposizioni previste dalla direttiva cancerogeni, mutageni, reprotossici che stabilisce che “se del caso, entro il 5 aprile 2025, la Commissione, tenendo conto degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e previa opportuna consultazione delle parti interessate, elabora una definizione e stila un elenco indicativo dei farmaci pericolosi o delle sostanze che li contengono conformemente ai criteri per la classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 o come agente mutageno o sostanza tossica per la riproduzione” (art. 18 bis, comma 4, della direttiva 2004/37/CE).
In merito, va sottolineato che l’obiettivo principale dell’Elenco è quello di migliorare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori esposti a tali farmaci e non di sostituirli con medicinali che non sono pericolosi o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori, poiché tali farmaci sono generalmente essenziali per il trattamento dei pazienti.
Le informazioni dettagliate sui farmaci pericolosi fornite nella comunicazione hanno l’intento, inoltre, di “migliorare la qualità della valutazione dei rischi” in linea con quanto previsto dalla direttiva 89/391/CEE e dalla citata direttiva cancerogeni/mutageni/reprotossici.
Nella comunicazione è precisato, inoltre, che l’elenco è solo un elemento indicativo, non vincolante e complementare alla valutazione dei rischi.
Nel contempo l'elenco indicativo integra le informazioni tecniche contenute nel documento “Guidance for the safe management of hazardous medicinal products at work” (allegato) pubblicato dalla Commissione nell'aprile 2023, al fine di fornire indicazioni pratiche e sensibilizzare sui rischi connessi al lavoro con farmaci pericolosi.
La comunicazione fornisce la definizione di farmaci pericolosi ai fini del documento. In particolare, sono i farmaci contenenti una o più sostanze che rispondono ai criteri per essere classificate come:
- sostanze cancerogene (categoria 1A o 1B),
- sostanze mutagene (categoria 1A o 1B) o
- sostanze tossiche per la riproduzione (categoria 1A o 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP).
La comunicazione descrive, infine, l’approccio metodologico utilizzato per la compilazione dell’elenco dei farmaci pericolosi e include due allegati e quattro tabelle corrispondenti alle diverse fonti di informazione.
Evidenziamo che la Comunicazione riprende i contenuti del parere in materia, adottato a novembre dal Comitato consultivo salute e sicurezza, organo tripartito della Commissione europea, di cui Confindustria è componente.
Rimandiamo alla lettura del documento allegato per ulteriori dettagli.
Comunicazione Commissione farmaci 2025.pdf|Visualizza dettagli
guidance for the safe management of hazardous medicinal-KE0322175ENN.pdf|Visualizza dettagli
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Vi informiamo che nella nostra area riservata abbiamo caricato la registrazione video del webinar su intelligenza artificiale e lavoro che si è svolto nel pomeriggio di ieri 19 febbraio.
Di seguito le slides presentate dai relatori, Prof.ssa Silvia Ciucciovino e Prof. Alessandro Toscano dell'Università Roma Tre.
IA_Confindustria_20250219_AT_S.pdf|Visualizza dettagli
IA_Confindustria_Ciucciovino.pdf|Visualizza dettagli
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Alla luce delle recenti modifiche legislative intervenute in materia di sistema sanzionatorio (D.L. n. 19/2024) e delle novità procedurali connesse alla Procedura VeRA e deleghe master abbiamo organizzato un webinar volto ad illustrare i nuovi aspetti sotto il profilo normativo, amministrativo e procedurale.
Il webinar si terrà su piattaforma Zoom il 6 marzo 2025 alle ore 10.00.
All’incontro parteciperanno:
- il Dottor Antonio Pone - Direttore Centrale Entrate dell’Inps
- la Dottoressa Maria Vittoria Sidari – Funzioni di elevata professionalità, Direzione Centrale Entrate dell'Inps
Il seminario è riservato alle Associazioni del Sistema.
Il link per l'iscrizione al webinar è il seguente: https://confindustria.zoom.us/webinar/register/WN_W2JdTSoWQOeZVJ4swARJug
Una volta iscritti riceverete una mail dal sistema per accedere direttamente al webinar
Vi preghiamo di inviare eventuali quesiti entro e non oltre mercoledì 26 febbraio p.v. ai seguenti indirizzi mail: m.magri@confindustria.it, g.dongiovanni@confindustria.it.
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La legge 203/2024, - cd collegato lavoro - all’articolo 1, ha introdotto alcune modifiche al Dlgs 81/2008, in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nessuna delle modifiche appare di portata particolarmente rilevante o incisiva sulla logica della normativa esistente. Tuttavia, se ne offre un commento anche per chiarire alcuni aspetti emersi nel corso della lunga gestazione del provvedimento (presentato alla Camera a novembre 2023).
Tutte le modifiche sono contenute nell’art. 1 del provvedimento.
- Intervento sulla composizione della Commissione interpelli (art. 12 Dlgs 81/2008).
Sostituendo il comma 2 dell’articolo in esame, la norma ridisegna la composizione della Commissione, prevedendo la presenza di personale in possesso di un profilo professionale giuridico (uno per il Ministero del lavoro, uno per il Ministero della salute e due per le Regioni). Per quanto le indicazioni della Commissione costituiscano solamente criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza (senza ulteriori effetti giuridici), il legislatore ha evidentemente avvertito l’esigenza di dare un maggior fondamento giuridico alle risposte, probabilmente per evitare che siano meramente ripetitive del testo di legge (come spesso accade oggi), tanto da privare l’interpello anche di qualunque valenza orientativa per il personale ispettivo. Ciò non supera il reale limite dell’interpello in materia di sicurezza, ossia la mancanza di effetti giuridici in tema di esonero da responsabilità per chi si conforma all’interpello stesso.
- Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 14bis Dlgs 81/2008)
Viene introdotta una disposizione “innovativa” secondo la quale, annualmente, il Ministero del lavoro comunica alle Camere lo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, gli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende assumere al riguardo per l'anno in corso, “nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
Sorprende l’esplicita esclusione di misure che possano comportare oneri per la finanza pubblica, garanzia ripetuta nel comma 2 dell’articolo in commento.
Per altro verso, va sottolineato che anche Commissione consultiva permanente (art. 6, comma 8, lett. a) ed e) ha il compito, tra gli altri, di esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro, formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente e redigere annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni.
- Sorveglianza sanitaria (artt. 38 e 41 Dlgs 81/2008)
Molti gli interventi su questo tema.
Innanzitutto, va evidenziato che, rispetto al testo originario (AC 1532), non è presente la proposta di modifica all’art. 41 del Dlgs 81/2008 – inserita nel disegno originario e poi eliminata nel corso dei lavori parlamentari – con la quale si intendeva introdurre l’obbligo di sorveglianza sanitaria non solamente nei casi previsti dalla normativa vigente ma anche “qualora la valutazione dei rischi di cui all’articolo 28, svolta in collaborazione con il medico competente, ne evidenzi la necessità”.
Una simile previsione, superando il carattere tassativo delle ipotesi di sorveglianza sanitaria, avrebbe rimesso al medico competente (e non più alla legge) l’individuazione delle situazioni nelle quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria.
La disposizione, probabilmente, era intesa a superare i problemi interpretativi relativi ai cd “rischi non normati”, oggi esclusi dalla sorveglianza sanitaria: se, per un verso, apparentemente tale disposizione poteva apparire utile a sanare il vuoto normativo, dall’altro, essa si scontrava (in mancanza di coerenti modifiche normative) con le previsioni in tema di privacy e con la riserva alla struttura pubblica dell’accertamento dello stato di salute.
D’altro canto, una generalizzazione della sorveglianza sanitaria (in una accezione olistica della salute – One health) porterebbe a indagare anche aspetti non direttamente connessi con le mansioni e le lavorazioni, con il rischio di ampliare a dismisura i casi di inidoneità, il conseguente contenzioso e numerosi problemi applicativi per le imprese (ad es., in tema di ricerca di accomodamenti ragionevoli).
A queste criticità si aggiunge il rischio di difformità di valutazione tra aziende a parità di condizioni, che avrebbe potuto portare ad ulteriori problemi interpretativi ed applicativi, per di più in un sistema normativo interamente presidiato da precetti e sanzioni penali.
- Controllo sulla formazione dei medici - All’art. 38, viene esplicitata la modalità del controllo da parte del Ministero della salute del mantenimento del requisito formativo continuo posto a carico dei medici.
- Visita preassuntiva - All’art. 41, la previsione che legittima la visita preventiva in fase preassuntiva viene opportunamente ricondotta dalla lettera e-bis alla lettera a) del comma 2; si elimina, inoltre, la disposizione (comma 2bis) secondo la quale tale visita può essere effettuata, in alternativa, dal medico competente o dalla ASL (oggi, quindi, solamente il medico competente è legittimato a svolgere tale sorveglianza).
- Visita dopo assenza superiore a 60 giorni - All’art. 41, per quanto riguarda la visita medica al rientro dopo una assenza superiore a 60 giorni, si precisa che essa ha luogo solamente “qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente”. Laddove il medico non ritenga necessario procedere alla visita, “è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”. Si tratta di una apparente semplificazione volta ad evitare visite ritenute inutili, ma sembra evidente che la valutazione sulla opportunità della visita al rientro comporta comunque un accertamento da parte del medico, anche per esprimere il necessario giudizio di idoneità, almeno tutte le volte che la diagnosi contenuta nel certificato medico che pone fine al periodo di malattia (se non incide sull’idoneità alla mansione) non rende superfluo l’accertamento.
- Esclusione della duplicazione degli accertamenti – Al comma 2bis si inserisce una previsione – che dovrebbe in realtà formalizzare una buona pratica medica già in essere – mirata ad evitare l’inutile ripetizione di esami ed accertamenti. Lascia dubbi la limitazione della portata della norma alla sola visita preventiva, posto che si tratta di una buona pratica che dovrebbe riguardare l’intero percorso della sorveglianza sanitaria.
Probabilmente il legislatore intendeva estendere la prassi anche alla visita preventiva: in tale occasione, il medico non dispone di una documentazione pregressa ma, attraverso la cartella sanitaria del lavoratore, potrebbe ricavare elementi utili tali da non far ritenere necessaria la ripetizione dell’accertamento.
- Sorveglianza sanitaria legata al consumo di alcool e droga – Il legislatore ha (inutilmente) prorogato a dicembre 2024 il termine originario (2009) per la revisione degli accordi sulla sorveglianza sanitaria legata all’uso di alcool e droga.
- Precisazione riferita all’Autorità alla quale fare ricorso avverso il giudizio del medico competente – Il comma 9 dell’art. 41 faceva riferimento all’”organo di vigilanza territorialmente competente”. Dopo l’estensione della competenza in tema di vigilanza sulla salute e sicurezza sul lavoro all’Ispettorato del lavoro, era necessario precisare che, date le necessarie competenze tecniche, il ricorso va fatto esclusivamente all’azienda sanitaria locale.
- Modifiche all’art. 65 in tema di uso di locali sotterranei o seminterrati
Nell’ambito della descrizione delle caratteristiche dei luoghi di lavoro (Titolo II del Dlgs 81/2008), il legislatore individua le condizioni per la deroga al divieto generale di svolgimento di attività lavorativa nei locali chiusi sotterranei o semi sotterranei (art. 65), oggi modificate dalla legge n. 230/2024.
Prima della recente novella legislativa, la norma (che trova il proprio antecedente nell’art. 8 del DPR 303/1956) consentiva di derogare al divieto “quando ricorrano particolari esigenze tecniche”. In tali casi, il datore di lavoro provvedeva ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
Al di fuori di questo caso, quindi in assenza di particolari esigenze tecniche, era rimessa all’organo di vigilanza (in origine, l’Ispettorato del lavoro, poi le ASL) la possibilità di autorizzare l'uso dei locali chiusi sotterranei o semi sotterranei, a condizione che dette lavorazioni non dessero luogo “ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2” (ossia che fossero assicurate idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima).
Dunque, nel primo caso non vi era necessità di alcuna autorizzazione, necessaria, invece, in assenza di particolari esigenze tecniche e con alcune condizioni.
Il legislatore del 2024 ha conservato la possibilità di derogare al divieto generale, ma ne ha modificato le condizioni, consentendo l’uso di tali locali (previa comunicazione all’Ispettorato del lavoro, che sostituisce l’autorizzazione) “quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima”.
La motivazione della deroga di ordine generale (ricorrenza di “particolari esigenze tecniche”) viene quindi sostituita dalla previsione che le lavorazioni eseguite in tali locali non diano luogo ad “emissione di agenti nocivi”. Quindi, la lavorazione (a prescindere dalle motivazioni per le quali è svolta) non deve comunque dare luogo ad emissione di agenti nocivi e occorre sempre la previa comunicazione all’Ispettorato del lavoro. Restano fermi il rispetto dei requisiti di cui all'allegato IV, “in quanto applicabili”, e la ricorrenza delle idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
La modifica innalza il livello di sicurezza e semplifica la procedura, in quanto la deroga generale prima prevista nel primo comma viene meno e resta la comunicazione, che presuppone l’assenza di emissione di agenti nocivi, oltre al rispetto delle condizioni già previste in passato.
Sul versante procedurale e delle condizioni per l’inizio dell’attività, mentre prima occorreva attendere l’autorizzazione (ed il reato era integrato dall’adibizione a luogo di lavoro senza la prescritta autorizzazione), oggi è sufficiente la presentazione della comunicazione (con i dati precisati nella circolare dell’INL in commento) nei 30 giorni antecedenti l’inizio dell’attività (e senza necessità di attendere alcun ulteriore provvedimento). È evidente che, laddove – successivamente all’inizio dell’attività – dovesse intervenire un provvedimento di diniego, questa dovrà essere immediatamente cessata.
Con la nota n. 811 del 29 gennaio 2025, l’INL, oltre a descrivere la procedura per la comunicazione (ivi compresa la documentazione necessaria, come previsto dalla novella normativa), fornisce ulteriori indicazioni sulla interpretazione della nuova disposizione, generando anche alcuni dubbi.
La comunicazione:
- può essere presentata esclusivamente per locali che siano già dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile con il tipo di attività lavorativa
- deve essere redatta in carta semplice o compilando il modulo INL presente sul sito istituzionale, e inoltrata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), al competente Ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, 30 giorni prima dell’effettivo utilizzo, modifica o voltura dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei.
- deve essere presentata dal datore di lavoro e deve essere accompagnata da una relazione che descriva in maniera puntuale il tipo di attività con l’indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all’interno dei locali, con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all’emissione di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili.
La nota dell’INL (per espresso richiamo della norma) elenca la documentazione da allegare alla comunicazione, che deve essere asseverata da parte di un tecnico abilitato, iscritto all’Albo professionale.
Di particolare rilievo le indicazioni relative alla modifica delle condizioni in base alle quali era stata formulata la comunicazione iniziale.
- Nel caso di variazione di ragione sociale o del datore di lavoro, sarà sufficiente trasmettere all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente una semplice dichiarazione con la quale si dichiara il permanere di quanto precedentemente comunicato ripotando gli estremi della comunicazione trasmessa ai sensi dell’art. 65, co 3, del d.lgs. n. 81/2008).
- Laddove intervengano variazioni significative (come ad esempio: tipologia dell'attività lavorativa, aggiunta o rimozione di locali, etc.), occorrerà presentare nuovamente la comunicazione (anche in tal caso l’utilizzo dei locali potrà avvenire trascorsi trenta giorni dalla comunicazione trasmessa all’Ispettorato del lavoro competente per territorio salvo richiesta di ulteriori informazioni).
La suddetta indicazione trova applicazione sia per i locali già “autorizzati” ai sensi della previgente normativa sia per i locali per i quali si è proceduto alla “comunicazione” ai sensi della nuova normativa introdotta dalla legge n. 203/2024.
Le altre indicazioni
L’Ispettorato offre ulteriori indicazioni volte ad una migliore comprensione della novella normativa.
Il primo aspetto di rilievo riguarda la esemplificazione di alcune tipologie di attività che si ritengono comunque vietate in quanto – secondo l’INL – darebbero luogo ad emissione di agenti nocivi: una specificazione che, pur se non richiesta dalla norma, dovrebbe – secondo l’Ispettorato – fare chiarezza (nonostante la non tassatività dell’elenco) in merito alla portata della nuova norma.
Le lavorazioni evidenziate nella nota sono:
- verniciatura
- processi di saldatura
- uso di minerali a spruzzo
- uso di solventi e collanti non ad acqua
- ricarica di batterie
- lavorazione di materie plastiche a caldo
- officine con prova motori
- falegnamerie
- tinto-lavanderie
- sviluppo e stampa
- tipografia
- mancato rispetto dei “requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima”.
Approfondimento
La norma faceva (e fa tuttora) riferimento alla lavorazione che genera emissione di “agenti nocivi” eseguita in locali sotterranei o semi sotterranei.
- Il primo aspetto di rilievo riguarda il fatto che l’agente nocivo deve essere emesso dalla lavorazione esercitata, distinguendosi così dagli agenti nocivi presenti nell’ambiente di lavoro ma non dovuti alla lavorazione. Per tale aspetto, rilevano la normale valutazione dei rischi e l’adozione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, estesa – come ricorda la nota dell’Ispettorato - all’obbligo di eseguire, entro 24 mesi dall'inizio dell'attività, la valutazione dei livelli di concentrazione di gas radon (ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. a) del d.lgs. 101/2020).
- Il secondo aspetto riguarda la nozione di “agente nocivo”, sulla quale la nota non si sofferma (riferendosi solamente alle lavorazioni che, si presume, generino l’emissione di detti agenti): visto il generico richiamo della norma, una precisa definizione appare dirimente al fine di delimitare il divieto della norma e, quindi, del connesso regime sanzionatorio (l’art. 68 del Dlgs 81/2008 punisce sia la violazione del divieto di destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semi sotterranei sia l’uso di tali locali senza il rispetto delle condizioni previste dal secondo comma dell’art. 65).
Nel Dlgs 81/2008 (a parte il ricorrente concetto di effetti nocivi e di fattori nocivi), oltre all’art. 65 in commento, vi sono riferimenti ai gas e vapori nocivi (art. 120), agli agenti nocivi esterni (art. 137, (All. IV, 1.8.7.2, con riferimento esemplificativo a gas, vapori, polveri), agli agenti biologici nocivi (art. 272), alle materie nocive (all. IV: 1.3.16), a sostanze nocive (All. IV, 1.11.2.4), ad agenti nocivi (All. IV, 2), a prodotti nocivi (all. VI, 1.8) e a gas, polveri o fumi nocivi (All. VIII).
In particolare, il punto 2 dell’allegato IV fa riferimento alla “presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi”, ricomprendendo, ad esempio, le materie prime non in corso di lavorazione, i lavori nei quali si “svolgano gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili”, quelli “nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie” e dove vi sia la presenza di “rifiuti di materie nocive”. Manca, quindi, una precisazione definizione di cosa si intenda per “agente nocivo” emesso per effetto della lavorazione.
- L’altro elemento di criticità riguarda la definizione di “locale chiuso sotterraneo o seminterrato”.
Manca una norma che sancisca in modo univoco tale definizione (ad es., con riferimento al fatto che l’esistenza di aperture verso l’esterno possa escludere la configurazione di “luogo sotterraneo o seminterrato”). Non si ritiene sufficiente il possibile rinvio al concetto di piano seminterrato o seminterrato contenuto nell’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1- sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), anche perché a vari fini (ad es., per il radon) esistono nozioni differenti (es. Dlgs 101/2020), così come vi sono letture giurisprudenziali differenti. Inoltre, il concetto di “locale chiuso” non corrisponde con la nozione di “luogo di lavoro” (in quanto presuppone l’esistenza di un edificio da adibire a luogo di lavoro).
- L’elenco delle lavorazioni introdotto dall’Ispettorato, da un lato, è volutamente non tassativo e, dall’altro, non specifica quale sia l’”agente nocivo” generato nelle lavorazioni elencate, tale da integrare il divieto di legge.
- La circolare non si sofferma sugli aspetti relativi alla emissione, con particolare riferimento ai possibili effetti della immediata captazione dell’agente nocivo in prossimità della lavorazione, tale da determinare la non emissione nell’aria (la norma non parla di “pericolo di emissione” ma di “emissione”). Ne consegue che le lavorazioni indicate in via esemplificativa, laddove non diano luogo ad emissione (per effetto, ad esempio, dell’immediata captazione alla fonte), dovrebbero essere consentite; diversamente, si valorizza il diverso concetto di “pericolo (presunto) di emissione”.
La circolare si sofferma, poi, sul regime intertemporale.
Per quanto riguarda le lavorazioni svolte in precedenza in presenza di “particolari esigenze tecniche”, l’INL precisa che la comunicazione riguarda esclusivamente coloro che a partire dall’entrata in vigore della legge n. 203/2024 (12 gennaio 2025) debbano usare locali sotterranei o semi-sotterranei. Di conseguenza, coloro che, nella vigenza della vecchia normativa, utilizzavano i locali in caso di “particolari esigenze tecniche”, se operano in assenza di emissioni di agenti nocivi, non dovranno presentare alcuna comunicazione.
Con riferimento alle richieste di deroga trasmesse prima dell’entrata in vigore della legge n. 203/2024, esse restano di competenza delle ASL, che vi provvederanno secondo la prassi amministrativa vigente al momento della presentazione della richiesta medesima. Va evidenziato che la richiesta di autorizzazione, in questo caso, già prevedeva la condizione che non vi fosse emissione di agenti nocivi.
La nota si sofferma, poi, su due aspetti rilevanti: la richiesta di ulteriori indicazioni e il diniego.
A fronte della comunicazione da parte del datore di lavoro, l’INL può ritenere necessario acquisire ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nella comunicazione e qualora la documentazione trasmessa dal datore di lavoro risulti incompleta o carente delle informazioni contenute nel modello di istanza della comunicazione.
La circolare precisa che, in questa ipotesi, l'utilizzo dei locali sarà consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo.
Se mancano le condizioni che dimostrino il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dell’art.65 del D.Lgs. 81/2008, l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio deve comunicare al datore di lavoro, via PEC, il diniego all’utilizzo dei locali, motivandone espressamente le ragioni.
Approfondimento
La nota dell’INL, nel richiamare la possibilità prevista dalla legge di richiedere al datore di lavoro ulteriori informazioni, evidenzia che la suddetta richiesta dovrà essere avanzata qualora la documentazione trasmessa dal datore di lavoro risulti incompleta o carente delle informazioni contenute nel modello di istanza della comunicazione.
Non si precisa il termine entro il quale l’INL possa formulare la richiesta di integrazioni.
Infatti, in presenza di tale richiesta, afferma l’INL, “l'utilizzo dei locali sarà consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo”. Non si tiene, quindi, conto del fatto che, decorsi 30 giorni dalla prima comunicazione, l’inizio dell’attività è legittimo e la richiesta di ulteriori informazioni ne dovrebbe, invece, interdire temporaneamente la prosecuzione (l’utilizzo dei locali è, infatti, legittimo solamente decorsi 30 giorni dall’invio della ulteriore documentazione).
Anche in questo caso, come nell’ipotesi della prima comunicazione, l’attività può essere iniziata dopo la decorrenza nel termine indicato senza attendere ulteriori provvedimenti da parte dell’Ispettorato del lavoro (salvo che questo non emani un apposito provvedimento che precluda l’avvio della lavorazione).
Con riferimento al diniego, né la norma né la circolare indicano il termine entro il quale il diniego deve avvenire. Mentre la comunicazione da parte dell’azienda deve intervenire entro 30 giorni dall’inizio delle attività (decorsi i quali non occorre attendere alcuna autorizzazione), il diniego sembra poter intervenire in qualsiasi tempo (evidentemente con effetti pro futuro). L’assenza di un termine finale espresso entro il quale l’Ispettorato debba pronunciarsi determina criticità, in quanto il silenzio (almeno quello tenuto oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione) ingenera la convinzione di poter legittimamente attivare la lavorazione, adottando anche gli investimenti necessari, che potrebbero rivelarsi inutili laddove successivamente dovesse essere adottato il provvedimento di diniego.
Per quanto la modifica normativa sia finalizzata a semplificare il procedimento di autorizzazione, sostituendolo con la semplice comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro, Confindustria avvierà un confronto per chiedere chiarimenti in merito alle criticità interpretative evidenziate.
Il modulo per la richiesta
In allegato alla circolare dell’INL è presente il modulo di comunicazione.
- Il primo aspetto riguarda il soggetto che deve inviare la comunicazione: a fronte della norma che si riferisce genericamente al datore di lavoro, nel modulo si indica il datore di lavoro della ditta o dell’unità produttiva. Quindi, deve ritenersi che onerato della domanda sia il datore di lavoro nel cui ambito di responsabilità ricadono i locali sotterranei o semi sotterraneo da adibire ad una lavorazione.
- Nell’oggetto della comunicazione, poi, si chiede di distinguere se il luogo sia sotterraneo o semi sotterraneo: anche a questo fine è necessario chiarirne la precisa nozione giuridica.
- Per quanto riguarda la parte della dichiarazione, come sopra evidenziato, non si fa riferimento a lavorazioni che emettono agenti nocivi ma “che possano dar luogo ad emissioni di agenti nocivi”: in tal modo, si modifica la norma perché un conto è l’emissione altro è il pericolo di emissione. Poi, tra gli allegati, si chiede una relazione “con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all’emissione di agenti nocivi”: evidente l’incertezza determinata da confronto tra la norma, la circolare ed il modello (trattandosi di autocertificazione, è palese l’esigenza di particolare attenzione).
Profili penalistici
L’art. 68 del Dlgs 81/2008 indica le sanzioni per la violazione dell’art. 65. In particolare, viene colpita da sanzione penale la violazione dei primi due commi, quindi del divieto di destinare al lavoro locali chiusi o semi sotterranei e l’adibizione a tale uso senza il rispetto delle condizioni del comma 2.
Posto che sarebbe stato sufficiente sanzionare il secondo comma (visto che il divieto non è assoluto), occorre verificare se, per effetto della (sola) comunicazione, ed in mancanza di rilievi da parte dell’INL (che può inibire temporaneamente o definitivamente la lavorazione), venga meno la responsabilità penale.
Potendo l’INL inibire l’uso, dovrebbe ritenersi che – in assenza di variazioni rispetto ai dati presenti nella comunicazione e di rilievo – l’attività sia del tutto legittima, e quindi non suscettibile di rilievi.
Il dubbio si pone nel momento in cui manca un termine entro il quale l’INL deve pronunciarsi per il diniego, per cui rischia di restare indefinito nel tempo il dubbio relativo alla regolarità della situazione.
Anche su questo faremo un confronto con l’Ispettorato nazionale del lavoro.
Conformità dei locali oggetto di comunicazione agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al regolamento edilizio comunale vigente e alle disposizioni di legge sia statali che regionali in materia; agibilità dei locali; rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti (dovranno essere rispettati gli standard previsti dal Regolamento Locale d’Igiene e/o del Regolamento Edilizio adottato dal Comune territorialmente coinvolto e dalle disposizioni eventualmente impartite dal Servizio d’Igiene Pubblica); rispetto delle seguenti norme di sicurezza: sussistenza dei requisiti di illuminazione idonei al tipo di lavorazione; sussistenza delle condizioni di salubrità dell’aria e dei sistemi di aerazione dei locali; sussistenza di idoneo microclima in relazione al tipo di lavorazione; conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti presenti (condizionamento, ascensore, idrotermosanitario, elettrico, etc.).
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Pubblichiamo in allegato la Newsletter trimestrale sulle attività da noi seguite nella Commissione Tecnica sulla Responsabilità Sociale delle Organizzazioni (RSO) di UNI e nei relativi sotto-gruppi di lavoro, nonché su quelle del Comitato di accreditamento di Accredia in materia di sostenibilità e responsabilità sociale.
Allegato: Newsletter Febbraio 2025
Newsletter UNI CT RSO - Accredia- Febbraio 2025 - rev 10 02 2025.pdf
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In data 7 febbraio, l’Inps ha pubblicato il messaggio Hermes 07/02/2025.0000483 contenente alcune precisazioni in ordine alla debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi (Articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92/2012).
Con il messaggio Inps n. 269 del 23 gennaio 2025, nell’ambito dei chiarimenti forniti in merito alla debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi, a seguito della norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, contenuta nell’articolo 11 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, l’Istituto ha delineato il campo di applicazione della lettera b) del comma 29 dell’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Tale norma dispone che: “Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si applica: […] b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative […]”.
Con il messaggio Hermes in oggetto, l’Inps precisa che “in forza della previsione contenuta nel comma 28 dell’articolo 2 della legge n. 92/2012, come modificato dall’articolo 1, comma 13, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’esonero dal versamento del contributo addizionale NASpI e dall’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo - oltre a trovare applicazione con riferimento ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 - continua ad applicarsi anche ai contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali “definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative” (cfr., sul punto, la circolare n. 91 del 4 agosto 2020)”.
Tra le altre cose, la circolare INPS n. 91 del 2020, ha evidenziato le fattispecie contrattuali di lavoro a termine, escluse dall’obbligo di versamento del contributo addizionale di finanziamento della Naspi (1,4% della retribuzione imponibile) e del versamento dell’incremento del contributo addizionale (0,5%), introdotto con il D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità). Con riferimento alle ipotesi di lavoro stagionale escluse dal versamento del contributo addizionale Naspi (1,4%) e dal versamento dell’incremento del contributo addizionale (0,5%), vengono esonerati “i contratti di lavoro a tempo determinato – sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2020 per lo svolgimento di attività stagionali, stipulati in forza di CCNL intervenuti, tra le stesse parti e per il medesimo settore, successivamente al 31 dicembre 2011, qualora detti rinnovi contrattuali contengano – tempo per tempo senza soluzione di continuità – espresso riferimento a quelle attività stagionali individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, ossia senza modificare le attività produttive definite stagionali e fermo restando che, conseguentemente, l’esonero non si applica alle eventuali ulteriori attività individuate come stagionali in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale”(cfr circol. n. 91/2020 paragr. 1.2).
Il messaggio Hermes in oggetto fa salvo il citato chiarimento dell’Inps sul lavoro stagionale contenuto nella circolare n. 91 del 2020 alle condizioni previste al paragrafo 1.2 così come sopra specificato.
Con riferimento, quindi, alle ipotesi di lavoro stagionale sono pertanto esonerati dal versamento del contributo addizionale Naspi (1,4%) e dal versamento dell’incremento del contributo addizionale (0,5%) “i contratti di lavoro a tempo determinato – sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2020 per lo svolgimento di attività stagionali, stipulati in forza di CCNL intervenuti, tra le stesse parti e per il medesimo settore, successivamente al 31 dicembre 2011, qualora detti rinnovi contrattuali contengano – tempo per tempo senza soluzione di continuità – espresso riferimento a quelle attività stagionali individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, ossia senza modificare le attività produttive definite stagionali e fermo restando che, conseguentemente, l’esonero non si applica alle eventuali ulteriori attività individuate come stagionali in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale”.
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L‘Inps ha pubblicato la Circolare n. 32 “Articolo 1, commi da 406 a 412, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025). Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate in favore di microimprese e di piccole e medie imprese. Decontribuzione Sud PMI. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”.(in allegato)
La circolare n. 32 (alla quale si rinvia) fornisce indicazioni e istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo, nonché quelle contabili per la rilevazione a bilancio della misura in argomento.
Con l’art. 1, co 406, della l. n. 207/ 2024, n. 207 è stato introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali - con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail – con riferimento alle microimprese e alle piccole e medie imprese (cfr. esclusioni contemplate dal comma 409) che occupano lavoratori a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna per sostenere il Mezzogiorno e ridurne il divario territoriale.
Pertanto, ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero è modulato come segue:
- per il 2025, è pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;
- per il 2026, è pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;
- per il 2027, è pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;
- per il 2028, è pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;
- per il 2029, è pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.
A seguito dell’applicazione della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Nella determinazione delle contribuzioni è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio (cfr. la Circolare 32 per le contribuzioni che non sono oggetto di sgravio).
Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento (cfr. anche la circolare n. 111 del 2023, alla quale si rinvia anche per gli ulteriori aspetti riguardanti le contribuzioni oggetto di sgravio non espressamente riportati nella circolare 32 del 2025).
La durata dell’agevolazione, per espressa previsione di legge, è pari, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno, a dodici mensilità.
Pertanto, le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima mensilità), se erogate per intero, non rientrano nella base di computo della misura in argomento, in quanto è previsto un espresso limite di durata dell’agevolazione. Diversamente, se le mensilità aggiuntive sono erogate mensilmente mediante corresponsione di singoli ratei, le stesse rientrano nella base di computo della Decontribuzione Sud PMI, purché vengano rispettati i massimali mensili di esonero fruibile (pari a 145 euro per l’anno 2025).
L’agevolazione spetta solo in relazione ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di lavoro domestico e dei rapporti di apprendistato, a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle otto regioni sopra richiamate. Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati nel flusso Uniemens i lavoratori.
L’agevolazione è concessa nei limiti del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
15880_Circolare-numero-32-del-30-01-2025.pdf|Visualizza dettagli
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Informiamo che il 16 marzo pv si chiuderà l’Inchiesta Pubblica Finale sul progetto di norma "Modello applicativo nazionale della UNI EN ISO 26000:2020 - Parte 2 – Processi di reporting e di accountability", visualizzabile al seguente link sul sito di UNI: https://www.uni.com/partecipare/inchieste/finali/dettaglio/?sku=PRJ_UNI1612341_190359_IPF.
Ricordiamo che la norma specifica i requisiti e propone le indicazioni operative per definire e implementare una strategia di Corporate Responsibility in una ottica di sostenibilità, integrata nella strategia e nei processi dell'organizzazione.
Confindustria ha seguito l’elaborazione di tale progetto all’interno della Commissione Tecnica sulla Responsabilità Sociale delle Organizzazioni di UNI, nel gruppo di lavoro dedicato alla trasformazione della PdR sulla ISO 26000 in tre norme tecniche (la prima, dedicata alla definizione di indirizzi applicativi, pubblicata nel 2023, la seconda attualmente oggetto della citata IPF, e la terza, dedicata alla definizione dei requisiti dei processi di asseverazione - assurance - il cui iter è stato recentemente avviato e sulla quale ci riserviamo di fornire aggiornamenti nella nostra prossima Newsletter trimestrale dedicata alle attività da noi seguite in UNI.
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Ieri, Confindustria è stata audita dalla “Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere”.
Nei prossimi giorni troverete il testo dell’audizione svolta nell’apposita sezione del sito Confindustria.
La Commissione, ad esito delle audizioni svolte, elaborerà una raccolta dei contributi ricevuti con successiva pubblicazione.
A tal fine, anche a seguito di ulteriori approfondimenti chiesti dalla Commissione e che verranno integrati nella raccolta dei contributi, vi saremmo grati se potessimo conoscere le attività e le iniziative promosse nei territori e nelle categorie, con riferimento, in particolare a:
- iniziative dedicate all’orientamento scolastico, assunte per promuovere la formazione tecnico/scientifica e l’educazione finanziaria;
- campagne di sensibilizzazione sul tema del contrasto alla violenza di genere e agli stereotipi di genere;
- politiche e misure di inclusione lavorative delle donne vittime di violenza di genere.
La documentazione potrà essere trasmessa al seguente indirizzo: l.scorza@confindustria.it
Modificato il da Lucia Scorza ADBEF64C-F136-2C30-4125-66E2005E805C [email protected]
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Patente a crediti – Regime sanzionatorio - Circolare INL n. 9326/2024
Premessa
L’INL ha emanato una circolare (n. 9326/2024) che contiene prime indicazioni sul regime sanzionatorio previsto dall’art. 27 del Dlgs 81/2008 relativo alla qualificazione delle imprese mediante la patente a crediti.
L’INL prende in considerazione le seguenti ipotesi.
- Sanzioni collegate al fatto di operare in cantiere da parte di un’impresa o un lavoratore autonomo che non è in possesso della patente (o di SOA di III classificazione) ovvero che è in possesso di una patente priva del requisito minimo del punteggio di 15 crediti:
- Sanzione amministrativa (art. 27, comma 11, Dlgs 81/2008)
- Sanzione interdittiva (art. 27, commi 10 e 11, Dlgs 81/2008)
- Sanzioni collegate alla omissione della verifica da parte del committente o del responsabile dei lavori (art. 90, comma 9, lett. b), Dlgs 81/2008)
- Sospensione o revoca della patente a crediti
Patente a crediti e operatività nel cantiere
- Ipotesi sanzionatorie
La prima fattispecie sanzionatoria è l’operare in cantiere senza il possesso di un documento (patente a crediti, documento equivalente rilasciato dalla competente autorità straniera riconosciuto secondo la legge italiana o SOA di III classificazione) ovvero con una patente a crediti priva del punteggio minimo di 15 punti (art. 27, comma 11).
Per quanto riguarda la prima ipotesi (assenza del documento), oltre alla mancata richiesta di rilascio, rilevano l’avvenuta revoca (art. 27, comma 4, Dlgs 81/2008) e la sospensione (art. 27, comma 8, Dlgs 81/2008).
Per il possesso di patente dotata di un punteggio insufficiente (art. 27, comma 10, Dlgs 81/2008) si ricorda che la decurtazione del punteggio è conseguenza esclusivamente di provvedimenti definitivi, ossia (art. 27, comma 7, Dlgs 81/2008) “sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive”.
La circolare non si sofferma sul punto, ma vale la pena ricordare che, ai fini della decurtazione del punteggio, resta escluso ogni altro provvedimento, quale la prescrizione obbligatoria, che non rientra nella tassativa previsione del richiamato comma 7.
- Le due ipotesi di svolgimento temporaneo di attività senza patente valida
Per esplicita previsione di legge, è consentito operare in cantiere in assenza di patente in due sole ipotesi:
- nel periodo di attesa del provvedimento di rilascio della patente (art. 27, comma 2, Dlgs 81/2008)
- in caso di completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto (art. 27, comma 10, Dlgs 81/2008)
A questo proposito, l’INL fornisce alcune indicazioni sulle quali è opportuno soffermarsi.
- “l’ipotesi trova evidentemente applicazione nei casi in cui un soggetto già possessore di patente abbia subito una decurtazione di crediti durante l’esecuzione di attività già avviate, così da comportare una riduzione dei crediti rimanenti sotto la soglia limite dei 15”.
Ricordando che la patente è un titolo riferito all’impresa e non al singolo cantiere, la deroga riguarda l’ipotesi in cui, durante lo svolgimento di una attività già avviata, l’impresa perda il punteggio minimo di 15 crediti.
Vale la pena accennare alla complessità del procedimento di decurtazione del punteggio:
- il presupposto per la decurtazione, come detto, è la necessaria presenza di un provvedimento definitivo (sentenza di condanna passata in giudicato o ordinanza-ingiunzione non più soggetta ad impugnazione)
- il provvedimento deve essere comunicato con modalità informatiche all’INL, a cura della cancelleria del Giudice che ha emanato la sentenza divenuta definitiva o da parte dell’organo di vigilanza che ha emanato l’ordinanza-ingiunzione.
- l’INL indicherà le modalità tecniche di decurtazione dei crediti da parte degli uffici territoriali.
La circolare rende esplicito il fatto che la decurtazione oltre il punteggio minimo deve avvenire “nel corso di una attività già iniziata”, così sottolineando la distinzione rispetto alla diversa ipotesi dell’impresa che avvii una attività essendo priva di una patente valida già al momento dell’inizio dell’attività.
La circolare dell’INL 4/2024 evidenziava, a sua volta, che “qualora, invece, l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi”.
La comprensibile distinzione operata dall’INL è giustificata dal fatto che, all’avvio dell’attività, l’azienda è già priva del requisito minimo. Tale condizione sarà verificabile nel momento in cui verranno declinate le modalità di annotazione della decurtazione nel portale dell’INIL.
Si ricorda, infatti, che il portale rende disponibili le informazioni relative, tra l’altro, al punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale e gli “esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione”.
Se la distinzione appare coerente, l’applicazione concreta appare di notevole difficoltà, in quanto l’individuazione del momento di “avvio” dell’attività in cantiere non è ben identificato e non viene fornito alcun parametro concreto ed univoco.
In secondo luogo, l’effetto della decurtazione si estende a tutti i cantieri nei quali opera l’azienda: per ciascuno di essi, occorre verificare se, al momento della decurtazione, l’attività era già in corso.
E questo vale sia ai fini sanzionatori (art. 27, comma 10, prima parte, Dlgs 81/2008) sia ai fini della legittimità della prosecuzione dell’attività per il completamento dell’opera (art. 27, comma 10, seconda parte, Dlgs 81/2008).
- Si introduce, quindi, il tema relativo alle condizioni per la prosecuzione dei lavori per il completamento dell’opera, pure in presenza di una patente priva del punteggio minimo di 15 crediti.
Relativamente a questa ipotesi, per ciascuna attività svolta nei diversi cantieri occorrerà verificare se, al momento della decurtazione, “i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto”.
Diviene essenziale la individuazione precisa del momento in cui opera la decurtazione in quanto segna lo spartiacque per la definizione dell’avvenuta esecuzione della percentuale dell’opera che ne consente il completamento.
Tale momento rileva anche al fine di comprendere cosa accada nell’ipotesi in un cui, a fronte della temporanea perdita del punteggio minimo e del riacquisto (a norma dell’art. 7 del DM 132/2024), l’avvenuto svolgimento di attività in questo lasso di tempo possa essere oggetto di successiva contestazione da parte del personale ispettivo (aspetto non affrontato dalla circolare).
La circolare dell’INL precisa che occorrerà “verificare il valore dei lavori previsti nell’ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto dalla singola impresa o dal lavoratore autonomo e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso”.
È evidente che ogni impresa ha un suo contratto di appalto o subappalto, restando irrilevante la sommatoria dei contratti che definisce il valore dei lavori affidati a diverse imprese.
L’onere della prova spetta all’impresa o al lavoratore autonomo che, in difetto, non potrà avvalersi della possibilità di completare i lavori.
“Qualora il valore dei lavori eseguiti sia superiore al 30 per cento del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest’ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito, mentre su ogni altro sito dove i lavori non abbiano raggiunto tale percentuale l’attività dovrà evidentemente cessare stante l’assenza del titolo abilitante”.
Quindi:
- al fine di verificare la percentuale di lavori eseguiti, si prendono a riferimento i lavori affidati “nello stesso cantiere”. Tuttavia, laddove l’azienda operi in più cantieri e in virtù di diversi contratti di appalto, per ciascuno di questi dovrà essere effettuata la medesima verifica (con riferimento al valore di ciascun contratto di appalto o subappalto).
- se, per ciascuno degli appalti in essere, al momento della decurtazione, era già in corso una attività ed era stato già eseguito il 30% del valore di ciascun contratto di appalto, queste attività potranno continuare fino al completamento dell’impegno contrattuale
- per i cantieri per i quali, pur essendo l’attività già avviata prima della decurtazione, la parte già eseguita è inferiore al 30% del valore dell’opera commissionata nello specifico appalto, l’azienda non può portare a conclusione l’attività commissionata
Alle due situazioni sopra descritte si aggiunge, con esclusivo riferimento all’ormai decorso periodo transitorio (23 settembre – 31 ottobre 2024), la possibilità di svolgere attività in cantiere sulla base dell’autocertificazione/autodichiarazione inviata all’INL tramite PEC.
- Le sanzioni: sanzione amministrativa e interdizione
Lo svolgimento di attività in assenza di un (valido) documento comporta una sanzione amministrativa e l’interdizione dalla prosecuzione dell’attività, laddove, ovviamente, non si rientri nell’ipotesi che legittima il completamento dell’opera.
- La sanzione amministrativa
In mancanza di valido titolo (patente a crediti, patente a crediti con punteggio insufficiente, patente revocata o sospesa, carenza di SOA di III classificazione), l’art. 27, comma 11 del Dlgs 81/2008 prevede una sanzione amministrativa “pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000”.
- Individuazione del valore dell’opera.
L’INL - ricordando che nella fase accertativa è sempre possibile formulare apposita richiesta di esibizione del contratto/capitolato/preventivo sottoscritto per accettazione (art. 4 della L. n. 628/1961), tanto all’impresa o al lavoratore autonomo, quanto al committente - evidenzia due ipotesi:
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- “Il riferimento economico, necessario al fine del calcolo dell’esatto importo sanzionatorio, pari al 10 per cento del valore dei lavori – da considerarsi al netto dell’IVA – va sempre riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati ed un costo degli stessi. A tal fine potranno essere considerati anche eventuali preventivi formulati dall’impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente”.
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- “Laddove, nell’ambito del singolo appalto o subappalto, le parti non abbiano formalizzato ed indicato il valore dei lavori, la sanzione sarà determinata prendendo a riferimento la soglia minima pari ad euro 6.000”
- Quantificazione della sanzione
La circolare precisa che “la quantificazione in concreto della sanzione avverrà applicando l’art. 16 della L. n. 689/1981”.
La norma espressamente richiamata contempla l’ipotesi del “pagamento in forma ridotta”.
Ne consegue che, rispetto alla sanzione comminata dalla legge (il 10% del valore dei lavori o la sanzione minima di 6.000€), il provvedimento adottato dall’INL deve offrire la possibilità di pagare (entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione) “la terza parte della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento”.
- Accertamento dell’illecito, irrogazione della sanzione e ordinanza-ingiunzione
Sono competenti all’accertamento dell’illecito e all’irrogazione della relativa sanzione tutti gli organi di vigilanza di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008 (principalmente, ASL e INL).
Competente a adottare l’eventuale ordinanza-ingiunzione (in mancanza di pagamento e di presentazione di osservazioni all’autorità competente) è il personale della sede dell’ispettorato del lavoro nel cui ambito territoriale opera il personale che ha accertato l’illecito (ossia lo svolgimento di attività in assenza di documento valido).
- Divieto di ne bis in idem
Va osservato che la sanzione riguarda tutta l’impresa. La circolare non affronta l’ipotesi in cui, a fronte di un primo provvedimento sanzionatorio relativo all’attività svolta illecitamente in un cantiere, la stessa condizione venga a verificarsi in altri cantieri in relazione alla medesima violazione (e nella insussistenza dell’ipotesi che legittima la conclusione dell’opera).
Deve ritenersi che, laddove l’azienda sia sanzionata per aver svolto attività in un cantiere in assenza di valido titolo, non possa essere irrogata altra sanzione per il medesimo fatto commesso negli altri cantieri, pena la violazione del divieto di ne bis in idem.
- Provvedimento interdittivo e allontanamento dal cantiere
I commi 10 e 11 dell’art. 27 del Dlgs 81/2008 fanno riferimento al fatto della preclusione dello svolgimento dell’attività in caso di perdita del punteggio minimo (comma 10) e alla esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici in caso di mancanza della patente (comma 11).
La circolare dell’INL, sulla base della preclusione prevista dalla norma, individua lo strumento che rende attuale la preclusione nell’ordine (art. 650 cp) di allontanamento dal cantiere (mentre, per gli altri cantieri nei quali opera la medesima azienda, si fa riferimento all’informativa di non poter operare).
Deve ritenersi che, anche a fronte di una indicazione così generale, resti ferma la previsione che – relativamente a ciascun cantiere nel quale opera l’azienda - autorizza il completamento dell’opera, ovviamente sussistendo le condizioni previste dalla legge.
- Verifiche del committente e del responsabile dei lavori
Come noto, il committente e il responsabile dei lavori devono verificare il possesso del documento in corso di validità (art. 90, comma 9, lett. b-bis, Dlgs 81/2008).
La circolare, da un lato, offre uno spunto interpretativo utile a dirimere due aspetti di notevole rilevanza (il momento della verifica e l’ipotesi del venir meno del titolo in corso d’opera) e, dall’altro, non risolve uno dei quesiti che da tempo ruotano intorno alla nozione di impresa esecutrice (se sia solamente quella edili o meno).
La prima questione riguarda il momento della verifica. La circolare apertamente riferisce l’adempimento dell’obbligo all’affidamento dei lavori, a prescindere dalla data del contratto sottoscritto dalle parti.
Normalmente, l’atto di affidamento dei lavori è indicato nel contratto di prestazione d’opera o di appalto: è a questo atto che deve farsi riferimento per individuare il momento del controllo.
In secondo luogo, INL chiarisce esplicitamente che gli eventi successivi al controllo in sede di affidamento che riguardano la patente a crediti (revoca, sospensione, riduzione del punteggio al di sotto del punteggio minimo) non rilevano ai fini del rispetto dell’obbligo di verifica.
Da questa precisazione discende che la violazione alla quale è ricollegata la sanzione amministrativa (art. 157, comma 1, lett. c) si sostanzia nel mancato controllo del possesso di un documento valido (patente a crediti con punteggio uguale o superiore a 15 crediti; documento equipollente per imprese straniere; SOA di III classificazione) al momento dell’affidamento, per cui la perdita del punteggio, la revoca e la sospensione successiva a tale momento resta del tutto irrilevante.
La circolare in commento non disciplina le modalità del controllo, mentre la circolare 4/2024 evidenziava che l’accesso alle informazioni contenute nel portale erano oggetto di una funzionalità che sarà oggetto di integrazione durante lo sviluppo del portale.
La verifica del possesso del documento, tale da poter verificare anche il possesso del requisito minimo dei 15 crediti, non sembra al momento possibile, in mancanza della accessibilità al portale che contiene anche la situazione del punteggio.
Il terzo elemento riguarda il mancato chiarimento del concetto di “impresa esecutrice” ai fini della verifica del possesso del documento all’atto dell’affidamento.
Va premessa la fondamentale distinzione tra impresa affidataria e impresa esecutrice (art. 89, comma 1, lett. I e Ibis): affidataria è “l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi”; esecutrice è quella che “esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”.
Laddove l’impresa sia contemporaneamente affidataria ed esecutrice, non vi si pongono questioni in merito all’obbligo di verifica.
Nel caso, invece, in cui l’azienda affidataria non sia esecutrice, l’obbligo di verifica non sussiste, essendo lo stesso specificamente orientato dalla norma alla sola ditta esecutrice.
Sorge, tuttavia, il problema relativo al riferimento all’affidamento contenuto nella circolare, errato se riferito all’impresa esecutrice.
Dovrebbe allora ritenersi che l’affidamento sottolineato dall’INL non riguardi l’impresa affidataria quanto il contratto di appalto (o subappalto) con la ditta esecutrice, nel quale è contenuto l’affidamento della esecuzione dei lavori.
Indiretta conferma si può trovare nel DM 132/2024 laddove, ai fini della individuazione dei soggetti ammessi all’accesso al portale, fa riferimento “ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Questo richiamo lascia chiaramente emergere il riferimento a chi effettivamente esegue l’opera accedendo in cantiere. Si conferma, così, l’esclusione delle imprese affidatarie ma non esecutrici.
L'altro aspetto critico riguarda il fatto che il possesso della patente è correttamente richiesto alle imprese che operano fisicamente in cantiere , per cui anche il controllo deve ritenersi limitato a tali imprese.
Va, poi, ricordato che il committente o il responsabile dei lavoratori devono anche trasmettere all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore “documentazione” di cui alle lettere a), b) e b-bis) (art. 90, comma 9, lett. c) Dlgs 81/2008).
Si tratta di disposizione sanzionata in via amministrativa (art. 157, comma 1, lett. c, Dlgs 81/2008) ed evidenzia l’esigenza che l’atto di verifica del possesso del documento richiede una necessaria documentazione.
Infine, va osservato che la circolare dell’INL chiarisce che, dato il tenore della lettera della norma, la sanzione riguarda genericamente il mancato controllo, per cui non si avrà una contestazione per ciascuna impresa non controllata, essendo sufficiente – ai fini della sanzione – il mancato controllo di una sola impresa esecutrice.
Sospensione e revoca della patente
In conclusione, la circolare fa riferimento alla sospensione ed alla revoca della patente semplicemente al fine di rinviare a quanto già evidenziato in merito nella circolare n. 4/2024 e a prossime indicazioni su problematiche operative emerse nei primi mesi di applicazione della disciplina.
Alla circolare non sono allegati i moduli richiamati nella stessa.
Modificato il da Fabio Pontrandolfi 7FBC36E3-F477-8445-C125-6D350055BB8C [email protected]
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Al fine di poter conoscere le attività, nonché le iniziative, che si stanno sviluppando nei territori da parte dei Comitati/Gruppi costituiti da imprenditrici all’interno delle Organizzazioni aderenti a Confindustria, Vi chiediamo la cortesia di voler trasmettere all'indirizzo accluso fra parentesi (l.scorza@confindustria.it) la denominazione del Comitato/Gruppo, il numero delle componenti, la/il referente, le finalità che il Comitato/Gruppo si propone, programmi e progetti in essere.
Modificato il da Lucia Scorza ADBEF64C-F136-2C30-4125-66E2005E805C [email protected]
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Con riferimento alla nuova disciplina sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, introdotta dalla Direttiva CSRD e recepita nel nostro ordinamento dal D.lgs.n.125/2024, informiamo che l’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) ha pubblicato, nello scorso dicembre, lo standard di rendicontazione volontario (VSME) che le PMI non quotate, non obbligate dalla normativa, possono adottare per fornire le proprie informazioni di sostenibilità nell’interlocuzione con grandi imprese, banche e altri soggetti del mercato finanziario (si fa rinvio alla comunicazione pubblicata dall’Area Affari Legislativi il 23 dicembre us).
A tale proposito ricordiamo che, nei mesi scorsi, l’EFRAG aveva svolto una consultazione pubblica sulla bozza di standard, alla quale Confindustria ha risposto (cfr. la comunicazione dello scorso maggio), esprimendo una valutazione in generale positiva sulla bozza, ma evidenziando, allo stesso tempo, la necessità di apportare ulteriori semplificazioni ad alcune informazioni sociali e ambientali, ritenute troppo complesse per una piccola impresa, e di consentire flessibilità in merito alla presentazione e collocazione del report di sostenibilità.
Al riguardo, rileviamo da una prima lettura che alcune semplificazioni (anche nella struttura stessa del documento) sono state apportate, sebbene siano ancora numerose le informazioni richiamate.
Ci riserviamo di fornire in seguito ulteriori approfondimenti sul testo, anche con focus sugli aspetti sociali della rendicontazione volontaria.
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Facciamo seguito alla nostra news del 1 ottobre 2024 per fornire, nella nota allegata, ulteriori dettagli relativamente alla pubblicazione del Dlgs 4 settembre 2024, n. 135 (scaricabile al seguente link) che attua la direttiva relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni/mutageni durante il lavoro (GU n. 226 del 26/09/2024).
Il decreto introduce importanti modifiche sia all’articolato che agli allegati del Dlgs 81/2008 (in attuazione della direttiva (UE) 2022/431), ed è entrato in vigore l’11 ottobre 2024. In particolare, estende il campo di applicazione del Titolo IX, capo II del Dgs 81/08, sulla protezione da agenti cancerogeni e mutageni, includendo anche alle sostanze tossiche per la riproduzione (art. 233 del Dlgs 81/08) e prevede nuovi o aggiornati valori limite occupazionali per i composti dell'acrilonitrile, del benzene e del nichel e per diverse sostanze tossiche per la riproduzione.
Il decreto, inoltre, modifica numerosi articoli Dlgs 81/08 (in particolare, sempre in riferimento al titolo IX, capo II, per quanto riguarda definizioni, sostituzione e riduzione, valutazione del rischio, informazione e formazione, registro di esposizione).
Trovate in allegato il testo del decreto, la nota di sintesi ed i pareri, approvati dal Comitato consultivo salute e sicurezza della Commissione europea, relativi ad una prossima proposta di modifica della direttiva cancerogeni/mutageni/reprotossici. Tali pareri vengono, infatti, presi a riferimento dalla Commissione per la definizione delle proposte di direttiva (nella nota ulteriori dettagli).
Infine, Vi anticipiamo che stiamo organizzando un incontro sul tema, coinvolgendo le istituzioni interessate, e forniremo ulteriori informazioni al riguardo a breve.
Pareri ACSH Sostanze pericolose.zip|Visualizza dettagli
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - Nota - Modificato Dlgs 81_08 Recepimento direttiva cancerogeni.pdf|Visualizza dettagli
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È stata pubblicata la circolare n. 19631 del 3 dicembre 2024 del Ministero dell’Interno (Corpo nazionale del VVFF), che fornisce istruzioni operative per l’applicazione del cosiddetto Decreto controlli (DM 1 settembre 2021 – criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio) e successivi decreti di modifica.
La circolare fornisce, infatti, numerosi chiarimenti relativamente alle novità introdotte dal decreto 13 settembre 2024, che ha modificato di recente il decreto controlli (vedi per ultimo nostra news del 19 settembre 2024). Tra le principali si segnala la proroga al 25 settembre 2025 delle disposizioni relative alla qualifica dei tecnici manutentori, nonché la revisione dei requisiti e delle modalità di qualificazione dei manutentori, con un rinvio ad un apposito decreto direttoriale che individuerà modalità semplificate. Il decreto, inoltre, ha previsto un aggiornamento delle tariffe. Tutte le altre disposizioni del decreto controlli sono rimaste invariate.
La circolare specifica le modalità per la presentazione ed il rilascio degli attestati di idoneità, durante questa fase transitoria.
Si evidenzia, in particolare, che in questa fase i manutentori una volta presentata la richiesta di ammissione all’esame potranno continuare a svolgere la propria attività, in attesa di svolgere l’esame e di avere il certificato di idoneità.
A seguito della richiesta d’esame, dopo i necessari controlli, verrà rilasciato un nulla osta transitorio (NOT), per ogni singolo presidio antincendio.
Si segnala che con l’implementazione della procedura informatica, l’iter di gestione viene gestito esclusivamente per via telematica.
La circolare fornisce poi dettagli sulle procedure attive e su quelle che si attiveranno per potersi qualificare come tecnico manutentore, sottolineando che è in corso l’informatizzazione sia dell’iter di iscrizione all’elenco dei soggetti formatori che dei tecnici manutentori qualificati.
È precisato, inoltre, che la procedura per la presentazione della domanda d’esame, così come quella di rilascio del NOT è già attiva, mentre quella di organizzazione dell’esame sarà disponibile successivamente.
È definito anche il disciplinare d’esame individuando due casi: esame completo e ridotto.
Nel merito:
- CASO 1: Esame completo a seguito di frequenza di corso di formazione, più valutazione del curriculum vitae (facoltativo).
- CASO 2: Esame ridotto (esame oral-pratico), più valutazione del curriculum vitae (obbligatorio).
La procedura denominata CASO 2 riguarda esclusivamente le norme transitorie e potrà essere attivata solo da candidati in possesso dei requisiti richiesti alla data del 25 settembre 2022. Per maggiori dettagli, si rimanda alla circolare allegata.
Va notato che le modalità descritte nella circolare differiscono da quelle contenute nella circolare n. 14804 del 06 ottobre 2021, che dovrebbe essere quindi ormai superata, rispetto a questo tema. Chiederemo chiarimenti ai VVFF al riguardo.
Infine, viene fornito uno schema dettagliato della valutazione del curriculum vitae al fine di uniformare i criteri di giudizio.
La circolare affronta anche gli aspetti relativi all’aggiornamento dei tecnici manutentori qualificati, aspetto non previsto dal decreto controlli, precisando che il corso di aggiornamento dovrà avere una durata non inferiore al 50% delle ore previste per la parte teorica per l’attrezzatura di riferimento. L’attestato di qualificazione avrà una validità di 5 anni, al termine dei quali sarà necessario seguire un corso di aggiornamento. In caso di mancato adempimento, la circolare precisa che il tecnico manutentore qualificato perde temporaneamente la qualifica e viene sospeso dagli elenchi pubblici, in attesa degli adempimenti previsti.
Disposizioni specifiche in merito saranno emanate successivamente.
Sul tema Confindustria ha scritto nei mesi scorsi ai VVFF, insieme ad altre associazioni datoriali, per sollecitare una veloce ed efficace attuazione del decreto.
Circolare 19631 del 3 dicembre 2024.pdf|Visualizza dettagli
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Pubblichiamo in allegato (cfr. link sotto) la nostra circolare sul Decreto Flussi 2023-25, illustrando i principali contenuti di nostro interesse (ingresso in Italia di lavoratori stranieri) della legge n. 187/2024 di conversione del DL n. 145/2024, evidenziando le modifiche apportate al provvedimento nel corso dell’iter parlamentare, rispetto alla versione originaria del decreto.
La parte finale della circolare riepiloga le principali indicazioni operative contenute nella circolare interministeriale congiunta sul Decreto Flussi pubblicata il 29 ottobre 2024 (Flussi d’ingresso di lavoratori stranieri stagionali e non nel territorio dello Stato per l’anno 2025).
Allegati:
- circolare Confindustria
Decreto Flussi - Legge n. 187 del 9 dicembre 2024 e Circolare ministeriale congiunta 24.10.24 (002).pdf
- link alla G.U con la Legge n. 187/2024 (testo consolidato)
- circolare interministeriale 29 ottobre 2024
circolare-interministeriale-n-9032-del-24-ottobre-2024.pdf|
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Segnaliamo che, con riferimento all’applicazione della nuova disciplina sulla rendicontazione di sostenibilità (Direttiva CSRD, recepita nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo n. 125/2024), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 13 novembre 2024 la Comunicazione della Commissione sull’interpretazione di talune disposizioni giuridiche relative alla rendicontazione di sostenibilità sotto forma di FAQ (cfr. allegato).
L’obiettivo del documento è quello di facilitare l’adozione delle norme, risolvendo i principali dubbi operativi e garantendo uniformità interpretativa tra gli Stati membri.
Per ulteriori dettagli illustrativi, si fa rinvio alla comunicazione già pubblicata sul tema dall’Area Affari Legislativi, cfr. link.

Allegato:
2024-304_SAEC-EUR_FA_Allegato_C_2024_6792_chiarimenti-UE-ESG.pdf|Visualizza dettagli
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Il 25 ottobre scorso, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato, in sede tecnica, la bozza del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il 7 novembre la Conferenza si pronuncerà definitivamente in sede politica.
Al fine di analizzare insieme gli elementi più salienti del nuovo accordo, organizziamo una riunione on line
venerdì 15 novembre 2024,
dalle ore 11.00 alle ore 13.00
L’evento è riservato alle Associazioni del sistema.
Il link per l'iscrizione all'evento è: https://confindustria.zoom.us/meeting/register/tZMtf-GurDsqHtfXUeGDY5LVZD6giZ82ysHm
In attesa di incontrarvi, inviamo i migliori saluti.
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Con la risposta n. 6 del 24 ottobre 2024, la Commissione per gli interpelli (art. 12 Dlgs 81/2008) fa propria la posizione dell’Ispettorato nazionale del lavoro e mette fine all’interrogativo se, anche prima dell’entrata in vigore del nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione (peraltro ormai imminente), l’aggiornamento del preposto debba assumere immediatamente la cadenza biennale (introdotta dal DL n.146/2021) ovvero essa, in attesa del nuovo accordo, resti quinquennale (cadenza prevista nel vigente accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011).
Ricordando che il dl 146/2021 ha introdotto la cadenza biennale dell’aggiornamento per il preposto, la Commissione recepisce la piana interpretazione dell’Ispettorato secondo la quale presupposto per l’applicazione della nuova disposizione normativa è l’entrata in vigore del nuovo accordo Stato-Regioni, destinato a regolare la materia.
Nonostante la posizione dell’Ispettorato, intervenuta immediatamente dopo la pubblicazione della norma (v. circolare n. 1/2022), alcune voci avevano agitato il dubbio, rispetto al quale Confindustria aveva da tempo assunto una posizione in linea con quella dell’Ispettorato del lavoro (v., da ultimo, news dell’11 marzo 2024).
Chiusa definitivamente la questione, si apre ora quella relativa al nuovo accordo ed al periodo transitorio in esso delineato.
Secondo la bozza dell’Accordo, a regime “l’aggiornamento (del preposto) deve essere effettuato con cadenza biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro”.
La bozza prevede anche un opportuno regime transitorio: “in fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli accordi Stato-Regioni abrogati”.
Con specifico riferimento ai preposti, si prevede che “l’obbligo di aggiornamento, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo”.
Salvo diverse indicazioni, dovrebbe quindi ritenersi che, per i corsi erogati da meno di due anni, il termine biennale dell’aggiornamento decorra dall’entrata in vigore dell’accordo.
Modificato il da Fabio Pontrandolfi 7FBC36E3-F477-8445-C125-6D350055BB8C [email protected]
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Informiamo che il 13 novembre prossimo si svolgerà l’ottava edizione dell’evento annuale di reclutamento (gratuito) online “EURES ITALY FOR EMPLOYERS' DAY 2024”, promosso dall’Ufficio di Coordinamento Nazionale della Rete EURES Italia e dedicato ai servizi per l'impiego e alle aziende alla ricerca di personale con le giuste competenze tecniche e linguistiche.
L’evento si inserisce, quest’anno, nell’ambito degli eventi promossi per il trentesimo anniversario di EURES.
Il focus della giornata sarà dedicato ai seguenti settori: ICT, Green jobs, Meccatronica, Meccanica, Sanità, Turismo, Logistica, Costruzioni, ma possono partecipare anche aziende di altri settori.
Le imprese interessate possono accedere al sito dedicato e registrarsi sulla piattaforma UE.
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Pubblichiamo in allegato la Newsletter trimestrale sulle attività da noi seguite nella Commissione Tecnica sulla Responsabilità Sociale delle Organizzazioni (RSO) di UNI e nei relativi sotto-gruppi di lavoro. Da questa edizione la Newsletter contiene anche le attività svolte dal Comitato di accreditamento di Accredia su questo tema.
Newsletter UNI CT RSO - Accredia- Ottobre 2024 .pdf|Visualizza dettagli
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Facciamo seguito alla news del 20 giugno scorso per segnalare che il 17 ottobre 2024, con la nota allegata, il Ministero del lavoro ha inviato al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie il documento contenente la bozza di Accordo sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
Il 25 ottobre scorso si è tenuta una riunione in sede tecnica, come emerge dal documento allegato, nel corso della quale il testo trasmesso è stato approvato senza modifiche.
Il 7 novembre p.v. è prevista una riunione della Conferenza in sede politica, per la conferma definitiva del testo.
In caso di accordo, il provvedimento sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore secondo quanto ivi indicato.
Contrariamente a quanto più volte preannunciato dal Ministero del lavoro, quindi, il confronto sul testo deve ritenersi concluso.
Confindustria organizzerà a breve un webinar per il sistema per approfondire i primi aspetti inerenti al regime transitorio e il riconoscimento dei crediti formativi.
Nel rinviare ad una successiva nota di approfondimento, nel momento in cui sarà disponibile il testo definitivo, è opportuno in questa sede richiamare la disciplina del regime transitorio (Parte VII dell’Accordo, pagine 114 e seguenti) e del riconoscimento della formazione pregressa.
Entrambi questi aspetti, infatti, rilevano per comprendere correttamente sia i tempi di applicazione del nuovo Accordo sia i soggetti nei confronti dei quali avviare il nuovo percorso formativo.
REGIME TRANSITORIO
- L’Accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto degli accordi Stato-Regioni oggi vigenti (nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 oggi vigente)
- Datori di lavoro (in considerazione del carattere innovativo dell’obbligo formativo): al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, dell’Accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.
I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore dell’Accordo, i cui contenuti siano conformi all’Accordo stesso, sono riconosciuti.
RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
- LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI
- Lavoratori: sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per i quali è riconosciuto credito formativo totale.
- Dirigenti: sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.
- Preposti: sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.
In particolare, per il preposto, l’obbligo di aggiornamento, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
- DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI AI SENSI DELL’ART. 34 DEL D.LGS. N. 81/2008
Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 n 223 per i quali sono riconosciuti i crediti formativi alle condizioni indicate nella tabella allegata al documento (pag. 115).
- RSPP e ASPP
Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo stato-regioni del 7 luglio 20163 per i moduli a e c, per il quali è riconosciuto credito formativo totale, nonché per il modulo B) come riportato nella tabella presente nel testo dell’Accordo (pag. 116).
- COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ ESECUZIONE DEI LAVORI (ALLEGATO XIV DLGS 81/08)
Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza allegato XIV Dlgs 81/08 così come modificato dall’Accordo Stato Regione 7 luglio 2016 , per il quali è riconosciuto credito formativo totale.
- LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI
Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui al DPR 177/2011, il corso di formazione di cui alla parte II, punto 7, del presente accordo deve essere frequentato in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.
I corsi di formazione inerenti ai lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi all’accordo, sono riconosciuti.
Il relativo aggiornamento parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
- OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE DI CUI ALL’ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81/2008
Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per le attrezzature ancorché ricomprese nell’ Accordo.
I corsi di formazione di cui alla parte II, punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 (macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti) del presente accordo devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.
I corsi di formazione inerenti agli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti.
- FORMAZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI
Per la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 35, comma 4 del D.Lgs.15 giugno 2015, n. 81.
Quindi, il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.
6380-CSR_23-10-2024.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Fabio Pontrandolfi 7FBC36E3-F477-8445-C125-6D350055BB8C [email protected]
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Il Presidente di Confindustria ha firmato la Carta di Lorenzo, dedicata alla memoria di Lorenzo Parrelli, studente vittima di un infortunio mortale nel 2022 durante il periodo di alternanza scuola lavoro.
Con la firma del documento, Confindustria rafforza il proprio impegno nel promuovere la sicurezza sul lavoro nei contesti scolastici e formativi attraverso azioni mirate a prevenire gli incidenti e ad implementare la tutela della salute e della sicurezza degli studenti coinvolti in esperienze professionali.
Il documento
Il documento – alla elaborazione del quale Confindustria non ha partecipato – costituisce un manifesto e indica alcune linee guida che si muovono nell’ottica di garantire la sicurezza dei giovani che, pur non svolgendo un’esperienza lavorativa (come accade, invece, nel tirocinio), fanno accesso nelle imprese per avvicinarsi al mondo del lavoro, integrando attività d’aula e di laboratorio.
Obiettivo dello scritto non è disciplinare aspetti dell’alternanza scuola lavoro, ma sollecitare l’attenzione su alcuni elementi concreti dell’approccio alla gestione dei meccanismi di alternanza, perchè il valore del lavoro non sia associato al rischio e alla dimensione della morte.
- La sicurezza come responsabilità collettiva: la sicurezza è un obbligo e una responsabilità collettiva, per Istituzioni, imprese, lavoratori, studenti.
- Centralità dello studente - non un lavoratore esperto, ma una persona con bisogni formativi: i rappresentanti degli studenti devono essere consultati in fase di progettazione dei percorsi formativi, partecipando ai tavoli sulla sicurezza sul lavoro dell’Amministrazione regionale e nella stesura delle convenzioni.
- Contestualizzazione dei progetti formativi rispetto alle attività svolte dallo studente: i progetti, sviluppati tra scuola, enti ed azienda non possono essere conformati a modelli standard, ma devono tener conto degli accordi tra le parti
- Coerenza dell’esperienza con gli studi seguiti e tutor: l’inserimento in percorsi adatti a favorire l’apprendimento è essenziale competenza della scuola e degli enti di formazione. Fondamentale il continuo collegamento tra studente e tutor scolastico e tutor aziendale, che devono essere previamente formati a svolgere questo ruolo
- La responsabilità sociale delle imprese: vanno distinte e valorizzate le imprese che offrono una reale formazione agli studenti, anche in relazione alla sottoscrizione di un patto formativo per la qualità pedagogica, l’equità delle opportunità formative rivolte ai giovani e la presenza di tutor adeguatamente formati e la presenza di un sistema strutturato di relazioni sindacali
Considerazioni
Il memorandum, di rilevante spessore, va a rafforzare ulteriormente l’impegno per la prevenzione in materia di salute e sicurezza di Confindustria e delle imprese aderenti.
Con l’adesione ai principi forti della Carta di Lorenzo, si rafforza – infatti - l’impegno di Confindustria – valorizzato anche dal messaggio del Presidente della Repubblica inviato al Presidente Orsini - per la qualità dei percorsi di alternanza, già da tempo sostenuta attraverso l’attribuzione di un Bollino per l’alternanza di qualità alle imprese che si distinguono per la qualità dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro attivati promuovendo collaborazioni virtuose con scuole secondarie di secondo grado (licei e istituti) e con i centri di formazione professionale.
La Carta di Lorenzo – densa di significati profondi e degna di ricadute concrete – non vuole risolvere le rilevanti criticità che caratterizzano il quadro normativo e regolamentare in materia, ma, sicuramente, indicano la direzione da intraprendere.
Essa non contiene indicazioni prescrittive e immediatamente attuabili, ma disegno il quadro culturale all’interno del quale, nella logica della Responsabilità sociale, l’impresa deve gestire l’approccio al meccanismo dell’alternanza.
L’auspicio è che l’adesione di Confindustria possa costituire il presupposto per l’avvio di un percorso di miglioramento della regolazione e dell’organizzazione che assistono l’alternanza scuola-lavoro.
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Diamo seguito alla nostra news del 1° ottobre scorso, allegando il programma definitivo dell’evento del 22 ottobre pv (10.00-13.00) promosso dal MIMIT per presentare e approfondire le Linee Guida OCSE per le Multinazionali sulla condotta responsabile di impresa, aggiornate nel 2023.
Segnaliamo che una parte del dibattito sarà dedicata al meccanismo delle cd. istanze specifiche promosse innanzi al PCN, in caso di asserite violazioni delle Linee Guida: tema di particolare delicatezza e interesse per le nostre imprese.
E’ richiesta l’iscrizione entro il 21 ottobre pv. Le istruzioni per la partecipazione da remoto all’evento saranno riportate sul sito istituzionale del PCN.
Allegato
Programma evento PCN 22 ottobre 2024.pdf
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Il 15 ottobre l’Ispettorato nazionale del lavoro ha emanato ulteriori indicazioni interpretative degli obblighi relativi alla patente a crediti sulla base dei quesiti pervenuti.
- Ho inviato l'autocertificazione via PEC per la patente a crediti. Volevo sapere se mi deve arrivare qualcosa o basta che presenti il modulo in cantiere? Poi dal primo di novembre devo fare richiesta di quella definitiva sul portale?
L’invio della PEC esenta dalla richiesta della patente tramite portale sino al 31 ottobre 2024 e tale invio non prevede il rilascio di una ricevuta, ferma restando l’ordinaria ricevuta di consegna e accettazione collegata all’invio di un messaggio di posta elettronica certificata, che costituisce prova dell’avvenuto invio della richiesta. Dal 1° novembre sarà possibile operare in cantiere solo qualora sia stata effettuata la richiesta della patente tramite il portale dell’INL. Dunque, se l’impresa o il lavoratore autonomo è attualmente operante in un cantiere temporaneo o mobile, entro il 31 ottobre dovrà rinnovare la richiesta tramite il portale INL, al fine di poter continuare ad operare senza soluzione di continuità. Difatti, a partire dal 1° novembre 2024 l’autocertificazione/autodichiarazione inviata via PEC non avrà più efficacia. In ogni caso, si raccomanda di non attendere il 31 ottobre ma di effettuare la richiesta di rilascio della patente il prima possibile.
- Nella circ. n. 4/2024 viene precisato che l’accesso al portale avviene attraverso SPID personale o CIE. Nel caso di delega chi deve effettuare l’accesso? È necessario che si acceda con lo SPID personale del legale rappresentante della società?
Come chiarito dalla circ. n. 4/2024, è possibile presentare la domanda di rilascio della patente anche per il tramite di un soggetto (qualsiasi soggetto) munito di apposita delega in forma scritta. Nel caso di delega, è possibile accedere con lo SPID o CIE del delegato.
- L'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata tramite PEC prevede il rilascio in modo temporaneo della patente a crediti o il mero invio della PEC abilita all'entrata dei cantieri, senza il rilascio di alcun documento?
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC abilita di per sé ad operare nei cantieri e non prevede il rilascio di alcun documento. Entro il 1° novembre 2024, per operare nei cantieri, sarà invece necessario aver effettuato richiesta della patente tramite il portale INL. Si raccomanda pertanto di richiedere il prima possibile la patente tramite il portale INL senza attendere necessariamente la data ultima del 31 ottobre.
- Dal 1° ottobre le imprese possono richiedere la patente a crediti sulla piattaforma dell'INL ma si tratta di un click day o la richiesta può essere effettuata entro il 31 ottobre 2024? Le aziende sono tenute ad inviare l'autocertificazione tramite PEC e poi a fare la richiesta sulla piattaforma o possono fare solo la richiesta sulla piattaforma?
Dal 1° ottobre è operativo il portale INL per richiedere la patente e la richiesta può essere fatta in qualunque momento. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva da trasmettere via PEC è un adempimento sostitutivo alla richiesta della patente ed ha validità sino al 31 ottobre 2024. Ciò vuol dire che, a partire dal 1° novembre, ogni impresa che opera in un cantiere temporaneo o mobile dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite portale INL poiché l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC non avrà più efficacia. Se una impresa in questo periodo non svolge alcun lavoro in cantiere non è tenuta ad avere la patente né ad inviare alcuna PEC, l’importante è che prima di iniziare i lavori abbia effettuato la richiesta della patente. Se quindi, ad esempio, l’impresa iniziasse i lavori il 15 novembre, entro il 14 novembre dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite il portale INL. In ogni caso, si raccomanda di effettuare tale adempimento in tempi congrui.
- Quale intermediario chiedo se, ad oggi, esiste uno specifico modulo di delega da far sottoscrivere alla clientela di studio interessata alla richiesta della patente a crediti.
La presentazione della domanda di rilascio della patente, accedendo al portale dell’INL, può essere effettuata per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta. Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma, dovrà a sua volta dichiarare di essere in possesso della delega nonché delle dichiarazioni del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti per il rilascio della patente. Dunque, è sufficiente dotarsi di una delega scritta.
- Le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde (da parte di imprese non agricole), potature, piantumazioni ecc. sono soggette alla normativa sulla patente a crediti? Se oltre alle citate attività si effettuano lavori quali posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, si rientra nel regime della patente a crediti?
Sono soggette alla patente a crediti le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. L’art. 89 in parola definisce cantiere temporaneo o mobile “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X”. Pertanto, laddove le imprese indicate in domanda si trovino ad operare all’interno di un cantiere che rientri nell’elenco di cui al citato Allegato X, esse saranno tenute al possesso della patente. Ove le stesse effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, non potranno non detenere la patente a crediti.
- I codici Ateco (74.90.99 e 72.20.00) configurano il lavoro di archeologo come intellettuale sebbene sia una figura operativa in cantiere, soprattutto in casi di rinvenimenti. Lo scavo archeologico è infatti classificato come lavoro ed è regolamentato dall’Allegato II.18 del D.Lgs. n. 36/2023. Si chiede pertanto se la loro attività possa essere considerata come “prestazioni di natura intellettuale” ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e quindi esonerata dal possesso della patente a crediti. Qualora, invece, vi sia l’obbligo della patente a crediti, dal momento che per ottenere la patente è necessaria l'iscrizione alla CCIA e dal momento che gli archeologi non hanno l'obbligo di iscrizione alla CCIA, come possono ottenere la patente a crediti per accedere al cantiere?
Gli archeologi “operano” nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, le imprese o i lavoratori autonomi che operano in cantiere devono essere in possesso della patente a crediti. Per quanto concerne la richiesta della patente, considerato che l’attività di archeologo è un’attività libero professionale che prevede l’iscrizione al relativo Albo, l’interessato dichiarerà di essere in possesso dell’iscrizione alla CCIA da intendersi, da parte dell’Amministrazione, come iscrizione all’Albo.
- Il committente, nell’ambito degli appalti, è tenuto a richiedere il possesso della patente a crediti nell’elenco della documentazione trasmessa dagli appaltatori e subappaltatori?
Secondo quanto disciplinato dall’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto alla verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’art. 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo art. 27, dell’attestazione di qualificazione SOA. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le citate verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91.
- I Cantieri navali (di costruzione e manutenzione di imbarcazioni) sono soggetti alla normativa sulla patente a crediti?
Il cantiere navale è uno stabilimento dove si costruiscono, si riparano o si demoliscono navi. Inoltre, il D.Lgs. n. 272/1999 disciplina le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori “nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”. Pertanto, in generale i cantieri navali non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti
- Le aziende che operano nei cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet (fibra ottica) sono soggette alla normativa sulla patente a crediti?
L’art. 88, comma 2, lett. g-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’esclusione del Titolo IV “ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’ALLEGATO X”. Pertanto, in generale i cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.
- Il comma 1 dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 esclude il possesso della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano mere forniture. Si chiede se le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro (es. benne, forche, pinze, etc.) rientri nel concetto di “mera fornitura”
Le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella “mera fornitura” in quanto l’uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti.
- Si chiede di chiarire se è tenuta al possesso della patente a crediti la società, anche consortile, di cui all’art. 31 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, laddove costituita da imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del predetto D.Lgs. n. 36/2023.
Le società consortili qualificabili come consorzi stabili, in quanto soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III. Diversamente, le società consortili qualificabili come consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di autonoma personalità giuridica, anche in linea con quanto disposto dal decreto legislativo n.36 del 2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.
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La Camera di Commercio di Modena ha richiesto il parere della Commissione interpelli per la salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro in ordine a tre questioni:
- se in un’attività in appalto sia obbligatorio che ci sia sempre un preposto. A titolo esemplificativo, se sia obbligatoria la figura del preposto anche quando l'attività è svolta da due lavoratori, che non esercitano una funzione di vigilanza e coordinamento l'uno nei confronti dell'altro, in quanto ognuno si occupa autonomamente della propria parte di competenza;
- se in un’attività in appalto, il preposto debba essere individuato tra i lavoratori fisicamente presenti presso il committente, o possa essere il responsabile della commessa (ad es. il project manager), che non si reca presso il cliente;
- se in un’attività in appalto svolta da un unico lavoratore, debba essere individuato un preposto.
Gli aspetti relativi alla figura del preposto – soprattutto dopo le modifiche introdotte con il Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, che ne ha valorizzato notevolmente il ruolo – tornano a formare oggetto di richiesta di chiarimento (dopo l’interpello 5/2023 che si era già occupato di temi simili).
Questa volta la richiesta è caratterizzata dall’esplicito riferimento al sistema dell’appalto, quindi la risposta risente delle peculiarità del quadro normativo che ne disciplina i meccanismi, con riferimento al ruolo del preposto in questo specifico ambito: il Ministero richiama, infatti, l’art. 26, comma 8bis del Dlgs 81/2008, secondo il quale “nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.
Evidente il riferimento alle interferenze ed alla compresenza di più imprese, che rendono necessaria la comunicazione al committente del soggetto chiamato a svolgere la funzione di preposto. Va subito notato che la nota del Ministero non fa mai riferimento alla costante e diuturna presenza fisica nel luogo nel quale si svolge l’appalto o il subappalto. Evidente che l’obiettivo è rendere sempre possibile al committente di individuare e contattare l’addetto al controllo sui lavoratori (anche laddove questo non sia fisicamente presente).
E che la logica sia quella della esigenza conoscitiva e non già quella di richiedere una presenza continua viene evidenziato anche successivamente dallo stesso Ministero, allorché richiama il fatto che in “alcuni casi” (quindi respingendo in via di principio l’estensione indiscriminata dell’obbligo) talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi.
Così anche quando si evidenzia che il ruolo di preposto può essere svolto “solo dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti, condizione che non sembra potersi rinvenire se il responsabile della commessa (ad es. il project manager), non si reca presso il luogo delle attività”.
Che non sia pensabile affidare il ruolo di preposto a chi non ha il compito di interessarsi delle lavorazioni sotto il profilo operativo, non ha gli obblighi previsti dal Dlgs 81/2008 e non si reca in azienda, appare corretto, anche tenuto conto delle responsabilità che il legislatore (e la giurisprudenza) attribuiscono al preposto stesso, soprattutto dopo le modifiche del 2021.
Il project manager (secondo la norma tecnica UNI 11648/2022) è “responsabile di progetto con compiti organizzativo-gestionali”, dunque un soggetto con competenze totalmente diverse da quelle del controllo del personale e delle lavorazioni con la logica, intensità, modalità e finalità indicate nell’art. 19 del Dlgs 81/2008.
In ogni caso, anche tra il recarsi nel luogo di lavoro e l’essere costantemente presente corre una differenza sostanziale, resa ancor più evidente dal fatto che solo in alcuni casi le lavorazioni devono svolgersi necessariamente alla presenza del preposto.
Va richiamato, a questo proposito, anche l’interpello 29 dicembre 2015 n. 16, nel quale si richiamavano ulteriori ipotesi nelle quali la legge prevede l’obbligo di presenza del preposto. “Il d.lgs. n. 81/2008 prevede la presenza di un preposto anche nell'ambito di altre attività ritenute pericolose quali quella relativa alla costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri temporanei o mobili per le quali è ugualmente richiesta la diretta sorveglianza di un preposto (art. 149, co. 2. d.lgs. n. 81/2008) così come per i lavori di demolizione negli stessi cantieri edili, che devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti (art. 151 d.lgs. n. 81/2008)”.
Anche la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati[1], a commento della funzione del preposto, evidenzia che[2] “l’obbligo di vigilanza non consiste in un obbligo di presenza continuativa di un preposto per ogni attività di lavoro”.
Quindi, né in via generale né nello specifico ambito dell’appalto e subappalto, l’interpello e, ancor più significativamente, la legge, richiedono la presenza fisica continuativa del preposto.
Nessuno dubita che la presenza del preposto sia consigliabile e coerente con gli obblighi di legge e con la responsabilità. Deve, tuttavia, rilevarsi che la responsabilità del preposto è comunque legata all’intervento volto a prevenire l’insorgenza o il perdurare di prassi scorrette, ossia comportamenti perduranti nel tempo e non anche singole condotte estemporanee, evidentemente incontrollabili.
La giurisprudenza[3], del resto, conferma l’”impossibilità di radicare in capo all'imputato un obbligo di presenza costante e continua sui luoghi di lavoro, …. avendo peraltro l'imputato in ogni caso comprovato il dato di una presenza comunque assidua sul cantiere”.
Obbligo di presenza che, invece, viene affermata a carico del preposto per distinguere la sua posizione da quella del coordinatore per la sicurezza, dovendosi, per la giurisprudenza distinguere due ipotesi: un accidente contingente, scaturito estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori, sarebbe affidato alla sfera di controllo del datore di lavoro o del suo preposto mentre se l'evento stesso è riconducibile alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione, sarebbe riferibile all’ambito riservato al coordinatore per la sicurezza, il che non implica, normalmente, la continua presenza nel cantiere con ruolo di controllo sulle contingenti lavorazioni in corso[4].
Come in molte altre ipotesi, la normativa è oscura e non consente di giungere a conclusioni certe e chiare. Basti pensare che, a fronte della giurisprudenza sin qui ricordata, di recente la Cassazione[5] ha giustificato la responsabilità del datore di lavoro in mancanza, anche solo temporanea, del preposto: “la presenza del preposto presso lo stabilimento era volta ad impedire, con riferimento all'area di rischio interessata dall'infortunio verificatosi, l'instaurazione di procedure (oltre che di prassi) non appropriate, quali l'uso del muletto elettrico per il trasporto di materiale. La mancata attuazione di tale vigilanza da parte del preposto e, in sua momentanea assenza, da parte del datore di lavoro ha inciso causalmente sulla verificazione dell'infortunio, verificatosi nell'utilizzo di un mezzo che il garante, obbligato alla vigilanza, aveva il dovere di inibire”.
In ogni caso, la normativa ha introdotto l’obbligo dell’individuazione del preposto e non – se non in determinati casi - l’obbligo di una sua assidua presenza; nessun interpello ha sancito l’obbligo di presenza continua del preposto nel luogo di lavoro, mentre la giurisprudenza (sia pure con qualche contrasto) esclude l’obbligo di presenza sistematica.
In effetti, anche sul versante della giurisprudenza civile[6] l’assolvimento dell’obbligo di controllo “non comporta, peraltro, sempre ed in ogni caso, una sorveglianza ininterrotta o la costante presenza fisica del controllore accanto al lavoratore, ma può anche sostanziarsi in una vigilanza generica, seppure continua ed efficace, intesa ad assicurare nei limiti dell'umana efficienza, che i lavoratori seguano le disposizioni di sicurezza impartite ed utilizzino gli strumenti di protezione prescritti”.
La motivazione dell’assenza di un obbligo di presenza continua è presente nella giurisprudenza[7], che valorizza il principio della “pretesa impossibile”: per non giudicare sulla base di un inammissibile criterio di responsabilità oggettiva (tanto più che "ad impossibilia nemo tenetur"), si deve dimostrare non solamente la qualifica di preposto ma anche l'elemento soggettivo (dolo o colpa) in concreto, dando prova (a fronte delle addotte e non implausibili giustificazioni, ad es., presenza sparsa dei vari lavoratori in uno spazio di notevole ampiezza, con conseguente impossibilità di poterli contemporaneamente osservare tutti) che l'omesso uso del copricapo, non momentaneo ed occasionale, fosse stato consentito, con connivente implicito assenso, da parte del consapevole capocantiere, ovvero reso possibile dalla negligente sorveglianza posta in essere dallo stesso, benché in condizioni di poter vigilare (ad esempio, perché operanti i trasgressori nelle immediate vicinanze) sui sottoposti, venuti meno alle direttive loro preventivamente impartite.
Occorre, quindi, riferire l’obbligo e la sanzione a carico del preposto al mancato intervento in presenza di prassi scorrette ed al mancato controllo delle stesse, non rilevando comportamenti estemporanei, oggettivamente non imputabili all’omesso controllo.
Si possono fare numerosi casi in cui la presenza fisica è impossibile e l’obbligo della presenza costanze è inesigibile: dai lavoratori che svolgono lavoro da soli o si spostino in piccoli gruppi, a quelli in trasferta, a quelli che operano in ambienti di rilevanti dimensioni[8].
Su questa base si sviluppa tutta la giurisprudenza che condiziona la responsabilità del preposto alla conoscenza o conoscibilità di prassi scorrette o, addirittura[9] (attraverso il mancato controllo e la mancata adozione delle doverose sanzioni) alla illegittima accettazione di prassi in violazione di obblighi cogenti per la sicurezza.
Diversamente opinando, si introdurrebbe una inaccettabile responsabilità penale "di posizione", tale da sconfinare nella responsabilità oggettiva, dovendo la condotta essere comunque “esigibile”[10].
Anche di recente[11] la Cassazione ha affrontato la questione della esigibilità del comportamento, con riferimento ad un'impresa di grandi dimensioni (dai connotati differenti, evidentemente, dall’area circoscritta di un cantiere o di una impresa nella quale le lavorazioni si svolgono in un ambito ben definito). In questo caso viene in rilievo il cosiddetto principio di esigibilità. La colpa ha, infatti, un versante oggettivo, incentrato sulla condotta posta in essere in violazione di una norma cautelare, e un versante di natura più squisitamente soggettiva, connesso alla possibilità dell'agente di osservare la regola cautelare. Il rimprovero colposo riguarda infatti la realizzazione di un fatto di reato che poteva essere evitato mediante l'osservanza delle norme cautelari violate. Il profilo soggettivo e personale della colpa viene generalmente individuato nella possibilità soggettiva dell'agente di rispettare la regola cautelare, ossia nella concreta possibilità di pretendere l'osservanza della regola stessa: in sostanza, nell'esigibilità del comportamento dovuto. Si tratta di un aspetto che si colloca nell'ambito della colpevolezza, in quanto esprime il rimprovero personale rivolto all'agente. A questo profilo della responsabilità colposa la riflessione giuridica più recente ha dedicato molta attenzione, nel tentativo di personalizzare il rimprovero dell'agente attraverso l'introduzione di una doppia misura del dovere di diligenza, che tenga conto non solo dell'oggettiva violazione di norme cautelari ma anche della concreta possibilità dell'agente di uniformarsi alla regola, valutando le sue specifiche qualità personali e la situazione di fatto in cui ha operato.
Da queste considerazioni deriva che la qualità dell'imputato non costituisce di per sé prova della conoscenza o della conoscibilità, da parte della stessa, di prassi comportamentali, più o meno ricorrenti, contrarie alle disposizioni in materia antinfortunistica. Ciò significa che un'eventuale condotta omissiva al riguardo non può esserle ascritta laddove non si abbia la certezza che fosse a conoscenza della prassi elusiva o che l'avesse colposamente ignorata.
Invero, la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione da parte di questi di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (la cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso[12].
Il riferimento alla conoscenza o conoscibilità (o, peggio, accettazione) delle prassi scorrette ed il principio di esigibilità rendono evidente l’insussistenza di un obbligo di presenza continua e assidua in ogni parte della realtà lavorativa, dovendosi fondare la responsabilità sul presupposto della colpa (attraverso l’esigibilità del comportamento doveroso fondato su conoscenza o conoscibilità) e non della responsabilità oggettiva.
Laddove, invece, la misura dell’obbligo e della responsabilità dovesse essere riferita alla presenza continua ed in senso fisico del preposto, al fianco ad ogni lavoratore, ed il controllo fosse riferito alla singola azione lavorativa (e non alle prassi) e non in una logica organizzativa, l’unica soluzione per evitare una responsabilità oggettiva (per inesigibilità dell’obbligo) sarebbe la sostituzione (o l’integrazione dell’attività del) del preposto con la tecnologia, ossia con telecamere o dispositivi in grado di verificare, momento per momento, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività, il costante e pieno rispetto degli obblighi di legge da parte di ciascun lavoratore, garantendo così la possibilità di intervento immediato, al fine di prevenire i singoli comportamenti contrastanti con le direttive aziendali e con gli obblighi di legge, senza che ciò, ovviamente, possa essere condizionato ex art. 4 l. 300/1970 da alcun accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
[2] Anche con riferimento alla giurisprudenza più risalente. V. Cass., 12 gennaio 1988, n. 108
[3] Cass., 15 dicembre 2015 n. 49361; Cass., 1 febbraio 2012 n. 4412
[4] Cass., 13 maggio 2016 n. 20068
[5] Cass., 30 luglio 2024 n. 31146
[6] Cass., 11/2/2020, n. 3282
[7] Cass., 5 aprile 2000, n. 4265
[8] In questi casi, si può ritenere sussistente la necessità di organizzare un sistema di vigilanza random a cura di un preposto itinerante
[9] Cass., 8 giugno 2021, n. 22262
[10] Cass., 22 luglio 2019, n. 32507; 3 aprile 2019 n. 20833
[11] Cass., 31 marzo 2021, n. 12137
[12] Sez. 4, n. 32216 del 20/06/2018, Capobianco e altro, Rv. 273568; Sez. 4, n. 24462 del 6/5/2015, Ruocco, Rv. 264128; Sez. 4, n. 5404 del 8/1/2015, Corso e altri, Rv. 262033.
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Il Ministero del lavoro evidenzia che, al 9 ottobre, attraverso il portale dei servizi dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, erano state emesse 45.878 patenti a crediti per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili (attraverso la domanda per il tramite del portale), altre 6.686 risultavano salvate in bozza oltre a essere arrivate 286.071 autocertificazioni (tramite PEC).
Numeri che l’INL giudica troppo lontani rispetto dalla quantità di soggetti che, anche attraverso la sola verifica alla CCIAA, sarebbero obbligati a chiedere la patente a crediti.
Così, il Direttore dell’INL – nella nota dell’8 ottobre – sottolinea che la maggior parte degli operatori interessati non ha ancora formalizzato l’istanza per la patente a crediti.
In proposito, rammenta che la trasmissione della PEC non comporta il rilascio della patente essendo necessario formalizzare l’istanza tramite il Servizio online.
Ne consegue che coloro i quali abbiano inviato esclusivamente l’autocertificazione e non abbiano fatto istanza sul Portale non potranno operare nei cantieri temporanei e mobili a decorrere dal 1° novembre 2024.
L’INL sollecita, quindi, a presentare la domanda attraverso il portale sia da parte di chi ha fatto l’autocertificazione inviata via PEC sia da parte di chi intende fare direttamente la domanda attraverso il Portale internet anche per evitare una eccessiva concentrazione di accessi negli ultimi giorni del mese di ottobre.
Una tale eventualità, infatti, potrebbe causare disguidi e rallentamenti nelle, pur semplici, operazioni richieste all’operatore.
Confindustria, al fine di agevolare il percorso di adeguamento al nuovo obbligo, ha da tempo formulato quesiti per precisare, innanzitutto, l’ambito di applicazione, ritenendo che le generiche dizioni della norma (es., mera fornitura, attività intellettuali, aziende esecutrici, etc.) possano giustificare incertezze nella formulazione della domanda.
È il caso, ad esempio, della sussistenza o meno dell’obbligo per le attività in studi cinematografici (art. 88, commi 2, lett. g) e 2bis) (dove l’installazione delle strutture non dovrebbe corrispondere ad un cantiere) e nel caso di allestimento di stand nelle fiere (dove, analogamente, il montaggio e smontaggio in un’area dove non è presente alcuna attività di cantiere non dovrebbe costituire presupposto per la sussistenza dell’obbligo).
Il chiarimento relativo all’accesso fisico nei cantieri, contenuto nella circolare dell’INL n. 4/2024, è sicuramente utile, ma ne occorrono molti altri, nell’immediato (almeno sotto il profilo dell’ambito applicativo), per supportare il sistema delle imprese nel percorso di adesione all’obbligo di legge.
Questo anche per comprendere, ad esempio, cosa accade se una azienda fa la domanda ma – per l’attività che svolge – si evidenzia in seguito (anche per effetto dei chiarimenti auspicati) che non è tenuta all’obbligo di legge (ad es., opera in cantiere ma svolge una attività esclusa dall’obbligo). Il dubbio riguarda, in particolare, la rilevanza o meno di eventuali errori nella domanda, l’incidenza della commissione di eventuali violazioni rilevanti ai fini della decurtazione del punteggio, l’incidenza di azioni di prevenzione meritevoli di incremento, l’applicazione della sospensione. A parere di Confindustria l’impresa - in assenza di un procedimento di revoca o cancellazione per insussistenza dell’obbligo - potrebbe conservare la patente ed ottenere sia l’automatico punteggio iniziale sia gli incrementi, ma non potrebbe subire gli effetti negativi previsti dalla norma esclusivamente per i soggetti obbligati (revoca, sospensione, decurtazione).
Riteniamo che l’afflusso delle domande possa essere reso difficoltoso anche dalla complessità delle verifiche in ordine alla dichiarazione relativa all’adempimento dell’obbligo formativo in capo a tutti i soggetti interessati, soprattutto per le aziende di maggiori dimensioni. Il chiarimento presente nelle prime FAQ del 4 ottobre scorso appare importante, in quanto afferma l’irrilevanza della dichiarazione inerente alla formazione del datore di lavoro, ma resta ancora irrisolta (nonostante i chiarimenti presenti nella circolare del 4/2024) la questione di portata generale, ossia se l’adempimento dell’obbligo formativo comporti la positiva conclusione di tutti i corsi per tutti i lavoratori (il che renderebbe impossibile la formulazione della domanda) ovvero quale sia la diversa condizione che legittima la formulazione di una domanda veritiera (ad es., la programmazione del corso).
Questa nota viene inviata anche all’INL, sia per lo spirito collaborativo sollecitato nella comunicazione dell’8 ottobre, sia per sollecitare la tempestiva pubblicazione di ulteriori chiarimenti, al fine di rendere più agevole l’individuazione della sfera applicativa della norma e delle condizioni di legittimità della domanda.
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Il prossimo 15 ottobre scadrà il termine ultimo per la presentazione della domanda di esonero contributivo per il possesso della certificazione di genere, ottenuta ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198 del 2006.
Dell'esonero contributivo possono beneficiare i datori di lavoro privati, in possesso appunto della certificazione di genere, nel limite massimo di 50.000 euro annui per un valore pari all'1% del versamento dei contributi previdenziali dovuti.
Con il messaggio n. 2844 del 13 agosto 2024, l'INPS - nell'indicare i requisiti necessari per poter beneficiare dell'esonero - ha precisato che la domanda di esonero deve riportare la retribuzione media mensile globale come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione e non quella del singolo lavoratore.
Con una successiva comunicazione, aggiornata al 2 ottobre scorso, l'INPS ha chiarito che per tutti i datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione di genere entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti, previa rinuncia alla domanda già presentata, entro il 15 ottobre 2024.
Alla scadenza del termine - precisa l'Istituto - tutte le domande in stato “trasmessa”, relative a certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023, verranno elaborate secondo le indicazioni contenute nella circolare 137/2022.
Ricordiamo, infine - come specificato nel messaggio n. 2844 del 13 agosto 2024 - che i datori di lavoro che hanno già ricevuto un accoglimento della domanda presentata nel 2022 non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.
Modificato il da Lucia Scorza ADBEF64C-F136-2C30-4125-66E2005E805C [email protected]
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Facciamo seguito alle precedenti circolari sul tema della patente a crediti (da ultimo, la news del 2 ottobre 2024) per segnalare che l’INL ha pubblicato, nel proprio sito Internet, alcune FAQ, che trovate comunque in calce alla presente comunicazione.
Mentre la seconda (irrilevanza della categoria della SOA, già chiarito con la circolare n. 4/2024) e la terza (relativa al fatto che, in caso di presenza di più datori di lavoro e di più unità produttive, il possesso dei requisiti - DVR e nomina del RSPP- si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR), la prima e la quarta rivestono una qualche rilevanza.
Con la prima si chiarisce chi deve fare l’autocertificazione e fino a quando. L’autocertificazione con la PEC deve essere fatta dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stanno già operando in cantieri temporanei o mobili. Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stiano operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all’invio della PEC. Dal 1 ottobre è possibile fare la domanda attraverso il sito, quindi è possibile, anche per chi sta lavorando, fare immediatamente la domanda in via informatica.
L’autocertificazione mediante PEC è possibile fino al 31 ottobre e dal 1 novembre non sarà più possibile operare senza previamente aver fatto domanda tramite portale.
Con la quarta si chiarisce il contenuto della dichiarazione in merito alla formazione dei datori di lavoro: posto che tale formazione diviene obbligatoria solamente per effetto dell’accordo Stato Regioni, fino alla adozione di quel provvedimento, la dichiarazione che comprenda anche l’aver fatto la formazione ai datori di lavoro (inserita nell’oggetto dell’autocertificazione e della domanda), non può costituire motivo di non veridicità, posto che la né autocertificazione né la domanda attraverso il portale “potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori”.
Patente a crediti - prime FAQ INL.pdf|Visualizza dettagli
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Di seguito il documento relativo a Patente a crediti – Decreto Ministeriale 18 settembre 2024, n. 132 e Circolare INL n. 4/2024 - Seconda parte: sospensione, punteggi e sanzioni.
II Circolare patente a crediti def.pdf|Visualizza dettagli
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Facciamo riferimento alla nota del 24 settembre u.s. per segnalare la pubblicazione della circolare 1 ottobre 2024, n. 15466 del Ministero del lavoro, relativa alle modalità di versamento del contributo esonerativo legato all’esonero parziale in caso di lavoratori addetti a lavorazioni ad alto rischio.
La circolare ripercorre la nuova disciplina introdotta dal DM 11 giugno 2024, che abbiamo già commentato nella nota sopra richiamata.
In questa occasione ci soffermiamo, in particolare, sul periodo transitorio, per confermare quanto anticipato, in quanto la circolare ministeriale precisa che “i datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del decreto, già fruivano dell’esonero e che intendano continuare ad avvalersi dell’istituto, sono tenuti ad inviare una nuova autocertificazione attestante le unità in esonero in tutte le provincie interessate, entro il termine di 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 1° novembre 2024. La nuova autocertificazione di cui sopra, si intende presentata in regime di continuità con il trimestre precedente e, pertanto, è valida per l’intero trimestre nel quale si effettua il pagamento, previa corresponsione dell’intero importo dovuto”.
Sul piano operativo, il Ministero evidenzia “l’applicativo per la presentazione dell’autocertificazione … sarà disponibile a far data dal 3 ottobre 2024”.
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Segnaliamo che il 22 ottobre pv il Punto di Contatto Nazionale (PCN) presso il MIMIT organizza a Roma un evento dedicato alla presentazione delle nuove Linee Guida OCSE per le imprese Multinazionali sulla condotta responsabile di impresa.
Ricordiamo che le Linee Guida rappresentano uno dei più noti riferimenti vigenti a livello globale sul tema della condotta responsabile di impresa, su cui è incardinato il meccanismo delle cd “istanze specifiche” innanzi al PCN.
Sebbene le Linee Guida siano rivolte alle imprese multinazionali, rappresentano un’importante riferimento anche per le PMI, che sono, infatti, tenute ad osservarle nella misura più ampia possibile.
L’evento del 22 ottobre pv si propone di illustrare e approfondire le novità risultanti dalla revisione delle Linee Guida, conclusasi nel giugno 2023, resasi necessaria per aggiornarle rispetto ai cambiamenti che hanno caratterizzato il contesto globale negli ultimi anni.
La partecipazione all’evento sarà possibile sia in presenza che da remoto. Per iscriversi è necessario inviare mail, cfr. allegato.
Conferenza Linee Guida OCSE & PCN 22 ottobre 2024.pdf
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È stato pubblicato Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 135 (scaricabile al seguente link) che attua la direttiva in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni/mutageni durante il lavoro (GU n. 226 del 26/09/2024) – vedi per ultima nostra news del 16 luglio 2024.
Il decreto contiene diverse importanti modifiche sia all’articolato che agli allegati del Dlgs 81/2008 (in attuazione della direttiva (UE) 2022/431– vedi nostra news del 1 aprile 2022), ed entrerà in vigore il prossimo 11 ottobre 2024.
La direttiva (UE) 2022/431 è la quarta di cinque recentemente emanate, che modificano la direttiva esistente in tema di agenti cancerogeni/mutageni, e volute dalla Commissione europea sostanzialmente ai fini di un aggiornamento tecnico della direttiva stessa ed è parte di un progetto di revisione complessivo della materia salute e sicurezza che la Commissione europea ha avviato nel 2017.
Numerose le novità del decreto tra cui, in particolare, l’ampliamento del campo di applicazione del Titolo IX, capo II del Dgs 81/08, sulla protezione da agenti cancerogeni e mutageni anche alle sostanze tossiche per la riproduzione (art. 233 del Dlgs 81/08) e nuovi o riveduti valori limite occupazionali per i composti dell'acrilonitrile, del benzene e del nichel e per diverse sostanze tossiche per la riproduzione.
Il decreto, va poi a modificare, numerosi articoli Dlgs 81/08 (ad esempio, sempre in riferimento al titolo IX, capo II, in materia di definizioni, sostituzione e riduzione, valutazione del rischio, informazione e formazione, registro di esposizione) e contiene i seguenti tre allegati: agli allegati a e b che contengono i valori limite di esposizione professionale sia per gli agenti chimici che cancerogeni/mutageni/reprotossici e andranno a sostituire integralmente gli allegati XXXVIII e XLIII del Dlgs 81/08. L’allegato C con il valore limite biologico e la procedura di sorveglianza sanitaria per il piombo (nuovo allegato XLIII – bis). Questo allegato è sostanzialmente analogo all’allegato XXXIX del Dlgs 81/08, di cui il decreto in esame prevede l’abrogazione. Il piombo infatti passerà dall’attuale capo I protezione da agenti chimici al capo II – protezione da agenti cancerogeni/ mutageni/ sostanze tossiche per la riproduzione del titolo IX del Dlgs 81/08.
Seguirà, a breve, una nota di dettaglio con una analisi delle principali modifiche introdotte nel Dlgs 81/08.
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Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni relative alla patente a crediti del 24 e 30 settembre 2024 per segnalare quanto segue.
- Comunicazione dell’INL su malfunzionamento del sito e rallentamento della posta elettronica
Confindustria, nell’approssimarsi dell’entrata in vigore dell’obbligo di possedere la patente a crediti, aveva chiesto il rinvio del termine del 1 ottobre, ritenendo non maturi i tempi per l’entrata in vigore dell’obbligo in relazione alla insufficienza di tempo per la spedizione della autocertificazione via PEC (considerato che la decorrenza dell’obbligo di possesso della patente era nota sin dall’approvazione del decreto legge n. 19/2024 e vi era, quindi, margine per gestirne modalità e tempi dell’invio) e della mancata puntuale definizione della sfera soggettiva di applicazione (così inducendo correttamente, nel dubbio, a formulare la domanda).
La richiesta, proposta in sede parlamentare, è stata ritirata, essendo ferma intenzione del Ministero del lavoro di rispettare la data fissata dal legislatore.
Prima della metà del mese di settembre, Confindustria aveva inviato ai vertici del Ministero del lavoro e dell’INL una serie di quesiti, volti a chiarire i tantissimi aspetti dubbi, tra i quali la sfera di applicazione della norma ed aveva contemporaneamente rappresentato l’esigenza di un rinvio.
Con circolare del 23 settembre, oltre a fornire alcuni chiarimenti sulla portata del recente DM di attuazione dell’art. 27 del Dlgs 81/2008, l’INL ha regolato il periodo di prima applicazione, introducendo – per le aziende che intendono continuare o iniziare ad operare il 1 ottobre - la possibilità di inviare una PEC contenente l’autocertificazione della domanda di patente, in modo da essere in regola con la disposizione che entra in vigore oggi, 1 ottobre 2024.
Ieri, 30 settembre, l’INL ha pubblicato, nel proprio sito istituzionale, il seguente testuale messaggio:
“Si avvisa che, in ragione del notevole afflusso di comunicazioni via PEC, sono stati rilevati rallentamenti del sistema di posta elettronica e pertanto la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva potrebbe non andare a buon fine.
La problematica è comunque in via di risoluzione e non si terrà conto di eventuali ritardi. In ogni caso si ricorda che l’indirizzo PEC è attivo sino al 31 ottobre p.v. e che, a partire già da domani 1° ottobre, sarà possibile accedere al portale INL per la trasmissione della richiesta della patente”.
Deve, dunque, ritenersi che l’eventuale verifica ispettiva che rilevi l’accesso in cantiere senza la previa domanda di patente (attraverso la PEC) non possa sollevare alcuna eccezione e comminare alcuna sanzione per aver svolto attività senza il previo possesso della patente (o meglio, della domanda di rilascio della patente).
Invitiamo le aziende che hanno spedito (o tentato di spedire) la PEC a conservarne prova, in modo da testimoniare la non imputabilità all’impresa del ritardo nell’accoglimento da parte dell’INL.
Tenuto conto che lo stesso INL precisa che non si terrà conto del ritardo, deve ritenersi che, comunque, le imprese che stanno svolgendo lavori che comportano un accesso fisico in cantiere (come chiarito dalla circolare n. 4/2024 dell’INL) siano chiamate a formulare la domanda nel sito dell’INL entro il 31 ottobre 2024.
Si precisa che, nonostante sia ormai attiva la procedura informatica ordinaria per la domanda (v. punto seguente), è ancora possibile effettuare la domanda via PEC fino al 31 ottobre, che andrà comunque integrata con la domanda nel sito entro il 31 ottobre 2024.
Lo stesso INL, come si preciserà nel successivo punto 2, ricorda che “coloro che non riescano a completare la procedura online in tempo utile rispetto alle attività in corso potranno trasmettere la PEC all’indirizzo di cui sopra e riprovare entro il 31 ottobre”.
- Istruzioni tecniche per la domanda di patente a crediti nel sito dell’INL
L’INL rende disponibili nel proprio sito internet le istruzioni tecniche per l’inserimento della domanda di patente a crediti, operativa da oggi, primo ottobre 2024.
Le istruzioni tecniche e i due video presenti nella sezione del sito internet riportano sostanzialmente le medesime indicazioni diffuse nell’incontro del 27 settembre scorso, delle quali si è data notizia con la comunicazione del 30 settembre e formulano alcune indicazioni con riferimento ad “eventuali” ritardi nella spedizione della PEC.
Nel rinviare alla lettura del documento dell’INL, si anticipano le seguenti indicazioni.
- Il sito al quale accedere è https://servizi.ispettorato.gov.it
- L’accesso avviene attraverso la procedura di identificazione SPID personale o CIE
- Una volta effettuato l’accesso, occorre entrare nei Servizi disponibili ed avviare la procedura per l’Istanza patente a crediti (qui si precisa che fino al 31 dicembre 2024 è possibile indicare, in regime di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, i soli requisiti di cui all'art. 1 del D.M. 18 settembre 2024 n. 132 (i soli requisiti per il rilascio della patente). A partire dal 1 gennaio 2025 sarà possibile indicare i requisiti aggiuntivi di cui all'art. 5 del Decreto sopra indicato (che incidono sul punteggio aggiuntivo).
- In prima battuta, la procedura chiede di individuare se si tratti di impresa/lavoratore autonomo stabilito in Italia, in uno Stato membro della UE o in uno stato non membro
- Per le imprese o i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea, è possibile autocertificare il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
- Una volta prescelto il Paese, la procedura guida alla scelta del soggetto che formula la domanda: legale rappresentante o da uno delegato, trattandosi di procedure differenti (occorre prestare particolare attenzione alle dichiarazioni richieste al delegato)
- Al completamento della procedura guidata per le varie dichiarazioni, l’applicativo consente di salvare una bozza di domanda, modificabile in successivi accessi prima dell’invio
- L’invio della istanza comporta l’impossibilità di apportare, successivamente, eventuali modifiche. L’utente viene avvisato da una finestra di dialogo di conferma di invio.
- L’invio determina la produzione di una ricevuta di rilascio della patente che deve essere scaricata (SI CONSIGLIA VIVAMENTE DI FARLO IMMEDIATAMENTE PER NON DOVER ACCEDERE NUOVAMENTE AL SITO, SOVRACCARICANDO LE PROCEDURE) e conservata. La ricevuta reca gli estremi del soggetto obbligato (Codice Fiscale e Ragione sociale), l’identificativo dell’istanza stessa, nonché il codice della Patente associata.
- Allo stato, la procedura per la visualizzazione della patente non è disponibile, per la quale dovrà essere adottata una procedura contenente le modalità di visualizzazione, previo parere del Garante per la privacy. Si deve quindi ritenere che la verifica da parte dei soggetti interessati o obbligati (committente o direttore dei lavori) non sarà possibile se non con la richiesta di copia cartacea dell’istanza (PER QUESTO SI RICHIEDE DI STAMPARLA IMMEDIATAMENTE E CONSERVARLA, ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO).
- Le disposizioni sulla istanza da parte delle imprese che non abbiano una stabile organizzazione nel territorio italiano non appaiono particolarmente chiare, in quanto non vi sono disposizioni che individuano provvedimenti equivalenti alla patente a crediti.
- Le istruzioni confermano che “in fase di prima applicazione le imprese e i lavoratori autonomi che operano già in cantieri attivi, possono presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite l’indirizzo PEC [email protected], attivo dal 23 settembre u.s. fino al 31 ottobre p.v.”
- A partire dal 1° novembre non sarà più possibile trasmettere via PEC l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, risultando indispensabile aver effettuato entro il giorno precedente la richiesta di rilascio della patente.
- L’INL invita espressamente “gli operatori che abbiano già trasmesso la PEC ad evitare di concentrare gli accessi sul Portale nella giornata del 1° ottobre o in prossimità del 31 ottobre, avendo a disposizione l’intero mese di ottobre per accedere e completare la procedura sul Portale”.
- Allo stesso modo, l’INL ricorda che, a partire dal 1° ottobre, “coloro che non riescano a completare la procedura online in tempo utile rispetto alle attività in corso potranno trasmettere la PEC all’indirizzo di cui sopra e riprovare entro il 31 ottobre”.
- Conclusioni
Data la recente esperienza relativa al mancato funzionamento del sistema della PEC e viste le raccomandazioni dello stesso INL, si invitano le aziende a riferire tempestivamente eventuali malfunzionamenti, al fine di consentire di rappresentarli all’INL.
A breve dovrebbero essere pubblicate alcune FAQ in risposta a quesiti indirizzati all’INL, sulle quali torneremo appena disponibili.
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Il 27 settembre 2024 l’INL ha organizzato un webinar per illustrare il funzionamento del nuovo portale per la domanda informatica di patente a crediti, il cui possesso è obbligatorio a decorrere dal 1 ottobre 2024.
Segue la trascrizione dell’intervento illustrativo.
Premessa
In fase di prima applicazione, saranno disponibili esclusivamente i requisiti dell'articolo 1 del decreto ministeriale del 18 settembre, ossia i requisiti essenziali per il rilascio della patente. A partire dal primo gennaio, sarà possibile per tutte le imprese, inclusi i lavoratori autonomi, effettuare un "upgrade" dell'istanza, individuando tutti i casi di requisiti ulteriori che danno diritto a punteggi aggiuntivi fino a un massimo di cento punti. Questa avvertenza sarà presente all'interno del portale.
L'accesso al portale avverrà tramite SPID o CIE, in quanto il decreto e la norma stessa impongono l'utilizzo di strumenti di identificazione sicuri.
Una volta entrati, si potrà scegliere tra tre diversi contesti previsti dalla norma:
- Lavoratore autonomo e impresa italiana.
- Lavoratore autonomo e impresa non stabilita in Italia.
- Lavoratore autonomo e impresa extra-UE non stabilita in Italia.
Il concetto di "non stabile organizzazione" è giuridico e deriva dalla normativa fiscale. In pratica, se un'impresa UE ha uno stabilimento in Italia, ad esempio con sede legale in Belgio o Polonia, si comporta come un'impresa italiana e quindi farà la domanda come tale.
Procedura per lavoratore autonomo o impresa italiana
Entrando nel flusso per il lavoratore autonomo o impresa italiana, si troverà una schermata che chiede di specificare il ruolo dell'operatore: "Entro come legale rappresentante o lavoratore autonomo" oppure "Entro come delegato". In questa fase, scegliamo "lavoratore autonomo o legale rappresentante".
Il sistema richiede l'inserimento del codice fiscale dell'impresa e verifica la correttezza del dato inserito. Se il codice fiscale non è corretto, viene visualizzato un avviso di errore.
È presente una dichiarazione di responsabilità in cui il legale rappresentante si autodichiara tale e deve accettare le condizioni selezionando l'apposita casella.
Se il codice fiscale è già censito nei nostri sistemi, il sistema restituisce automaticamente la ragione sociale; altrimenti, l'operatore dovrà inserirla manualmente.
Il sistema chiede di specificare se si tratta di un'impresa o di un lavoratore autonomo. Il campo per inserire la PEC non è obbligatorio, ma se viene inserito un indirizzo errato, il sistema lo segnala e richiede la correzione.
Si passa quindi alle dichiarazioni previste dalla norma e dal decreto. Tutte le dichiarazioni, tranne l'iscrizione al registro della Camera di Commercio, offrono la possibilità di indicare "non in possesso" con motivazioni come "non obbligatorio" o "esenzione giustificata". Se si possiedono tutti i requisiti, si dichiara di essere consapevoli delle conseguenze in caso di dichiarazioni false e si procede.
Viene poi mostrato un riepilogo dei dati inseriti, permettendo all'operatore di verificare la correttezza delle informazioni. Se si è sicuri, si può inviare l'istanza; altrimenti, è possibile salvarla in bozza per modificarla successivamente. Una volta inviata, l'istanza non potrà più essere modificata e il sistema avvisa di questa impossibilità.
Dopo l'invio, viene generata una ricevuta di richiesta di rilascio della patente a crediti, che deve essere scaricata e conservata.
Il documento che attesta la presentazione contiene un codice alfanumerico casuale che identifica in modo randomizzato il numero della patente.
Procedura per il delegato
Il flusso per il delegato presenta alcune differenze. È fondamentale selezionare correttamente il ruolo di "delegato" all'inizio. Il sistema richiede non solo il codice fiscale dell'impresa o del lavoratore autonomo, ma anche quello del legale rappresentante. Questo permette al sistema di censire il legale rappresentante, che potrà visualizzare la patente a crediti una volta disponibile, anche se la domanda è stata presentata dal delegato.
In questo caso, la dichiarazione non è fatta in prima persona, ma si attesta che le dichiarazioni sono state rese dal legale rappresentante o dal lavoratore autonomo. Il delegato dichiara di essere autorizzato a presentare l'istanza e di avere la disponibilità delle autodichiarazioni del soggetto obbligato. Dopo aver verificato le informazioni, il delegato può inviare l'istanza, generando la ricevuta da conservare.
Si raccomanda agli operatori di scaricare immediatamente la ricevuta per evitare di dover accedere nuovamente al sistema, soprattutto considerando l'elevato numero di utenti previsti nei prossimi giorni. Attualmente, la visualizzazione della patente non è disponibile perché si attende un decreto che definirà criteri e modalità di accesso a queste informazioni.
Considerazioni finali
Chi ha già presentato la PEC non deve affrettarsi a richiedere la patente il primo di ottobre, né aspettare l'ultimo momento (31 ottobre) per farlo. È importante organizzarsi e affrontare con tranquillità questo passaggio alla patente a crediti.
Il delegato avrà a disposizione una lista delle istanze effettuate per conto terzi, distinguendo tra quelle in bozza (non ancora completate) e quelle inviate con ricevuta. La ricevuta riporta un codice (non un numero sequenziale) e la data di rilascio, utilizzando numeri randomici per impedire falsificazioni.
Procedura per imprese UE
Per le imprese UE, ci sono alcune differenze. Ad esempio, si seleziona la nazionalità di riferimento per evitare problemi di omonimia nei codici rilasciati. Se il legale rappresentante non ha un codice fiscale italiano, si può inserire il "Company Number". La norma prevede la possibilità di dichiarare se si è in possesso di un documento equivalente rilasciato dal proprio Stato. Se si possiede questo documento, si dichiara semplicemente di averlo. Se non si possiede, la procedura richiede le stesse informazioni richieste alle imprese italiane, con l'unica differenza che l'iscrizione al registro della Camera di Commercio può essere non obbligatoria.
La compilazione è guidata, rapida e intuitiva. L'Ispettorato pubblicherà nei prossimi giorni un contributo per accompagnare gli operatori in questa attività. Si chiede agli operatori, soprattutto ai delegati, collaborazione e di non accalcarsi: c'è tutto il tempo per completare la procedura online, soprattutto per chi ha già presentato la PEC attiva dal 23 settembre.
Aggiornamenti futuri
Le patenti rilasciate immediatamente riguardano i requisiti dell'articolo 1 del decreto. I requisiti dell'articolo 4 verranno implementati nei mesi successivi, poiché era impossibile prepararli in questo breve lasso di tempo. Entro il 31 dicembre 2024, la patente permetterà agli operatori di inserire anche i requisiti ulteriori che danno punteggi fino a 100, come previsto dalla norma.
Si sta già lavorando sull'applicazione che renderà possibile questa integrazione, in attesa del parere del Garante sulla rappresentazione dei dati. Inoltre, si sta testando l'infrastruttura per gestire l'impatto previsto degli accessi al sistema.
Domanda sulla certificazione SOA
Un partecipante ha chiesto: chi ha, ad esempio, la certificazione SOA, deve fare qualcosa o comunicare tramite il portale?
No, perché la norma esclude l’obbligo di patente ‘per chi ha la SOA (almeno) di III classificazione.
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In relazione alla imminente entrata in vigore della disciplina della patente a punti, segnaliamo che il 27 settembre, alle ore 15:00 l'INL organizza un webinar avente ad oggetto la Presentazione del portale per la richiesta della patente a crediti, introdotta dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
Di seguito il link all'iniziativa
Link per live event
locandina_webinar .pdf|Visualizza dettagli
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Inoltriamo un primo commento al Decreto Ministeriale 18 settembre 2024, n. 132 e alla Circolare INL n. 4/2024.
Circolare patente a crediti def.pdf|Visualizza dettagli
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La legge 68/1999 prevede, all’art. 5, comma 3bis, la possibilità di esonero oneroso dagli obblighi assunzionali relativamente agli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato (con tasso di rischio INAIL pari o superiore al 60‰).
Il DM 10 marzo 2016 disciplinava le modalità procedurali per ottenere l’esonero, con particolare riferimento all’autocertificazione della condizione esonerativa e alle modalità di pagamento del contributo esonerativo.
Per consentire il versamento del contributo anche mediante il canale PagoPA (ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale - Dlgs 7 marzo 2005, n. 82, art. 5), il DM del 2016 viene integralmente sostituito dal DM 11 giugno 2024 a decorrere dal 1 ottobre 2024.
In primo luogo, si sottolinea la presenza di un regime transitorio (art. 5), che tiene conto della data di entrata in vigore del nuovo decreto.
Per coordinare la scadenza del giorno 10 del mese successivo al trimestre già coperto da esonero (10 ottobre 2024) con la possibilità di dare continuità al pregresso regime di esonero (mediante autocertificazione entro 30 giorni dall’entrata in vigore del DM), il decreto prevede espressamente che “la nuova autocertificazione si intende presentata in regime di continuità con il trimestre precedente e, pertanto, è valida per l'intero trimestre nel quale si effettua il pagamento, previa corresponsione dell'intero importo dovuto”.
Ne consegue che la nuova autocertificazione (la cui nuova procedura informatica genera lo strumento per il pagamento del contributo) può essere adottata entro 30 giorni dall’entrata in vigore del DM ed opera la presunzione di legge secondo la quale il versamento è effettuato a copertura del trimestre, così sanando il ritardo rispetto del termine del 10 del mese successivo al trimestre già coperto da esonero.
Dal 1 ottobre 2024 sarà comunque possibile, accedendo alla piattaforma dell’autocertificazione, verificare la disponibilità della nuova modalità di pagamento.
Agli articoli 1 e 2 si indicano, senza modifiche rispetto a quanto previsto nel precedente decreto, l’ambito di applicazione della norma e le definizioni.
L’articolo 3 contiene alcune precisazioni procedurali, rinviando al format presente sul portale “Servizi lavoro” accessibile mediante SPID/CIE o le altre modalità identificative previste dalla legge e specificando che “l'autocertificazione deve contenere tutte le provincie coinvolte nell'esonero oggetto del presente decreto” e che “non è consentita la presentazione di più autocertificazioni contemporaneamente in corso di validità, anche se contenenti differenti ambiti provinciali”.
Sempre all’articolo 3, comma 4, il nuovo decreto specifica che nell’autocertificazione il datore di lavoro indica anche “la base di computo, il numero di lavoratori con disabilità occupati e il numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato a livello nazionale”.
Il contenuto dell’autocertificazione è variato: ora è sufficiente indicare la base di computo, il numero dei lavoratori con disabilità occupati, il numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato e la quota di esonero (prima si dovevano indicare anche la quota di riserva, la base netta e la quota netta).
Tra le condizioni per l’individuazione della quota di esonero concessa si precisa che la stessa non può essere superiore “al limite massimo esonerabile, diminuito della percentuale della quota di riserva esonerato ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge 68/99”.
Con riferimento alla eventuale variazione della quota di esonero (comma 8), il decreto precisa che, in caso di incremento della quota di esonero, “la corrispondente integrazione del contributo esonerativo è effettuata in occasione dell'invio della nuova autocertificazione, tenuto conto che la procedura telematica genera un avviso di pagamento per il versamento del solo importo integrativo tramite piattaforma PagoPA”.
L’articolo 4 , relativo al contributo esonerativo, ne precisa l’importo aggiornato, che è pari a euro 39,21 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato, calcolato convenzionalmente su cinque giorni lavorativi a settimana e su 22 giorni lavorativi al mese e, pertanto, pari ad euro 2.587,86 a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l'esonero.
La modalità di pagamento è profondamente cambiata ed appare più semplice: non più il bonifico bancario ma esclusivamente la procedura telematica di PagoPA, quindi cambiano anche i termini e l’efficacia del pagamento.
Il primo versamento deve essere effettuato utilizzando l'avviso di pagamento generato dalla procedura telematica al termine della compilazione dell'autocertificazione e copre il periodo compreso dalla data dell'esecuzione del pagamento alla fine del trimestre. I versamenti successivi vanno effettuati utilizzando l'avviso di pagamento generato trimestralmente dalla procedura telematica, entro il giorno 10 del primo mese del trimestre che si intende coprire con l'esonero e, in ogni caso, valgono a copertura dell'intero trimestre per il quale vengono versati.
Il versamento viene fatto esclusivamente attraverso l’avviso di pagamento generato dalla procedura telematica, quindi non è più possibile effettuare il bonifico.
A fronte del riscontro positivo sull'esecuzione del pagamento dalla piattaforma PagoPA, l'autocertificazione si ritiene validamente presentata ed inizia a decorrere il periodo di fruizione dell'esonero.
Le informazioni sui pagamenti sono disponibili nella Banca dati del collocamento mirato al servizio in cui il datore di lavoro ha la sede legale ed ai servizi competenti per ciascuna unità produttiva interessata.
Ci riserviamo ulteriori indicazioni laddove il Ministero del lavoro dovesse emanare circolari di chiarimento.
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Si è svolto ieri, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un incontro con le principali organizzazioni di rappresentanza datoriale, presieduto dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.
Oggetto dell’incontro sono state le nuove disposizioni che il Governo intende emanare con decreto legge in materia di flussi di ingresso dei lavoratori extra comunitari.
In estrema sintesi le nuove disposizioni dovrebbero prevedere:
- più click day durante l'anno, anche specializzati per tipologie di settore, ad esempio agricoltura e turismo;
- la collaborazione con le parti sociali e le associazioni di categoria, allo scopo di definire i fabbisogni di manodopera;
- un tetto massimo di domande per datore di lavoro, in relazione alle dimensioni dell'azienda;
- un’incentivazione alla precompilazione delle domande, anticipata rispetto al click day, ampliando e rendendo effettivi così i tempi per i controlli e i controlli stessi. Di conseguenza, le quote verrebbero definite sulla base delle domande precompilate;
- la redazione informatizzata del contratto di soggiorno, per rispettare il termine degli 8 giorni dall'ingresso in Italia del lavoratore;
- la realizzazione dell'interoperabilità tra il sistema informatico in uso e altre banche dati: Ministero dell'interno, Ministero del Lavoro, Inps, Camere di commercio, Agenzia delle Entrate, per una verifica immediata dei dati inseriti nella domanda;
- controlli automatizzati per giungere all’inammissibilità delle richieste palesemente infondate o di un invio di alert al datore di lavoro per completare dati mancanti;
- la segnalazione dei datori di lavoro che non hanno provveduto alla stipula del contratto di lavoro dopo l'ingresso dello straniero in Italia, datori cui verrebbe precluso l'accesso al sistema con i successivi decreti flussi;
- il mantenimento dei canali di ingresso speciali, anzitutto per i rifugiati e per gli apolidi;
- semplificazioni amministrative di vario tipo.
- il rafforzamento di misure “premiali” a favore di quei lavoratori extra comunitari che aiutino a segnalare situazioni di gravi irregolarità nella gestione dei rapporti di lavoro.
Il Sottosegretario Mantovano ha poi affermato, cogliendo l’indicazione espressa praticamente da tutte le organizzazioni di rappresentanza datoriale, che l’obiettivo del Governo è quello di giungere ad un superamento del click day, obiettivo che però, nell’immediato, non è possibile da realizzare, dal punto di vista tecnico, ma a cui il Governo spera di poter giungere nel 2026.
Confindustria ha espresso apprezzamento per le misure illustrate, ispirate a pragmatismo e semplificazione, ricordando però, nel contempo, che i settori produttivi da noi rappresentati chiedono misure di semplificazione anche e soprattutto per la gestione degli ingressi fuori quota, ex artt. 27 e ss. del TU sull’immigrazione, trattandosi di lavoratori certamente “qualificati” e di cui le nostre imprese avvertono, in modo particolare, la mancanza sul mercato del lavoro interno.
E così, in primo luogo, è stato chiesto di dare impulso alla definizione dei protocolli d’intesa previsti per l’attuazione di varie ipotesi di ingresso “fuori quota”, protocolli che semplificano l’ingresso dei suddetti lavoratori, nonché la proroga, per almeno un biennio, della disposizione transitoria con cui è stata avviata la formazione dei lavoratori nei Paesi di origine, ai sensi dell’art. 23, comma 4-ter, del TU sull’immigrazione.
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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale sulla patente a crediti prevista dall’art. 27 del Dlgs 81/2008.
Al fine di condividere prime riflessioni sul testo, organizziamo un incontro su Teams per il giorno
25 settembre 2024, ore 9:30.
L’ incontro, riservato alle Associazioni, sarà seguito da altri incontri di approfondimento sulla base di ulteriori indicazioni
che dovessero pervenire dalle Istituzioni competenti.
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È stato pubblicato il decreto 13 settembre 2024 che reca modifiche al cosiddetto decreto controlli (Decreto 1 settembre 2021, recante criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio), prevedendo che le disposizioni relative alla qualificazione dei tecnici manutentori (art. 4 DM 1/09/2021) entrino in vigore a decorrere dal 25 settembre 2025.
La previsione era già stata modificata negli scorsi anni (vedi nostre news del 30 settembre 22 e del 14 settembre 2023), ma è stato necessario un ulteriore rinvio di un anno per poter permettere la piena realizzazione del decreto rispetto alle procedure che prevedono la qualifica dei manutentori.
Il decreto, allegato, entra in vigore oggi, il giorno dopo della pubblicazione in gazzetta ufficiale (GU n. 219 del 18-9-2024).
Il decreto prevede, inoltre, ulteriori modifiche all’allegato II, inerenti ai requisiti e alle modalità di qualificazione dei manutentori, prevedendo un rinvio ad un apposito decreto direttoriale che definirà i requisiti, secondo modalità semplificate. Sono, inoltre, state riviste le tariffe, aumentandole, per l’attività di valutazione dei requisiti.
Evidenziamo che negli ultimi mesi Confindustria, sentite le associazioni del sistema interessate, ha sollecitato la proroga ed altre modifiche ed è intervenuta anche con un posizionamento comune, d’accordo con altre Associazioni datoriali, sul tema dei requisiti e delle modalità di qualificazione. La materia è stata molto dibattuta, in particolare nell’ambito dell’osservatorio sul decreto controlli (istituito con Decreto del capo dei CNVVF n176 del 2 novembre 2021).
Confindustria continuerà a monitorare il tema, chiedendo che vengano definite ed avviate più presto le attività necessarie affinché le modalità semplificate previste garantiscano una idonea qualifica dei tecnici manutentori e il decreto venga reso operativo al più presto al fine di mettere le aziende in grado di operare correttamente. Ad oggi, infatti, ci risulta ancora in via di definizione il complesso iter, avviato negli scorsi mesi, per la richiesta e lo svolgimento delle prove d’esame.
Vi terremo informati sui successivi sviluppi.
Decreto 13 settembre 2024.pdf|Visualizza dettagli
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Segnaliamo che il 13 settembre scorso l'Area Affari Legislativi, Regionali, Diritto d'Impresa ha pubblicato una news di aggiornamento sugli sviluppi del processo di attuazione della direttiva CSRD -Corporate Sustainabiility Reporting Directive - UE/2022/2464 - sulla nuova rendicontazione di sostenibilità.
La news dà notizia dell'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l'11 settembre scorso, del Decreto legislativo 125/2024 che ha recepito la Direttiva e riporta in allegato il testo del decreto e una nota che riepiloga i nuovi obblighi di rendicontazione di maggior impatto per le imprese.
Sarà nostra cura fornire ulteriori aggiornamenti sulle prossime novità del processo, tra cui si inserisce la pubblicazione degli standard volontari per le PMI, e di quelli per le PMI quotate, prevista nel prossimo autunno.
Modificato il da Roberto Vincenti F98767E6-1156-50B9-4125-66E2005E8089 [email protected]
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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. “Decreto Salva Infrazioni” (D.L. 131/2024, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”).
L’art. 11 del D.L. ha modificato l’art. 28 del D. Lgs. 81/2015 in materia di indennità risarcitoria conseguente a violazioni della disciplina sui contratti a termine.
La disposizione prevede che il giudice possa stabilire il riconoscimento di un’indennità risarcitoria superiore al limite previsto delle 12 mensilità ove il lavoratore dimostri di aver subito un maggior danno.
La modifica in questione deriva dalla procedura di infrazione n. 2014/4231 che, in buona sostanza, ha ritenuto che la previgente disciplina – che prevedeva, come ricordato, un tetto massimo al risarcimento economico – non fosse sufficientemente dissuasiva nei confronti delle imprese che intendessero porre in essere comportamenti illegittimi, con conseguente vulnus per la tutela dei lavoratori.
È stato inoltre abrogato il 3° comma della disposizione in esame, che prevedeva la riduzione alla metà dei limiti risarcitori stabiliti nel 2° comma per il caso in cui fosse applicato un CCNL che prevedesse l’assunzione di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie.
L’abrogazione del 3° comma non comporta, in realtà, particolari effetti rispetto all’assetto esistente, considerato che si trattava di una fattispecie certamente poco frequente e che, a suo tempo, fu introdotta per rispondere a specifiche situazioni che avevano generato un contenzioso “seriale” e decisamente abnorme.
La modifica del 2° comma, invece, rischia di riproporre il problema derivante dall’eccessiva durata dei processi che si riverbera sull’entità del risarcimento cui potrebbero essere esposte le imprese.
Era proprio questo il motivo principale per cui era stato introdotto, a suo tempo, il limite massimo risarcitorio: contenere gli effetti distorsivi che frequentemente si determinavano a causa dall’ eccessiva durata dei processi.
Stante la modifica introdotta, dunque, Confindustria tenterà di proporre emendamenti volti a contenere, in tempi ragionevoli, l’avvio dell’eventuale contenzioso giudiziario, in modo da limitare gli effetti “impropri” che possono derivare, in termini risarcitori, da un’anomala durata del processo.
Modificato il da Chiara Zinno CCA4593C-D8EE-62E0-C125-899E0035E2FB [email protected]
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