Informiamo che il 13 novembre prossimo si svolgerà l’ottava edizione dell’evento annuale di reclutamento (gratuito) online “EURES ITALY FOR EMPLOYERS' DAY 2024”, promosso dall’Ufficio di Coordinamento Nazionale della Rete EURES Italia e dedicato ai servizi per l'impiego e alle aziende alla ricerca di personale con le giuste competenze tecniche e linguistiche.
L’evento si inserisce, quest’anno, nell’ambito degli eventi promossi per il trentesimo anniversario di EURES.
Il focus della giornata sarà dedicato ai seguenti settori: ICT, Green jobs, Meccatronica, Meccanica, Sanità, Turismo, Logistica, Costruzioni, ma possono partecipare anche aziende di altri settori.
Le imprese interessate possono accedere al sito dedicato e registrarsi sulla piattaforma UE.
|
Pubblichiamo in allegato la Newsletter trimestrale sulle attività da noi seguite nella Commissione Tecnica sulla Responsabilità Sociale delle Organizzazioni (RSO) di UNI e nei relativi sotto-gruppi di lavoro. Da questa edizione la Newsletter contiene anche le attività svolte dal Comitato di accreditamento di Accredia su questo tema.
Newsletter UNI CT RSO - Accredia- Ottobre 2024 .pdf|Visualizza dettagli
|
Facciamo seguito alla news del 20 giugno scorso per segnalare che il 17 ottobre 2024, con la nota allegata, il Ministero del lavoro ha inviato al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie il documento contenente la bozza di Accordo sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
Il 25 ottobre scorso si è tenuta una riunione in sede tecnica, come emerge dal documento allegato, nel corso della quale il testo trasmesso è stato approvato senza modifiche.
Il 7 novembre p.v. è prevista una riunione della Conferenza in sede politica, per la conferma definitiva del testo.
In caso di accordo, il provvedimento sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore secondo quanto ivi indicato.
Contrariamente a quanto più volte preannunciato dal Ministero del lavoro, quindi, il confronto sul testo deve ritenersi concluso.
Confindustria organizzerà a breve un webinar per il sistema per approfondire i primi aspetti inerenti al regime transitorio e il riconoscimento dei crediti formativi.
Nel rinviare ad una successiva nota di approfondimento, nel momento in cui sarà disponibile il testo definitivo, è opportuno in questa sede richiamare la disciplina del regime transitorio (Parte VII dell’Accordo, pagine 114 e seguenti) e del riconoscimento della formazione pregressa.
Entrambi questi aspetti, infatti, rilevano per comprendere correttamente sia i tempi di applicazione del nuovo Accordo sia i soggetti nei confronti dei quali avviare il nuovo percorso formativo.
REGIME TRANSITORIO
- L’Accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto degli accordi Stato-Regioni oggi vigenti (nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 oggi vigente)
- Datori di lavoro (in considerazione del carattere innovativo dell’obbligo formativo): al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, dell’Accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.
I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore dell’Accordo, i cui contenuti siano conformi all’Accordo stesso, sono riconosciuti.
RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
- LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI
- Lavoratori: sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per i quali è riconosciuto credito formativo totale.
- Dirigenti: sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.
- Preposti: sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.
In particolare, per il preposto, l’obbligo di aggiornamento, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
- DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI AI SENSI DELL’ART. 34 DEL D.LGS. N. 81/2008
Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 n 223 per i quali sono riconosciuti i crediti formativi alle condizioni indicate nella tabella allegata al documento (pag. 115).
- RSPP e ASPP
Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo stato-regioni del 7 luglio 20163 per i moduli a e c, per il quali è riconosciuto credito formativo totale, nonché per il modulo B) come riportato nella tabella presente nel testo dell’Accordo (pag. 116).
- COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ ESECUZIONE DEI LAVORI (ALLEGATO XIV DLGS 81/08)
Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza allegato XIV Dlgs 81/08 così come modificato dall’Accordo Stato Regione 7 luglio 2016 , per il quali è riconosciuto credito formativo totale.
- LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI
Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui al DPR 177/2011, il corso di formazione di cui alla parte II, punto 7, del presente accordo deve essere frequentato in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.
I corsi di formazione inerenti ai lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi all’accordo, sono riconosciuti.
Il relativo aggiornamento parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
- OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE DI CUI ALL’ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81/2008
Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per le attrezzature ancorché ricomprese nell’ Accordo.
I corsi di formazione di cui alla parte II, punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 (macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti) del presente accordo devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.
I corsi di formazione inerenti agli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti.
- FORMAZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI
Per la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 35, comma 4 del D.Lgs.15 giugno 2015, n. 81.
Quindi, il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.
6380-CSR_23-10-2024.pdf|Visualizza dettagli
Modified on by Fabio Pontrandolfi 7FBC36E3-F477-8445-C125-6D350055BB8C [email protected]
|
Il Presidente di Confindustria ha firmato la Carta di Lorenzo, dedicata alla memoria di Lorenzo Parrelli, studente vittima di un infortunio mortale nel 2022 durante il periodo di alternanza scuola lavoro.
Con la firma del documento, Confindustria rafforza il proprio impegno nel promuovere la sicurezza sul lavoro nei contesti scolastici e formativi attraverso azioni mirate a prevenire gli incidenti e ad implementare la tutela della salute e della sicurezza degli studenti coinvolti in esperienze professionali.
Il documento
Il documento – alla elaborazione del quale Confindustria non ha partecipato – costituisce un manifesto e indica alcune linee guida che si muovono nell’ottica di garantire la sicurezza dei giovani che, pur non svolgendo un’esperienza lavorativa (come accade, invece, nel tirocinio), fanno accesso nelle imprese per avvicinarsi al mondo del lavoro, integrando attività d’aula e di laboratorio.
Obiettivo dello scritto non è disciplinare aspetti dell’alternanza scuola lavoro, ma sollecitare l’attenzione su alcuni elementi concreti dell’approccio alla gestione dei meccanismi di alternanza, perchè il valore del lavoro non sia associato al rischio e alla dimensione della morte.
- La sicurezza come responsabilità collettiva: la sicurezza è un obbligo e una responsabilità collettiva, per Istituzioni, imprese, lavoratori, studenti.
- Centralità dello studente - non un lavoratore esperto, ma una persona con bisogni formativi: i rappresentanti degli studenti devono essere consultati in fase di progettazione dei percorsi formativi, partecipando ai tavoli sulla sicurezza sul lavoro dell’Amministrazione regionale e nella stesura delle convenzioni.
- Contestualizzazione dei progetti formativi rispetto alle attività svolte dallo studente: i progetti, sviluppati tra scuola, enti ed azienda non possono essere conformati a modelli standard, ma devono tener conto degli accordi tra le parti
- Coerenza dell’esperienza con gli studi seguiti e tutor: l’inserimento in percorsi adatti a favorire l’apprendimento è essenziale competenza della scuola e degli enti di formazione. Fondamentale il continuo collegamento tra studente e tutor scolastico e tutor aziendale, che devono essere previamente formati a svolgere questo ruolo
- La responsabilità sociale delle imprese: vanno distinte e valorizzate le imprese che offrono una reale formazione agli studenti, anche in relazione alla sottoscrizione di un patto formativo per la qualità pedagogica, l’equità delle opportunità formative rivolte ai giovani e la presenza di tutor adeguatamente formati e la presenza di un sistema strutturato di relazioni sindacali
Considerazioni
Il memorandum, di rilevante spessore, va a rafforzare ulteriormente l’impegno per la prevenzione in materia di salute e sicurezza di Confindustria e delle imprese aderenti.
Con l’adesione ai principi forti della Carta di Lorenzo, si rafforza – infatti - l’impegno di Confindustria – valorizzato anche dal messaggio del Presidente della Repubblica inviato al Presidente Orsini - per la qualità dei percorsi di alternanza, già da tempo sostenuta attraverso l’attribuzione di un Bollino per l’alternanza di qualità alle imprese che si distinguono per la qualità dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro attivati promuovendo collaborazioni virtuose con scuole secondarie di secondo grado (licei e istituti) e con i centri di formazione professionale.
La Carta di Lorenzo – densa di significati profondi e degna di ricadute concrete – non vuole risolvere le rilevanti criticità che caratterizzano il quadro normativo e regolamentare in materia, ma, sicuramente, indicano la direzione da intraprendere.
Essa non contiene indicazioni prescrittive e immediatamente attuabili, ma disegno il quadro culturale all’interno del quale, nella logica della Responsabilità sociale, l’impresa deve gestire l’approccio al meccanismo dell’alternanza.
L’auspicio è che l’adesione di Confindustria possa costituire il presupposto per l’avvio di un percorso di miglioramento della regolazione e dell’organizzazione che assistono l’alternanza scuola-lavoro.
|
Diamo seguito alla nostra news del 1° ottobre scorso, allegando il programma definitivo dell’evento del 22 ottobre pv (10.00-13.00) promosso dal MIMIT per presentare e approfondire le Linee Guida OCSE per le Multinazionali sulla condotta responsabile di impresa, aggiornate nel 2023.
Segnaliamo che una parte del dibattito sarà dedicata al meccanismo delle cd. istanze specifiche promosse innanzi al PCN, in caso di asserite violazioni delle Linee Guida: tema di particolare delicatezza e interesse per le nostre imprese.
E’ richiesta l’iscrizione entro il 21 ottobre pv. Le istruzioni per la partecipazione da remoto all’evento saranno riportate sul sito istituzionale del PCN.
Allegato
Programma evento PCN 22 ottobre 2024.pdf
|
Il 15 ottobre l’Ispettorato nazionale del lavoro ha emanato ulteriori indicazioni interpretative degli obblighi relativi alla patente a crediti sulla base dei quesiti pervenuti.
- Ho inviato l'autocertificazione via PEC per la patente a crediti. Volevo sapere se mi deve arrivare qualcosa o basta che presenti il modulo in cantiere? Poi dal primo di novembre devo fare richiesta di quella definitiva sul portale?
L’invio della PEC esenta dalla richiesta della patente tramite portale sino al 31 ottobre 2024 e tale invio non prevede il rilascio di una ricevuta, ferma restando l’ordinaria ricevuta di consegna e accettazione collegata all’invio di un messaggio di posta elettronica certificata, che costituisce prova dell’avvenuto invio della richiesta. Dal 1° novembre sarà possibile operare in cantiere solo qualora sia stata effettuata la richiesta della patente tramite il portale dell’INL. Dunque, se l’impresa o il lavoratore autonomo è attualmente operante in un cantiere temporaneo o mobile, entro il 31 ottobre dovrà rinnovare la richiesta tramite il portale INL, al fine di poter continuare ad operare senza soluzione di continuità. Difatti, a partire dal 1° novembre 2024 l’autocertificazione/autodichiarazione inviata via PEC non avrà più efficacia. In ogni caso, si raccomanda di non attendere il 31 ottobre ma di effettuare la richiesta di rilascio della patente il prima possibile.
- Nella circ. n. 4/2024 viene precisato che l’accesso al portale avviene attraverso SPID personale o CIE. Nel caso di delega chi deve effettuare l’accesso? È necessario che si acceda con lo SPID personale del legale rappresentante della società?
Come chiarito dalla circ. n. 4/2024, è possibile presentare la domanda di rilascio della patente anche per il tramite di un soggetto (qualsiasi soggetto) munito di apposita delega in forma scritta. Nel caso di delega, è possibile accedere con lo SPID o CIE del delegato.
- L'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata tramite PEC prevede il rilascio in modo temporaneo della patente a crediti o il mero invio della PEC abilita all'entrata dei cantieri, senza il rilascio di alcun documento?
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC abilita di per sé ad operare nei cantieri e non prevede il rilascio di alcun documento. Entro il 1° novembre 2024, per operare nei cantieri, sarà invece necessario aver effettuato richiesta della patente tramite il portale INL. Si raccomanda pertanto di richiedere il prima possibile la patente tramite il portale INL senza attendere necessariamente la data ultima del 31 ottobre.
- Dal 1° ottobre le imprese possono richiedere la patente a crediti sulla piattaforma dell'INL ma si tratta di un click day o la richiesta può essere effettuata entro il 31 ottobre 2024? Le aziende sono tenute ad inviare l'autocertificazione tramite PEC e poi a fare la richiesta sulla piattaforma o possono fare solo la richiesta sulla piattaforma?
Dal 1° ottobre è operativo il portale INL per richiedere la patente e la richiesta può essere fatta in qualunque momento. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva da trasmettere via PEC è un adempimento sostitutivo alla richiesta della patente ed ha validità sino al 31 ottobre 2024. Ciò vuol dire che, a partire dal 1° novembre, ogni impresa che opera in un cantiere temporaneo o mobile dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite portale INL poiché l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC non avrà più efficacia. Se una impresa in questo periodo non svolge alcun lavoro in cantiere non è tenuta ad avere la patente né ad inviare alcuna PEC, l’importante è che prima di iniziare i lavori abbia effettuato la richiesta della patente. Se quindi, ad esempio, l’impresa iniziasse i lavori il 15 novembre, entro il 14 novembre dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite il portale INL. In ogni caso, si raccomanda di effettuare tale adempimento in tempi congrui.
- Quale intermediario chiedo se, ad oggi, esiste uno specifico modulo di delega da far sottoscrivere alla clientela di studio interessata alla richiesta della patente a crediti.
La presentazione della domanda di rilascio della patente, accedendo al portale dell’INL, può essere effettuata per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta. Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma, dovrà a sua volta dichiarare di essere in possesso della delega nonché delle dichiarazioni del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti per il rilascio della patente. Dunque, è sufficiente dotarsi di una delega scritta.
- Le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde (da parte di imprese non agricole), potature, piantumazioni ecc. sono soggette alla normativa sulla patente a crediti? Se oltre alle citate attività si effettuano lavori quali posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, si rientra nel regime della patente a crediti?
Sono soggette alla patente a crediti le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. L’art. 89 in parola definisce cantiere temporaneo o mobile “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X”. Pertanto, laddove le imprese indicate in domanda si trovino ad operare all’interno di un cantiere che rientri nell’elenco di cui al citato Allegato X, esse saranno tenute al possesso della patente. Ove le stesse effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, non potranno non detenere la patente a crediti.
- I codici Ateco (74.90.99 e 72.20.00) configurano il lavoro di archeologo come intellettuale sebbene sia una figura operativa in cantiere, soprattutto in casi di rinvenimenti. Lo scavo archeologico è infatti classificato come lavoro ed è regolamentato dall’Allegato II.18 del D.Lgs. n. 36/2023. Si chiede pertanto se la loro attività possa essere considerata come “prestazioni di natura intellettuale” ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e quindi esonerata dal possesso della patente a crediti. Qualora, invece, vi sia l’obbligo della patente a crediti, dal momento che per ottenere la patente è necessaria l'iscrizione alla CCIA e dal momento che gli archeologi non hanno l'obbligo di iscrizione alla CCIA, come possono ottenere la patente a crediti per accedere al cantiere?
Gli archeologi “operano” nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, le imprese o i lavoratori autonomi che operano in cantiere devono essere in possesso della patente a crediti. Per quanto concerne la richiesta della patente, considerato che l’attività di archeologo è un’attività libero professionale che prevede l’iscrizione al relativo Albo, l’interessato dichiarerà di essere in possesso dell’iscrizione alla CCIA da intendersi, da parte dell’Amministrazione, come iscrizione all’Albo.
- Il committente, nell’ambito degli appalti, è tenuto a richiedere il possesso della patente a crediti nell’elenco della documentazione trasmessa dagli appaltatori e subappaltatori?
Secondo quanto disciplinato dall’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto alla verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’art. 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo art. 27, dell’attestazione di qualificazione SOA. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le citate verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91.
- I Cantieri navali (di costruzione e manutenzione di imbarcazioni) sono soggetti alla normativa sulla patente a crediti?
Il cantiere navale è uno stabilimento dove si costruiscono, si riparano o si demoliscono navi. Inoltre, il D.Lgs. n. 272/1999 disciplina le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori “nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”. Pertanto, in generale i cantieri navali non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti
- Le aziende che operano nei cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet (fibra ottica) sono soggette alla normativa sulla patente a crediti?
L’art. 88, comma 2, lett. g-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’esclusione del Titolo IV “ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’ALLEGATO X”. Pertanto, in generale i cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.
- Il comma 1 dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 esclude il possesso della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano mere forniture. Si chiede se le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro (es. benne, forche, pinze, etc.) rientri nel concetto di “mera fornitura”
Le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella “mera fornitura” in quanto l’uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti.
- Si chiede di chiarire se è tenuta al possesso della patente a crediti la società, anche consortile, di cui all’art. 31 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, laddove costituita da imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del predetto D.Lgs. n. 36/2023.
Le società consortili qualificabili come consorzi stabili, in quanto soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III. Diversamente, le società consortili qualificabili come consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di autonoma personalità giuridica, anche in linea con quanto disposto dal decreto legislativo n.36 del 2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.
|
La Camera di Commercio di Modena ha richiesto il parere della Commissione interpelli per la salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro in ordine a tre questioni:
- se in un’attività in appalto sia obbligatorio che ci sia sempre un preposto. A titolo esemplificativo, se sia obbligatoria la figura del preposto anche quando l'attività è svolta da due lavoratori, che non esercitano una funzione di vigilanza e coordinamento l'uno nei confronti dell'altro, in quanto ognuno si occupa autonomamente della propria parte di competenza;
- se in un’attività in appalto, il preposto debba essere individuato tra i lavoratori fisicamente presenti presso il committente, o possa essere il responsabile della commessa (ad es. il project manager), che non si reca presso il cliente;
- se in un’attività in appalto svolta da un unico lavoratore, debba essere individuato un preposto.
Gli aspetti relativi alla figura del preposto – soprattutto dopo le modifiche introdotte con il Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, che ne ha valorizzato notevolmente il ruolo – tornano a formare oggetto di richiesta di chiarimento (dopo l’interpello 5/2023 che si era già occupato di temi simili).
Questa volta la richiesta è caratterizzata dall’esplicito riferimento al sistema dell’appalto, quindi la risposta risente delle peculiarità del quadro normativo che ne disciplina i meccanismi, con riferimento al ruolo del preposto in questo specifico ambito: il Ministero richiama, infatti, l’art. 26, comma 8bis del Dlgs 81/2008, secondo il quale “nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.
Evidente il riferimento alle interferenze ed alla compresenza di più imprese, che rendono necessaria la comunicazione al committente del soggetto chiamato a svolgere la funzione di preposto. Va subito notato che la nota del Ministero non fa mai riferimento alla costante e diuturna presenza fisica nel luogo nel quale si svolge l’appalto o il subappalto. Evidente che l’obiettivo è rendere sempre possibile al committente di individuare e contattare l’addetto al controllo sui lavoratori (anche laddove questo non sia fisicamente presente).
E che la logica sia quella della esigenza conoscitiva e non già quella di richiedere una presenza continua viene evidenziato anche successivamente dallo stesso Ministero, allorché richiama il fatto che in “alcuni casi” (quindi respingendo in via di principio l’estensione indiscriminata dell’obbligo) talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi.
Così anche quando si evidenzia che il ruolo di preposto può essere svolto “solo dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti, condizione che non sembra potersi rinvenire se il responsabile della commessa (ad es. il project manager), non si reca presso il luogo delle attività”.
Che non sia pensabile affidare il ruolo di preposto a chi non ha il compito di interessarsi delle lavorazioni sotto il profilo operativo, non ha gli obblighi previsti dal Dlgs 81/2008 e non si reca in azienda, appare corretto, anche tenuto conto delle responsabilità che il legislatore (e la giurisprudenza) attribuiscono al preposto stesso, soprattutto dopo le modifiche del 2021.
Il project manager (secondo la norma tecnica UNI 11648/2022) è “responsabile di progetto con compiti organizzativo-gestionali”, dunque un soggetto con competenze totalmente diverse da quelle del controllo del personale e delle lavorazioni con la logica, intensità, modalità e finalità indicate nell’art. 19 del Dlgs 81/2008.
In ogni caso, anche tra il recarsi nel luogo di lavoro e l’essere costantemente presente corre una differenza sostanziale, resa ancor più evidente dal fatto che solo in alcuni casi le lavorazioni devono svolgersi necessariamente alla presenza del preposto.
Va richiamato, a questo proposito, anche l’interpello 29 dicembre 2015 n. 16, nel quale si richiamavano ulteriori ipotesi nelle quali la legge prevede l’obbligo di presenza del preposto. “Il d.lgs. n. 81/2008 prevede la presenza di un preposto anche nell'ambito di altre attività ritenute pericolose quali quella relativa alla costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri temporanei o mobili per le quali è ugualmente richiesta la diretta sorveglianza di un preposto (art. 149, co. 2. d.lgs. n. 81/2008) così come per i lavori di demolizione negli stessi cantieri edili, che devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti (art. 151 d.lgs. n. 81/2008)”.
Anche la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati[1], a commento della funzione del preposto, evidenzia che[2] “l’obbligo di vigilanza non consiste in un obbligo di presenza continuativa di un preposto per ogni attività di lavoro”.
Quindi, né in via generale né nello specifico ambito dell’appalto e subappalto, l’interpello e, ancor più significativamente, la legge, richiedono la presenza fisica continuativa del preposto.
Nessuno dubita che la presenza del preposto sia consigliabile e coerente con gli obblighi di legge e con la responsabilità. Deve, tuttavia, rilevarsi che la responsabilità del preposto è comunque legata all’intervento volto a prevenire l’insorgenza o il perdurare di prassi scorrette, ossia comportamenti perduranti nel tempo e non anche singole condotte estemporanee, evidentemente incontrollabili.
La giurisprudenza[3], del resto, conferma l’”impossibilità di radicare in capo all'imputato un obbligo di presenza costante e continua sui luoghi di lavoro, …. avendo peraltro l'imputato in ogni caso comprovato il dato di una presenza comunque assidua sul cantiere”.
Obbligo di presenza che, invece, viene affermata a carico del preposto per distinguere la sua posizione da quella del coordinatore per la sicurezza, dovendosi, per la giurisprudenza distinguere due ipotesi: un accidente contingente, scaturito estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori, sarebbe affidato alla sfera di controllo del datore di lavoro o del suo preposto mentre se l'evento stesso è riconducibile alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione, sarebbe riferibile all’ambito riservato al coordinatore per la sicurezza, il che non implica, normalmente, la continua presenza nel cantiere con ruolo di controllo sulle contingenti lavorazioni in corso[4].
Come in molte altre ipotesi, la normativa è oscura e non consente di giungere a conclusioni certe e chiare. Basti pensare che, a fronte della giurisprudenza sin qui ricordata, di recente la Cassazione[5] ha giustificato la responsabilità del datore di lavoro in mancanza, anche solo temporanea, del preposto: “la presenza del preposto presso lo stabilimento era volta ad impedire, con riferimento all'area di rischio interessata dall'infortunio verificatosi, l'instaurazione di procedure (oltre che di prassi) non appropriate, quali l'uso del muletto elettrico per il trasporto di materiale. La mancata attuazione di tale vigilanza da parte del preposto e, in sua momentanea assenza, da parte del datore di lavoro ha inciso causalmente sulla verificazione dell'infortunio, verificatosi nell'utilizzo di un mezzo che il garante, obbligato alla vigilanza, aveva il dovere di inibire”.
In ogni caso, la normativa ha introdotto l’obbligo dell’individuazione del preposto e non – se non in determinati casi - l’obbligo di una sua assidua presenza; nessun interpello ha sancito l’obbligo di presenza continua del preposto nel luogo di lavoro, mentre la giurisprudenza (sia pure con qualche contrasto) esclude l’obbligo di presenza sistematica.
In effetti, anche sul versante della giurisprudenza civile[6] l’assolvimento dell’obbligo di controllo “non comporta, peraltro, sempre ed in ogni caso, una sorveglianza ininterrotta o la costante presenza fisica del controllore accanto al lavoratore, ma può anche sostanziarsi in una vigilanza generica, seppure continua ed efficace, intesa ad assicurare nei limiti dell'umana efficienza, che i lavoratori seguano le disposizioni di sicurezza impartite ed utilizzino gli strumenti di protezione prescritti”.
La motivazione dell’assenza di un obbligo di presenza continua è presente nella giurisprudenza[7], che valorizza il principio della “pretesa impossibile”: per non giudicare sulla base di un inammissibile criterio di responsabilità oggettiva (tanto più che "ad impossibilia nemo tenetur"), si deve dimostrare non solamente la qualifica di preposto ma anche l'elemento soggettivo (dolo o colpa) in concreto, dando prova (a fronte delle addotte e non implausibili giustificazioni, ad es., presenza sparsa dei vari lavoratori in uno spazio di notevole ampiezza, con conseguente impossibilità di poterli contemporaneamente osservare tutti) che l'omesso uso del copricapo, non momentaneo ed occasionale, fosse stato consentito, con connivente implicito assenso, da parte del consapevole capocantiere, ovvero reso possibile dalla negligente sorveglianza posta in essere dallo stesso, benché in condizioni di poter vigilare (ad esempio, perché operanti i trasgressori nelle immediate vicinanze) sui sottoposti, venuti meno alle direttive loro preventivamente impartite.
Occorre, quindi, riferire l’obbligo e la sanzione a carico del preposto al mancato intervento in presenza di prassi scorrette ed al mancato controllo delle stesse, non rilevando comportamenti estemporanei, oggettivamente non imputabili all’omesso controllo.
Si possono fare numerosi casi in cui la presenza fisica è impossibile e l’obbligo della presenza costanze è inesigibile: dai lavoratori che svolgono lavoro da soli o si spostino in piccoli gruppi, a quelli in trasferta, a quelli che operano in ambienti di rilevanti dimensioni[8].
Su questa base si sviluppa tutta la giurisprudenza che condiziona la responsabilità del preposto alla conoscenza o conoscibilità di prassi scorrette o, addirittura[9] (attraverso il mancato controllo e la mancata adozione delle doverose sanzioni) alla illegittima accettazione di prassi in violazione di obblighi cogenti per la sicurezza.
Diversamente opinando, si introdurrebbe una inaccettabile responsabilità penale "di posizione", tale da sconfinare nella responsabilità oggettiva, dovendo la condotta essere comunque “esigibile”[10].
Anche di recente[11] la Cassazione ha affrontato la questione della esigibilità del comportamento, con riferimento ad un'impresa di grandi dimensioni (dai connotati differenti, evidentemente, dall’area circoscritta di un cantiere o di una impresa nella quale le lavorazioni si svolgono in un ambito ben definito). In questo caso viene in rilievo il cosiddetto principio di esigibilità. La colpa ha, infatti, un versante oggettivo, incentrato sulla condotta posta in essere in violazione di una norma cautelare, e un versante di natura più squisitamente soggettiva, connesso alla possibilità dell'agente di osservare la regola cautelare. Il rimprovero colposo riguarda infatti la realizzazione di un fatto di reato che poteva essere evitato mediante l'osservanza delle norme cautelari violate. Il profilo soggettivo e personale della colpa viene generalmente individuato nella possibilità soggettiva dell'agente di rispettare la regola cautelare, ossia nella concreta possibilità di pretendere l'osservanza della regola stessa: in sostanza, nell'esigibilità del comportamento dovuto. Si tratta di un aspetto che si colloca nell'ambito della colpevolezza, in quanto esprime il rimprovero personale rivolto all'agente. A questo profilo della responsabilità colposa la riflessione giuridica più recente ha dedicato molta attenzione, nel tentativo di personalizzare il rimprovero dell'agente attraverso l'introduzione di una doppia misura del dovere di diligenza, che tenga conto non solo dell'oggettiva violazione di norme cautelari ma anche della concreta possibilità dell'agente di uniformarsi alla regola, valutando le sue specifiche qualità personali e la situazione di fatto in cui ha operato.
Da queste considerazioni deriva che la qualità dell'imputato non costituisce di per sé prova della conoscenza o della conoscibilità, da parte della stessa, di prassi comportamentali, più o meno ricorrenti, contrarie alle disposizioni in materia antinfortunistica. Ciò significa che un'eventuale condotta omissiva al riguardo non può esserle ascritta laddove non si abbia la certezza che fosse a conoscenza della prassi elusiva o che l'avesse colposamente ignorata.
Invero, la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione da parte di questi di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (la cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso[12].
Il riferimento alla conoscenza o conoscibilità (o, peggio, accettazione) delle prassi scorrette ed il principio di esigibilità rendono evidente l’insussistenza di un obbligo di presenza continua e assidua in ogni parte della realtà lavorativa, dovendosi fondare la responsabilità sul presupposto della colpa (attraverso l’esigibilità del comportamento doveroso fondato su conoscenza o conoscibilità) e non della responsabilità oggettiva.
Laddove, invece, la misura dell’obbligo e della responsabilità dovesse essere riferita alla presenza continua ed in senso fisico del preposto, al fianco ad ogni lavoratore, ed il controllo fosse riferito alla singola azione lavorativa (e non alle prassi) e non in una logica organizzativa, l’unica soluzione per evitare una responsabilità oggettiva (per inesigibilità dell’obbligo) sarebbe la sostituzione (o l’integrazione dell’attività del) del preposto con la tecnologia, ossia con telecamere o dispositivi in grado di verificare, momento per momento, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività, il costante e pieno rispetto degli obblighi di legge da parte di ciascun lavoratore, garantendo così la possibilità di intervento immediato, al fine di prevenire i singoli comportamenti contrastanti con le direttive aziendali e con gli obblighi di legge, senza che ciò, ovviamente, possa essere condizionato ex art. 4 l. 300/1970 da alcun accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
[2] Anche con riferimento alla giurisprudenza più risalente. V. Cass., 12 gennaio 1988, n. 108
[3] Cass., 15 dicembre 2015 n. 49361; Cass., 1 febbraio 2012 n. 4412
[4] Cass., 13 maggio 2016 n. 20068
[5] Cass., 30 luglio 2024 n. 31146
[6] Cass., 11/2/2020, n. 3282
[7] Cass., 5 aprile 2000, n. 4265
[8] In questi casi, si può ritenere sussistente la necessità di organizzare un sistema di vigilanza random a cura di un preposto itinerante
[9] Cass., 8 giugno 2021, n. 22262
[10] Cass., 22 luglio 2019, n. 32507; 3 aprile 2019 n. 20833
[11] Cass., 31 marzo 2021, n. 12137
[12] Sez. 4, n. 32216 del 20/06/2018, Capobianco e altro, Rv. 273568; Sez. 4, n. 24462 del 6/5/2015, Ruocco, Rv. 264128; Sez. 4, n. 5404 del 8/1/2015, Corso e altri, Rv. 262033.
|
Il Ministero del lavoro evidenzia che, al 9 ottobre, attraverso il portale dei servizi dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, erano state emesse 45.878 patenti a crediti per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili (attraverso la domanda per il tramite del portale), altre 6.686 risultavano salvate in bozza oltre a essere arrivate 286.071 autocertificazioni (tramite PEC).
Numeri che l’INL giudica troppo lontani rispetto dalla quantità di soggetti che, anche attraverso la sola verifica alla CCIAA, sarebbero obbligati a chiedere la patente a crediti.
Così, il Direttore dell’INL – nella nota dell’8 ottobre – sottolinea che la maggior parte degli operatori interessati non ha ancora formalizzato l’istanza per la patente a crediti.
In proposito, rammenta che la trasmissione della PEC non comporta il rilascio della patente essendo necessario formalizzare l’istanza tramite il Servizio online.
Ne consegue che coloro i quali abbiano inviato esclusivamente l’autocertificazione e non abbiano fatto istanza sul Portale non potranno operare nei cantieri temporanei e mobili a decorrere dal 1° novembre 2024.
L’INL sollecita, quindi, a presentare la domanda attraverso il portale sia da parte di chi ha fatto l’autocertificazione inviata via PEC sia da parte di chi intende fare direttamente la domanda attraverso il Portale internet anche per evitare una eccessiva concentrazione di accessi negli ultimi giorni del mese di ottobre.
Una tale eventualità, infatti, potrebbe causare disguidi e rallentamenti nelle, pur semplici, operazioni richieste all’operatore.
Confindustria, al fine di agevolare il percorso di adeguamento al nuovo obbligo, ha da tempo formulato quesiti per precisare, innanzitutto, l’ambito di applicazione, ritenendo che le generiche dizioni della norma (es., mera fornitura, attività intellettuali, aziende esecutrici, etc.) possano giustificare incertezze nella formulazione della domanda.
È il caso, ad esempio, della sussistenza o meno dell’obbligo per le attività in studi cinematografici (art. 88, commi 2, lett. g) e 2bis) (dove l’installazione delle strutture non dovrebbe corrispondere ad un cantiere) e nel caso di allestimento di stand nelle fiere (dove, analogamente, il montaggio e smontaggio in un’area dove non è presente alcuna attività di cantiere non dovrebbe costituire presupposto per la sussistenza dell’obbligo).
Il chiarimento relativo all’accesso fisico nei cantieri, contenuto nella circolare dell’INL n. 4/2024, è sicuramente utile, ma ne occorrono molti altri, nell’immediato (almeno sotto il profilo dell’ambito applicativo), per supportare il sistema delle imprese nel percorso di adesione all’obbligo di legge.
Questo anche per comprendere, ad esempio, cosa accade se una azienda fa la domanda ma – per l’attività che svolge – si evidenzia in seguito (anche per effetto dei chiarimenti auspicati) che non è tenuta all’obbligo di legge (ad es., opera in cantiere ma svolge una attività esclusa dall’obbligo). Il dubbio riguarda, in particolare, la rilevanza o meno di eventuali errori nella domanda, l’incidenza della commissione di eventuali violazioni rilevanti ai fini della decurtazione del punteggio, l’incidenza di azioni di prevenzione meritevoli di incremento, l’applicazione della sospensione. A parere di Confindustria l’impresa - in assenza di un procedimento di revoca o cancellazione per insussistenza dell’obbligo - potrebbe conservare la patente ed ottenere sia l’automatico punteggio iniziale sia gli incrementi, ma non potrebbe subire gli effetti negativi previsti dalla norma esclusivamente per i soggetti obbligati (revoca, sospensione, decurtazione).
Riteniamo che l’afflusso delle domande possa essere reso difficoltoso anche dalla complessità delle verifiche in ordine alla dichiarazione relativa all’adempimento dell’obbligo formativo in capo a tutti i soggetti interessati, soprattutto per le aziende di maggiori dimensioni. Il chiarimento presente nelle prime FAQ del 4 ottobre scorso appare importante, in quanto afferma l’irrilevanza della dichiarazione inerente alla formazione del datore di lavoro, ma resta ancora irrisolta (nonostante i chiarimenti presenti nella circolare del 4/2024) la questione di portata generale, ossia se l’adempimento dell’obbligo formativo comporti la positiva conclusione di tutti i corsi per tutti i lavoratori (il che renderebbe impossibile la formulazione della domanda) ovvero quale sia la diversa condizione che legittima la formulazione di una domanda veritiera (ad es., la programmazione del corso).
Questa nota viene inviata anche all’INL, sia per lo spirito collaborativo sollecitato nella comunicazione dell’8 ottobre, sia per sollecitare la tempestiva pubblicazione di ulteriori chiarimenti, al fine di rendere più agevole l’individuazione della sfera applicativa della norma e delle condizioni di legittimità della domanda.
|
Il prossimo 15 ottobre scadrà il termine ultimo per la presentazione della domanda di esonero contributivo per il possesso della certificazione di genere, ottenuta ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198 del 2006.
Dell'esonero contributivo possono beneficiare i datori di lavoro privati, in possesso appunto della certificazione di genere, nel limite massimo di 50.000 euro annui per un valore pari all'1% del versamento dei contributi previdenziali dovuti.
Con il messaggio n. 2844 del 13 agosto 2024, l'INPS - nell'indicare i requisiti necessari per poter beneficiare dell'esonero - ha precisato che la domanda di esonero deve riportare la retribuzione media mensile globale come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione e non quella del singolo lavoratore.
Con una successiva comunicazione, aggiornata al 2 ottobre scorso, l'INPS ha chiarito che per tutti i datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione di genere entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti, previa rinuncia alla domanda già presentata, entro il 15 ottobre 2024.
Alla scadenza del termine - precisa l'Istituto - tutte le domande in stato “trasmessa”, relative a certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023, verranno elaborate secondo le indicazioni contenute nella circolare 137/2022.
Ricordiamo, infine - come specificato nel messaggio n. 2844 del 13 agosto 2024 - che i datori di lavoro che hanno già ricevuto un accoglimento della domanda presentata nel 2022 non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.
Modified on by Lucia Scorza ADBEF64C-F136-2C30-4125-66E2005E805C [email protected]
|
Facciamo seguito alle precedenti circolari sul tema della patente a crediti (da ultimo, la news del 2 ottobre 2024) per segnalare che l’INL ha pubblicato, nel proprio sito Internet, alcune FAQ, che trovate comunque in calce alla presente comunicazione.
Mentre la seconda (irrilevanza della categoria della SOA, già chiarito con la circolare n. 4/2024) e la terza (relativa al fatto che, in caso di presenza di più datori di lavoro e di più unità produttive, il possesso dei requisiti - DVR e nomina del RSPP- si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR), la prima e la quarta rivestono una qualche rilevanza.
Con la prima si chiarisce chi deve fare l’autocertificazione e fino a quando. L’autocertificazione con la PEC deve essere fatta dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stanno già operando in cantieri temporanei o mobili. Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stiano operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all’invio della PEC. Dal 1 ottobre è possibile fare la domanda attraverso il sito, quindi è possibile, anche per chi sta lavorando, fare immediatamente la domanda in via informatica.
L’autocertificazione mediante PEC è possibile fino al 31 ottobre e dal 1 novembre non sarà più possibile operare senza previamente aver fatto domanda tramite portale.
Con la quarta si chiarisce il contenuto della dichiarazione in merito alla formazione dei datori di lavoro: posto che tale formazione diviene obbligatoria solamente per effetto dell’accordo Stato Regioni, fino alla adozione di quel provvedimento, la dichiarazione che comprenda anche l’aver fatto la formazione ai datori di lavoro (inserita nell’oggetto dell’autocertificazione e della domanda), non può costituire motivo di non veridicità, posto che la né autocertificazione né la domanda attraverso il portale “potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori”.
Patente a crediti - prime FAQ INL.pdf|Visualizza dettagli
|
Di seguito il documento relativo a Patente a crediti – Decreto Ministeriale 18 settembre 2024, n. 132 e Circolare INL n. 4/2024 - Seconda parte: sospensione, punteggi e sanzioni.
II Circolare patente a crediti def.pdf|Visualizza dettagli
|
Facciamo riferimento alla nota del 24 settembre u.s. per segnalare la pubblicazione della circolare 1 ottobre 2024, n. 15466 del Ministero del lavoro, relativa alle modalità di versamento del contributo esonerativo legato all’esonero parziale in caso di lavoratori addetti a lavorazioni ad alto rischio.
La circolare ripercorre la nuova disciplina introdotta dal DM 11 giugno 2024, che abbiamo già commentato nella nota sopra richiamata.
In questa occasione ci soffermiamo, in particolare, sul periodo transitorio, per confermare quanto anticipato, in quanto la circolare ministeriale precisa che “i datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del decreto, già fruivano dell’esonero e che intendano continuare ad avvalersi dell’istituto, sono tenuti ad inviare una nuova autocertificazione attestante le unità in esonero in tutte le provincie interessate, entro il termine di 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 1° novembre 2024. La nuova autocertificazione di cui sopra, si intende presentata in regime di continuità con il trimestre precedente e, pertanto, è valida per l’intero trimestre nel quale si effettua il pagamento, previa corresponsione dell’intero importo dovuto”.
Sul piano operativo, il Ministero evidenzia “l’applicativo per la presentazione dell’autocertificazione … sarà disponibile a far data dal 3 ottobre 2024”.
|
Segnaliamo che il 22 ottobre pv il Punto di Contatto Nazionale (PCN) presso il MIMIT organizza a Roma un evento dedicato alla presentazione delle nuove Linee Guida OCSE per le imprese Multinazionali sulla condotta responsabile di impresa.
Ricordiamo che le Linee Guida rappresentano uno dei più noti riferimenti vigenti a livello globale sul tema della condotta responsabile di impresa, su cui è incardinato il meccanismo delle cd “istanze specifiche” innanzi al PCN.
Sebbene le Linee Guida siano rivolte alle imprese multinazionali, rappresentano un’importante riferimento anche per le PMI, che sono, infatti, tenute ad osservarle nella misura più ampia possibile.
L’evento del 22 ottobre pv si propone di illustrare e approfondire le novità risultanti dalla revisione delle Linee Guida, conclusasi nel giugno 2023, resasi necessaria per aggiornarle rispetto ai cambiamenti che hanno caratterizzato il contesto globale negli ultimi anni.
La partecipazione all’evento sarà possibile sia in presenza che da remoto. Per iscriversi è necessario inviare mail, cfr. allegato.
Conferenza Linee Guida OCSE & PCN 22 ottobre 2024.pdf
|
È stato pubblicato Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 135 (scaricabile al seguente link) che attua la direttiva in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni/mutageni durante il lavoro (GU n. 226 del 26/09/2024) – vedi per ultima nostra news del 16 luglio 2024.
Il decreto contiene diverse importanti modifiche sia all’articolato che agli allegati del Dlgs 81/2008 (in attuazione della direttiva (UE) 2022/431– vedi nostra news del 1 aprile 2022), ed entrerà in vigore il prossimo 11 ottobre 2024.
La direttiva (UE) 2022/431 è la quarta di cinque recentemente emanate, che modificano la direttiva esistente in tema di agenti cancerogeni/mutageni, e volute dalla Commissione europea sostanzialmente ai fini di un aggiornamento tecnico della direttiva stessa ed è parte di un progetto di revisione complessivo della materia salute e sicurezza che la Commissione europea ha avviato nel 2017.
Numerose le novità del decreto tra cui, in particolare, l’ampliamento del campo di applicazione del Titolo IX, capo II del Dgs 81/08, sulla protezione da agenti cancerogeni e mutageni anche alle sostanze tossiche per la riproduzione (art. 233 del Dlgs 81/08) e nuovi o riveduti valori limite occupazionali per i composti dell'acrilonitrile, del benzene e del nichel e per diverse sostanze tossiche per la riproduzione.
Il decreto, va poi a modificare, numerosi articoli Dlgs 81/08 (ad esempio, sempre in riferimento al titolo IX, capo II, in materia di definizioni, sostituzione e riduzione, valutazione del rischio, informazione e formazione, registro di esposizione) e contiene i seguenti tre allegati: agli allegati a e b che contengono i valori limite di esposizione professionale sia per gli agenti chimici che cancerogeni/mutageni/reprotossici e andranno a sostituire integralmente gli allegati XXXVIII e XLIII del Dlgs 81/08. L’allegato C con il valore limite biologico e la procedura di sorveglianza sanitaria per il piombo (nuovo allegato XLIII – bis). Questo allegato è sostanzialmente analogo all’allegato XXXIX del Dlgs 81/08, di cui il decreto in esame prevede l’abrogazione. Il piombo infatti passerà dall’attuale capo I protezione da agenti chimici al capo II – protezione da agenti cancerogeni/ mutageni/ sostanze tossiche per la riproduzione del titolo IX del Dlgs 81/08.
Seguirà, a breve, una nota di dettaglio con una analisi delle principali modifiche introdotte nel Dlgs 81/08.
|
Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni relative alla patente a crediti del 24 e 30 settembre 2024 per segnalare quanto segue.
- Comunicazione dell’INL su malfunzionamento del sito e rallentamento della posta elettronica
Confindustria, nell’approssimarsi dell’entrata in vigore dell’obbligo di possedere la patente a crediti, aveva chiesto il rinvio del termine del 1 ottobre, ritenendo non maturi i tempi per l’entrata in vigore dell’obbligo in relazione alla insufficienza di tempo per la spedizione della autocertificazione via PEC (considerato che la decorrenza dell’obbligo di possesso della patente era nota sin dall’approvazione del decreto legge n. 19/2024 e vi era, quindi, margine per gestirne modalità e tempi dell’invio) e della mancata puntuale definizione della sfera soggettiva di applicazione (così inducendo correttamente, nel dubbio, a formulare la domanda).
La richiesta, proposta in sede parlamentare, è stata ritirata, essendo ferma intenzione del Ministero del lavoro di rispettare la data fissata dal legislatore.
Prima della metà del mese di settembre, Confindustria aveva inviato ai vertici del Ministero del lavoro e dell’INL una serie di quesiti, volti a chiarire i tantissimi aspetti dubbi, tra i quali la sfera di applicazione della norma ed aveva contemporaneamente rappresentato l’esigenza di un rinvio.
Con circolare del 23 settembre, oltre a fornire alcuni chiarimenti sulla portata del recente DM di attuazione dell’art. 27 del Dlgs 81/2008, l’INL ha regolato il periodo di prima applicazione, introducendo – per le aziende che intendono continuare o iniziare ad operare il 1 ottobre - la possibilità di inviare una PEC contenente l’autocertificazione della domanda di patente, in modo da essere in regola con la disposizione che entra in vigore oggi, 1 ottobre 2024.
Ieri, 30 settembre, l’INL ha pubblicato, nel proprio sito istituzionale, il seguente testuale messaggio:
“Si avvisa che, in ragione del notevole afflusso di comunicazioni via PEC, sono stati rilevati rallentamenti del sistema di posta elettronica e pertanto la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva potrebbe non andare a buon fine.
La problematica è comunque in via di risoluzione e non si terrà conto di eventuali ritardi. In ogni caso si ricorda che l’indirizzo PEC è attivo sino al 31 ottobre p.v. e che, a partire già da domani 1° ottobre, sarà possibile accedere al portale INL per la trasmissione della richiesta della patente”.
Deve, dunque, ritenersi che l’eventuale verifica ispettiva che rilevi l’accesso in cantiere senza la previa domanda di patente (attraverso la PEC) non possa sollevare alcuna eccezione e comminare alcuna sanzione per aver svolto attività senza il previo possesso della patente (o meglio, della domanda di rilascio della patente).
Invitiamo le aziende che hanno spedito (o tentato di spedire) la PEC a conservarne prova, in modo da testimoniare la non imputabilità all’impresa del ritardo nell’accoglimento da parte dell’INL.
Tenuto conto che lo stesso INL precisa che non si terrà conto del ritardo, deve ritenersi che, comunque, le imprese che stanno svolgendo lavori che comportano un accesso fisico in cantiere (come chiarito dalla circolare n. 4/2024 dell’INL) siano chiamate a formulare la domanda nel sito dell’INL entro il 31 ottobre 2024.
Si precisa che, nonostante sia ormai attiva la procedura informatica ordinaria per la domanda (v. punto seguente), è ancora possibile effettuare la domanda via PEC fino al 31 ottobre, che andrà comunque integrata con la domanda nel sito entro il 31 ottobre 2024.
Lo stesso INL, come si preciserà nel successivo punto 2, ricorda che “coloro che non riescano a completare la procedura online in tempo utile rispetto alle attività in corso potranno trasmettere la PEC all’indirizzo di cui sopra e riprovare entro il 31 ottobre”.
- Istruzioni tecniche per la domanda di patente a crediti nel sito dell’INL
L’INL rende disponibili nel proprio sito internet le istruzioni tecniche per l’inserimento della domanda di patente a crediti, operativa da oggi, primo ottobre 2024.
Le istruzioni tecniche e i due video presenti nella sezione del sito internet riportano sostanzialmente le medesime indicazioni diffuse nell’incontro del 27 settembre scorso, delle quali si è data notizia con la comunicazione del 30 settembre e formulano alcune indicazioni con riferimento ad “eventuali” ritardi nella spedizione della PEC.
Nel rinviare alla lettura del documento dell’INL, si anticipano le seguenti indicazioni.
- Il sito al quale accedere è https://servizi.ispettorato.gov.it
- L’accesso avviene attraverso la procedura di identificazione SPID personale o CIE
- Una volta effettuato l’accesso, occorre entrare nei Servizi disponibili ed avviare la procedura per l’Istanza patente a crediti (qui si precisa che fino al 31 dicembre 2024 è possibile indicare, in regime di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, i soli requisiti di cui all'art. 1 del D.M. 18 settembre 2024 n. 132 (i soli requisiti per il rilascio della patente). A partire dal 1 gennaio 2025 sarà possibile indicare i requisiti aggiuntivi di cui all'art. 5 del Decreto sopra indicato (che incidono sul punteggio aggiuntivo).
- In prima battuta, la procedura chiede di individuare se si tratti di impresa/lavoratore autonomo stabilito in Italia, in uno Stato membro della UE o in uno stato non membro
- Per le imprese o i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea, è possibile autocertificare il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
- Una volta prescelto il Paese, la procedura guida alla scelta del soggetto che formula la domanda: legale rappresentante o da uno delegato, trattandosi di procedure differenti (occorre prestare particolare attenzione alle dichiarazioni richieste al delegato)
- Al completamento della procedura guidata per le varie dichiarazioni, l’applicativo consente di salvare una bozza di domanda, modificabile in successivi accessi prima dell’invio
- L’invio della istanza comporta l’impossibilità di apportare, successivamente, eventuali modifiche. L’utente viene avvisato da una finestra di dialogo di conferma di invio.
- L’invio determina la produzione di una ricevuta di rilascio della patente che deve essere scaricata (SI CONSIGLIA VIVAMENTE DI FARLO IMMEDIATAMENTE PER NON DOVER ACCEDERE NUOVAMENTE AL SITO, SOVRACCARICANDO LE PROCEDURE) e conservata. La ricevuta reca gli estremi del soggetto obbligato (Codice Fiscale e Ragione sociale), l’identificativo dell’istanza stessa, nonché il codice della Patente associata.
- Allo stato, la procedura per la visualizzazione della patente non è disponibile, per la quale dovrà essere adottata una procedura contenente le modalità di visualizzazione, previo parere del Garante per la privacy. Si deve quindi ritenere che la verifica da parte dei soggetti interessati o obbligati (committente o direttore dei lavori) non sarà possibile se non con la richiesta di copia cartacea dell’istanza (PER QUESTO SI RICHIEDE DI STAMPARLA IMMEDIATAMENTE E CONSERVARLA, ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO).
- Le disposizioni sulla istanza da parte delle imprese che non abbiano una stabile organizzazione nel territorio italiano non appaiono particolarmente chiare, in quanto non vi sono disposizioni che individuano provvedimenti equivalenti alla patente a crediti.
- Le istruzioni confermano che “in fase di prima applicazione le imprese e i lavoratori autonomi che operano già in cantieri attivi, possono presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite l’indirizzo PEC [email protected], attivo dal 23 settembre u.s. fino al 31 ottobre p.v.”
- A partire dal 1° novembre non sarà più possibile trasmettere via PEC l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, risultando indispensabile aver effettuato entro il giorno precedente la richiesta di rilascio della patente.
- L’INL invita espressamente “gli operatori che abbiano già trasmesso la PEC ad evitare di concentrare gli accessi sul Portale nella giornata del 1° ottobre o in prossimità del 31 ottobre, avendo a disposizione l’intero mese di ottobre per accedere e completare la procedura sul Portale”.
- Allo stesso modo, l’INL ricorda che, a partire dal 1° ottobre, “coloro che non riescano a completare la procedura online in tempo utile rispetto alle attività in corso potranno trasmettere la PEC all’indirizzo di cui sopra e riprovare entro il 31 ottobre”.
- Conclusioni
Data la recente esperienza relativa al mancato funzionamento del sistema della PEC e viste le raccomandazioni dello stesso INL, si invitano le aziende a riferire tempestivamente eventuali malfunzionamenti, al fine di consentire di rappresentarli all’INL.
A breve dovrebbero essere pubblicate alcune FAQ in risposta a quesiti indirizzati all’INL, sulle quali torneremo appena disponibili.
|