Premessa
Con legge 24 febbraio 2023, n. 14 (pubblicata nella GU n. 49 del 27 febbraio 2023) è stato convertito il DL 29 dicembre 2022, n. 198 (cd Milleproroghe).
L’articolo 9 del testo di legge riporta le proroghe di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra le quali il tema dei lavoratori fragili.
Lavoratori fragili come definiti nel DM 4 febbraio 2022
Il comma 4ter dell’art. 9 proroga al 30 giugno 2023 il termine del 31 marzo 2023 previsto dalla legge di bilancio per il 2023 (art. 1, comma 306), scadenza fino alla quale “il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli”.
Le risorse finanziarie alle quali fa riferimento il seguente comma 4quater (analogamente a quanto faceva il comma 307 delle legge di bilancio per il 2023) non sono relative a eventuali riconoscimenti per i datori di lavoro del settore privato ma esclusivamente a quanto necessario per la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, affetto dalle patologie e condizioni individuate dal decreto ministeriale sopra richiamato.
Genitori di figli infraquattordicenni
Il comma 5ter del medesimo articolo 9 proroga al 30 giugno 2023 il termine previsto dall’art. 10, comma 2, della legge n. 52/2022 “con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell’allegato B annesso al medesimo decreto-legge”.
Il punto 2 dell’allegato B fa riferimento all’art. 90, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
Le previsioni oggi prorogate e contenute nei commi 1 e 2 della legge 77/2020 riguardano innanzitutto i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.
Per questi soggetti la legge prevede il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione
Lavoratori dichiarati fragili dal medico competente
La norma sopra richiamata, nella seconda parte del comma 1, estende il diritto ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
Per questi lavoratori la legge prevede il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile, sulla base delle valutazioni dei medici competenti.
Osservazioni
Le due disposizioni avevano già formato oggetto di precedenti proroghe ed avevano formato oggetto di commenti da parte di Confindustria.
In particolare, avevamo commentato, in una nota del 22 settembre 2022 e del 30 settembre 2022, il rapporto tra eventuali previsioni contrattuali contenute negli accordi individuali relativi alla gestione del lavoro agile e la previsione normativa del “diritto” allo svolgimento del lavoro agile, sia pure al ricorrere delle altre condizioni previste dalla legge.
La legge, nel prorogare il diritto al lavoro agile, non consente al datore di lavoro di escludere da questa modalità esecutiva della prestazione i lavoratori che versino in una delle condizioni previste dalla legge e sopra richiamate.
Ovviamente, resta fermo lo strumento di gestione del lavoro agile, individuato dalla legge nell’accordo individuale (e, a suo tempo, anche nella previsione unilaterale emergenziale).
Nessuna norma ha modificato la legge 81/2017 o introduce un diritto a svolgere il lavoro agile in modo integrale ed esclusivo, soluzione che contrasterebbe tanto con la previsione della legge ordinaria (che lo configura in alternanza al lavoro in ufficio, posto che la prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno) quanto con il diritto del datore di lavoro di disciplinarne le modalità con misure unilaterali.
Deve, quindi, ritenersi che la proroga del diritto al lavoro agile prevalga laddove il lavoratore che versa in una delle condizioni di legge sia stato escluso dal fruire di periodi di lavoro agile.
Stante l’identità della situazione, si conferma quindi l’indicazione a suo tempo prospettata, con la nuova scadenza del 30 giugno 2023.
Ovviamente, occorre che il lavoratore faccia valere il diritto, trovando altrimenti applicazione quanto convenuto in via contrattuale.
Una differente soluzione, che pretendesse di individuare nella norma prorogata le basi per lo svolgimento della prestazione di lavoro esclusivamente in modalità agile, non troverebbe quindi riscontro in alcuna fonte normativa.