Lo scorso 22 dicembre, il Senato ha approvato, in prima lettura e con modifiche, il maxi-emendamento al Disegno di legge di Bilancio per il 2024, che è poi passato all’esame della Camera per l’approvazione definitiva, senza ulteriori correttivi attesi.
Inoltre, il 16 dicembre u.s. è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del c.d. DL Anticipi.
Nella nota allegata si fornisce un primo esame delle misure fiscali contenute nei due provvedimenti che compongono la Manovra di Bilancio 2024.
Circolare Legge di Bilancio 2024_analisi delle misure fiscali.pdf|Visualizza dettagli
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Vi segnaliamo la pubblicazione della Circolare Operativa «Transizione 5.0» a cura di MIMIt e GSE e volta a fornire chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della disciplina agevolativa nota come Piano Transizione 5.0.
Circolare_Operativa_Transizione_5.0_mimit.AOO_PI.REGISTRO_UFFICIALEI.0025877.16-08-2024.pdf|Visualizza dettagli
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Il 13 ottobre la Commissione europea ha prorogato e ampliato la portata del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione (2020/C 91 I/01) e successive modifiche), estendendone la validità fino al 30 giugno 2021, con l’eccezione delle misure di ricapitalizzazione che saranno concedibili fino al 30 settembre 2021. Sarà, quindi, possibile concedere misure di aiuto fino alle predette date.
Tale modifica (la quarta) apportata al Quadro, inoltre, introduce:
- la possibilità per gli Stati membri di prevedere aiuti di Stato per consentire il sostegno delle imprese che subiscono un calo del fatturato durante il periodo ammissibile (compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 giugno 2021) di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019 a causa della pandemia. Il sostegno potrà contribuire a coprire una parte dei costi fissi dei beneficiari che non sono coperti dalle loro entrate, fino a un importo massimo di 3 milioni di € per impresa. L’intensità di aiuto è pari al 70% per le imprese medie e grandi e del 90% per le imprese micro e piccole;
- modifiche alle condizioni previste per le misure di ricapitalizzazione. In particolare, per quanto riguarda l'uscita dello Stato dalla ricapitalizzazione delle imprese di cui era azionista prima della ricapitalizzazione, si permette allo Stato di uscire dal capitale proprio di tali imprese mediante una valutazione indipendente, ripristinando nel contempo la sua precedente partecipazione azionaria e mantenendo le misure di salvaguardia per preservare un'effettiva concorrenza nel mercato unico;
- la proroga, fino al 30 giugno 2021, dell'esclusione temporanea dei paesi dall'elenco di quelli "con rischi assicurabili sul mercato" ai sensi della comunicazione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine.
Il testo integrale della quarta modifica al Quadro temporaneo è disponibile al seguente link.
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Ieri, 13 dicembre 2023, la Commissione europea ha pubblicato il nuovo Regolamento de minimis (Reg. UE n. 2023/2831) che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024.
Tra le novità introdotte si segnalano:
- L’aumento del massimale per “impresa unica” da 200.000 euro a 300.000 euro in tre anni;
- L’introduzione dell’obbligo per gli Stati membri di registrare gli aiuti de minimis in un registro centrale istituito a livello nazionale o comunitario a partire dal 1° gennaio 2026 (con l’obiettivo di ridurre gli oneri di rendicontazione da parte delle imprese);
- L’introduzione di un “safe harbour” per gli intermediari finanziari per agevolare ulteriormente gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie, senza più richiedere il trasferimento completo dei vantaggi dagli intermediari finanziari ai beneficiari finali.
Regolamento 2023 2831_de minimis.pdf
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Il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (allegato), recante alcune misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali, all’articolo 6 detta nuove indicazioni ai fini del monitoraggio dei crediti d’imposta per:
- investimenti in beni strumentali 4.0, di cui all’articolo 1, commi 1057-bis e ss della L. n. 178/2020 e
- investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’articolo 1, commi 200 e ss, della L. n. 160/2019.
L’articolo 6 citato introduce, infatti, nuovi obblighi formali necessari per poter fruire dei crediti.
Finora, l’accesso a tali crediti era stato di fatto automatico; con la norma in commento, invece, si impone un obbligo comunicativo ex ante (e ex post) in mancanza del quale viene preclusa la possibilità di utilizzare il credito.
Ai sensi della nuova norma, ai fini della fruizione dei crediti, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.
La comunicazione deve essere altresì aggiornata al completamento degli investimenti. Tale comunicazione di completamento riguarderà anche gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 fino al giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto-legge (quindi, fino al 29 marzo 2024).
Le comunicazioni dovranno essere effettuate sulla base del modello già adottato con DM 6 ottobre 2021 e saranno, quindi, destinate al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT); modello che, tuttavia, dovrà essere opportunamente aggiornato con un apposito decreto del MIMIT che dovrà definire il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni, ma le cui tempistiche di emanazione non vengono specificate nella bozza di decreto.
In sostanza, quindi, rispetto al passato per cui il mancato invio del modello di cui al DM 6 ottobre 2021 non determinava comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria circa la corretta applicazione della disciplina agevolativa, l’articolo 6 introduce un obbligo comunicativo che, al contrario, costituisce condizione per poter accedere all’agevolazione.
Per quanto concerne, invece, il solo credito per investimenti in beni 4.0 relativi all’anno 2023, diventa obbligatoria, ai fini della compensazione dei crediti maturati (e, ovviamente, non ancora utilizzati), l’invio della comunicazione effettuata sulla base del decreto MIMIT che dovrà essere emanato.
Infine, il MIMIT comunica mensilmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze i dati acquisiti con tali comunicazioni e necessari ai fini del monitoraggio.
DL Superbonus in GU.pdf|Visualizza dettagli
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Si segnala la pubblicazione della nota di aggiornamento dell’Area Politiche fiscali sui temi di maggiore interesse affrontati nell’ultima Legge di Bilancio.
La nota offre una prima panoramica delle principali misure fiscali e di aiuti di Stato, corredata da un esame di opportunità per le imprese, criticità interpretative, possibili interventi correttivi.
Legge di bilancio 2023 - analisi delle misure fiscali e in materia di aiuti di Stato.pdf|Visualizza dettagli
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Gentili Colleghi,
come noto, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 21 dicembre 2023 è stata pubblicata la Direttiva 2023/2775/UE, recante modifiche alle soglie monetarie per la classificazione, in categorie dimensionali, delle imprese e dei gruppi di imprese, ai sensi dell’articolo 3 della Direttiva 2013/34/UE.
La classificazione assume rilevanza ai fini degli obblighi di redazione del bilancio d’esercizio, del bilancio consolidato e delle relative relazioni, nonché con riferimento alle comunicazioni sulla sostenibilità, cui sono tenute le imprese e i gruppi ai sensi della disciplina unionale.
Nella nota allegata, redatta anche con il contributo delle aree Affari legislativi e regionali - Diritto d’impresa e Credito e finanza, si fornisce una prima analisi delle novità apportate dalla Direttiva.
Con i colleghi, restiamo a disposizione per ogni necessario approfondimento.
Direttiva adeguamento soglie dimensionali_Nota di aggiornamento.pdf
Stefano Santalucia
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LdB 2021 - nota di aggiornamento Politiche fiscali_10 febbraio 2020.pdf|Visualizza dettagli|
E' stata pubblicata la consueta nota di aggiornamento - a cura dell'Area Politiche fiscali - sulle novità per le imprese recate dall'ultima legge di bilancio.
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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 35/E che commenta le misure fiscali di sostegno al welfare aziendale di cui all’art. 12 del DL n. 115/2022 (cd. decreto Aiuti ter).
Tale norma dispone, limitatamente al periodo 2022, che: “in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (...), non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00”.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che con la norma in oggetto ha voluto esclusivamente “innalzare”, per il solo 2022, il valore complessivo dei benefit in natura ed ampliare le tipologie di benefit (es. rimborsi spese di utenze) che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, fermo restando il rispetto delle altre regole previste da tale norma.
Pertanto, nel caso siano erogati nel 2022 ai dipendenti dei benefit (o rimborsi delle utenze domestiche) di valore complessivo superiore a 600 euro, gli stessi concorreranno a formare il reddito di lavoro dipendente per l’intero importo (non solo per la quota eccedente il medesimo limite).
Maggiori semplificazioni sono state riconosciute dall'Agenzia per quanto concerne gli oneri documentali richiesti ai datori di lavoro per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche dei dipendenti del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
In particolare si ammettono al beneficio fiscale anche le fatture non intestate al dipendente, bensì al coniuge o ai suoi familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR.
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Si segnala la emanazione, da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del decreto direttoriale (allegato) riguardante la compensazione dei crediti di imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0 che definisce il contenuto e le modalità di invio dei modelli di comunicazione di dati e informazioni che le imprese devono fornire. Il provvedimento si era reso necessario per consentire alle imprese la compensazione dei crediti d’imposta, sospesa con la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 19/E del 12 aprile 2024.
Nello specifico si approvano due diversi modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni per l'applicazione dei crediti di imposta riguardanti: gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese; gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.
I modelli di comunicazione saranno disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE) a partire dalle ore 12:00 del giorno 29 aprile 2024, al seguente link:
https://www.gse.it/servizi-per-te/news/transizione-4-0-al-via-la-procedura-per-compensare-i-crediti-d-imposta
Decreto Transizione 4.0.pdf|Visualizza dettagli
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Il 23 marzo la Commissione europea ha adottato un nuovo Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato volto a garantire ai Paesi membri maggiori spazi di manovra per compensare gli impatti economici del conflitto russo-ucraino.
Il nuovo quadro prevede la possibilità di riconoscere tre categorie di aiuti:
- gli aiuti di importo limitato (fino a 400.000 euro), potranno essere riconosciuti in qualsiasi forma e senza necessità di collegare i relativi regimi all’aumento dei costi energetici;
- le garanzie statali e i prestiti agevolati, potranno essere concessi entro specifici limiti e condizioni, anche con premi agevolati, a tassi inferiori a quelli di mercato, tanto per le PMI quanto per le grandi imprese;
- gli aiuti per il caro energia, potranno essere riconosciuti in qualsiasi forma entro specifici limiti e condizioni. Per questa categoria sono previste anche indicazioni di proporzionalità (tra l’entità dell’aiuto riconosciuto, la dimensione dell’attività economica e la sua esposizione agli aumenti) e di sostenibilità (per tenere in debita considerazione gli obiettivi di protezione ambientale e sicurezza degli approvvigionamenti).
Il quadro temporaneo sarà operativo fino al 31 dicembre 2022, prima di tale data la Commissione valuterà eventuali proroghe. Durante il periodo di vigenza la Commissione valuterà anche contenuto e portata delle nuove regole, alla luce degli sviluppi sui mercati dell’energia, dei fattori di produzione e della situazione economica generale.
In allegato una prima nota di analisi con maggiori dettagli sul tema, e il testo integrale del nuovo Quadro Temporaneo (per ora disponibile solo in inglese).
Aiuti di Stato_nuovo Quadro temporaneo per compensare gli effetti della crisi russo-ucraina.pdf
2022_temporary_crisis_framework_ukraine-war_en_DEF.pdf
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L'area Politiche fiscali ha redatto una nota di aggiornamento sulla Manovra di Bilancio 2022 (Legge 17 dicembre 2021, n. 215, c.d. DL Fisco-lavoro e Legge 30 dicembre 2021, n. 234, c.d. Legge di Bilancio 2022).
La nota, aggiornata al 18 febbraio 2022, analizza e commenta le principali novità in ambito fiscale, dando, altresì, conto dei chiarimenti interpretativi e di ulteriori novelle normative delle ultime settimane.
Circolare Legge di Bilancio 2022_analisi delle misure fiscali_28.02.2022.pdf|Visualizza dettagli
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Si rinnova, anche quest'anno, l'iniziativa di aggiornamento sulla Manovra di Bilancio per il 2024, nel contesto del progetto Monitor legislativo, realizzato da Confindustria, SFC e 4 Manager.
I primi due appuntamenti, già calendarizzati, riguardano il focus sulle principali misure fiscali di interesse per le imprese, varate con l’ultima Legge di Bilancio e si terranno:
martedì 6 febbraio 2024, dalle ore 10.00 alle ore 12.30
e, in replica,
lunedì 26 febbraio 2024, dalle h. 10.00 alle h. 12.30.
Trovate in allegato i programmi dei lavori con, all’interno, il link ed il QR-Code per l’adesione. Le iscrizioni seguiranno l'ordine cronologico delle richieste di adesione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare Tiziana Cappelletti ([email protected]), Susanna Angarano ([email protected]), Francesca Pompili ([email protected]).
Monitor Legislativo_Legge Bilancio 2024_Webinar 6 febbraio (003).pdf|Visualizza dettagli
Monitor Legislativo_Legge Bilancio 2024_Webinar 26 febbraio (003).pdf|Visualizza dettagli
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La Commissione Europea ha appena reso nota la decisione di prorogare fino al 31 dicembre 2021 il Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato adottato il 19 marzo 2020 per sostenere l'economia nel contesto dell'epidemia di Covid-19.
La Commissione, inoltre, ha deciso di ampliare i massimali fissati nella Sezione 3.1 come segue:
- 225.000 euro per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100.000 euro);
- 270.000 euro per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura (in precedenza 120.000 euro);
- 1,8 milioni di euro per le imprese attive in tutti gli altri settori (precedentemente 800.000 euro).
Ricordiamo che questi massimali possono essere combinati con gli aiuti de minimis fino a 200.000 euro (30.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura e 25.000 euro per il settore agricolo) ricevuti dalla stessa impresa in tre esercizi finanziari, subordinatamente al rispetto dei requisiti del relativo Regolamento de minimis.
Si è inoltre proceduto all’innalzamento del massimale stabilito nella Sezione 3.12, che consente di concedere aiuti per la copertura dei costi fissi non coperti da ricavi di imprese con perdite di fatturato di almeno il 30% durante il periodo eleggibile rispetto allo stesso periodo del 2019, da 3 a 10 milioni di euro per impresa.
Gli Stati membri possono decidere di innalzare i tetti di misure agevolative già concesse, comunicando alla Commissione europea l’intenzione e il nuovo budget previsto.
La Commissione consentirà, inoltre, agli Stati membri di convertire fino al 31 dicembre 2022 gli strumenti rimborsabili (ad esempio garanzie, prestiti, anticipi rimborsabili) concessi nell'ambito del Quadro temporaneo in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni dirette, purché siano soddisfatte le condizioni del Quadro stesso.
Infine, tenendo conto della persistente mancanza generale di capacità privata sufficiente per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili per le esportazioni verso i paesi dell'elenco dei paesi a rischio assicurabile sul mercato, la Commissione europea prevede la proroga fino al 31 dicembre 2021 (in luogo del precedente termine fissato al 30 giugno 2021) della rimozione temporanea di tutti i paesi dall'elenco dei paesi con "rischio assicurabile sul mercato" ai sensi della comunicazione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (Comunicazione (2012/C 392/01)).
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GSE ha pubblicato sul proprio sito le prime risposte alle domande sollevate dalle imprese sulla disciplina del Credito di imposta 5.0.
Merita sottolineare che si tratta di brevi precisazioni su alcuni temi (es. cumulo del credito 5.0 con altre agevolazioni, modalità di calcolo del risparmio energetico, procedura di trasmissione delle comunicazione ex ante ed ex post), che non esauriscono tutti i dubbi applicativi.
Continua il confronto di Confindustria, con MIMIt ed Agenzia delle Entrate, per cercare di sciogliere i profili critici che residuano.
Qui potete trovare il link alle FAQ
risposte alle domande frequenti (FAQ)
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L'Agenzia delle Entrate fornisce, mediante una FAQ, primi chiarimenti sulle modalità applicative dei crediti d’imposta riconosciuti a parziale copertura delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di gas naturale e di energia elettrica.
Secondo quanto chiarito dell'AE, i crediti di imposta possono essere utilizzati in compensazione anche senza attendere la fine del trimestre di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti, le spese con riferimento alle quali è calcolato il credito d’imposta spettante possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all’art. 109, TUIR, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso della/e fattura/e di acquisto.
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-imprese-energivore/risposte-alle-domande-piu-frequenti-imprese
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In allegato una presentazione sulle misure del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. Sostegni bis).
Nel documento si ripercorrono i tratti salienti delle principali misure fiscali introdotte dal decreto. Sotto la lente di ingrandimento: presupposti, condizioni e criticità degli interventi di maggior interesse per le imprese.
L’Area Politiche Fiscali è a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.
Il Decreto Sostegni bis - Aspetti fiscali di interesse per le imprese.pptx|Visualizza dettagli
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Vi segnaliamo che GSE ha pubblicato ieri ulteriori FAQ sulle modalità procedurali per accedere al credito di imposta 5.0
Si segnalano, in particolare le seguenti risposte.
Per la comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini di beni strumentali 4.0 e impianti di autoproduzione è necessario effettuare un pagamento di acconto almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione per ogni singolo bene?
No, non è necessario un acconto separato per ogni singolo investimento. È sufficiente che l'impresa possa dimostrare di aver pagato almeno il 20% del costo totale degli investimenti in beni strumentali 4.0 (inclusi i costi accessori) e almeno il 20% del costo totale degli impianti di autoproduzione. Nel caso in cui il progetto preveda più fornitori di beni strumentali 4.0 e più fornitori per l'impianto di autoproduzione, il pagamento di almeno il 20% del costo totale degli investimenti può essere effettuato anche a uno solo dei fornitori di beni strumentali 4.0 e a uno solo dei fornitori dell'impianto di autoproduzione.
Se l'intervento è già completato, è necessario comunque procedere con la comunicazione ex ante o è possibile compilare direttamente la comunicazione ex post?
In caso di intervento già completato, è necessario comunque procedere con la prenotazione del credito mediante la comunicazione ex ante, indicando che l'intervento è già stato completato. Se la prenotazione è confermata, sarà possibile procedere direttamente all'invio della comunicazione ex post (comunicazione di completamento), senza passare per la fase di "Conferma 20%".
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Come anticipato nelle scorse settimane, in vista della prossima pubblicazione del decreto attuativo che completa la disciplina del nuovo Piano Transizione 5.0, stiamo organizzando un webinar di approfondimento al quale interverrà il dr. Marco Calabrò, capo della Segreteria tecnica del MIMIT.
Il webinar si terrà il 22 luglio alle ore 11 ed è aperto anche alle imprese vostre associate.
Ai fini della partecipazione è necessario registrarsi attraverso il link https://www.confindustria.it/home/appuntamenti/eventi-confindustria/dettaglio-evento/webinar-nuovo-piano-transizione-5.0.
In allegato la locandina dell’evento; seguirà il programma definitivo.
STD.pdf|Visualizza dettagli
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Dopo un anno dalla sua adozione, il Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato Crisi è stato modificato e integrato per la terza volta. Dopo un lungo processo di consultazione con gli Stati membri, avviato a metà gennaio, la Commissione europea ha adottato un nuovo testo che integra e rafforza le possibilità per gli Stati membri di sostenere le imprese ad affrontare eventuali effetti della crisi russo-ucraina e per la transizione verso gli obiettivi del Green Deal.
Contestualmente alla terza revisione del Quadro temporaneo Crisi e Transizione, la Commissione europea ha provveduto alla revisione del Regolamento generale di esenzione per categoria (Regolamento UE n. 651/2014, cosiddetto GBER). Nel GBER sono definiti tutti i limiti e le condizioni affinché un aiuto di Stato possa essere concesso senza la preventiva notifica e autorizzazione da parte della Commissione europea.
Il Regolamento, così come modificato, entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e si applicherà fino al 31 dicembre 2026.
Lo scopo della revisione del GBER è quello di garantirne il suo perfetto allineamento con le linee guida sugli aiuti di Stato recentemente modificate (Aiuti a finalità regionale, Aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione, Aiuti a favore di energia, ambiente e clima, Aiuti per il finanziamento del rischio) e per adeguarlo all’evoluzione del mercato verso la transizione verde e digitale.
Si invia una nota di sintesi del Quadro temporaneo e del GBER e i testi approvati dalla Commissione europea.
Aiuti di Stato_revisione Quadro temporaneo Crisi e GBER.pdf
Temporary Crisis Framework_versione consolidata III modifica_09.03.2023.pdf
GBER_amendment_2023_EC_communication_annex.pdf
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Gentili Colleghi,
con piacere, vi segnalo un’iniziativa di Assolombarda che ha realizzato - e mette a disposizione gratuitamente e senza necessità di registrazione - un portale che raccoglie le risposte dell’Agenzia delle entrate alle istanze di interpello, classificate per tema e per anno di pubblicazione .
Il database raccoglie ad oggi oltre 2500 documenti e mira a consentire la più ampia diffusione delle soluzioni interpretative adottate dall’Amministrazione finanziaria.
Qui di seguito il link per consultare il portale:
Il portale degli interpelli — Assolombarda
Un cordiale saluto.
Giulia
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Il Ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, ha firmato venerdì scorso il decreto attuativo del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno, previsto dall’art. 16 del DL 124/2023.
Pur non disponendo, al momento, del testo ufficiale, possiamo anticipare che il decreto definisce i soggetti beneficiari, gli investimenti ammissibili, la misura del credito d’imposta, la procedura di accesso al beneficio, le modalità di fruizione e i controlli.
I soggetti interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.
Con un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sarà approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e sono definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.
Sarà nostra cura fornirvi ogni aggiornamento utile appena possibile.
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Pubblicate sul sito del MIMIt le Linee guida volte a fornire indicazioni ai valutatori ai sensi dell’art. 23, co. 5 del D.L. n. 73/2022, per la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design ed ideazione estetica ammissibili al beneficio di cui all’art. 1, commi 198 – 208 della L. 160/2019, per i periodi di imposta dal 2020 in poi, o nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013,
LineeguidacreditoRS-4luglio2024.pdf (mimit.gov.it)
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Il Dipartimento delle Politiche europee (DPE) ha pubblicato una circolare con l’indicazione di chiarimenti operativi per Regioni, Enti territoriali, Province autonome e Camere di commercio sull’applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19.
La Circolare contiene una precisazione di particolare rilievo circa la nozione di impresa da considerare ai fini della verifica del rispetto della soglia prevista dalla Sezione 3.1.
del citato Quadro temporaneo (Aiuti di importo fino a 800.000 euro).
La precisazione, chiaramente, avrà impatti anche sulle agevolazioni già concesse e rischia di compromettere l’efficacia dell’intero impianto delle misure emergenziali a sostegno delle imprese.
Nella presente Nota di aggiornamento si ripercorrono i passi svolti fino ad ora, le motivazioni sottese al chiarimento della circolare, la posizione di Confindustria e le prospettive future.
Nozione di impresa e Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato_Nota di aggiornamento.pdf
regime-quadro_circolare_DPE.pdf
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Ci giungono dubbi in merito sulla individuazione del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento).
Nel merito nella nota n. 6 della circolare n. 22/E (richiamando la circolare n. 19/E), si precisa che oltre il reddito complessivo di cui all'art. 8 del TUIR, si include nel reddito di riferimento: «.. anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 692, lettera g, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), della quota di agevolazione ACE di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e delle somme elargite a titolo di liberalità (c.d. mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva, di cui all’articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Per espressa previsione dell’articolo 2-bis, comma 3, del Decreto Omnibus, assume rilevanza, altresì, la quota esente dei redditi agevolati riconosciuta dai regimi speciali per lavoratori impatriati e ricercatori residenti all’estero che rientrano in Italia. Non si considera, invece, il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.”
Al riguardo ci sono stati posti dubbi se sia necessario considerare in questo elenco anche il premio di risultato erogato ai dipendenti assoggettato a tassazione sostitutiva, di cui all’articolo 1 commi 182-190 legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).
Dopo aver effettuato ulteriori approfondimenti informali con le Amministrazioni coinvolte, vi confermiamo che tale reddito soggetto ad imposta sostitutiva, in conformità alla circolare n. 28/E de 2016, non deve essere incluso nella definizione di reddito di riferimento, utile a delimitare i soggetti che accedono al bonus. Ovviamente le medesime considerazioni valgono a maggior ragione nel caso tali premi di risultato siano stati convertiti in benefit che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Ricordiamo, inoltre, che tali somme anticipate finanziariamente dal datore di lavoro per conto dello Stato saranno recuperate in compensazione dal sostituto senza essere soggetto agli ordinari limiti previsti per le compensazioni orizzontali.
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Vi segnaliamo che l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri 19 novembre la circolare n. 22/E per fornire i nuovi chiarimenti sulla disciplina applicabile, per il solo anno 2024, all’indennità di importo pari a 100 euro (cd. bonus Natale), riconosciuta dallo Stato a favore di taluni lavoratori dipendenti, ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113.
Come noto l'Agenzia si era già espressa con la recente circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024, ma a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 2 del DL 14 novembre 2024, n. 167, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto necessario fornire tempestivamente alle imprese ed ai dipendenti ulteriori precisazioni sull'impatto delle citate modifiche, anche in considerazione dei ridotti termini a disposizione per i sostituti di imposta per riconoscere tale indennità.
Ricordiamo, infatti, che il sostituto d’imposta, pubblico o privato, riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame.
La principale novità è data dal fatto che, ai fini della spettanza del bonus, oltre ai requisiti reddituali (reddito complessivo nel 2024 non superiore a 28.000 euro) e di capienza fiscale (imposta lorda superiore alla detrazione di lavoro dipendente) si richiede ora solo che il lavoratore abbia almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico.
Non è più necessario – contrariamente alla formulazione previgente – il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico o all’appartenenza a un nucleo familiare c.d. mono genitoriale. Si precisa, altresì, che per due lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma, l’indennità spetta ad uno solo di essi, ove siano:
− coniugati, non legalmente ed effettivamente separati;
− conviventi di fatto ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016, (c.d. Legge Cirinnà).
L'indennità viene anticipata dal sostituto di imposta per conto dello Stato e recuperata sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità
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L'Agenzia delle Entrate, con la FAQ pubblicata oggi, 16 aprile, è intervenuta a seguito del blocco delle compensazioni operato dalla risoluzione n. 19 del 12 aprile u.s.
In particolare, tale risoluzione ha previsto, tra gli altri, il blocco del codice tributo 6936, codice utilizzato per la fruizione dei crediti di cui all'articolo 1, commi 1056 e 1057 della Legge di Bilancio n. 178/2020, non ricompresi tra quelli interessati dagli obblighi di comunicazioni di cui all'articolo 6 del DL n. 39/2024.
I crediti d’imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente:
- dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)
- dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).
L'Agenzia delle Entrate, specifica che, in entrambi i casi, se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e - quale anno di riferimento - l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale.
Di seguito, il link alla FAQ: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/risposte-alle-domande-piu-frequenti-beni-strumentali-imprese
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Con la circolare n. 9/E del 23 luglio 2021, l'Agenzia delle Entrate fornisce, con risposte a quesiti, nuovi chiarimenti sul credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (di cui all'art. 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).
Molte le tematiche affrontate tra cui, anche alla luce dei quesiti pervenuti a Confindustria in questi mesi, è opportuno segnalare l'attenzione posta dall'AE al coordinamento intertemporale della più recente disciplina con quella della Legge di bilancio 2020, alle previsioni sulla regolarità contributiva, alle modalità di fruizione del credito oltre il triennio, alle previsioni sull'indicazione in fattura degli investimenti agevolati.
Circolare credito d'imposta per investimenti in beni strumentali.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha attivato dalle ore 12 di oggi, 21 febbraio, la piattaforma on-line su cui è possibile candidarsi all'iscrizione all'Albo dei certificatori dei crediti d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione e design.
Le persone fisiche, imprese, università ed enti di ricerca in possesso dei requisiti tecnici possono, quindi, iscriversi.
Si ricorda che i requisiti necessari per effettuare tale iscrizione sono contenuti nel DPCM del 15 settembre 2023 (allegato). A seguito delle verifiche relative alla sussistenza dei requisiti, da completarsi entro 90 giorni dalla domanda di iscrizione, il Ministero, nei successivi 15 giorni, provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dei nomi dei soggetti iscritti all’Albo.
Di seguito il link per accedere al servizio: https://certificatoricreditors.mimit.gov.it/
final_DD_MIMIT_credito_RS_protocollato.pdf|Visualizza dettagli
DPCM Certificazione R&S_GU.pdf|Visualizza dettagli
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Lo scorso 31 dicembre la Ragioneria Generale dello Stato ha diramato la Circolare in allegato che chiarisce i profili di cumulo delle misure agevolative adottate nell’ambito del PNRR.
Il documento, facendo seguito a sollecitazioni di Confindustria e in linea con la tesi sostenuta, chiarisce che il cosiddetto divieto di doppio finanziamento non è da intendersi come divieto di cumulo di diverse misure agevolative; il predetto principio preclude, invece, che il costo di un intervento possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.
Circolare-del-31-dicembre-2021-n-33 doppio finanziamento.pdf|Visualizza dettagli
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Si allega una prima nota di commento alle principali misure fiscali contenute nel DL 24 aprile 2017, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo".
Il provvedimento si articola in una variegata congerie di misure, che, complessivamente, dovrebbero attuare una correzione dei conti pubblici per circa 3,4 miliardi di euro.
DL 50-2017 - Misure fiscali - Prime Osservazioni - 26 aprile 2017.pdf|View Details
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Sul sito del Dipartimento delle Finanze - MEF è stato pubblicato il decreto interministeriale contenente le modalità di attuazione dell'articolo 4 del D. Lgs. n. 216/2023, che prevede per i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed un'ulteriore deduzione per nuove assunzioni di dipendenti meritevoli di maggiore tutela.
1_All._1__Schema_DM_assunzioni_09.05.2024_signed_signed_PROT.pdf|Visualizza dettagli
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Cari colleghi
Vi informiamo che il MIMIT ha pubblicato il 2 novembre u.s. un aggiornamento delle FAQ relative alle modalità applicative del credito di imposta Transizione 5.0 (disponibili questolink https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/FAQ_MIMIT_2024.pdf .
Come anticipato sulla stampa specializzata, tali FAQ contengono importanti semplificazioni sulle modalità di calcolo della riduzione dei consumi energetici, nonché alcuni chiarimenti per alcuni settori (terziario, agricolo).
Ricordiamo che, ovviamente, tali risposte non esauriscono le richieste di chiarimento avanzate da Confindustria nelle scorse settimane al MIMIT (es. cumulo agevolazioni, presentazione simultanea di più progetti riguardanti la stessa struttura produttiva), per le quali siamo ancora in attesa di risposta, né tanto meno conclude il confronto costruttivo con il Governo per cercare di superare i profili critici che ancora permangono su tale misura di agevolazione degli investimenti produttivi
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Secondo quanto comunicato oggi dal GSE, dalle ore 10.00 del 18 maggio 2024 sarà attiva una nuova funzionalità semplificata che permetterà l'invio dei moduli tramite portale.
Attraverso la registrazione all'Area Clienti, accedendo all'applicazione “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari" e selezionando la tipologia di investimento, sarà possibile compilare in pochi passaggi il modulo per la compensazione dei crediti d'imposta.
All'interno del portale sarà disponibile la guida per la compilazione dei moduli.
Si ricorda che le tipologie di investimento sono:
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investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese
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investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica
Conseguentemente, dalla mezzanotte di venerdì 17 maggio 2024 verrà disabilitata la modalità di invio dei moduli tramite PEC e sarà possibile presentare la richiesta di compensazione unicamente attraverso il portale Area Clienti, a partire dalle ore 10.00 del 18 maggio 2024.
Si specifica che le richieste di supporto potranno essere inviate solo attraverso il portale Assistenza Clienti del GSE, compilando il form Richiedi Supporto o, in alternativa, scrivendo all'indirizzo [email protected].
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Si pubblica, in allegato, una guida breve fiscale, contenente la descrizione dei tratti distintivi della disciplina dei contributi straordinari, sotto forma di crediti d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cc.dd. energivore) e gas naturale (cc.dd. gasivore).
Guida breve crediti energia_23 dicembre 2022.pdf|Visualizza dettagli
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L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n.1/E del 20 gennaio 2025, in materia di maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, disciplinato dall'articolo 4 del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216.
La circolare è consultabile al seguente indirizzo: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/6626792/Circolare_n_1_del_20_01_2025.pdf/4542c84d-55e2-1286-cff2-ec2885478065.
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E' stato appena pubblicato il Decreto ministeriale del MEF con cui si stabiliscono le modalità di attuazione dei commi da 13 a 15 dell’articolo 1 del DL 41/2021, e che consente di fruire delle soglie maggiorate della Sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo (rispettivamente, 1,8 milioni e 10 milioni di euro per “impresa unica”) per le seguenti misure fiscali:
- Esonero IRAP (Art. 24 DL 34/2020);
- Esenzione IMU settore turistico (Art. 177 DL 34/2020; Art. 78 DL 104/2020; Art. 78 DL 104/2020; Art. 9, 9-bis e 9-ter DL 137/2020; Art. 1, co. 559, L. 178/2020; Art. 6-sexies DL 41/2021);
- Contributi a fondo perduto (Art. 25 DL 34/2020; Art. 1, 1-bis e 1-ter DL 137/2020; Art. 2 DL 137/2020; Art. 1, co. da 1 a 9, DL 41/2021; Art. 1 DL 73/2021);
- Crediti d’imposta per i canoni di locazione degli immobili non abitativi (Art. 28 DL 34/2020; Art. 8, 8-bis DL 137/2020; Art. 1, co. 602, L. 178/2020; Art. 4 DL 73/2021);
- Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (Art. 120 DL 34/2020).
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (di prossima pubblicazione) saranno individuati i termini, le modalità e il contenuto dell’Autodichiarazione che i soggetti beneficiari dovranno presentare per attestare il rispetto delle condizioni previste per la fruizione dell’aiuto ed eventualmente l’esatto recupero degli aiuti illegalmente fruiti.
DM 11 dicembre 2021_regime quadro.pdf|Visualizza dettagli
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DM 11 dicembre 2021_regime quadro.pdf|Visualizza dettagli
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Con la circolare n. 14/E diffusa ieri i(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419702/Circolare+14+del+17_5_22+crediti+d%27imposta_.pdf/fcb6471f-fbd5-4bd7-7288-cda7bd183076), l’Agenzia delle Entrate offre una disamina e primi chiarimenti su alcune misure di natura agevolativa, disciplinate dall’ultima Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, di seguito LdB 2022).
Con riferimento al credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0, si segnala l’utile superamento di un dubbio interpretativo emerso sulla base del tenore letterale delle norme e, in particolare, del comma 1057-bis, LdB 2022.
Nel dettaglio, l’aver ricompreso in un’unica disposizione la disciplina degli investimenti effettuati in un arco temporale triennale (dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025) poteva indurre a ritenere unico anche il plafond massimo degli investimenti complessivamente agevolabili.
Tuttavia, come osservato nella nostra Nota di aggiornamento del 18 febbraio u.s. “La Manovra di Bilancio per il 2022 - Analisi delle misure fiscali” (https://www.confindustria.it/home/policy/position-paper/dettaglio/circolare-legge-bilancio-2022-misure-fiscali) e nel corso dei webinar di approfondimento sul territorio, una tale lettura, estremamente penalizzante per le imprese, non poteva ritenersi in alcun modo suffragata dalla ratio stessa del piano di proroga delle misure e, soprattutto, dal preciso disposto dalla relazione tecnica al DDL Bilancio.
Opportuno e condivisibile, dunque, il chiarimento definitivo giunto ieri: il plafond massimo di costi agevolabili pari a 20 milioni di euro va inteso per ciascun anno di proroga dell’agevolazione (i.e. 2023, 2024, 2025).
Segue, poi, un’ampia disamina della disciplina dei crediti di imposta per gli investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione e design, che sono stati oggetto, con la LdB 2022, di interventi di proroga diversamente articolati sul piano temporale e di intensità di agevolazione. La circolare ricorda le condizioni, oggettive e soggettive, per l’accesso alle agevolazioni e l’esclusione delle attività svolte da imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza stipulati con imprese estere.
Per ciò che attiene all’individuazione delle attività eleggibili, la circolare rimanda alla definizioni rese con decreto MiSE del 26 maggio 2020, che ha dettato i criteri per la corretta classificazione sul piano tecnico delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, nonché per l’individuazione, nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta. Segue il riepilogo dei costi rilevanti, ai fini della determinazione della base di calcolo del beneficio, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, con la precisazione che per le misure in oggetto, la base di calcolo deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili e che il limite massimo annuale va ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Sono, infine, ripercorsi gli adempimenti documentali e le modalità di compensazione dei crediti di imposta.
Il documento di prassi si sofferma altresì sul credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI, di cui all’art. 1, commi da 89 a 92, della Legge di bilancio 2018, prorogato dal comma 46 della LdB 2022 fino al 31 dicembre 2022, seppure in misura ridotta.
Nel merito, l’AE ha confermato l’applicabilità del Decreto interministeriale del MiSE e del MEF del 23 aprile 2018 anche alla proroga in esame, per quanto concerne la definizione delle modalità e dei criteri di concessione del credito d’imposta. L’AE ricorda, inoltre, il recente chiarimento adottato con la risposta a interpello n. 198 del 20 aprile 2022, in merito alla non applicabilità dell’agevolazione in oggetto nei casi di riammissione alle negoziazioni a seguito di una sospensione.
In merito alle spese agevolabili, la circolare precisa che costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis1 del DPR n. 633/1972; di contro, non rileva ai fini della determinazione dei costi agevolabili l’IVA parzialmente indetraibile, in conseguenza dell’applicazione della percentuale di detrazione di cui al combinato disposto degli articoli 19, comma 5, e 19-bis del DPR n. 633/1972.
Vengono, infine, riepilogati taluni profili procedurali relati alla misura in punto di comunicazione, utilizzo in compensazione e indicazione in dichiarazione dei redditi
La circolare, inoltre, descrive la disciplina di altre agevolazioni previste dall’ultima Legge di Bilancio. In particolare, ripercorre la disciplina del tax credit librerie, di cui ai commi 319 e seguenti della Legge di Bilancio 2018, la cui autorizzazione di spese è stata incrementata per gli anni 2022 e 2023.
Allo stesso modo, viene riportata la disciplina del c.d. bonus acqua potabile (istituito per il 2021 e il 2022 dai commi 1087-1089 della Legge di Bilancio 2021), prorogato per tutto il 2023 dalla LdB 2022.
Infine, si segnala che la circolare in commento riporta la descrizione della disciplina del tax credit impianti di compostaggio nei centri agroalimentari, bonus introdotto dall’ultima Legge di Bilancio.
Restiamo a disposizione, con i colleghi, per ogni approfondimento sulle singole misure.
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In data 18 febbraio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risposta a Interpello n. 38, in tema di "Trattamento IVA dei distacchi e/o prestiti di personale – imponibilità – abrogazione dell'art. 8, comma 35, della Legge 11 marzo 1988 n. 67 – articolo 16–ter del decreto legge 17 settembre 2024 n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024 n. 267."
L'Agenzia analizza un caso di distacco di personale alla luce delle indicazioni della Corte di Giustizia Europea e della conseguente abrogazione della norma nazionale che disponeva l'irrilevanza da IVA dei distacchi che prevedono esclusivamente il rimborso del costo del dipendente.
Il testo della risposta può essere consultato al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/8473268/Risposta+n.+38_2025.pdf/99bd06ee-a1ae-181b-1e77-0129f64a90ab?t=1739895017788
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Nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2024 è stato pubblicato il Decreto 2 aprile 2024, attuativo della disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di prodotti in plastica riciclata e imballaggi biodegradabili di cui all'articolo 1, co. 686-690 della L. 197/2022.
L'agevolazione, si ricorda, riguarda le spese, sostenute negli anni 2023 e 2024.
Per accedere all’agevolazione i soggetti in possesso dei requisiti previsti presentano al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) un’apposita istanza, contenente i dati e le informazioni richieste, esclusivamente per via telematica, entro 60 giorni dall’attivazione della procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it) e che sarà comunicata attraverso la sezione news del medesimo sito istituzionale.
Di seguito il testo del decreto.
DM Credito imposta materiali riciclati.pdf|Visualizza dettagli
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Si riportano in allegato le osservazioni allo schema di Dlgs. sul procedimento accertativo, tramesse alla Commissione Finanze del Senato, incaricata dell'esame del provvedimento.
In sintesi, appaiono positive le modifiche in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale, al pari degli interventi che aprono alla adesione condizionata ai processi verbali di constatazione rimuovendo gli “errori manifesti”.
Da limare, invece, gli interventi sul procedimento di recupero dei crediti di imposta indebitamente compensati, nei casi di non spettanza o inesistenza, poiché le modifiche normative non valorizzando sufficientemente le differenze tra le due fattispecie, come richiesto dai criteri di delega e ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
Una condivisibile novità è data dalle nuove forme di cooperazione amministrativa tra gli Stati che rendono l’ordinamento italiano maggiormente aderente alle più recenti modifiche della Direttiva 2011/16/UE (c.d. “Directive on Administrative Cooperation – DAC 1”).
Vengono, altresì introdotte regole più stringenti per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che effettuano operazioni in Italia tramite un rappresentante fiscale, al fine di evitare abusi nell’utilizzo di tale identificazione e ridurre le frodi IVA correlate alle operazioni intracomunitarie.
Si rilevano alcune criticità sul nuovo concordato preventivo biennale riguardo agli adempimenti aggiuntivi richiesti per accedervi (con riferimento ai contribuenti soggetti agli ISA), ai tempi ridotti dedicati al confronto con l’Agenzia delle Entrate per verificare la correttezza dei dati indicati nella proposta, nonché alla corretta individuazione delle cause eccezionali di cessazione di efficacia del concordato preventivo.
Osservazioni+Confindustria+DLGS+procedimento+accertativo-atto+105.pdf|Visualizza dettagli
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Il DL 21 giugno 2022, n. 73, Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali (c.d. DL Semplificazioni fiscali, di seguito indicato come DL), pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 143 del 21 giugno 2022, reca interventi di carattere eterogeneo volti ad assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese.
La nota allegata reca una prima descrizione delle misure fiscali di maggiore interesse per le imprese, con evidenza di alcuni rilievi critici e proposte di miglioramento.
Si ricorda, inoltre, che Confindustria, lo scorso 28 giugno, è stata audita dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera in merito ai contenuti del provvedimento.
DL Semplificazioni fiscali - n. 73.2022.pdf|Visualizza dettagli
AUDIZIONE+DL+Semplificazioni+fiscali.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella giornata di ieri, 5 giugno 2024, ha pubblicato, tramite Decreto direttoriale, i modelli di certificazione di cui agli articoli 23, comma 2 del D.L n. 73 del 21 giugno 2022, articolo 3, comma 3 del D.P.C.M 15 settembre 2023 e articolo 9 del Decreto direttoriale 21 febbraio 2024.
I modelli sono consultabili anche accedendo come certificatore presso la seguente piattaforma informatica: https://certificazionicreditors.mimit.gov.it.
In allegato il Decreto.
DD_PUBBLICAZIONE_MODELLI_DI_CERTIFICAZIONE_2024.pdf|Visualizza dettagli
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Il Parlamento ha approvato, con modifiche, la legge di conversione del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, c.d. DL Aiuti-bis, che contiene una serie di misure urgenti, alcune delle quali rispondenti a specifiche richieste di Confindustria, volte, principalmente, a fronteggiare il caro-energia e a sostenere famiglie e imprese.
Per quanto concerne le misure fiscali, segnaliamo la proroga, per il terzo trimestre 2022, di una serie di crediti d’imposta a (parziale) compensazione delle spese sostenute dalle imprese per l’energia elettrica e il gas. Così come la proroga, per il terzo trimestre 2022, del credito d'imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell'attività agricola e della pesca.
In tema di welfare, invece, vi è l’incremento a 600 euro, per il solo periodo di imposta 2022, del limite annuo complessivo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai lavoratori esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Infine, con riferimento al Superbonus, viene previsto che, per i crediti per i quali siano stati acquisiti i visti di conformità previsti dalla legge, la responsabilità in solido tra fornitore cedente e cessionario è limitata ai casi di dolo e colpa grave.
Per maggiori approfondimenti, si allega la nota di aggiornamento che ne illustra i contenuti.
DL Aiuti bis-nota approvazione definitiva.pdf|Visualizza dettagli
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Con il provvedimento n. 406943 di ieri 6 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate, con riferimento al credito d'imposta ZES Unica, ha approvato i nuovi modelli di comunicazione integrativa e le relative istruzioni.
Tale modello dovrà essere inviato, dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, da chi ha già provveduto ad effettuare la prima comunicazione nel periodo giugno-luglio, e dovrà attestare l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella prima comunicazione.
Contestualmente, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 8 del DL n. 155/2024, i beneficiari possono indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione originariamente presentata ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.
In allegato i documenti.
Provvedimento credito ZES unica del 6 novembre 2024.pdf|Visualizza dettagli CIM ZES Unica mod (1).pdf|Visualizza dettagli CIM ZES Unica istr (2).pdf|Visualizza dettagli
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Un emendamento del Senato al DDL di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (c.d. decreto "Milleproroghe") dispone il rinvio al 30 novembre 2023 del termine per la consegna di beni ordinari e 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022 che potranno così, al ricorrere degli altri requisiti e condizioni, beneficiare del credito d’imposta nella misura prevista per il 2022.
Il provvedimento passerà ora all’esame della Camera per la seconda lettura, che però non dovrebbe apportare ulteriori correttivi.
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Modified on by Giulia Abruzzese 219080C2-5045-796D-C125-7D5C00513C9A [email protected]
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Oggi, 18 novembre, la Commissione europea ha deciso di prorogare di 6 mesi la validità del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, che resterà, dunque, in vigore fino al 30 giugno 2022.
La stessa Commissione ha deciso anche di adeguare l’attuale schema, apportando delle modifiche al testo.
Di seguito le principali novità:
- Adeguamento massimali di aiuto: i massimali della Sezione 3.1 sono aumentati a 2,3 milioni di euro (345 mila euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 290 mila euro per quelle operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli) e quelli della Sezione 3.12 a 12 milioni di euro. Si ricorda che i tetti sono da ritenersi riferiti all’”impresa unica”, come definita dall’articolo 2.2 del Regolamento UE n. 1407/2013;
- Introdotta la nuova Sezione 3.13 dedicata al sostegno per gli investimenti per una ripresa sostenibile. L’aiuto può agevolare solo i costi degli investimenti in attività materiali e immateriali (i costi relativi all'acquisto di terreni possono essere inclusi solo nella misura in cui sono parte di un investimento per la produzione di beni o la prestazione di servizi) e sono esclusi investimenti finanziari. L'importo massimo dell'aiuto individuale che può essere concesso all’impresa non supera, in linea di principio, l'1 % del bilancio totale disponibile per tale regime, salvo in situazioni che dovranno essere debitamente giustificate dallo Stato membro. L'intensità di aiuto non può superare il 15 % dei costi ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese, e per le zone ammesse alle deroghe dell’articolo 107.3.a e 107.3.c del TFUE l'intensità di aiuto può essere aumentata dell'intensità di aiuto stabilita nella Carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto nella zona interessata. L'importo complessivo dell'aiuto concesso non supera i 10 milioni di euro per impresa. Questo strumento è a disposizione degli Stati membri fino al 31 dicembre 2022;
- Introdotta la nuova Sezione 3.14 dedicata a misure di sostegno alla solvibilità per mobilitare fondi privati e renderli disponibili per investimenti nelle piccole e medie imprese e nelle piccole imprese a media capitalizzazione. Gli Stati membri possono concedere garanzie a intermediari finanziari privati su investimenti di portafoglio, effettuati tramite fondi di investimento, nella forma di partecipazioni, debito subordinato o altre forme di quasi-equity, comprese le partecipazioni senza diritto di voto o i prestiti partecipativi. L’aiuto può essere concesso sotto forma di garanzie di durata fino a otto anni, indipendentemente dallo strumento sottostante. In caso di garanzie sugli strumenti di debito, la durata non deve superare la scadenza dello strumento di debito sottostante. L'importo totale dei finanziamenti concessi coperti dalla garanzia non supera 10 milioni di euro per impresa. Questo strumento è a disposizione degli Stati membri fino al 31 dicembre 2023.
Il testo integrale della sesta modifica al Quadro temporaneo e la versione consolidata sono disponibili al seguente link.
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Si informa che sul sito del Dipartimento delle Finanze sono stati pubblicati gli elenchi delle amministrazioni pubbliche e delle società destinatarie della disciplina sulla scissione dei pagamenti di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 50 del 2017.
Gli elenchi, in formato excel, prelevabili dal sito, riportano, oltre alla denominazione delle amministrazioni pubbliche e delle società interessate, anche il loro codice fiscale.
Il Decreto Attuativo, da quanto ci è stato confermato per le vie brevi, ha avuto il “visto” della Ragioneria generale dello Stato, ed è attualmente alla firma del Ministro e dovrebbe essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno prossimo.
Si riporta di seguito il link di collegamento alla pubblicazione:
http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-pagamenti-d.l.-n.-50_2017
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L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 350036 del 9 settembre u.s., ha approvato il modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica, con le relative istruzioni e definizione delle modalità di trasmissione telematica.
Il citato modello dovrà essere inviato all'Agenzia delle Entrate, tramite software dedicato, dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024. A seguito della presentazione della comunicazione integrativa è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
Il provvedimento del 9 settembre sostituisce quello precedente dell'11 giugno prevedendo che le comunicazioni integrative previste dal precedente provvedimento e dal DM 17 maggio (comunicazioni da inviare dal 31 luglio 2024 al 17 gennaio 2025 e dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025) non potranno più essere presentate essendo integralmente sostituite da quelle inviate a partire dal 18 novembre 2024.
Si ricorda che, a seguito della ricezione delle comunicazioni, l'Agenzia delle Entrate provvederà a rideterminare la percentuale di credito spettante che sarà resa nota tramite provvedimento direttoriale da emanare entro il 12 dicembre 2024.
Di seguito il link al provvedimento e al modello con le relative istruzioni:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-9-settembre-2024
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