L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 15/E pubblicata oggi, fornisce nuovi chiarimenti relativi allo split payment, disciplina introdotta dalla Legge di stabilità 2015 per l’assolvimento dell’IVA relativa alle forniture nei confronti della Pubblica Amministrazione.
La Circolare – riprendendo i chiarimenti già forniti con le circolari n. 1/E del 9 febbraio 2015 e n. 6/E del 19 febbraio 2015 – meglio delinea i profili applicativi della nuova disciplina. Nello specifico, la circolare:
- fornisce ulteriori indicazioni in merito all’ambito soggettivo di applicazione dello split payment, precisando, in particolare, che sono da ritenere esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina anche la Banca d’Italia e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
- riepiloga le operazioni da ritenere escluse dall’ambito oggettivo di applicazione dello split payment (prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenute, operazioni certificate da ricevuta fiscale o da scontrino, operazioni soggette a regimi IVA speciali o con meccanismi forfettari di determinazione dell’IVA detraibile);
- chiarisce le modalità di rettifica delle operazioni e come debbano essere gestite le relative note di variazione;
- precisa quali siano le condizioni per poter richiedere il rimborso in via prioritaria dei crediti IVA maturati dai fornitori delle PA soggette allo split payment;
- delinea i profili sanzionatori in caso di errori di fatturazione.
Si allega il testo della circolare.
circolare+15_E+del+13+apr+2015.pdf